Common use of RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE Clause in Contracts

RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 36.1.1 Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT, nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: • l’Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti. • l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; • l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; • sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del lavoro oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; • venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; • violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara; • inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; • mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; • mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; • compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; • In ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.

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RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 36.1.1 Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT, DT e/o nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata ra/rr o pec, indirizzata al Referente del Contrattodell’Appaltatore, ha il diritto di risolvere il far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: l’Appaltatore non fornisca le attività Attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti. • ;  l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del lavoro Servizio oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attivitàAttività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  la mancata disponibilità dell’Appaltatore a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti in caso di ispezioni da parte della Committente;  venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di garadell’Appaltatore; inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale Personale dipendente; mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; • In  l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali;  qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA;  qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 19 delle presenti Condizioni Generali;  l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06;  l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 21 delle presenti Condizioni Generali;  l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente;  in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine nell’Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.

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RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 36.1.1 Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT, nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: l’Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti. l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del lavoro oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara; inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; In ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.

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RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 36.1.1 34.1.1 Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT, nel CQ e/o nell'ODAnell’ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata ra/rr o pec, indirizzata al Referente del Contrattodell’Appaltatore, ha il diritto di risolvere il far valere la risoluzione di diritto del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: • l’Appaltatore non fornisca esegua le attività Attività in conformità alle condizioni previste nel contratto Contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti. • l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività Attività e/o al relativo progetto di esecuzione; • l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel contratto Contratto e non provveda al loro rinnovo; • sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del lavoro delle Attività oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attivitàAttività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; • venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; • violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di garadell’Appaltatore; • inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; • mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendentePersonale; • mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; • compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; • In l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali; • qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT, nel CQ e/o nell’ODA; • qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 36 delle presenti Condizioni Generali; • l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06; • l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 38 delle presenti Condizioni Generali; • l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente; • in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine nell’Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.

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RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 36.1.1 19.1.1. Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT, DT e/o nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata ra/rr o pec, indirizzata al Referente del Contrattodell’Appaltatore, ha il diritto di risolvere il far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: l’Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti. • ;  l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del lavoro servizio oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di garaprocedura di affidamento; inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; • In  in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.

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RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 36.1.1 Oltre che nei casi previsti dall’art49.1.1. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT, nel CQ e/o nell'ODA, la Il Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, indirizzata al Referente del Contratto, ha il avrà diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. dell’articolo 1456 Codice Civiledel codice civile al verificarsi di uno dei seguenti eventi: - Insolvenza della mandataria del Raggruppamento, nei seguenti casi: • l’Appaltatore non fornisca le attività assoggettamento dello stessa a fallimento od altra procedura concorsuale, ovvero sua messa in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale liquidazione, salvo quanto previsto all’articolo 7.3; - Mancata sostituzione, a seguito di richiesta del Committente, dell’impresa mandante fallita e/o attrezzature non rispondenti sottoposta a procedure concorsuali, ai requisiti concordatisensi dell’articolo 7.6; - Qualora sopravvengano a carico delle imprese costituenti il raggruppamento, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzaturedei loro legali rappresentanti, o parti di esseamministratori e direttori tecnici, malfunzionanti. • l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa, salvo quanto disposto all’articolo 7.7 - Mancato Inizio dei Lavori o mancata presentazione per l’Inizio dei Lavori ai sensi dell’articolo 33.1.4; - Conseguimento di un ritardo nella esecuzione delle Opere superiore a 10 giorni rispetto al Termine Finale di Completamento; - Conseguimento di un ritardo nell’esecuzione dei Lavori superiore a quanto indicato come ritardo massimo all’articolo 34, rispetto a ciascuna delle altre Date Obbiettivo indicate all’articolo 5.2; - Maturazione, a carico dell’Appaltatore, di penali pari alla misura massima prevista dall’articolo 35; - Affidamento di lavori in subappalto senza l’autorizzazione scritta della espressa o tacita del Committente, modifiche ai sensi dell’articolo 25; - Sospensione dei lavori per ordine dell’Autorità giudiziaria e/o variazioni alle attività amministrativa per fatto imputabile all’Appaltatore, ai suoi subappaltatori e/o al relativo progetto di esecuzionefornitori; • l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo- Sospensione dei lavori senza giustificato motivo per un periodo complessivo eccedente 30 giorni; • sospensione arbitraria, - Abbandono del cantiere da parte dell’Appaltatore del lavoro oggetto del Contratto e/dell’Appaltatore; - Mancata concessione, revoca, annullamento o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attivitàsospensione dei permessi, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; • venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/licenze o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigenteconcessioni occorrenti per la realizzazione delle Opere, che dovessero dipendere da colpa dell’Appaltatore; • violazione - Accertamento della non veridicità delle disposizioni in materia di tutela della salute autodichiarazioni rese ai sensi degli artt. 44 e sicurezza sui luoghi di lavoro; • venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati 45 DPR n. 445/2000 dall’appaltatore in sede di gara; • inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; • mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; • mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; • compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; • In ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali prequalifica e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegatiofferta.

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RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 36.1.1 19.1.1. Oltre che nei casi previsti dall’art. 108122, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/201636/2023, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT, DT e/o nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata ra/rr o pec, indirizzata al Referente del Contrattodell’Appaltatore, ha il diritto di risolvere il far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: • l’Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti. ; • l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; • l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; • sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del lavoro servizio oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; • venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; • violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di garaprocedura di affidamento; • inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; • mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; • mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; • compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; • In in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.

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RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 36.1.1 Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT, DT e/o nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata ra/rr o pec, indirizzata al Referente del Contrattodell’Appaltatore, ha il diritto di risolvere il far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: • l’Appaltatore non fornisca le attività Attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti. ; • l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; • l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; • sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del lavoro Servizio oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attivitàAttività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; • venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; • violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di garadell’Appaltatore; • inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; • mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale Personale dipendente; • mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; • compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; • In l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel Contratto e non provveda al loro rinnovo; • l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali; • qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA; • qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 19 delle presenti Condizioni Generali; • l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06; • l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 21 delle presenti Condizioni Generali; • l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente; • in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine nell’Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.

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RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 36.1.1 Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT, DT e/o nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata ra/rr o pec, indirizzata al Referente del Contrattodell’Appaltatore, ha il diritto di risolvere il far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: l’Appaltatore non fornisca le attività Attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti. • ;  l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del lavoro Servizio oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attivitàAttività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di garadell’Appaltatore; inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale Personale dipendente; mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; • In  l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel Contratto e non provveda al loro rinnovo;  l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali;  qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA;  qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 19 delle presenti Condizioni Generali;  l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06;  l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 21 delle presenti Condizioni Generali;  l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente;  in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine nell’Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.

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RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 36.1.1 Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT, DT e/o nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: • l’Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti. • l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; • l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; • sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del lavoro Servizio oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attivitàAttività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; • venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; • violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara; • inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; • mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale Personale dipendente; • mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; • compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; • In l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel Contratto e non provveda al loro rinnovo; • l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali; • qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA; • qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 19 delle presenti Condizioni Generali; • l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06; • l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 21 delle presenti Condizioni Generali; • l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente; • in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine nell’Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.

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RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 36.1.1 Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT, nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata ra/rr o pec, indirizzata al Referente del Contrattodell’Appaltatore, ha il diritto di risolvere il far valere la risoluzione di diritto del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: l’Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti. • ;  l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del lavoro oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di garaprocedura di affidamento; inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; In ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.

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RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 36.1.1 Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT, nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata ra/rr o pec, indirizzata al Referente del Contrattodell’Appaltatore, ha il diritto di risolvere il far valere la risoluzione di diritto del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: • l’Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti. ; • l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; • l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; • sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del lavoro oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; • venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; • violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di garaprocedura di affidamento; • inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; • mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; • mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; • compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; • In ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.

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RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 36.1.1 Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT, DT e/o nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: • l’Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti. • l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; • l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; • sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del lavoro Servizio oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attivitàAttività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara; • inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale Personale dipendente; mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; • In  l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel Contratto e non provveda al loro rinnovo;  l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali;  qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA;  qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 19 delle presenti Condizioni Generali;  l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06;  l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 21 delle presenti Condizioni Generali;  l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente;  in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine nell’Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.

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RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 36.1.1 34.1.1 Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT, nel CQ e/o nell'ODAnell’ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata ra/rr o pec, indirizzata al Referente del Contrattodell’Appaltatore, ha il diritto di risolvere il far valere la risoluzione di diritto del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: l’Appaltatore non fornisca esegua le attività Attività in conformità alle condizioni previste nel contratto Contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti. l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività Attività e/o al relativo progetto di esecuzione; l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel contratto Contratto e non provveda al loro rinnovo; sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del lavoro delle Attività oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attivitàAttività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  la mancata disponibilità dell’Appaltatore a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti in caso di ispezioni da parte della Committente;  venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di garadell’Appaltatore; inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendentePersonale; mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; • In  l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali;  qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT, nel CQ e/o nell’ODA;  qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 36 delle presenti Condizioni Generali;  l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06;  l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 38 delle presenti Condizioni Generali;  l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente;  in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine nell’Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.

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RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 36.1.1 Oltre che nei casi previsti dall’art. 108122, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/201636/2023, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT, nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata ra/rr o pec, indirizzata al Referente del Contrattodell’Appaltatore, ha il diritto di risolvere il far valere la risoluzione di diritto del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: • l’Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti. ; • l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; • l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; • sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del lavoro oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; • venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; • violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di garaprocedura di affidamento; • inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; • mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; • mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; • compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; • In ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.

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RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 36.1.1 Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT, nel CQ e/o nell'ODAnell’ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: l’Appaltatore non fornisca esegua le attività Attività in conformità alle condizioni previste nel contratto Contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti. l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività Attività e/o al relativo progetto di esecuzione; l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel contratto Contratto e non provveda al loro rinnovo; sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del lavoro delle Attività oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attivitàAttività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di garadell’Appaltatore scelto dal Committente; inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendentePersonale; mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; • In  l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali;  qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT, nel CQ e/o nell’ODA;  qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 36 delle presenti Condizioni Generali;  l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06;  l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 38 delle presenti Condizioni Generali;  l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente;  in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine nell’Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.

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