Risoluzione del contratto per reati accertati Clausole campione

Risoluzione del contratto per reati accertati. Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui D.Lgs. 6-9-2011 n. 159, ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia all’art. 108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.
Risoluzione del contratto per reati accertati. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Risoluzione del contratto per reati accertati. Art. 25 RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE
Risoluzione del contratto per reati accertati. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016.
Risoluzione del contratto per reati accertati. L’amministrazione procederà alla risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 135 del D.lgs n° 163/2006 e art. 118 del D.P.R. 554/1999.
Risoluzione del contratto per reati accertati. Art.27 Facoltà di subentro
Risoluzione del contratto per reati accertati. (ART 108 D.LGS 50/2016 MODIFICATO CON D.LGS 56/2017) 22
Risoluzione del contratto per reati accertati. 1. Il Concedente ha l’obbligo di risolvere il contratto per le cause previste nel caso di reati accertati nei confronti del Concessionario e, in particolare, nei seguenti casi:
Risoluzione del contratto per reati accertati. 1. Ciascun Comune e l’Unione hanno l’obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi: − un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 D. Lgs. 50/2016; − una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80, comma 1, del D.Lgs 50/16 dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del D.Lgs. 50/16; − il mancato rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Risoluzione del contratto per reati accertati. La risoluzione del contratto è disciplinata dall’art. 135 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. i.