Common use of Risoluzione anticipata del contratto Clause in Contracts

Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: • in caso di xxxxx, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; • in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati; • in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di gara; • in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 17 del presente capitolato; • in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno); • in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza; • in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte. In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, l'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara. La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Bando Di Gara Forniture

Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” L'AOB si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: • in caso di xxxxx, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; • in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati; • in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario dall‟Operatore Aereo durante la procedura di gara; • in caso di mancata stipula della polizza assicurativa di cui all‟art. 4 del presente capitolato e della cauzione definitiva di cui all’artall‟art. 17 7 del presente capitolato; • in caso di reiterati inadempimenti contrattuali ritardi (tre in un anno); • in caso d’inosservanza d‟inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza; • in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte. In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” l'AOB ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario dell‟Operatore Aereo aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, l'ARNAS “X. Xxxxxx” l'AOB potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico Aereo a spese dell’aggiudicatario dell‟Operatore A ereo inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario dall‟Operatore Aereo stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” L'AOB potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico della fornitura all‟Operatore Aereo risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara. La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’artall‟art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

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Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “L'XXXXX X. Xxxxxx” Xxxxxx si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: • in caso di xxxxx, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; • in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati; • in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di gara; • in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 17 23 del presente capitolato; • in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno); • in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza; • in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte. In caso di risoluzione l'ARNAS “l'XXXXX X. Xxxxxx” Xxxxxx ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, l'ARNAS “l'XXXXX X. Xxxxxx” Xxxxxx potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “L'XXXXX X. Xxxxxx” Xxxxxx potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara. La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Bando Di Gara Forniture

Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto la facoltà di risolvere il procedere alla risoluzione anticipata del contratto in via anticipata, per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e dell'art.1456 C.C. nei seguenti casi: • violazione delle norme vigenti in caso materia di xxxxx, custodia ed atti di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattualiviolenza sugli animali; • in caso di cessione interruzione e/o conclusione del contratto, cessione d'azienda o subappalto servizio non autorizzatipreventivamente concordati; • in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di gara; • in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 17 del presente capitolato; • in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno); • in caso d’inosservanza inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenzacarattere contrattuale, prevenzione infortuni e sicurezzaprevidenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente; • mancato rispetto dei requisiti richiesti per il personale impiegato; • subappalto non autorizzato; • procedure concorsuali e/o frode; • inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico-sanitario; • inosservanza delle norme riferite ai piani individuali di emersione ai sensi della 266/2002; • in caso di tutte le altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte. In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale ipotesi in cui l’ inosservanza delle prescrizioni comporti un grave disservizio per l Amministrazione Comunale e di indennizzo, e riflesso per l'utenza. Il verificarsi di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, l'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo una delle ipotesi suddette costituisce grave inadempimento con la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara. La conseguente risoluzione del contratto può avere luogoche esporrà l'aggiudicatario all'impedimento per la partecipazione a gare indette dal Comune di Catania per cinque anni (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) ed il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato con comunicazione da parte dell' Amministrazione Comunale tramite raccomandata A/R o p.e.c.. La risoluzione anticipata del contratto, che non pregiudica comunque la richiesta di risarcimento dei danni subiti, comporta incameramento della garanzia definitiva prestata alla ditta. L’Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà, in caso di sopravvenute nuove normative o altro giustificato motivo oggettivo, di recedere in ogni caso, nelle ipotesi e momento dal contratto con le modalità l’affidatario con preavviso di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016almeno un mese.

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Samples: www.comune.catania.it

Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” La ASL di Rieti si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: • in caso di xxxxx, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; • in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati; • in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di gara; • in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 17 del presente capitolato; • in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno); • in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza; • in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte. In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” la Asl di Rieti ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, l'ARNAS “X. Xxxxxx” la ASL potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” La Asl di Rieti potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara. La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: www.asl.rieti.it

Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: • in In caso di xxxxx, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione inosservanze gravi da parte del Concessionario degli obblighi e delle condizioni contrattualistabiliti nel presente contratto, l'Amministrazione inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine essenziale, non superiore a dieci giorni. Tale termine decorrerà dalla data del ricevimento della diffida. Resta inteso che la diffida potrà essere consegnata anche a mano. Il contratto di concessione potrà essere risolto per inadempimento nei casi previsti dall'art. 1453 del Codice Civile. Nei seguenti casi l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 C.C.: • dopo tre contestazioni di inadempienza contrattuale che risultino fondate oppure a seguito di un'infrazione particolarmente grave; • in caso di cessione danni agli utenti dei servizi dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi da parte del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzatipersonale del concessionario; • mancata sostituzione del personale a seguito di accertamento di comportamento scorretto o sconveniente; • revoca o sospensione dell'autorizzazione al funzionamento; • inosservanza delle leggi, norme e regolamenti relativi al personale impiegato nel servizio, mancata applicazione del CCNL di settore e degli accordi sindacali integrativi vigenti, inosservanza delle norme in caso materia di sospensione dell'attività commercialetutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; • inosservanza delle norme igienico – sanitarie; • violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi; • accertamenti da parte degli operatori comunali incaricati di vigilare sul servizio relativamente gravi mancanze rispetto alla relazione con i bambini dopo accertamento e verifica col concessionario del servizio; • inadeguata o carente capacità da parte del concessionario del servizio di intervenire tempestivamente nelle situazioni segnalate dopo accertamento e verifica; • gravi danni a impianti e/o beni, attrezzature di concordato preventivo, proprietà del Comune dovuto a comportamenti dolosi o colposi del concessionario; • inosservanza del divieto di sub-concessione secondo quanto stabilito all'Art. A.7; • situazioni di fallimento, di amministrazione controllataliquidazione, di liquidazionecessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico del concessionario; • in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di garasospensione ingiustificata del servizio anche per una sola volta, funzionamento del servizio con COMUNE DI BOLOGNA CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO E SCOLASTICO DENOMINATO "PROGETTO UNOSEI" - PERIODO 2015 – 2021 LOTTO 2 orari e calendari sostanzialmente difformi da quelli stabiliti nel presente Capitolato; • in caso di mancata stipula reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa nel termine di cui all’art. 17 del presente capitolatodieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione; • in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno)frode o evasione fiscale del concessionario; • in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza; • in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scrittegrave danno causato all'immagine dell'Amministrazione. In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” ha il diritto del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta al concessionario del servizio alcun indennizzo e l'Amministrazione comunale avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzoquale penale, e di rivalersi su oltre alle eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo somme relative al danno che possa esserne derivato. Avviata la gestione, il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione concessionario del servizio per qualsiasi ragionepotrà recedere dal presente contratto - con adeguata motivazione - dandone un preavviso scritto di almeno dodici mesi, l'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempientesenza pretendere alcun compenso, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che fatto salvo l'incameramento delle garanzie in essere al momento del recesso. Qualora il Comune intenda recedere dal contratto, con motivazione espressa, dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara. La risoluzione darne comunicazione al concessionario del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e servizio con le stesse modalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016e tempi sopra previsti.

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Samples: Contratto Di Concessione Per La Gestione Del Servizio Educativo E Scolastico Denominato "Progetto Unosei"

Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: • in caso di xxxxx, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; • in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati; • in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di gara; • in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 17 del presente capitolato; • in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno); • in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza; • in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte. In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, l'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara. La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Patto Di Integrita’ Per L’affidamento Di Servizi E Forniture

Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” L'AOB si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: • in caso motivate esigenze di xxxxxpubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; • in caso di ritardo nella consegna dei prodotti per due volte, anche con riferimento a differenti lotti; • in caso di frode, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; • in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati; • in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione ammi- nistrazione controllata, di liquidazione; • in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di gara; • in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 17 19 del presente capitolato; • in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno); • in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni infor- tuni e sicurezza; • in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolatocapitola- to, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte. In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” l'AOB ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, l'ARNAS “X. Xxxxxx” l'AOB potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” L'AOB potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara. La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Bando Di Gara Forniture

Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” L'AOB si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: • in caso di xxxxx, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; • in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati; • in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione ammi- nistrazione controllata, di liquidazione; • in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di gara; • in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 17 15 del presente capitolato; • in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno); • in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni infor- tuni e sicurezza; • in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolatocapitola- to, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte. In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” l'AOB ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, l'ARNAS “X. Xxxxxx” l'AOB potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” L'AOB potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara. La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Bando Di Gara Forniture

Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” L'AOB si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: • in caso di xxxxx, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; • in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati; • in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione ammi- nistrazione controllata, di liquidazione; • in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di gara; • in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 17 13 del presente capitolato; • in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno); • in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni infor- tuni e sicurezza; • in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolatocapitola- to, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte. ; In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” l'AOB ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, l'ARNAS “X. Xxxxxx” l'AOB potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” L'AOB potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara. La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: www.aobrotzu.it

Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: • in In caso di xxxxx, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione inosservanze gravi da parte del Concessionario degli obblighi e delle condizioni contrattualistabiliti nel presente contratto, l'Amministrazione inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine essenziale, non superiore a dieci giorni. Tale termine decorrerà dalla data del ricevimento della diffida. Resta inteso che la diffida potrà essere consegnata anche a mano. Il contratto di concessione potrà essere risolto per inadempimento nei casi previsti dall'art. 1453 del Codice Civile. Nei seguenti casi l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 C.C.: • dopo tre contestazioni di inadempienza contrattuale che risultino fondate oppure a seguito di un'infrazione particolarmente grave; • in caso di cessione danni agli utenti dei servizi dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi da parte del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzatipersonale del concessionario; • mancata sostituzione del personale a seguito di accertamento di comportamento scorretto o sconveniente; • revoca o sospensione dell'autorizzazione al funzionamento; • inosservanza delle leggi, norme e regolamenti relativi al personale impiegato nel servizio, mancata applicazione del CCNL di settore e degli accordi sindacali integrativi vigenti, inosservanza delle norme in caso materia di sospensione dell'attività commercialetutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; • inosservanza delle norme igienico – sanitarie; • violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi; • accertamenti da parte degli operatori comunali incaricati di vigilare sul servizio relativamente a gravi mancanze rispetto alla relazione con i bambini dopo accertamento e verifica col concessionario del servizio; • inadeguata o carente capacità da parte del concessionario del servizio di intervenire tempestivamente nelle situazioni segnalate dopo accertamento e verifica; • gravi danni a impianti e/o beni, attrezzature concessi dal Comune, dovuti a comportamenti dolosi o colposi del concessionario; • inosservanza del divieto di concordato preventivo, sub-concessione; • situazioni di fallimento, di amministrazione controllataliquidazione, di liquidazionecessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico del concessionario; • in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di garasospensione ingiustificata del servizio anche per una sola volta, funzionamento del servizio con orari e calendari sostanzialmente difformi da quelli stabiliti nel Capitolato; • in caso di mancata stipula reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa nel termine di cui all’art. 17 del presente capitolatodieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione; • in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno)frode o evasione fiscale del concessionario; • in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza; • in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scrittegrave danno causato all'immagine dell'Amministrazione. In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” ha il diritto del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta al concessionario del servizio alcun indennizzo e l'Amministrazione comunale avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzoquale penale, e di rivalersi su oltre alle eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo somme relative al danno che possa esserne derivato. Avviata la gestione, il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione concessionario del servizio per qualsiasi ragionepotrà recedere dal presente contratto - con adeguata motivazione - dandone un preavviso scritto di almeno dodici mesi, l'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempientesenza pretendere alcun compenso, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che fatto salvo l'incameramento delle garanzie in essere al momento del recesso. Qualora il Comune intenda recedere dal contratto, con motivazione espressa, dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara. La risoluzione darne comunicazione al concessionario del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e servizio con le stesse modalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016e tempi sopra previsti.

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Samples: Contratto Di Concessione Per La Gestione Del Servizio Educativo E Scolastico Denominato "Progetto Unosei"

Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto la facoltà di risolvere il procedere alla risoluzione anticipata del contratto in via anticipata, per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e dell'art.1456 C.C. nei seguenti casi: • violazione delle norme vigenti in caso materia di xxxxx, custodia ed atti di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattualiviolenza sugli animali; • in caso di cessione interruzione e/o conclusione del contratto, cessione d'azienda o subappalto servizio non autorizzatipreventivamente concordati; • in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di gara; • in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 17 del presente capitolato; • in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno); • in caso d’inosservanza inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenzacarattere contrattuale, prevenzione infortuni e sicurezzaprevidenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente; • mancato rispetto dei requisiti richiesti per il personale impiegato; • subappalto non autorizzato; • procedure concorsuali e/o frode; • inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico-sanitario; • inosservanza delle norme riferite ai piani individuali di emersione ai sensi della L.266/2002; • in caso di tutte le altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte. In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale ipotesi in cui l’inosservanza delle prescrizioni comporti un grave disservizio per l’Amministrazione Comunale e di indennizzo, e riflesso per l'utenza. Il verificarsi di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, l'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo una delle ipotesi suddette costituisce grave inadempimento con la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara. La conseguente risoluzione del contratto può avere luogoche esporrà l'aggiudicatario all'impedimento per la partecipazione a gare indette dal Comune di Catania per cinque anni (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) ed il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato con comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale tramite raccomandata A/R o p.e.c.. La risoluzione anticipata del contratto, che non pregiudica comunque la richiesta di risarcimento dei danni subiti, comporta incameramento della garanzia definitiva prestata alla ditta. L’Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà, in caso di sopravvenute nuove normative o altro giustificato motivo oggettivo, di recedere in ogni caso, nelle ipotesi e momento dal contratto con le modalità l’affidatario con preavviso di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016almeno un mese.

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Samples: www.comune.catania.it

Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: • in caso di xxxxx, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; • in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati; • in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione ammi- nistrazione controllata, di liquidazione; • in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di gara; • in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 17 20 del presente capitolato; • in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno); • in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni infor- tuni e sicurezza; • in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolatocapitola- to, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte. In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, l'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara. La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: www.aobrotzu.it

Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” si riserva L’Amministrazione comunale procederà alla risoluzione del contratto, mediante semplice comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, e senza che il diritto concessionario possa pretendere risarcimenti o indennizzi di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e alcun genere nei seguenti casi: - gravi e/o reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte del Comune; - perdita di uno o più requisiti per l’autorizzazione al funzionamento/accreditamento; - mancato rispetto degli obblighi contrattuali riguardo ai lavoratori, ivi compreso il rispetto della congruità del corrispettivo spettante ai lavoratori, così come stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ; - mancata assunzione del servizio alla data stabilita; - arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio, non dipendente da causa di forza maggiore; - quando l’impresa risulti in caso stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l’attività; - frode; - sopravvenute cause di xxxxxesclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia; - sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per reato contro la pubblica amministrazione; - sopravvenuta condanna definitiva per un delitto che comporti l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; - rilievo di gravi fatti, di grave negligenza comunicati per iscritto, imputabili a dolo o colpa grave nell'esecuzione del concessionario e/o dei suoi operatori, comportanti danni fisici e/o psicologici a carico degli utenti; - violazione del segreto d’ufficio e della tutela della privacy; - violazione degli obblighi derivanti dall’applicazione del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e condizioni contrattualidel Codice di comportamento adottato dal Comune di Sant’Angelo in Vado (delib. Giunta comunale n. 05 del 16/01/2014), per le sole norme compatibili; - motivi di pubblico interesse, in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzatiqualsiasi momento; - in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di gara; • in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 17 del presente capitolato; • in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno); • in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza; • in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali tutti gli altri casi previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scrittedal Codice Civile. In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” ha anticipata del contratto, il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori dannicompenso viene corrisposto fino al giorno della cessazione del contratto medesimo. In Nel caso di risoluzionecessazione per colpa o disdetta dell’impresa concessionaria, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragionel’Ente incamererà il totale della cauzione con ulteriore addebito, l'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi anche in rivalsa sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagaree fatture da liquidare, per la durata contrattuale residuadell’eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà, a sua discrezione, L’Ente potrà aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di garagara al concorrente che segue la graduatoria con diritto al risarcimento del maggior onere sostenuto. La risoluzione del contratto può avere luogo, L’esecuzione in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’Impresa concessionaria per il fatto che ha determinato la risoluzione.

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Samples: www.comune.santangeloinvado.pu.it

Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” L'AOB si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: • in caso di xxxxx, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; • in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati; • in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura proce- dura di gara; • in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 17 22 del presente capitolato; • in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno); • in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezzasicu- rezza; • in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte. In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” l'AOB ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, l'ARNAS “X. Xxxxxx” l'AOB potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” L'AOB potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° °aggiudicatario nella procedura di gara. La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: www.aobrotzu.it

Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” si riserva il diritto Il Comune ha la facoltà di risolvere il chiedere la risoluzione anticipata del contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: in caso di xxxxxfrode, di grave negligenza o colpa grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di cessione del contrattodell'azienda, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati; • in caso di sospensione dell'attività commercialecessazione di attività, oppure nei casi di concordato preventivo, di fallimento, fallimento e di amministrazione controllata, atti di liquidazione; • in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura sequestro o di gara; • pignoramento a carico dell'aggiudicatario in caso di mancata stipula della cauzione definitiva mancato pagamento anche si una sola rata trimestrale del canone annuale di cui all’art. 17 del presente capitolatoaffitto, dopo due solleciti scritti senza positivo riscontro ciascuna delle quali abbia assegnato un termine massimo di almeno 15 giorni per provvedere all’adempimento (resta fermo che al ritardato pagamento si applicano gli interessi moratori con le modalità e nella misura prevista dalla legge); in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno)subaffitto e subappalto non autorizzato dei servizi; • in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza; • in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolatoqualora l'Affittuario non destini al servizio dell'azienda i mezzi necessari per la sua normale gestione, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte. In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” ha il diritto di incamerare osservi le regole della buona tecnica, muti la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura destinazione economica dell'azienda e/o prestazione ritardi il pagamento di quanto pattuito di oltre 30 giorni decorrenti dalla data di ciascuna scadenza. L'Affittuario ha facoltà di chiedere la risoluzione anticipata del servizio contratto qualora i beni presi in affitto, successivamente alla stipulazione del contratto, siano assoggettati ad azioni esecutive per qualsiasi ragionedebiti riferiti a situazioni o eventi sorti precedentemente alla stipulazione predetta, l'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempientesalvo che il Locatore, trattenendo la cauzione definitiva a titolo tempestivamente avvertito, non saldi ogni debito entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. La violazione delle suddette clausole costituisce causa di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che risoluzione espressa ai sensi dell’art.1456 cod. civ. Al termine del contratto l'Affittuario dovrà pagare, compiere tutte le formalità necessarie per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara. La risoluzione del contratto può avere luogo, reintestazione dell’attività in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016capo al Locatore o al soggetto da questi designato.

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Samples: cdn1.regione.veneto.it

Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” si riserva il diritto L’Affidataria verrà dichiarata decaduta dal contratto - oltre a quanto previsto dal 1° comma dell’art.1453 del Codice civile - per casi di risolvere il contratto in via anticipatagravi inadempienze, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: ▪ mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel contratto; ▪ mancato rispetto di quanto previsto nell’offerta oggetto di aggiudicazione. In questo caso la risoluzione del contratto è preceduta da una diffida ad ottemperare e, a partire dal 1° giorno di inadempienza, l’importo del corrispettivo annuo è decurtato dall’1 al 5 % in relazione all’entità dell’inadempienza, alla durata, ed alla recidività; ▪ abbandono o sospensione ingiustificata dell’attività intrapresa da parte del Gestore; ▪ nel caso in cui sia stato assegnato dal Comune di xxxxx, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi Latina un termine all’aggiudicatario per ottemperare a delle prescrizioni e condizioni tale termine sia decorso infruttuosamente; ▪ nel caso in cui non provveda alla manutenzione dei mezzi in accordo alle prescrizioni contrattuali; ▪ nel caso in caso cui non vengano rispettate le norme sulla sicurezza del servizio e dei luoghi di cessione del contratto, cessione d'azienda lavoro; ▪ per gravi e ingiustificate irregolarità nell’esercizio o subappalto non autorizzatiper reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell’esercizio medesimo; • in caso ▪ mancata ottemperanza di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di gara; • in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 17 del presente capitolato; • in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno); • in caso d’inosservanza delle norme imperative di legge in materia o regolamentari, nonché significative violazioni al Contratto Collettivo Nazionale degli Autoferrotranvieri e degli accordi di lavoro e previdenza2° livello, prevenzione infortuni e sicurezza; • in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte. In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di ovvero mancata fornitura denuncia del personale dipendente agli Enti assicurativi e/o prestazione previdenziali e mancato pagamento delle relative contribuzioni; ▪ qualora non rispetti i termini previsti per l’operatività del servizio per qualsiasi ragionedopo tre richiami ufficiali; ▪ qualora venga dichiarato fallito, l'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà provvedere direttamente ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali, ovvero sia assoggettato ad amministrazione controllata o ricorrere ad concordato preventivo; ▪ in ogni altro Operatore Economico caso di grave inadempimento a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo giudizio insindacabile dell’Ente. ▪ nel caso in cui sia stata escussa la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara. La risoluzione del contratto può avere luogogaranzia, in ogni casotutto o in parte, nelle ipotesi e con l’aggiudicatario non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 (quindici) giorni. Il procedimento di risoluzione avrà luogo previa comunicazione formale dell’Ente che assegnerà termine di giorni 15 (quindici) all’Affidataria per riscontrare le modalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.contestazioni

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Samples: www.comune.latina.it

Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” L'AOB si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: • in caso di xxxxx, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; • in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati; • in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di gara; • in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 17 19 del presente capitolato; • in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno); • in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza; • in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte. • qualora, per qualsiasi causa imputabile direttamente o indirettamente all’appaltatore, il risultato prefisso non sia raggiunto; • qualora, dopo l’aggiudicazione, per qualsiasi causa la ditta non sia in grado di dedicare all’appalto i tecnici nominativamente indicati in sede di gara; essi potranno essere sostituiti solo da altri tecnici in possesso di curricula almeno equivalenti, ad insindacabile giudizio dell’AOB; • nel caso di ripetute o gravi inadempienze della Ditta che, singolarmente considerate, non potrebbero dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto; • nel caso in cui le penali precedentemente indicate superino il 10% del valore del contratto; • in caso di superamento del quinto giorno di ritardo, nelle ipotesi descritte al punto b) dell’art. n. 27 del presente Capitolato Speciale; In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” l'AOB ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, l'ARNAS “X. Xxxxxx” l'AOB potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” L'AOB potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara. La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: www.aobrotzu.it

Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” L'AOB si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: in caso di xxxxx, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati; in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di gara; in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 17 16 del presente capitolato; in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno); in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza; in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte. In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” l'AOB ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, l'ARNAS “X. Xxxxxx” l'AOB potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” L'AOB potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara. La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

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Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” L'AOB si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: in caso di xxxxx, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati; in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di gara; in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 17 16 del presente capitolato; in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno); in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza; in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte. In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” l'AOB ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, l'ARNAS “X. Xxxxxx” l'AOB potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” L'AOB potrà, a sua discrezione, aggiudicare assegnare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara. La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. n. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

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Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” L’Ente si riserva il diritto la facoltà di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC caso di almeno 15 giorni inadempienze imputabili all’appaltatore nelle ipotesi specificate nei precedenti articoli e nei seguenti casi: - danneggiamento volontario di cose o beni dell’Amministrazione; - utilizzo di cose o beni dell’Amministrazione per usi diversi da quelli previsti; - divulgazione di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti dei servizi; - interruzione, abbandono o mancata effettuazione totale o parziale di uno o più servizi senza giustificato motivo e giusta causa e senza autorizzazione dell’Ente; - quando incorra in grave provata indegnità; - gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, al Comune; - inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o da rendere insoddisfacenti uno o più servizi; - in caso di xxxxx, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattualiinadempimento contrattuale che comporti disservizi per l’Ente; • in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati; • in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso fosse accertata la non veridicità - inosservanza reiterata delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di gara; • in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 17 del presente capitolato; • in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno); • in caso d’inosservanza delle norme disposizioni di legge in materia o di lavoro regolamento, nonché delle disposizioni presenti e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezzafuture dell’Amministrazione Comunale; • in caso di altre - per gravi violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali non sanate dalla Ditta nonostante diffide formali dell’Amministrazione; - per violazione dell’obbligo di permettere le verifiche ed i controlli sui servizi; - per l’impiego di personale non sufficiente e/o non idoneo a garantire il livello di qualità ed efficienza del servizio; - per non avere provveduto alla sostituzione richiesta dall’Ente del personale ritenuto inadeguato; - per violazione dei programmi di esecuzione. L’Ente potrà altresì procedere, in tutti gli altri casi previsti nel dal codice civile, alla risoluzione del contratto. Tutte le clausole del presente capitolato, non eliminati a seguito Capitolato (Scheda tecnica compresa) sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inosservanza e/o inadempienza può produrre una immediata risoluzione di almeno tre contestazioni scrittediritto del contratto stesso. In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” ha anticipata del contratto, il diritto compenso viene corrisposto fino al giorno della cessazione dell’appalto. L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di incamerare la cauzione definitiva a titolo risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di penale e di indennizzo30 giorni (trenta) con raccomandata A/R, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione qualora venissero meno le esigenze che hanno motivato l'erogazione del servizio per qualsiasi ragione, l'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà provvedere direttamente del presente appalto o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo venisse modificato il tipo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara. La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016gestione dei predetti servizi.

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Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: • in In caso di xxxxx, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione inosservanze gravi da parte dell’aggiudicatario degli obblighi e delle condizioni contrattualistabiliti nel presente capitolato, l'Amministrazione inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine essenziale, non superiore a dieci giorni. Tale termine decorrerà dalla data del ricevimento della diffida. Resta inteso che la diffida potrà essere consegnata anche a mano. Il contratto potrà essere risolto per inadempimento nei casi previsti dall'art. 1453 del codice civile. Nei seguenti casi l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 codice civile: - dopo tre contestazioni di inadempienza contrattuale, che risultino fondate oppure a seguito di un'infrazione particolarmente grave; - danni agli utenti dei servizi dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi da parte del personale dell’aggiudicatario; - mancata sostituzione del personale a seguito di accertamento di comportamento scorretto o sconveniente, come previsto dal presente Capitolato; - inosservanza delle leggi, norme e regolamenti relativi al personale impiegato nel servizio, mancata applicazione del CCNL di settore e degli accordi sindacali integrativi vigenti, inosservanza delle norme in caso materia di cessione del contrattotutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; - grave e/o reiterata inosservanza delle norme igienico – sanitarie; - somministrazione di cibi inferiori per qualità, cessione d'azienda quantità o subappalto non autorizzatitipologia rispetto a quanto previsto nel Capitolato/Disciplinare/Offerta; • in caso - violazione dell’obbligo di sospensione dell'attività commercialepermettere all’Amministrazione di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi; - inadeguata o carente capacità da parte dell’aggiudicatario di intervenire tempestivamente nelle situazioni segnalate, di concordato preventivo, dopo accertamento e verifica; - situazioni di fallimento, di amministrazione controllataliquidazione, di liquidazionecessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’aggiudicatario; • in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di gara- sospensione ingiustificata del servizio anche per una sola volta; • in caso di DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA - funzionamento del servizio con orari e calendari sostanzialmente difformi da quelli stabiliti nel presente Capitolato; - mancata stipula reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa nel termine di cui all’art. 17 del presente capitolatodieci giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione; • in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno)- frode o evasione fiscale dell’aggiudicatario; • in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza; • in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte- grave danno causato all’immagine dell’Amministrazione. In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” ha il diritto del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta all’aggiudicatario alcun indennizzo e l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzoquale penale, e di rivalersi su oltre alle eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori dannisomme relative al danno che possa esserne derivato. In caso di risoluzioneLe inadempienze contrattuali dovranno essere contestate per iscritto. Qualora l’Amministrazione intenda recedere dal contratto dovrà darne comunicazione all’aggiudicatario, o di mancata fornitura con motivazione espressa, dandone un preavviso scritto, con raccomandata A/R e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, l'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo posta certificata di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara. La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016almeno sei mesi.

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Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: • in caso di xxxxx, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; • in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati; • in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione ammi- nistrazione controllata, di liquidazione; • in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di gara; • in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 17 del presente capitolato; • in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno); • in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni infor- tuni e sicurezza; • in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolatocapitola- to, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte. In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, l'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara. La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: www.aobrotzu.it

Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” L'AOB si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: • in caso di xxxxx, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattualicon- trattuali; • in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati; • in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione ammi- nistrazione controllata, di liquidazione; • in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di gara; • in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 17 del presente capitolato; • in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno); • in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza; • in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte. In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” l'AOB ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, l'ARNAS “X. Xxxxxx” l'AOB potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” L'AOB potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° °aggiudicatario nella procedura procedu ra di gara. La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Bando Di Gara Forniture

Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: • in caso di xxxxx, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; • in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati; • in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di gara; • in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 17 20 del presente capitolato; • in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno); • in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza; • in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte. In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, l'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara. La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Bando Di Gara Servizi

Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” La ASL di Rieti si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'artdell'Art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: • in caso di xxxxx, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; • in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati; • in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di gara; • in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 17 del presente capitolato; • in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno); • in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza; • in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte. In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” la Asl di Rieti ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, l'ARNAS “X. Xxxxxx” la ASL potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” La Asl di Xxxxx potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara. La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’artall’Art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: www.asl.rieti.it

Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: • in In caso di xxxxx, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione inosservanze gravi da parte dell’aggiudicatario degli obblighi e delle condizioni contrattualistabiliti nel presente capitolato, l'Amministrazione inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine essenziale, non superiore a dieci giorni. Tale termine decorrerà dalla data del ricevimento della diffida. Resta inteso che la diffida potrà essere consegnata anche a mano. Oltre che nel casi previsti dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs 50/2016, il contratto potrà essere risolto per inadempimento nei casi previsti dall'art. 1453 del Codice Civile. Nei seguenti casi l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 codice civile: • dopo tre contestazioni di inadempienza contrattuale, che risultino fondate oppure a seguito di un'infrazione particolarmente grave; • in caso di cessione danni agli utenti dei servizi dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi da parte del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzatipersonale dell’aggiudicatario; • inosservanza delle leggi, norme e regolamenti relativi al personale impiegato nel servizio, mancata applicazione del CCNL di settore e degli accordi sindacali integrativi vigenti, inosservanza delle norme in caso materia di sospensione dell'attività commercialetutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; • grave e/o reiterata inosservanza delle norme igienico – sanitarie; • violazione dell’obbligo di permettere all’Amministrazione di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi; • inadeguata o carente capacità da parte dell’aggiudicatario di intervenire tempestivamente nelle situazioni segnalate, di concordato preventivo, dopo accertamento e verifica; • situazioni di fallimento, di amministrazione controllataliquidazione, di liquidazionecessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’aggiudicatario; • in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di garadieci giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione; • in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 17 del presente capitolatograve danno causato all’immagine dell’Amministrazione; • in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno); • in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza; • in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scrittecessione del contratto. In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” ha il diritto del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta all’aggiudicatario alcun indennizzo e l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva a titolo quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato. Le inadempienze contrattuali dovranno essere contestate per iscritto. Qualora l’Amministrazione intenda recedere dal contratto, con motivazione espressa, dovrà darne comunicazione all’aggiudicatario, dandone un preavviso scritto, mezzo raccomandata A/R o con posta elettronica certificata di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, l'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara. La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016almeno sei mesi.

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Samples: www.comune.monticelli.pc.it

Risoluzione anticipata del contratto. L'ARNAS “X. Xxxxxx” si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi: • in caso di xxxxx, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati; • in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di gara; • in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 17 18 del presente capitolato; in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno); • in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza; in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte. In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, l'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara. La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Bando Di Gara Servizi