Riservatezza. 8.1. È tassativamente vietata alle Parti ogni forma di comunicazione e/o divulgazione o comunque di utilizzazione, anche per interposta persona e/o ente, di qualsiasi notizia, informazione e documentazione comunque appresa e ottenuta in occasione dell’esecuzione del Contratto e che TeamSystem abbia classificato come “riservata” o “confidenziale”, anche ove non si tratti di veri e propri segreti industriali, tanto se attinente alle Parti, quanto se riguardante imprese loro clienti e/o fornitrici, salvo: (a) quanto espressamente richiesto dall’esecuzione del Contratto; (b) espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte; (c) quando le Parti siano a ciò obbligate per legge e/o per provvedimento dell’autorità amministrativa e/o giudiziaria. 8.2. Fatto salvo il caso in cui le informazioni e/o documenti di cui al paragrafo 8.1 costituiscano informazioni segrete ai sensi dell’articolo 98 del D.Lgs. n. 30/2005, il divieto di cui al precedente paragrafo resterà incondizionatamente fermo anche dopo la cessazione del Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, per il successivo periodo di 3 (tre) anni, ritenuto congruo da entrambe le Parti, fatta salva la caduta in pubblico dominio dell’informazione che non sia imputabile alle Parti.
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Sources: Condizioni Generali Di Contratto, Cloud Services Agreement, Cloud Services Agreement
Riservatezza. 8.121.1. È tassativamente Il Cliente prende atto ed accetta espressamente, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c. per ciascun Utente, che, salvi gli inderogabili limiti di legge e salva preventiva autorizzazione scritta da parte di Cerved, è vietata alle Parti ogni e qualsiasi forma di comunicazione e/o divulgazione divulgazione, diretta o comunque indiretta, di utilizzazionetutte le Informazioni Riservate.
21.2. Con riferimento in particolare alle BI, in considerazione della loro natura di Informazioni Riservate, il Cliente si impegna, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c. per interposta persona ciascun Utente e in generale per i propri dipendenti e/o ente, di qualsiasi notizia, informazione e documentazione comunque appresa e ottenuta in occasione dell’esecuzione del Contratto e che TeamSystem abbia classificato come “riservata” o “confidenziale”, anche ove non si tratti di veri e propri segreti industriali, tanto se attinente alle Parti, quanto se riguardante imprese loro clienti e/o fornitrici, salvocollaboratori:
(a) quanto espressamente richiesto dall’esecuzione del Contrattoa utilizzarle diligentemente ed esclusivamente per finalità interne alla propria attività;
(b) espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte;
(c) quando le Parti siano a ciò obbligate per legge non rivenderle, fornirle, trasmetterle, comunicarle e/o renderle comunque disponibili, anche solo parzialmente, in forma rielaborata o aggregata, direttamente o indirettamente, a terzi non autorizzati, ivi compresi i soggetti cui le BI fanno riferimento, fatto salvo il preventivo consenso scritto di Cerved ovvero per provvedimento dell’autorità amministrativa e/adempimento di obblighi di legge o giudiziariadi ordini dell’Autorità giudiziaria o per l’esercizio del diritto di difesa.
8.221.3. Fatto salvo il caso in cui le informazioni e/o documenti di cui al paragrafo 8.1 Informazioni Riservate costituiscano informazioni segrete ai sensi dell’articolo dell’art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005CPI, il divieto nel qual caso l’obbligo di riservatezza si intende perpetuo, gli obblighi di riservatezza di cui al precedente paragrafo resterà incondizionatamente fermo 21.1 che precede resteranno in vigore anche dopo la per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione del Contratto, per qualsiasi causa ragione intervenuta, per il successivo periodo di 3 (tre) anni, ritenuto congruo da entrambe le Parti, fatta salva la caduta in pubblico dominio dell’informazione che non sia imputabile alle Parti.
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Sources: Service Agreement, Servizi E Licenza Software, Condizioni Contrattuali
Riservatezza. 8.122.1. È tassativamente Il Cliente prende atto ed accetta espressamente, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c. per ciascun Utente, che, salvi gli inderogabili limiti di legge e salva preventiva autorizzazione scritta da parte di Cerved, è vietata alle Parti ogni e qualsiasi forma di comunicazione e/o divulgazione divulgazione, diretta o comunque indiretta, di utilizzazionetutte le Informazioni Riservate.
22.2. In considerazione della natura delle Informazioni Riservate, il Cliente si impegna, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c. per interposta persona ciascun Utente e in generale per i propri dipendenti e/o ente, di qualsiasi notizia, informazione e documentazione comunque appresa e ottenuta in occasione dell’esecuzione del Contratto e che TeamSystem abbia classificato come “riservata” o “confidenziale”, anche ove non si tratti di veri e propri segreti industriali, tanto se attinente alle Parti, quanto se riguardante imprese loro clienti e/o fornitrici, salvocollaboratori:
(a) quanto espressamente richiesto dall’esecuzione del Contrattoa utilizzarle diligentemente ed esclusivamente per finalità interne alla propria attività;
(b) espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte;
(c) quando le Parti siano a ciò obbligate per legge non rivenderle, fornirle, trasmetterle, comunicarle e/o renderle comunque disponibili, anche solo parzialmente, in forma rielaborata o aggregata, direttamente o indirettamente, a terzi non autorizzati, ivi compresi i soggetti cui le Informazioni Riservate fanno riferimento, fatto salvo il preventivo consenso scritto di Cerved ovvero per provvedimento dell’autorità amministrativa e/adempimento di obblighi di legge o giudiziariadi ordini dell’Autorità giudiziaria o per l’esercizio del diritto di difesa.
8.222.3. Fatto salvo il caso in cui le informazioni e/o documenti di cui al paragrafo 8.1 Informazioni Riservate costituiscano informazioni segrete ai sensi dell’articolo dell’art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005CPI, il divieto nel qual caso l’obbligo di riservatezza si intende perpetuo, gli obblighi di riservatezza di cui al precedente paragrafo resterà incondizionatamente fermo 22.1 che precede resteranno in vigore anche dopo la per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione del Contratto, per qualsiasi causa ragione intervenuta, per il successivo periodo di 3 (tre) anni, ritenuto congruo da entrambe le Parti, fatta salva la caduta in pubblico dominio dell’informazione che non sia imputabile alle Parti.
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Sources: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto Piattaforma Market Intelligence
Riservatezza. 8.122.1. È tassativamente Il Cliente prende atto ed accetta espressamente, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c. per ciascun Utente, che, salvi gli inderogabili limiti di legge e salva preventiva autorizzazione scritta da parte di Cerved, è vietata alle Parti ogni e qualsiasi forma di comunicazione e/o divulgazione divulgazione, diretta o comunque indiretta, di utilizzazionetutte le Informazioni Riservate.
22.2. In considerazione della natura delle Informazioni Riservate, il Cliente si impegna, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c. per interposta persona ciascun Utente e in generale per i propri dipendenti e/o ente, di qualsiasi notizia, informazione e documentazione comunque appresa e ottenuta in occasione dell’esecuzione del Contratto e che TeamSystem abbia classificato come “riservata” o “confidenziale”, anche ove non si tratti di veri e propri segreti industriali, tanto se attinente alle Parti, quanto se riguardante imprese loro clienti e/o fornitrici, salvocollaboratori:
(a) quanto espressamente richiesto dall’esecuzione del Contrattoa utilizzarle diligentemente ed esclusivamente per finalità interne alla propria attività;
(b) espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte;
(c) quando le Parti siano a ciò obbligate per legge non rivenderle, fornirle, trasmetterle, comunicarle e/o renderle comunque disponibili, anche solo parzialmente, in forma rielaborata o aggregata, direttamente o indirettamente, a terzi non autorizzati, ivi compresi i soggetti cui le Informazioni Riservate fanno riferimento, fatto salvo il preventivo consenso scritto di Cerved ovvero per provvedimento dell’autorità amministrativa e/adempimento di obblighi di legge o giudiziariadi ordini dell’Autorità giudiziaria o per l’esercizio del diritto di difesa.
8.222.3. Fatto salvo il caso in cui le informazioni e/o documenti di cui al paragrafo 8.1 Informazioni Riservate costituiscano informazioni segrete ai sensi dell’articolo dell’art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005CPI, il divieto nel qual caso l’obbligo di riservatezza si intende perpetuo, gli obblighi di riservatezza di cui al precedente paragrafo resterà incondizionatamente fermo paragrafo
22.1 che precede resteranno in vigore anche dopo la per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione del Contratto, per qualsiasi causa ragione intervenuta, per il successivo periodo di 3 (tre) anni, ritenuto congruo da entrambe le Parti, fatta salva la caduta in pubblico dominio dell’informazione che non sia imputabile alle Parti.
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Sources: Condizioni Generali Di Contratto, General Terms and Conditions
Riservatezza. 8.1. È tassativamente vietata alle Parti ogni forma di comunicazione e/o divulgazione o comunque di utilizzazione, anche per interposta persona e/o ente, di qualsiasi notizia, informazione e documentazione comunque appresa e ottenuta in occasione dell’esecuzione del Contratto e che TeamSystem abbia classificato come “riservata” o “confidenziale”, anche ove non si tratti di veri e propri segreti industriali, tanto se attinente alle Parti, quanto se riguardante imprese loro clienti e/o fornitrici, salvo:
(a) quanto espressamente richiesto dall’esecuzione del Contratto;
(b) espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte;
(c) quando le Parti siano a ciò obbligate per legge e/o per provvedimento dell’autorità amministrativa e/o giudiziaria.
8.2. Fatto salvo il caso in cui le informazioni e/o documenti di cui al presente paragrafo 8.1 costituiscano informazioni segrete ai sensi dell’articolo 98 del D.Lgs. n. 30/2005, il divieto di cui al precedente paragrafo resterà incondizionatamente fermo anche dopo la cessazione del Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, per il successivo periodo di 3 (tre) anni, ritenuto congruo da entrambe le Parti, fatta salva la caduta in pubblico dominio dell’informazione che non sia imputabile alle Parti.
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Sources: Licensing Agreement, Licensing Agreement
Riservatezza. 8.121.1. È tassativamente Il Cliente prende atto ed accetta espressamente, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c. per ciascun Utente, che, salvi gli inderogabili limiti di legge e salva preventiva autorizzazione scritta da parte di Cerved, è vietata alle Parti ogni e qualsiasi forma di comunicazione e/o divulgazione divulgazione, diretta o comunque indiretta, di utilizzazionetutte le Informazioni Riservate.
21.2. Con riferimento in particolare alle BI e ai Servizi, in considerazione della loro natura di Informazioni Riservate, il Cliente si impegna, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c. per interposta persona ciascun Utente e in generale per i propri dipendenti e/o ente, di qualsiasi notizia, informazione e documentazione comunque appresa e ottenuta in occasione dell’esecuzione del Contratto e che TeamSystem abbia classificato come “riservata” o “confidenziale”, anche ove non si tratti di veri e propri segreti industriali, tanto se attinente alle Parti, quanto se riguardante imprese loro clienti e/o fornitrici, salvocollaboratori:
(a) quanto espressamente richiesto dall’esecuzione del Contrattoa utilizzarli diligentemente ed esclusivamente per finalità interne alla propria attività;
(b) espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte;
(c) quando le Parti siano a ciò obbligate per legge non rivenderli, fornirli, trasmetterli, comunicarli e/o per provvedimento dell’autorità amministrativa renderli comunque disponibili, anche solo parzialmente, in forma rielaborata o aggregata, direttamente o indirettamente, a terzi non autorizzati, ivi compresi i soggetti cui le BI e/o giudiziariai Servizi fanno riferimento, fatto salvo il preventivo consenso scritto di Cerved ovvero per adempimento di obblighi di legge o di ordini dell’Autorità giudiziaria o per l’esercizio del diritto di difesa.
8.221.3. Fatto salvo il caso in cui le informazioni e/o documenti di cui al paragrafo 8.1 Informazioni Riservate costituiscano informazioni segrete ai sensi dell’articolo dell’art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005CPI, il divieto nel qual caso l’obbligo di riservatezza si intende perpetuo, gli obblighi di riservatezza di cui al precedente paragrafo resterà incondizionatamente fermo 21.1 che precede resteranno in vigore anche dopo la per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione del Contratto, per qualsiasi causa ragione intervenuta, per il successivo periodo di 3 (tre) anni, ritenuto congruo da entrambe le Parti, fatta salva la caduta in pubblico dominio dell’informazione che non sia imputabile alle Parti.
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Sources: Condizioni Contrattuali
Riservatezza. 8.1. 22.1 È tassativamente vietata alle Parti ogni forma di comunicazione e/o divulgazione o comunque di utilizzazione, anche per interposta persona e/o ente, di qualsiasi notizia, informazione e documentazione comunque appresa e ottenuta in occasione dell’esecuzione del Contratto e che TeamSystem abbia classificato come “riservata” o “confidenziale”Contratto, anche ove non si tratti di veri e propri segreti industriali, tanto se attinente alle Parti, quanto se riguardante imprese loro clienti e/o fornitrici, salvo:
(a) quanto espressamente richiesto dall’esecuzione del Contratto;
(b) espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte;
(c) quando le Parti siano a ciò obbligate per legge e/o per provvedimento dell’autorità amministrativa e/o giudiziaria.
8.2. 22.2 Fatto salvo il caso in cui le informazioni e/o documenti di cui al paragrafo 8.1 22.1 costituiscano informazioni segrete ai sensi dell’articolo 98 del D.Lgs. n. 30/2005, il divieto di cui al precedente paragrafo resterà incondizionatamente fermo anche dopo la cessazione del Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, per il successivo periodo di 3 (tre) anni, ritenuto congruo da entrambe le Parti, fatta salva la caduta in pubblico dominio dell’informazione che non sia imputabile alle Parti.
22.3 Ognuna delle parti si impegna a far rispettare l’obbligo di riservatezza dai propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risponderà per ogni violazione compiuta dagli stessi.
22.4 In caso di violazione di tutto quanto previsto al presente articolo, la Società si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
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Riservatezza. 8.11. È tassativamente vietata alle Parti ogni forma di comunicazione e/o divulgazione o comunque di utilizzazioneL’erogatore, anche per interposta persona e/o ente, di qualsiasi notizia, informazione e documentazione comunque appresa e ottenuta in occasione dell’esecuzione del Contratto e che TeamSystem abbia classificato come “riservata” o “confidenziale”, anche ove non si tratti di veri e propri segreti industriali, tanto se attinente alle Parti, quanto se riguardante imprese loro clienti e/o fornitrici, salvo:
(a) quanto espressamente richiesto dall’esecuzione del Contratto;
(b) espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte;
(c) quando le Parti siano a ciò obbligate per legge e/o per provvedimento dell’autorità amministrativa e/o giudiziaria.
8.2. Fatto salvo il caso in cui le informazioni e/o documenti di cui al paragrafo 8.1 costituiscano informazioni segrete ai sensi dell’articolo 98 del D.Lgs. n. 30/2005n.196/2003 e s.m.i., il divieto ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente paragrafo resterà incondizionatamente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’erogatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subfornitori e dei loro dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la ASL, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo anche dopo la cessazione del Contrattorestando che l’erogatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L’erogatore si impegna, per qualsiasi causa intervenutaaltresì, per il successivo periodo a rispettare quanto previsto dalla legge 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di 3 (tre) anni, ritenuto congruo da entrambe le Parti, fatta salva la caduta attuazione in pubblico dominio dell’informazione che non sia imputabile alle Partimateria di riservatezza dei dati personali dei pazienti.
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Sources: Accordo Contrattuale Per L’erogazione E L’acquisto Di Prestazioni Sanitarie
Riservatezza. 8.1Le parti contraenti, debitamente informate ai sensi dell’art. È tassativamente vietata alle Parti ogni forma di comunicazione e/o divulgazione o comunque di utilizzazione13 del D. Lgs. 196/03, anche per interposta persona e/o ente, di qualsiasi notizia, informazione e documentazione comunque appresa e ottenuta in occasione dell’esecuzione del Contratto e che TeamSystem abbia classificato come “riservata” o “confidenziale”, anche ove non si tratti di veri e propri segreti industriali, tanto se attinente alle Parti, quanto se riguardante imprese prestano reciprocamente il loro clienti e/o fornitrici, salvo:
(a) quanto espressamente richiesto dall’esecuzione del Contratto;
(b) espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte;
(c) quando le Parti siano a ciò obbligate per legge e/o per provvedimento dell’autorità amministrativa e/o giudiziaria.
8.2. Fatto salvo il caso in cui le informazioni e/o documenti consenso al trattamento dei dati nei limiti di cui al paragrafo 8.1 costituiscano informazioni segrete ai sensi dell’articolo 98 citato Decreto e limitatamente a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione del D.Lgspresente accordo. n. 30/2005Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati avviene nel rispetto della normativa di legge. Le parti si danno atto che l'eventuale trattamento di dati personali, il divieto cosi come definito dalla legge, avverrà in conformità alle disposizioni della citata legge ed alle relative integrazioni e modifiche. Le parti si impegnano reciprocamente a non divulgare ed a non consentire la divulgazione e comunque a non utilizzare e a non consentire l'utilizzo di ogni informazione riservata della quale dovesse venire a conoscenza a causa del corso del presente Accordo riguardante servizi, prodotti, progetti, programmi e fatti relativi in generale alla reciproca attività particolare, a propri programmi di sviluppo industriale e commerciale. Letto, confermato e sottoscritto dalle parti a Latina in data_________________ UNIONE ARTIGIANI ITALIANI A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti, previa attenta lettura di ogni clausola e rilettura di quelle del presente Accordo di cui al precedente paragrafo resterà incondizionatamente fermo anche dopo la cessazione del Contrattoagli artt. 11 (clausola risolutiva espressa), per qualsiasi causa intervenuta, per il successivo periodo 14 (Mediazione e arbitrato) dichiarano espressamente di 3 (tre) anni, ritenuto congruo da entrambe le Parti, fatta salva la caduta in pubblico dominio dell’informazione che non sia imputabile alle Partiapprovarle.
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Sources: Accordo Quadro Per L’apertura Di Sportelli / Sede Distaccata Di Mediazione Ed Arbitrato
Riservatezza. 8.1. È tassativamente vietata alle Parti ogni forma di comunicazione e/o divulgazione o comunque di utilizzazione, anche per interposta persona e/o ente, di qualsiasi notizia, informazione e documentazione comunque appresa e ottenuta in occasione dell’esecuzione del Contratto e che TeamSystem MGB Suite Srl abbia classificato come “riservata” o “confidenziale”, anche ove non si tratti di veri e propri segreti industriali, tanto se attinente alle Parti, quanto se riguardante imprese loro clienti e/o fornitrici, salvo:
(a) quanto espressamente richiesto dall’esecuzione del Contratto;
(b) espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte;
(c) quando le Parti siano a ciò obbligate per legge e/o per provvedimento dell’autorità amministrativa e/o giudiziaria.
8.2. Fatto salvo il caso in cui le informazioni e/o documenti di cui al paragrafo 8.1 costituiscano informazioni segrete ai sensi dell’articolo 98 del D.Lgs. n. 30/2005, il divieto di cui al precedente paragrafo resterà incondizionatamente fermo anche dopo la cessazione del Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, per il successivo periodo di 3 (tre) anni, ritenuto congruo da entrambe le Parti, fatta salva la caduta in pubblico dominio dell’informazione che non sia imputabile alle Parti.
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Sources: Cloud Services Agreement
Riservatezza. 8.1Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio in oggetto, l’impresa, in persona del Referente, è designata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati. È tassativamente vietata alle Parti ogni forma Il Prestatore di comunicazione e/servizi si impegna a: – trattare i dati personali che gli verranno comunicati dal Re.t.l.a. per le sole finalità connesse allo svolgimento dei servizi affidati, in modo lecito e secondo correttezza; – nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni; – garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l’accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale espressamente nominato quale incaricato del trattamento, e a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o divulgazione futuro le notizie ed i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui venga a conoscenza od in possesso in conseguenza dei servizi resi se non nei casi previsti dalla legge o comunque di utilizzazione, anche per interposta persona e/o ente, di qualsiasi notizia, informazione e documentazione comunque appresa e ottenuta in occasione dell’esecuzione del Contratto e che TeamSystem abbia classificato come “riservata” o “confidenziale”, anche ove se non si tratti di veri e propri segreti industriali, tanto se attinente alle Parti, quanto se riguardante imprese loro clienti e/o fornitrici, salvo:
(a) quanto espressamente richiesto dall’esecuzione del Contratto;
(b) previa espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte;
(c) quando le Parti siano a ciò obbligate per legge e/o per provvedimento dell’autorità amministrativa e/o giudiziariadal Re.t.l.a.
8.2; – tener conto di eventuali successive comunicazioni del Re.t.l.a. Fatto salvo il caso in cui le informazioni e/o documenti materia di cui al paragrafo 8.1 costituiscano informazioni segrete ai sensi dell’articolo 98 del D.Lgs. n. 30/2005, il divieto di cui al precedente paragrafo resterà incondizionatamente fermo anche dopo la cessazione del Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, per il successivo periodo di 3 (tre) anni, ritenuto congruo da entrambe le Parti, fatta salva la caduta in pubblico dominio dell’informazione che non sia imputabile alle Partisicurezza.
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Sources: Contratto Di Prestazione Di Servizi Di Manutenzione Ordinaria
Riservatezza. 8.1. 16.1 È tassativamente vietata alle Parti ogni forma di comunicazione e/o divulgazione o comunque di utilizzazione, anche per interposta persona e/o ente, di qualsiasi notizia, informazione e documentazione comunque appresa e ottenuta in occasione dell’esecuzione del Contratto e che TeamSystem Opentech abbia classificato come “riservata” o “confidenziale”, anche ove non si tratti di veri e propri segreti industriali, tanto se sia che tale notizia, informazione e documentazione sia attinente alle Parti, quanto se riguardante imprese loro clienti e/o fornitricifornitrici delle Parti, salvo:
(a) quanto espressamente richiesto dall’esecuzione del Contratto;
(b) espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte;
(c) quando le Parti siano a ciò obbligate per legge e/o per provvedimento dell’autorità amministrativa e/o giudiziaria.
8.2. 16.2 Fatto salvo il caso in cui le informazioni e/o documenti di cui al paragrafo 8.1 16.1 costituiscano informazioni segrete ai sensi dell’articolo 98 del D.Lgs. n. 30/2005, il divieto di cui al precedente paragrafo resterà incondizionatamente fermo anche dopo la cessazione del Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, per il successivo periodo di 3 (tre) anni, ritenuto congruo da entrambe le Parti, fatta salva la caduta in pubblico dominio dell’informazione che non sia imputabile alle Parti.
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Sources: General Conditions
Riservatezza. 8.1. È tassativamente vietata alle Parti ogni forma di comunicazione e/o divulgazione o comunque di utilizzazione, anche per interposta persona e/o ente, di qualsiasi notizia, informazione e documentazione comunque appresa e ottenuta in occasione dell’esecuzione del Contratto e che TeamSystem ▇▇.▇.▇▇▇▇▇ SRL abbia classificato come “riservata” o “confidenziale”, anche ove non si tratti di veri e propri segreti industriali, tanto se attinente alle Parti, quanto se riguardante imprese loro clienti e/o fornitrici, salvo:
(a) a. quanto espressamente richiesto dall’esecuzione del Contratto;
(b) b. espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte;
(c) c. quando le Parti siano a ciò obbligate per legge e/o per provvedimento dell’autorità amministrativa e/o giudiziaria.
8.2. Fatto salvo il caso in cui le informazioni e/o documenti di cui al paragrafo 8.1 costituiscano informazioni segrete ai sensi dell’articolo 98 del D.Lgs. n. 30/2005, il divieto di cui al precedente paragrafo resterà incondizionatamente fermo anche dopo la cessazione del Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, per il successivo periodo di 3 (tre) anni, ritenuto congruo da entrambe le Parti, fatta salva la caduta in pubblico dominio dell’informazione che non sia imputabile alle Parti.
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Riservatezza. 8.115.1. È tassativamente Il Cliente prende atto ed accetta espressamente, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c. per ciascun Utente, che, salvi gli inderogabili limiti di legge e salva preventiva autorizzazione scritta da parte di Cerved, è vietata alle Parti ogni e qualsiasi forma di comunicazione e/o divulgazione divulgazione, diretta o comunque indiretta, di utilizzazionetutte le Informazioni Riservate.
15.2. Con riferimento in particolare alle informazioni a cui il Cliente accede, in considerazione della loro natura di Informazioni Riservate, il Cliente si impegna, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c. per interposta persona ciascun Utente e in generale per i propri dipendenti e/o entecollaboratori:
a. a utilizzarle diligentemente ed esclusivamente per finalità interne alla propria attività;
b. a non rivenderle, di qualsiasi notiziafornirle, informazione e documentazione comunque appresa e ottenuta in occasione dell’esecuzione del Contratto e che TeamSystem abbia classificato come “riservata” o “confidenziale”trasmetterle, anche ove non si tratti di veri e propri segreti industriali, tanto se attinente alle Parti, quanto se riguardante imprese loro clienti comunicarle e/o fornitricirenderle comunque disponibili, salvo:
(a) quanto espressamente richiesto dall’esecuzione del Contratto;
(b) espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte;
(c) quando le Parti siano anche solo parzialmente, in forma rielaborata o aggregata, direttamente o indirettamente, a ciò obbligate terzi non autorizzati fatto salvo il preventivo consenso scritto di Cerved ovvero per adempimento di obblighi di legge e/o di ordini dell’Autorità giudiziaria o per provvedimento dell’autorità amministrativa e/o giudiziarial’esercizio del diritto di difesa.
8.215.3. Fatto salvo il caso in cui le informazioni e/o documenti di cui al paragrafo 8.1 Informazioni Riservate costituiscano informazioni segrete ai sensi dell’articolo dell’art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005CPI, il divieto nel qual caso l’obbligo di riservatezza si intende perpetuo, gli obblighi di riservatezza di cui al precedente paragrafo resterà incondizionatamente fermo paragrafo
15.1 che precede resteranno in vigore anche dopo la per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione del Contratto, per qualsiasi causa ragione intervenuta, per il successivo periodo di 3 (tre) anni, ritenuto congruo da entrambe le Parti, fatta salva la caduta in pubblico dominio dell’informazione che non sia imputabile alle Parti.
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Sources: Condizioni Generali Di Contratto