Polizza di assicurazione Multirischi INFORTUNI e ASSISTENZA
Polizza di assicurazione Multirischi INFORTUNI e ASSISTENZA
DIP – Documento informative precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A. Prodotto: “# PERSONA”
Documento realizzato in data: 01/10/2018
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?: È un’assicurazione che protegge dai danni conseguenti all’Infortunio degli assicurati (max. n. 6 persone) che abbiano come conseguenza la Morte, una Invalidità Permanente subiti nello svolgimento sia delle attività professionali principali e/o secondarie dichiarate che ogni altra attività che non abbia carattere di professionalità.
Che cosa è assicurato? | Che cosa non è assicurato? L’assicurazione INFORTUNI prevede limiti di copertura in ragione della presenza di franchigie nella tabella del punteggio della Invalidità permanente. Sono presenti limiti di copertura derivanti dal cambiamento dell’attività professionale assicurata da cui possa derivare un aggravamento del rischio Sono presenti limiti di copertura di: 60 giorni di convalescenza dopo il ricovero, 40 giorni per la gessatura 30 giorni per frattura ossea che non comporta gessatura. Le indennità non sono cumulabili fra loro. Sono “PERSONE NON ASSICURABILI” le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS e sieropositività HIV. Il manifestarsi nell’Assicurato di una di tali affezioni nel corso del contratto costituisce un aggravamento del rischio. Per l’assicurazione ASSISTENZA Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza. La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero, nel corso di ciascun anno di validità della polizza, è di 60 giorni. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. | |||
✓ | Sono assicurabili due diverse sezioni di assicurazione: INFORTUNI e ASSISTENZA. | ✘ | ||
✓ | L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento dell’attività professionale dichiarata in polizza (infortuni professionali) e nello svolgimento di attività che non abbiano carattere di professionalità (infortuni extraprofessionali) | ✘ ✘ | ||
✓ | Con la sezione INFORTUNI l’Assicurato che ha subito un infortunio è coperto da sinistri che abbiano avuto come conseguenza la Morte o una Invalidità Permanente. | ✘ | ||
✓ ✓ | In caso di Invalidità permanente segnaliamo l’operatività delle seguenti garanzie pensate proprio in funzione della stessa quali: il riconoscimento delle spese sostenute per adattare la propria abitazione e/o il proprio autoveicolo in seguito ad infortuni di particolare rilevanza e che condizionino in modo permanente la vita delle persone, la fruizione di servizi di sostegno psicoterapeutico. | ✘ | ||
✓ | ⮚ La copertura assicurativa è completata con la possibilità (a libera scelta del Cliente) di garantire la corresponsione di una indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero, la successiva convalescenza, la gessatura o la frattura ossea nonché il rimborso delle spese sanitarie sostenute in proprio. | ✘ ✘ | ||
✓ ✓ ✓ | A seguito di Infortunio: Con la Invalidità permanente è assicurato un indennizzo per la perdita totale o parziale di una parte del corpo umano tale da comportare l’incapacità totale o parziale di svolgere attività lavorativa indipendentemente dalla professione esercitata. Con la Morte viene riconosciuta la somma assicurata agli eredi indicati in polizza dell’Assicurato. ⮚ Con la Diaria da ricovero o gesso viene corrisposta una diaria giornaliera per i giorni in cui l’Assicurato è stato ricoverato con pernottamento in istituto di cura o perché si è visto applicare un gesso (o bende gessate, o tutori rigidi) a seguito di lesione accertata strumentalmente. ⮚ Con il Rimborso spese mediche sono assicurate le spese rese necessarie dall’infortunio subito quali, a titolo di esempio, quelle sostenute per il trasporto in Istituto di cura o Pronto Soccorso, i diritti di sala operatoria, gli onorari dei medici/assistenti, i costi per terapie fisiche. Un’altra garanzia obbligatoria è quella di ASSISTENZA. | ! ! ! ! ! ! | Ci sono limiti di copertura? Per tutte le Sezioni di Xxxxxxx sono sempre esclusi gli infortuni e/o i danni: cagionati con dolo dell’Assicurato e/o derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse nonché di atti di terrorismo o sabotaggio; atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, rivoluzioni, aggressioni od atti violenti a cui l’Assicurato abbia partecipato attivamente; movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni od altre calamità naturali; verificatisi in occasione di trasmutazioni o assestamenti energetici dell’atomo; causati dalla guida, uso di veicoli/natanti a motore in competizioni e relative prove; derivanti dalla partecipazione in qualità di tesserati a competizioni sportive e relative prove ed allenamenti o di arti marziali/sport di contatto, scalate, speleologia, sport |
✓ | Con questa copertura l’Assicurato può disporre di un aiuto/supporto in caso di necessità dovuto all’infortunio subìto o anche di una improvvisa malattia. A titolo di esempio, l’Assicurato può ricorrere ad ASSISTENZA per una Consulenza medica telefonica o l’invio di un medico generico al proprio domicilio in Italia, di un infermiere, di un fisioterapista o di medicinali o articoli sanitari urgenti. Le garanzie di Invalidità Permanente e Assistenza sono obbligatorie. | ! ! ! | in acqua con uso di attrezzature sportive, sport aerei in genere. Solo per INFORTUNI: derivanti da sostanze biologiche o chimiche non utilizzate per fini pacifici; da abuso di alcolici, psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni; dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione. | |
Dove vale la copertura? ✓ L’assicurazione è valida per il mondo intero. | ||||
Che obblighi ho? - Quando sottoscrivo il contratto, ho il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, così come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1919 del Codice Civile e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato, così come previsto dall’art. 1898 del Codice Civile. - Queste dichiarazioni hanno “valore essenziale” e costituiscono il presupposto per la validità ed efficacia del contratto. | ||||
Quanto e come devo pagare? Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale; non sono previste polizze con durata temporanea. Il premio deve essere pagato all’intermediario (Agenzia, Broker) che emette o rilascia la polizza, oppure direttamente alla Direzione di HDI. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento: • assegni bancari, postali o circolari, con la clausola di non trasferibilità, intestati ad HDI oppure all’Intermediario Assicurativo; • bonifico bancario su c/c intestato ad HDI o all’Intermediario Assicurativo; • bancomat o carta di credito/debito, se disponibile presso l’Intermediario Assicurativo; • denaro in contanti nei limiti consentiti dalle norme vigenti; • addebito sul proprio c/c per i contratti acquistati attraverso le filiali delle Banche che hanno rapporti di collaborazione con HDI. È prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali (aumento del 3%); il “premio minimo annuo” della polizza non può essere inferiore a €. 60,00, il premio di rata non può essere inferiore ad €. 30,00. Il contratto non prevede il meccanismo di indicizzazione del premio e somme assicurate e premio rimangono invariate per tutta la durata del contratto. | ||||
Quando comincia la copertura e quando finisce? L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. La polizza è contratta con tacito rinnovo e la copertura termina 15 giorni dopo la scadenza annuale indicata nella Scheda di polizza. Trascorso tale periodo, si verifica la “sospensione dell’assicurazione” e fermo l’obbligo del Contraente a pagare la nuova annualità, la copertura assicurativa riprende solo il giorno del pagamento dell’importo dovuto (art. 1901 del Codice Civile). Quando la polizza viene disdettata, la copertura termina alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nella Scheda di polizza. |
Come posso disdire la polizza?
Il contratto può essere disdetto al termine dell’annualità assicurativa da entrambe le parti mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.
Solo in caso di contratto stipulato a distanza, le condizioni di polizza prevedono per il Contraente il diritto di recedere dallo stesso a seguito di ripensamento entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (ovvero dal momento in cui ha ricevuto la polizza), a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, dandone comunicazione ad HDI mediante lettera raccomandata. HDI entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa il premio pagato, al netto degli oneri fiscali.
In caso di sinistro, sia il Contraente che HDI hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte della Compagnia. Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte di HDI ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso a seguito di sinistro HDI provvede al rimborso del premio, al netto delle imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso per il periodo di rischio non corso.
Assicurazione RAMI ELEMENTARI
Multirischi Infortuni e Assistenza
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per il prodotto assicurativo Multirischi Infortuni e Assistenza
(DIP Aggiuntivo # PERSONA)
Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: # PERSONA
Documento realizzato il 1° gennaio 2019
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet di HDI è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00000 Xxxx (Xxxxxx) – Telefono x00.00.0000.00 – fax x00.00.0000.0000 – Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx – indirizzo di posta elettronica: xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d’iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172. Società con unico azionista.
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell’08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo “HDI Assicurazioni” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 ammonta a 239,24 milioni di Euro (di cui 124,49 milioni di Euro vita e 114,75 milioni di Euro danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni di Euro (di cui 46,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali per 143,24 milioni di Euro (di cui 78,49 milioni di Euro vita e 64,75 milioni di Euro danni). Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 308,75 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 538,72 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 229,97 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 174,5%. Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 138,94 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 481,18 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 342,24 milioni di Euro ed un Ratio pari al 346,3%. |
Al contratto si applica la legge italiana |
Che cosa è assicurato? |
A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che le somme o i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di HDI per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo. |
Sezione INFORTUNI | |
Oggetto dell’ assicurazione | L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca: − nello svolgimento di attività che non abbiano carattere di professionalità; − nello svolgimento di lavori domestici; − per i rischi della circolazione quali conducente o trasportato, purché la guida del veicolo non sia la specifica professione retribuita del soggetto assicurato. |
Sono compresi in garanzia anche: a) l’asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) l’annegamento; d) l’assideramento o il congelamento; e) i colpi di sole o di calore; f) le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini; g) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; h) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; i) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva; j) le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti e di vegetali, escluse la malaria e le malattie tropicali. La copertura assicurativa è estesa alle seguenti garanzie: Rischio volo L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento o di trasporto pubblico di passeggeri effettuati su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati: - su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - su aeromobili di aeroclub; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo: deltaplani, ultraleggeri, parapendio). Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno. Servizio militare L’assicurazione non comprende gli infortuni subiti durante l’arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale, fermo il diritto del Contraente di richiedere la risoluzione dell’assicurazione stessa, né gli infortuni subiti durante la partecipazione a interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana, fermo il diritto del Contraente di richiedere la sospensione dell’assicurazione. Nel caso di risoluzione spetta al Contraente il rimborso della parte di premio relativa al periodo di assicurazione non goduto, mentre nel caso di sospensione il Contraente ha diritto di ottenere il protrarsi dell’assicurazione per un periodo uguale a quello della sospensione. Rischio di guerra all’estero L’assicurazione vale per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), o da insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero (esclusi lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino) in un paese sino ad allora in pace, con esclusione, comunque, di ogni partecipazione attiva a tali eventi. È sempre assicurata la garanzia “Invalidità permanente” intendendosi per tale la perdita totale o parziale definitiva della capacità lavorativa generica dell’Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata – che è pertanto da considerarsi come “obbligatoria” - secondo il testo che segue: Invalidità permanente L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio. Qualora l’infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente definitiva totale, HDI corrisponde l’intera somma assicurata. Qualora l’infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, HDI corrisponde l’indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento alle tabelle delle percentuali di invalidità permanente (in questo DIP Aggiuntivo ne riportiamo uno stralcio di quella presente nel Fascicolo Informativo). In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità stabilite per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro, e viceversa. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. |
Nel caso in cui l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo | ||||||
arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente | ||||||
alla perdita anatomica totale dell’arto stesso. | ||||||
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una | ||||||
percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a | ||||||
raggiungere, in occasione di uno o più sinistri occorsi durante il periodo di validità del contratto, al massimo | ||||||
il valore del 100%. | ||||||
Nei casi di invalidità permanente non specificati nelle tabelle sopradette, l’indennizzo è stabilito in riferimento | ||||||
ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica | ||||||
lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. | ||||||
Stralcio della Tabella di valutazione del grado percentuale di Invalidità Permanente | ||||||
Arti od organi | Corrispondente | |||||
percentuale di | ||||||
invalidità permanente | ||||||
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: | Destro | Sinistro | ||||
Sordità completa di un orecchio 15 | 15 | |||||
Sordità completa bilaterale 60 | 60 | |||||
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35 | 35 | |||||
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di | ||||||
applicazione di protesi 40 | 40 | |||||
omissis | ||||||
Perdita del braccio: | ||||||
a) per disarticolazione scapolo-omerale 85 75 | ||||||
b) per amputazione al terzo superiore 80 70 Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio 75 65 Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70 60 | 85 80 75 | 75 70 65 | ||||
omissis | 70 | 60 | ||||
Un sinistro per Invalidità permanente, valutato il grado di percentuale di invalidità accertato, sarà liquidato | ||||||
sulla base della seguente tabella: | ||||||
Franchigie sulla “Invalidità permanente” – TABELLA MODULARE SULLA INVALIDITÀ PERMANENTE | ||||||
Somme assicurabili | ||||||
Si precisa che sono assicurabili somme a combinazioni fisse che per “Invalidità Permanente” sono comprese | ||||||
da un minimo di €. 25.000,00 ad un massimo di €. 500.000,00. | ||||||
Persone assicurate – ripartizione delle somme assicurate | ||||||
L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dai componenti il nucleo familiare del Contraente. |
Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata | Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata | Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata | Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata |
fino a 3 | 0 | 18 | 18 | 33 | 46 | 48 | 76 |
4 | 1 | 19 | 19 | 34 | 48 | 49 | 78 |
5 | 2 | 20 | 20 | 35 | 50 | 50 | 80 |
6 | 4 | 21 | 22 | 36 | 52 | 51 | 82 |
7 | 5 | 22 | 24 | 37 | 54 | 52 | 84 |
8 | 6 | 23 | 26 | 38 | 56 | 53 | 86 |
9 | 8 | 24 | 28 | 39 | 58 | 54 | 88 |
10 | 9 | 25 | 30 | 40 | 60 | 55 | 90 |
11 | 10 | 26 | 32 | 41 | 62 | 56 | 92 |
12 | 11 | 27 | 34 | 42 | 64 | 57 | 94 |
13 | 12 | 28 | 36 | 43 | 66 | 58 | 96 |
14 | 14 | 29 | 38 | 44 | 68 | 59 | 98 |
15 | 15 | 30 | 40 | 45 | 70 | 60 e oltre | 100 |
16 | 16 | 31 | 42 | 46 | 72 | ||
17 | 17 | 32 | 44 | 47 | 74 |
Le somme assicurate per ciascuna persona si determinano suddividendo i massimali per il numero delle persone risultanti dallo Stato di Famiglia del Contraente al momento del sinistro, con esclusione di quelle non assicurabili. In caso di nuclei familiari superiori a 3 persone, per ciascun componente del nucleo familiare verrà comunque indennizzato fino ad 1/3 delle somme complessivamente assicurate fermo il limite di indennizzo assicurato per anno. Nel caso in cui il nucleo familiare assicurato, al momento del sinistro, risultasse composto da una sola persona, le somme assicurate si considerano ridotte di un terzo. Con l’attivazione della garanzia “Invalidità Permanente” sono contemporaneamente attivate anche le garanzie: “Adattamento domestico”, “Adattamento autoveicolo”, “Spese psicoterapeutiche” e “Sport svolti sotto l’egida delle Federazioni”: Adattamento domestico In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza dal quale residui una Invalidità permanente superiore al 60%, HDI rimborserà le spese effettivamente sostenute dall’Assicurato per realizzare i necessari interventi alla propria abitazione che gli consentano di continuare ad abitarla. Ai sensi del presente articolo sono rimborsabili le spese, sostenute entro un anno dalla data dell’infortunio o, in caso di degenza, entro un anno dal giorno di dimissione, inerenti a: - abbattimento di barriere architettoniche; - adozione di soluzioni ed ausili per l'autonomia; - domotizzazione; - sicurezza e controllo ambientale; - automazioni. Il rimborso avverrà fino a concorrenza di € 10.000,00 per evento e per anno assicurativo, previa presentazione delle ricevute originali di quanto pagato. Adattamento autoveicolo In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza dal quale residui una Invalidità permanente superiore al 60%, HDI rimborserà le spese effettivamente sostenute dall’Assicurato al fine di realizzare i necessari adattamenti all’autoveicolo, già in uso all’Assicurato oppure appositamente acquistato, e/o permettere l’installazione di specifici dispositivi che gli consentano la guida. Sono rimborsabili le spese, sostenute entro un anno dalla data dell’infortunio o, in caso di degenza, entro un anno dal giorno di dimissione. Il rimborso avverrà fino a concorrenza di € 3.000,00 per evento e per anno assicurativo, previa presentazione delle ricevute originali di quanto pagato. Spese psicoterapeutiche In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza dal quale residui una Invalidità permanente superiore al 60%, HDI rimborsa, oltre a quanto previsto dall’articolo “Rimborso spese mediche da infortunio” per il quale rimandiamo al paragrafo “Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo”, le spese sostenute dall’Assicurato per colloqui psicoterapici prescritti ed effettuati da psicologo abilitato nel limite massimo di 10 colloqui per persona e sino ad un massimo di € 80,00 per ogni singolo colloquio. Sono rimborsabili le spese sostenute entro un anno dalla data dell’infortunio. Sport svolti sotto l’egida delle Federazioni L’assicurazione, limitatamente ai soli casi di morte (per il dettaglio della garanzia rimandiamo al paragrafo “Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo”) e invalidità permanente e con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo , vale anche per gli infortuni derivanti dalla partecipazione, in qualità di tesserati, purché a livello dilettantistico , a competizioni – e relative prove e allenamenti – organizzate o patrocinate dalle rispettive Federazioni od Enti similari nei seguenti sport: − baseball; − calcio (compreso calcio a cinque e simili); − ciclismo; − pallacanestro; − pallamano; − pallanuoto; − pallavolo; − sci di fondo. In deroga a quanto previsto alla “Tabella modulare sulla invalidità permanente”, limitatamente agli infortuni ammessi al risarcimento in forza della presente estensione di garanzia, l’indennizzo per invalidità permanente sarà liquidato con applicazione della Tabella contenuta nella “Condizione Particolare A – Franchigia relativa 5% e Tabella modulare sulla invalidità permanente” che analizzeremo nel paragrafo successivo “Opzioni con riduzione del premio”. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
È possibile ridurre la “portata” della garanzia obbligatoria “Invalidità Permanente”, con conseguente riduzione del premio di polizza, richiamando in validità le seguenti Condizioni Particolari. | |
Condizione Particolare A – “Franchigia relativa 5% e Tabella modulare sulla invalidità permanente” | Richiamando in operatività questa Condizione Particolare, l’indennizzo definitivo sarà liquidato come segue: − in caso di invalidità permanente accertata di grado fino al 5% non sarà liquidato alcun indennizzo; − in caso di invalidità permanente accertata di grado superiore al 5% e fino al 59% l’indennizzo sarà liquidato sulla base della seguente tabella: − in caso di invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 60% l’indennizzo sarà liquidato nella misura del 100% della somma assicurata. Questa condizione, se acquistata dal Ciente, dà diritto allo sconto del 15% sul premio di tariffa relativo alla garanzia “Invalidità Permanente” |
Condizione Particolare A – “Franchigia relativa 7% e Tabella modulare sulla invalidità permanente” | Richiamando in operatività questa Condizione Particolare, l’indennizzo definitivo sarà liquidato come segue: − in caso di invalidità permanente accertata di grado fino al 7% non sarà liquidato alcun indennizzo; − in caso di invalidità permanente accertata di grado superiore al 7% e fino al 59% l’indennizzo sarà liquidato sulla base della seguente tabella: − in caso di invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 60% l’indennizzo sarà liquidato nella misura del 100% della somma assicurata. Questa condizione, se acquistata dal Ciente, dà diritto allo sconto del 20% sul premio di tariffa relativo alla garanzia “Invalidità Permanente”. |
Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata | Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata | Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata | Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata |
fino a 3 | 0 | 18 | 18 | 33 | 46 | 48 | 76 |
4 | 0 | 19 | 19 | 34 | 48 | 49 | 78 |
5 | 0 | 20 | 20 | 35 | 50 | 50 | 80 |
6 | 1 | 21 | 22 | 36 | 52 | 51 | 82 |
7 | 2 | 22 | 24 | 37 | 54 | 52 | 84 |
8 | 4 | 23 | 26 | 38 | 56 | 53 | 86 |
9 | 5 | 24 | 28 | 39 | 58 | 54 | 88 |
10 | 7 | 25 | 30 | 40 | 60 | 55 | 90 |
11 | 8 | 26 | 32 | 41 | 62 | 56 | 92 |
12 | 10 | 27 | 34 | 42 | 64 | 57 | 94 |
13 | 11 | 28 | 36 | 43 | 66 | 58 | 96 |
14 | 13 | 29 | 38 | 44 | 68 | 59 | 98 |
15 | 14 | 30 | 40 | 45 | 70 | 60 e oltre | 100 |
16 | 16 | 31 | 42 | 46 | 72 | ||
17 | 17 | 32 | 44 | 47 | 74 |
Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata | Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata | Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata | Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata |
fino a 3 | 0 | 18 | 18 | 33 | 46 | 48 | 76 |
4 | 0 | 19 | 19 | 34 | 48 | 49 | 78 |
5 | 0 | 20 | 20 | 35 | 50 | 50 | 80 |
6 | 0 | 21 | 22 | 36 | 52 | 51 | 82 |
7 | 0 | 22 | 24 | 37 | 54 | 52 | 84 |
8 | 1 | 23 | 26 | 38 | 56 | 53 | 86 |
9 | 3 | 24 | 28 | 39 | 58 | 54 | 88 |
10 | 4 | 25 | 30 | 40 | 60 | 55 | 90 |
11 | 6 | 26 | 32 | 41 | 62 | 56 | 92 |
12 | 7 | 27 | 34 | 42 | 64 | 57 | 94 |
13 | 9 | 28 | 36 | 43 | 66 | 58 | 96 |
14 | 10 | 29 | 38 | 44 | 68 | 59 | 98 |
15 | 13 | 30 | 40 | 45 | 70 | 60 e oltre | 100 |
16 | 14 | 31 | 42 | 46 | 72 | ||
17 | 16 | 32 | 44 | 47 | 74 |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
È possibile ampliare la “portata” della garanzia obbligatoria “Invalidità Permanente”, con conseguente aumento del premio di polizza, richiamando in validità le seguenti Garanzie. | |
Garanzia: “Morte e morte presunta” | Con questa garanzia il Cliente/Xxxxxxxxxx può decidere di assicurare agli eredi designati la corresponsione di un capitale a seguito della sua morte per infortunio in base al seguente testo: Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, e la stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio, HDI corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, HDI corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, la differenza tra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, HDI liquiderà ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza della dichiarazione di morte presunta (artt. 60, comma 3, e 62 del codice civile). In caso di affondamento o naufragio o di caduta di aeromobile, la liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dal sinistro, qualora sia stata accertata dalla competente autorità la presenza a bordo dell’Assicurato, e quest’ultimo sia stato dato per disperso a seguito del sinistro stesso (artt. 211 e 838 del codice della navigazione). Resta inteso che, se dopo che HDI ha pagato l’indennità risulterà che l’Assicurato è vivo, HDI avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita. Con l’attivazione della garanzia “Morte e morte presunta” sono contemporaneamente attivate anche le garanzie: “Commorienza dei genitori” e “Indennità suppletiva a tutela delle persone con disabilità grave”: Commorienza dei genitori Nel caso in cui, a seguito di infortunio determinato da uno stesso evento, consegua la morte anche non contemporanea di entrambi i genitori, di cui almeno uno assicurato con la presente polizza, che lascino figli minori, HDI liquida a questi ultimi una indennità maggiorata del 50% della somma a loro spettante per la morte dei genitori. In ogni caso, e indipendentemente dai capitali assicurati, il maggior esborso a carico di HDI non potrà superare € 150.000,00 per ciascun genitore assicurato. Indennità suppletiva a tutela delle persone con disabilità grave Se l’infortunio ha come conseguenza la morte di uno degli Assicurati e tra i beneficiari designati o, in difetto di designazione, tra gli eredi dell’Assicurato vi siano persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, HDI liquida a questi ultimi una ulteriore indennità pari al 50% della somma spettante agli stessi per il caso di morte dell’Assicurato. In ogni caso, e indipendentemente dai capitali assicurati, anche se con più contratti, tale maggior esborso a carico di HDI non potrà superare € 50.000,00 per ciascun assicurato. Sport svolti sotto l’egida delle Federazioni Per questa garanzia rimandiamo a quanto già detto alla garanzia obbligatoria “Invalidità Permanente” Questa garanzia comporta un premio aggiuntivo determinato dalla somma che il Cliente/Assicurato ha deciso di assicurare e scelta tra le combinazioni fisse che sono comprese da un minimo di €. 25.000,00 ad un massimo di €. 250.000,00 e dall’attività lavorativa esercitata. |
Garanzia: “Indennità giornaliera per ricovero e per convalescenza, gessatura o frattura ossea ” | Richiamando in operatività questa garanzia, nel caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, HDI corrisponderà l’indennità giornaliera indicata in polizza: ⮚ in caso di ricovero in istituto di cura, per ogni giorno di ricovero e per la durata massima di 365 giorni per evento. Il giorno di dimissione non è indennizzabile. HDI corrisponderà inoltre, a titolo di diaria di convalescenza, l’indennità indicata in polizza per un ulteriore numero di giorni pari al triplo di quelli del ricovero, con il massimo di 60 giorni per evento e per anno; ⮚ in caso di gessatura, per ogni giorno di gessatura e per la durata massima di 40 giorni per evento. Il giorno di applicazione e quello di rimozione della gessatura non sono indennizzabili; |
⮚ in caso di frattura ossea, comprovata da referto radiologico, che non comporti gessatura, per ogni giorno di prognosi prescritta dal medico a partire dal primo giorno successivo a quello del referto stesso e per la durata massima di 30 giorni per evento. Le indennità suddette non sono cumulabili fra loro. Con l’attivazione della garanzia “Indennità giornaliera per ricovero e per convalescenza, gessatura o frattura ossea” è contemporaneamente attivata anche la garanzia: “Ricovero contemporaneo genitori”: Xxxxxxxx contemporaneo genitori Nel caso in cui, a seguito di infortunio determinato da uno stesso evento, consegua il ricovero contemporaneo di entrambi i genitori in istituto di cura, di cui almeno uno assicurato con la presente polizza, HDI corrisponderà l’indennità giornaliera indicata in polizza maggiorata del 50% con il massimo di € 150,00 giornaliere , per ogni giorno di ricovero e per la durata massima di 30 giorni per evento. Il giorno di dimissione non è indennizzabile. Questa garanzia comporta un premio aggiuntivo determinato dalla somma che il Cliente/Assicurato ha deciso di assicurare e scelta tra le combinazioni fisse che sono comprese da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 150,00 comunque dipendente dalla somma per “Invalidità Permanente” assicurata. | |
Richiamando in operatività questa garanzia, HDI rimborsa, fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, per sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute dall’Assicurato, e rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza: A) durante il ricovero, anche in Day Hospital, e/o intervento chirurgico, anche ambulatoriale, gessatura o frattura ossea ed in caso di interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva, per: 1) il trasporto dal luogo dell’infortunio all’Istituto di cura, al posto di Pronto Soccorso o all’ambulatorio con qualsiasi mezzo di soccorso sanitario ritenuto utile allo scopo; 2) diritti di sala operatoria, onorari del chirurgo e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento; 3) materiale di intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l’intervento; 4) assistenza medica e infermieristica, terapie fisiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, accertamenti radiografici e radioscopici, analisi in genere; 5) rette di degenza; 6) apparecchi gessati e tutori; 7) ticket relativi alle prestazioni precedenti; | |
Garanzia: “Rimborso spese mediche da infortunio” | B) prima/ dopo il ricovero, anche in Day Hospital, e/o intervento chirurgico, anche ambulatoriale, gessatura o frattura ossea ed in caso di interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva, per: 1) il trasferimento in ambulanza dall’Istituto di cura, dal posto di Pronto Soccorso o dall’ambulatorio ad altro Istituto di cura od al domicilio dell’Assicurato, entro il limite del 20% della somma indicata in polizza; 2) assistenza medica e infermieristica, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, accertamenti radiografici e radioscopici, analisi in genere, tutori prescritti dai sanitari; 3) terapie fisiche e cure termali prescritte dai sanitari (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera); 4) ticket relativi alle prestazioni precedenti; |
C) in assenza di ricovero, di intervento chirurgico, gessatura o frattura ossea per: 1) il trasporto in ambulanza dal luogo dell’infortunio al domicilio dell’Assicurato, entro il limite del 20% della somma assicurata in polizza; 2) assistenza medica e infermieristica, medicinali, visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, accertamenti radiografici e radioscopici, analisi in genere prescritti dai sanitari, entro il limite del 30% della somma indicata in polizza; 3) ticket relativi alle prestazioni precedenti. | |
Il rimborso è effettuato a cura ultimata all’Assicurato, o ai suoi beneficiari in caso di morte. Sono rimborsabili le spese sostenute entro un anno dalla data dell’infortunio. Qualora gli originali delle notule, distinte e ricevute siano stati presentati a terzi per ottenerne il rimborso, HDI effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni della Banca d’Italia. | |
Questa garanzia comporta un premio aggiuntivo determinato dalla somma che il Cliente/Assicurato ha deciso di assicurare e scelta tra le combinazioni fisse che sono comprese da un minimo di €. 500,00 ad un massimo di €. 10.000,00 comunque dipendente dalla somma per “Invalidità Permanente” assicurata. |
Che cosa non è assicurato? | |
Persone non assicurabili Premesso che HDI considera non assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS, sieropositività HIV, la stessa HDI presta l’assicurazione su dichiarazione dell’Assicurato di non essere affetto da tali affezioni o malattie. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si rimanda a quanto già segnalato nel DIP. Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce un aggravamento del rischio per il quale HDI non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato medesimo; si applica, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo del Codice Civile. | |
Attività diversa da quella dichiarata Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell’attività professionale dichiarata in polizza, senza che l’Assicurato o il Contraente ne abbia dato comunicazione ad HDI, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività: • l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; • l’indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura, indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio: A tal fine, per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento alla “Tabella delle attività” riportata nel prossimo paragrafo, ove sono indicate anche le corrispondenti classi di rischio. Per la classificazione di attività non specificate in tabella saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata. Qualora l’attività svolta al momento del sinistro non possa essere classificata neppure utilizzando tali criteri, la stessa deve considerarsi non assicurabile, e pertanto l’indennizzo non sarà corrisposto ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile. Ove non diversamente indicato nella descrizione dell’attività dichiarata in polizza, si intende che l’attività svolta dall’Assicurato non comporta, neppure saltuariamente: ⮚ l’accesso a cantieri, impalcature, ponteggi, officine, industrie in genere; ⮚ l’utilizzo di macchinari industriali o macchine agricole; ⮚ il contatto con materiali radioattivi, corrosivi, velenosi, esplodenti. In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento di un’attività comportante una o più delle fattispecie elencate ai tre alinea precedenti, varrà quanto sopra indicato. | |
Tabella delle attività. In questo DIP Aggiuntivo, riportiamo in minima parte le attività lavorative assicurabili a mero titolo di esempio, segnalando che la tabella completa è riportata nel fascicolo contenente le “Condizioni di assicurazione”: |
Attività dichiarata in polizza | |||
Classi | A | B | C |
A | 100 | 75 | 60 |
B | 100 | 100 | 75 |
C | 100 | 100 | 100 |
COD. | CLASSE | ATTIVITÀ |
002 | A | AFFITTACAMERE |
003 | B | AGENTE CINEMATOGRAFICO/TEATRALE |
004 | B | AGENTE DI ASSICURAZIONE |
005 | B | AGENTE DI XXXXX/CAMBIO |
006 | B | AGENTE DI COMMERCIO |
007 | B | AGENTE DI CUSTODIA |
008 | B | AGENTE DI VIAGGI |
009 | B | AGENTE IMMOBILIARE |
010 | C | AGRICOLTORE (con uso macchine agricole) |
011 | B | AGRICOLTORE (senza uso macchine agricole) |
omissis |
Assicurazione per conto altrui Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile. Qualora l’infortunio sia riconducibile a respo nsabilità civile del Contraente o di persona della quale questi debba rispondere ai sensi di legge, l’indennizzo corrisposto da HDI sarà dedotto dal risarcimento spettante ai sensi di legge all’Assicurato medesimo o ai suoi aventi diritto. | |
Criteri di indennizzabilità Il grado di invalidità permanente viene valutato con le modalità previste dall’articolo “Invalidità permanente” e viene determinato nel momento in cui i postumi invalidanti si sono stabilizzati. HDI corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. | |
Diritto all'indennizzo per invalidità permanente in caso di morte dell’Assicurato per cause indipendenti dall'infortunio Se l'Assicurato muore, per cause diverse dall’infortunio denunciato, dopo che HDI abbia effettuato gli opportuni accertamenti medico-legali ma senza aver ancora provveduto alla liquidazione dell’indennizzo in favore dell’Assicurato, HDI, liquida agli eredi: ⮚ l'importo già concordato con l’Assicurato oppure, in mancanza, ⮚ l'importo già offerto all’Assicurato oppure, in mancanza, ⮚ l’importo oggettivamente determinabile secondo le risultanze degli accertamenti medico-legali svolti. Se invece l’Assicurato muore per cause diverse dall’infortunio denunciato, prima che HDI abbia effettuato gli opportuni accertamenti medico-legali, HDI liquida agli eredi l’importo oggettivamente determinabile sulla base di documentazione sanitaria (ad esempio, certificazione INAIL, certificazione INPS, certificazione ospedaliera, relazione medica di parte), prodotta dagli eredi, idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi invalidanti. HDI s'impegna a comunicare agli eredi dell’Assicurato, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, l'esito della valutazione del sinistro entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione. HDI disporrà il pagamento dell’indennizzo dovuto a termini di polizza entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di quietanza. | |
Ci sono limiti di copertura? | |
Segnaliamo che alcune delle “esclusioni” indicate sono poi assicurate con diverse limitazioni nell’ambito del pacchetto assicurativo o richiamando le specifiche condizioni di cui al precedente paragrafo “Opzioni/personalizzazioni che è possibile attivare” | |
Esclusioni | Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati: 1) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; 2) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; 3) dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio), salvo quanto disposto all’articolo “Rischio volo”; 4) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato a livello non dilettantistico; 5) dalla pratica, anche puramente ricreativa, di pugilato, atletica pesante, lotta nella sue varie forme, arti marziali, alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, canoa fluviale oltre il 3° grado, rafting, hydrospeed, salto con l’elastico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere , guidoslitta, hockey a rotelle o su ghiaccio , automobilismo, motociclismo, motonautica, equitazione, parkour; 6) dalla partecipazione, in qualità di tesserati, a competizioni - e relative prove e allenamenti - organizzate o patrocinate dalle rispettive Federazioni o Enti sportivi similari, salvo quanto disposto dall’articolo “Sport svolti sotto l’egida delle Federazioni”; 7) da abuso di alcolici e psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni; 8) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 9) da atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti; |
10) da guerra (salvo quanto disposto dall’articolo “Rischio di guerra all’estero”), insurrezioni, tumulti popolari, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, nonché aggressioni od atti violenti a cui l’Assicurato abbia partecipato attivamente; 11) da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni od altre calamità naturali; 12) dalle conseguenze dirette e indirette derivanti da sostanze biologiche o chimiche quando non siano utilizzate per fini pacifici; 13) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di parti celle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 14) dalla fabbricazione e/o lavorazione di esplosivi, tossici, corrosivi, e dall’uso di attrezzature per l’effettuazione di lavori subacquei; 15) danni derivanti dall’esercizio della caccia; 16) dalla partecipazione, in qualità di appartenente alle Forze Armate od a Corpi di Polizia, ad azioni di repressione, con o senza conflitti a fuoco, della criminalità; di tumulti popolari; di atti di guerriglia o di violenza urbana; di atti di terrorismo; di manifestazioni di piazza; sono inoltre esclusi gli infortuni causati dalla partecipazione ad esercitazioni tattiche e militari, con o senza utilizzo di armi da fuoco. L’assicurazione non è inoltre operante per: a) le conseguenze dirette o indirette di infortuni, nonché di malformazioni preesistenti alla data di stipulazione della polizza, sottaciuti alla Società dal Contraente e/o dall’Assicurato con dolo o colpa grave all’atto della stipulazione stessa; b) le cure o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o malformazioni preesi stenti alla data di stipulazione della polizza. | |
Che cosa è assicurato? | |
SEZIONE ASSISTENZA | |
Garanzie Base | Premessa HDI valendosi della struttura di Europ Assistance Italia fornisce le prestazioni di seguito elencate quando sono regolarmente attivate ricorrendo alla Struttura Organizzativa. Si veda a tal proposito le indicazioni date nel paragrafo “Cosa fare in caso di sinistro?”. Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti dello stesso, HDI si riserva di variare in qualsiasi momento la Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni di Assistenza, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza. L’assicurazione è valida in conseguenza diretta ed esclusiva di un infortunio o di una malattia improvvisa per le seguenti prestazioni, previa attivazione della Struttura Organizzativa. GARANZIE BASE (sempre operanti) Consulenza medica telefonica L’Assicurato, qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto, direttamente o tramite il proprio medico curante, con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. Invio di un medico generico a domicilio in Italia Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di un medico dalle ore 20,00 alle ore 8,00 o nei giorni festivi, e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare al domicilio dell’Assicurato, o nel luogo in cui questi si trovi, purché sempre in Italia, a spese di HDI uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento mediante autoambulanza dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino. Invio di un infermiere a domicilio Qualora l’Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio o malattia improvvisa, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato un infermiere a tariffa controllata, assumendone HDI l’onorario fino ad un massimo di €.200,00 per sinistro. |
Invio di un fisioterapista a domicilio Qualora l’Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici derivanti da infortunio, o a seguito di malattia improvvisa, necessiti dell’assistenza di un fisioterapista al domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare al domicilio dell’Assicurato un fisioterapista, assumendone HDI l’onorario fino ad un massimo di €.200,00 per sinistro. Consegna medicinali ed articoli sanitari urgenti a domicilio Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, abbia bisogno, come da prescrizione medica scritta, di medicine e/o articoli sanitari e non possa allontanarsi dal proprio domicilio, o dal luogo in cui si trova, per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l’Assicurato, provvederà alla consegna di quanto prescritto dal medico curante. Il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari rimane a carico dell’Assicurato. Consegna spesa a domicilio Qualora l’Assicurato, in seguito a ricovero in istituto di cura superiore a 5 giorni per infortunio o malattia improvvisa, sia impossibilitato ad acquistare generi alimentari di prima necessità, la Struttura Organizzativa, nei primi 15 giorni di convalescenza post-ricovero, provvederà all’invio di un proprio incaricato, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo HDI a proprio carico il compenso di due ore ad intervento e per un massimo di tre invii per ogni periodo post-ricovero. I costi dei beni acquistati dovranno essere anticipati all’incaricato e resteranno a carico dell’Assicurato. Collaboratrice familiare Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, sia stato ricoverato in istituto di cura per un periodo superiore a 5 giorni e sia temporaneamente invalido e pertanto impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di una collaboratrice familiare nella zona in cui si trovi l’Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo HDI a carico il relativo costo fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro. Trasporto in autoambulanza in Italia Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di essere trasportato dall’istituto di cura presso il quale è stato ricoverato alla propria residenza, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare direttamente un’autoambulanza, tenendo HDI a proprio carico la relativa spesa. Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, sia affetto da una patologia che venga ritenuta non curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà: a. a individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell’Assicurato; b. ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni: ▪ aereo sanitario; ▪ aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato; ▪ treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; ▪ autoambulanza, senza limiti di percorso. La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga nei Paesi Europei o facenti parte del Bacino del Mediterraneo. c. ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico, se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa. HDI terrà a proprio carico le relative spese. Non danno luogo alla prestazione le lesioni che, a giudizio dei medici, possono essere curate presso l’unità ospedaliera della regione di residenza dell’Assicurato, le terapie riabilitative, nonché le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali ed internazionali. Rientro dal centro ospedaliero attrezzato Quando l’Assicurato, in conseguenza della prestazione che precede, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato: ▪ aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato; ▪ treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; ▪ autoambulanza, senza limiti di percorso. Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di HDI, inclusa l’assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa. HDI terrà a proprio carico le relative spese. |
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l’ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti. Le prestazioni seguenti sono fornite esclusivamente a seguito di sinistri verificatisi ad oltre 50 km. dal comune di residenza dell’Assicurato. Rientro sanitario Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente: − aereo sanitario; − aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato; − treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; − autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga nei Paesi Europei o facenti parte del Bacino del Mediterraneo. Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di HDI, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione inoltre non è dovuta qualora l’Assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato. Rientro con un familiare Qualora si provveda al rientro sanitario dell’Assicurato, in base alle condizioni della prestazione “Rientro sanitario” che precede, ed i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l’assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa organizzerà anche il viaggio di rientro di un familiare presente sul posto, utilizzando lo stesso mezzo previsto per l’Assicurato. HDI terrà a proprio carico il relativo costo. Anticipo spese mediche Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, debba sostenere delle spese mediche impreviste, e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa pagherà, per conto dell’Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per sinistro. La prestazione non è operante: − nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa; − se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle d isposizioni in materia, vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato; − se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale ter mine dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Viaggio di un familiare Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, l’Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l’Assicurato ricoverato. HDI terrà a proprio carico la relativa spesa. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. Accompagnamento di minori Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa l’Assicurato accompagnato da minori di 15 anni si trovi nell’impossibilità di occuparsi di loro, la Struttura Organizzativa provvede a fornire un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. HDI terrà a proprio carico le relative spese. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. |
Autista a disposizione Qualora l’Assicurato si trovi impossibilitato a guidare il proprio veicolo a seguito di infortunio o malattia improvvisa, e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato stesso, secondo l’itinerario più breve. HDI terrà a proprio carico l’onorario dell’autista, mentre restano a carico dell’Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi (autostrade, traghetti, etc.). Nel caso in cui l’Assicurato rientrasse senza attendere l’autista, deve specificare il luogo dov’è in custodia il veicolo da ritirare e lasciare sul posto le chiavi, il libretto di circolazione, l’autorizzazione alla guida del veicolo e, se si trova all’estero, la Carta Verde. Prolungamento del soggiorno Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa comprovato da certificazione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la sua comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (limitatamente al pernottamento e alla prima colazione), tenendo HDI a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un massimo di € 60,00 al giorno. Al suo rientro l’Assicurato dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx a seguito di infortunio o malattia improvvisa l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo HDI a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di € 3.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Non sono previste opzioni | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Garanzia Assistenza TOP – “Garanzie opzionali” | È possibile ampliare la “portata” della Garanzia Base, con conseguente aumento del premio di polizza, richiamando in validità la Garanzia Assistenza TOP che comprende le seguenti Garanzie opzionali che sono riservate agli Assicurati a seguito di ricovero con o senza intervento chirurgico. Assistenza domiciliare integrata 1. Ospedalizzazione domiciliare In caso di ricovero dell’Assicurato a seguito di infortunio o malattia improvvisa, della durata di almeno 8 giorni se con intervento chirurgico o di almeno 12 giorni se senza intervento chirurgico, la Struttura Organizzativa organizza e gestisce, su richiesta del medico curante, la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e paramedico per un massimo di 30 giorni. Le modalità per l’accesso al servizio, accertata la necessità della prestazione, verranno definite dal servizio medico della Struttura Organizzativa in accordo con i medici curanti dell’Assicurato. I costi sono a carico di HDI. 2. Servizi Sanitari Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa che abbia comportato un ricovero di almeno 8 giorni se con intervento chirurgico o di almeno 12 giorni se senza intervento chirurgico, necessiti di eseguire presso il proprio domicilio prelievi del sangue, ecografie, esami radiografici e di usufruire della consegna e del ritiro degli esiti degli esami o della consegna di farmaci urgenti, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad organizzare il servizio fino ad un massimo di 30 giorni dopo le dimissioni dall’istituto di cura. 3. Servizi non Sanitari Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa che abbia comportato un ricovero di almeno 8 giorni se con intervento chirurgico o di almeno 12 giorni se senza intervento chirurgico, non possa lasciare il proprio domicilio, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, garantisce l’invio di |
personale di servizio per l’esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come pagamenti, acquisti, incombenze amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori, fino ad un massimo di 30 giorni dopo le dimissioni dall’istituto di cura. Medical Advice Program (Il servizio è in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali) Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, per i quali sia già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, desideri richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, verrà, attraverso gli operatori della Struttura Organizzativa, messo in contatto con la Centrale di Telemedicina che, previo contatto telefonico con l'Assicurato, gli offrirà la possibilità di ottenere le consulenze mediche specialistiche di cui necessita nonché l’erogazione di un secondo parere medico, avvalendosi dell'esperienza di Centri di eccellenza facenti parte del Network Salute. L’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa che lo metterà in contatto con la Centrale di Telemedicina, a cui spiegherà il caso clinico per il quale richiede il secondo parere da parte degli specialisti dei Centri di eccellenza del Network Salute. 1. Consulenza medica di secondo livello I Medici della Centrale di Telemedicina, valutata la richiesta dell’Assicurato, effettuano con questo l’inquadramento del caso, eventualmente colloquiando anche con i medici curanti. In questa fase saranno attivate consulenze mediche di tipo generico o specialistico e potrà essere definita, dove richiesta, una consulenza di orientamento ad accertamenti specifici (Check-up). 2. Attivazione della rete nazionale di Centri di eccellenza A seguito del contatto telefonico e previa valutazione positiva dei medici della Struttura Organizzativa si procederà alla raccolta, direttamente al domicilio dell’Assicurato, della documentazione clinica e diagnostica necessaria, alla digitalizzazione di tutto il materiale diagnostico, ed all’elaborazione dei quesiti che verranno sottoposti ai medici specialisti dei Centri di eccellenza. Tutti i dati clinici, saranno trasmessi attraverso avanzate apparecchiature di telemedicina o tramite corrieri ai Centri medici di riferimento. Il Centro medico di riferimento eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed ottenuti i pareri da parte dei medici specialisti, potrà richiedere di visitare il paziente stesso. I costi della visita specialistica saranno a carico di HDI così come le spese di trasferimento e alloggio del paziente fino ad un massimo di € 200 per sinistro. I medici specialisti dei Centri di eccellenza formuleranno rapidamente la propria risposta scritta, che verrà inviata alla Centrale di Telemedicina che, a sua volta, la trasmetterà all’Assicurato, aiutandolo ove occorra, ad interpretarla. HDI terrà a proprio carico tutti i costi. 3. Attivazione del secondo parere internazionale Qualora, su indicazione dei medici della Struttura Organizzativa o di quelli dei Centri di eccellenza nazionale, si ritenesse opportuno avvalersi di strutture internazionali di comprovato livello, queste verranno contattate dai medici della Struttura Organizzativa al fine di erogare il servizio di secondo parere internazionale. Tale servizio prevede la raccolta della documentazione dell’Assicurato, la digitalizzazione della stessa se ancora non eseguita, il trasferimento del caso clinico al Centro internazionale individuato e la predisposizione di un secondo parere scritto da parte del Centro internazionale. Questa garanzia comporta un premio aggiuntivo a quello della Garanzia Base pari ad €.18,00. | |
Che cosa non è assicurato? | |
▪ Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato per un massimo di tre volte per tipo, se non altrimenti disposto specificamente, per ogni anno di validità della polizza. ▪ La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero, nel corso di ciascun anno di validità della polizza, è di 60 giorni. ▪ L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa polizza, i medici che lo hanno visitato o curato dopo e anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso. ▪ Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, HDI non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. |
▪ La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili. ▪ Ogni diritto nei confronti di HDI si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile. ▪ Il diritto alle assistenze fornite da HDI decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. | |
Ci sono limiti di copertura? | |
Esclusioni | Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o tentato suicidio; d) infortuni derivanti da atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro. In caso di sinistro, il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto devono darne avviso scritto all’Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui è assegnata la polizza, oppure ad HDI, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del codice civile. L’inadempimento degli obblighi di cui sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del codice civile. Per le garanzie della Sezioni INFORTUNI La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è avvenuto l’infortunio. La denuncia deve inoltre contenere una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e deve essere corredata dalla certificazione rilasciata da una unità di Pronto Soccorso, o da analoga struttura ospedaliera legalmente riconosciuta, a cui l’Assicurato abbia fatto immediato ricorso. La denuncia dovrà poi essere integrata: • in caso di morte dell’assicurato, dal certificato di morte; • in caso di invalidità permanente, dalla documentazione attestante le lesioni subite nonché tutta la documentazione medica disponibile. Il decorso delle lesioni dovrà essere successivamente documentato da ulteriori certificati medici. Occorrerà inoltre fornire ad HDI il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti (ad esempio, certificazione INAIL, certificazione INPS, certificazione ospedaliera, relazione medica di parte) ; • nei casi di ricovero o Day Hospital, dalla cartella clinica definitiva indicante il giorno di entrata e di uscita dall’Istituto di cura ovvero i giorni di degenza in regime di Day Hospital; • nel caso di gessatura, dalla documentazione medica necessaria per la determinazione del giorno di applicazione della gessatura e della sua rimozione nonché la documentazione strumentale attestante la lesione che ha reso necessaria la gessatura; • in caso di frattura ossea che non comporti gessatura, dal referto comprovante la frattura ed il certificato del medico con la prescrizione dei giorni di prognosi; • in caso di spese mediche, delle ricevute originali di quanto pagato a tale titolo e della cartella clinica in caso di ricovero o intervento chirurgico. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire ad HDI le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. |
La denuncia deve essere: • Portata direttamente in Agenzia Generale o spedita via fax o email; • Spedita direttamente ad HDI Assicurazioni tramite: ⮚ posta elettronica certificata a: xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx. Questa opzione è valida solo per i titolari di PEC; ⮚ posta elettronica a: xxxxxxxx@xxxx.xx; ⮚ a mezzo telefono al numero verde: 000 00 00 00 ⮚ fax al numero verde 800 60 61 61 ⮚ a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A.- Area Sinistri – Xxx Xxxxxxx,00 00000 XXXX Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero: 800 23 31 20 oppure al proprio Intermediario Per ASSISTENZA, Per la denuncia del sinistro e per poter usufruire delle prestazioni, sarà necessario contattare la Struttura Organizzativa , in funzione 24 ore su 24, o entro i diversi limiti previsti dal contratto, come qui di seguito indicato: ⮚ per telefono al numero verde: 800 010.634 ⮚ per telefono al numero: 02-58.28 62 06 ⮚ per telegramma indirizzato: Europ Assistance Italia S.p.A., Xxxxxx Xxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx In ogni caso dovranno essere fornite le seguenti informazioni: • il tipo di assistenza di cui si necessita; • cognome e nome del richiedente; • numero di polizza preceduto dalla sigla: - ICSI, se operanti le garanzie di Assistenza Base; - ICGO, se operanti le garanzie di Assistenza Top; • indirizzo del luogo in cui si trova; • numero telefonico dove reperirlo nel corso dell’assistenza. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Il contratto non prevede alcuna assistenza diretta o in convenzione. | |
Gestione da parte di altre Imprese Assistenza: Europ Assistance Italia X.x.X.,Xxxxxx Xxxxxx, 0 , 00000 Xxxxxx, Tel. 02 -58.28.62.06, n. verde 000.000.000 – Fax 00-00000000 | |
Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Obblighi dell’Impresa: I termini entro i quali HDI si impegna a pagare l’indennizzo sono variabili in funzione dell’entità dei danni riportati e alla gravità del sinistro occorso. Per i sinistri ascrivibili alle sezioni INFORTUNI HDI s'impegna a comunicare all'Assicurato o, in caso di morte dell’Assicurato, ai beneficiari identificati in polizza o, in difetto, ai suoi eredi, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, l'esito della valutazione del sinistro entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione. HDI disporrà il pagamento dell’indennizzo dovuto a termini di polizza entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di quietanza. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Risoluzione | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
La polizza è stata realizzata per una persona che vuole garantire sé ed il proprio nucleo familiare per i danni subiti in conseguenza di un infortunio da cui derivi la morte o lesioni a carattere permanente subiti nello svolgimento dell’attività professionale dichiarata in polizza (infortuni professionali) e nello svolgimento di attività che non abbiano carattere di professionalità (infortuni extraprofessionali).
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
Segnaliamo che la quota parte percepita in media dagli intermediari, stimata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento in relazione all’ultimo esercizio di HDI (dato al 31/12/2017), è pari al 25% del premio imponibile della polizza emessa.
Regime fiscale
Il contratto Globale Casa è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquota di imposta del:
2,5% per la Sezione Infortuni; 10% per la Sezione Assistenza.
Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 XXXX Fax: x000000000000 HDI è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | E’ possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx – xxx.xxxx.xx. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Contratto di Assicurazione Multirischi Infortuni ed Assistenza
# PERSONA
Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Documenti Informativi Precontrattuali
GLOSSARIO
Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
La struttura od il centro medico attrezzato, regolarmente autorizzato ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio della professione medica individuale.
Il soggetto nel cui interesse è stipulata l’assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.
Il contratto di assicurazione e il suo contenuto.
Gli eredi dell’Assicurato, o le altre persone da questo designate, a cui la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte.
Cartella clinica
Il documento ufficiale, avente natura di atto pubblico, redatto durante la degenza diurna o con pernottamento in istituto di cura, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico.
Istituti ad alta specializzazione identificati dalle autorità sanitarie per i loro standard di eccellenza in specifici settori della medicina;
È la struttura della Struttura Organizzativa, costituita da medici e operatori e in funzione dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, che provvede alla gestione e all’erogazione del secondo parere medico.
Le strutture sanitarie e i centri clinici facenti parte del network di Istituti di Ricerca e Cura a carattere Scientifico, Ospedali e Medici Specialisti, convenzionati con la Struttura Organizzativa che provvedono alla formulazione del secondo parere medico a seguito della trasmissione dei quesiti e della documentazione medica.
Il soggetto che stipula l’assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.
La degenza diurna, anche non continuativa, con assegnazione di posto letto senza pernottamento, in istituto di cura regolarmente autorizzato a fornire assistenza sanitaria ospedaliera, documentata da cartella clinica, da cui risultino i giorni di effettiva degenza, e finalizzata all’erogazione di cure mediche e di trattamenti terapeutici o riabilitativi che per la loro natura e complessità necessitano di continua assistenza medica od infermieristica.
Franchigia per invalidità permanente
Clausola contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’Assicurato. Può essere espressa in giorni od in percentuale a seconda della garanzia a cui è applicata.
Gessatura
Applicazione di gesso o bende gessate, od immobilizzazione con tutori rigidi applicati e rimossi solo da parte di personale medico o paramedico specializzato, effettuata in istituto di cura od ambulatorio ed applicata a seguito di lesione accertata strumentalmente.
Indennizzo, indennità o rimborso
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, o alle altre cause espressamente previste all’Art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intermediario
Persona fisica o società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art.
109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Intervento chirurgico
Atto medico, praticato in istituto di cura od in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica.
Agli effetti assicurativi si intendono equiparati ad un intervento chirurgico anche l’accertamento diagnostico invasivo, comportante il prelievo cruento di tessuti per indagini istologiche o la cruentazione dei tessuti attraverso l’introduzione di idoneo strumento (diverso da aghi per terapie iniettive) all’interno dell’organismo, nonché la riduzione incruenta di fratture e lussazioni.
Invalidità permanente
La perdita totale o parziale definitiva della capacità lavorativa generica dell’Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata.
Istituti di cura
Le strutture sanitarie pubbliche o le case di cura private regolarmente autorizzate all’erogazione di prestazioni sanitarie e al ricovero dei malati ai sensi delle leggi e/o altre norme emanate dallo Stato in cui hanno sede le strutture stesse.
Non si considerano “istituti di cura” gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza, le case di riposo e le case di cura aventi finalità estetiche, di benessere o dietologiche, nonché le residenze sanitarie assistenziali.
Malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente stato morboso diagnosticato all’Assicurato.
Massimale
La somma per persona fino al cui limite la Società risponde in base all’assicurazione per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Il Contraente e/o l’Assicurato e la Società.
Il documento che prova l’assicurazione.
Pratica sportiva a livello dilettantistico
Esercizio di un’attività sportiva, anche a carattere agonistico e continuativo, per la quale non sia percepito un compenso monetario a titolo di corrispettivo delle prestazioni effettuate a favore di un qualsiasi ente sportivo.
Ai fini della valutazione del carattere dilettantistico della pratica sportiva, non costituiscono compenso monetario i soli premi eventualmente previsti per i vincitori od i primi classificati in una competizione.
La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell’assicurazione.
Nell’ambito della garanzia Assistenza, le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all’Assicurato.
La degenza comportante pernottamento in istituto di cura.
La possibilità che si verifichi il sinistro per il quale è prestata la garanzia.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Relativamente alla garanzia Xxxxxxxx spese mediche, per sinistro si intende il ricovero, il Day Hospital, l’intervento chirurgico ambulatoriale, ovvero il ricorso ad accertamenti diagnostici o ad altre prestazioni mediche, terapeutiche od infermieristiche eventualmente previste, verificatosi durante il periodo di validità della polizza in conseguenza di uno degli eventi rientranti nella copertura assicurativa.
Più ricoveri o più degenze in Day Hospital, o più interventi, purché verificatisi nell’ambito dell’operatività e della durata della polizza, si considerano un solo sinistro se ricollegabili allo stesso infortunio.
Relativamente alla garanzia Assistenza, il singolo fatto od avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.
L’impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.
È la struttura di Europ Assistance Service (Italia) S.p.A., Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per conto di quest’ultima, al contatto con l’Assicurato, all'organizzazione e all’erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della Società stessa.
Vendita a distanza
Il contratto di assicurazione stipulato tra la Società e un Contraente nell’ambito di un sistema di vendita a distanza che, per tale contratto, impiega esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Visita specialistica
Visita sanitaria effettuata da un medico chirurgo in possesso di titolo di specializzazione, rilasciato da Istituto Universitario, inerente alle conseguenze dell’infortunio che hanno dato origine alla visita stessa.
# PERSONA
Condizioni di Assicurazione
Documento aggiornato a Gennaio 2019
INDICE
Parte Prima
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 03
Parte Seconda
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI pag. 05
Parte Terza
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI INFORTUNI pag. 12
Parte Quarta
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ASSISTENZA pag. 14
CONDIZIONI PARTICOLARI INFORTUNI pag. 20
ALLEGATI pag. 22 ALLEGATO 1 - TABELLA DELLE ATTIVITÀ
ALLEGATO 2 - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE ALLEGATO 3 - TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL’ACUTEZZA VISIVA
FAC-SIMILE MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO pag. 29
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 1.2 – Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del codice civile.
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione
I premi devono essere pagati all’Agenzia od all’Ufficio di Rappresentanza a cui è assegnata la polizza oppure alla Società. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio, o la prima rata di premio, sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del codice civile.
L’eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell’intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.
Art. 1.4 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.5 – Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 1.6 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.7 – Obblighi in caso di sinistro (vedere anche art. 3.1)
In caso di sinistro, il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia od all’Ufficio di Rappresentanza a cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del codice civile.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
Art. 1.8 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
L’eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 1.9 – Proroga dell’assicurazione
Salvo diversa indicazione riportata sulla scheda di polizza, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.
Art. 1.12 – Diritto di ripensamento (norma valida solo in caso di contratto stipulato a distanza)
Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (ovvero dal momento in cui ha ricevuto la polizza), a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata.
La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa il premio pagato, al netto degli oneri fiscali che per legge restano a carico del Contraente.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento:
− delle attività professionali principali e secondarie dichiarate;
− di ogni altra attività che non abbia carattere di professionalità.
Sono compresi in garanzia anche:
a) l’asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) l’annegamento;
d) l’assideramento o il congelamento;
e) i colpi di sole o di calore;
f) le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie addominali non traumatiche e delle rotture sottocutanee dei tendini;
g) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
h) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
i) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
j) le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti e di vegetali, escluse la malaria e le malattie tropicali.
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
1) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
2) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
3) dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio), salvo quanto disposto al successivo Art. 2.5 – Rischio volo;
4) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato a livello non dilettantistico;
5) dalla pratica, anche puramente ricreativa, di pugilato, atletica pesante, lotta nella sue varie forme, arti marziali, alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, canoa fluviale oltre il 3° grado, rafting, hydrospeed, salto con l’elastico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere, guidoslitta, hockey a rotelle o su ghiaccio, automobilismo, motociclismo, motonautica, equitazione, parkour;
6) dalla partecipazione, in qualità di tesserati, a competizioni - e relative prove e allenamenti - organizzate o patrocinate dalle rispettive Federazioni o Enti sportivi similari, salvo quanto disposto dall’Art. 2.17 - Sport svolti sotto l’egida delle Federazioni;
7) da abuso di alcolici e psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni;
8) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
9) da atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
10) da guerra (salvo quanto disposto dall’Art. 2.7 – Rischio di guerra all’estero), insurrezioni, tumulti popolari, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, nonché aggressioni od atti violenti a cui l’Assicurato abbia partecipato attivamente;
11) da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni od altre calamità naturali;
12) dalle conseguenze dirette e indirette derivanti da sostanze biologiche o chimiche quando non siano utilizzate per fini pacifici;
13) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
14) dalla fabbricazione e/o lavorazione di esplosivi, tossici, corrosivi, e dall’uso di attrezzature per l’effettuazione di lavori subacquei;
15) danni derivanti dall’esercizio della caccia;
16) dalla partecipazione, in qualità di appartenente alle Forze Armate od a Corpi di Polizia, ad azioni di repressione, con o senza conflitti a fuoco: della criminalità; di tumulti popolari; di atti di guerriglia o di violenza urbana; di atti di terrorismo; di manifestazioni di piazza; sono inoltre esclusi gli infortuni causati dalla partecipazione ad esercitazioni tattiche e militari, con o senza utilizzo di armi da fuoco.
L’assicurazione non è inoltre operante per:
a) le conseguenze dirette o indirette di infortuni, nonché di malformazioni preesistenti alla data di stipulazione della polizza, sottaciuti alla Società dal Contraente e/o dall’Assicurato con dolo o colpa grave all’atto della stipulazione stessa;
b) le cure o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di stipulazione della polizza.
Art. 2.3 – Persone non assicurabili
Premesso che la Società considera non assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS, sieropositività HIV, la Società stessa presta l’assicurazione su dichiarazione dell’Assicurato di non essere affetto da tali affezioni o malattie. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall’Art. 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
Art. 2.4 – Limiti territoriali
L’assicurazione vale per il mondo intero.
Ferme le Norme che regolano l’assicurazione in generale, e a parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 2.2 – Esclusioni, punto 3), l’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento o di trasporto pubblico di passeggeri effettuati su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati:
− su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
− su aeromobili di aeroclub;
− su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo: deltaplani, ultraleggeri, parapendio).
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.
L’assicurazione non comprende gli infortuni subiti durante l’arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezio- nale, fermo il diritto del Contraente di richiedere la risoluzione dell’assicurazione stessa, né gli infortuni subiti durante la partecipazione a interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana, fermo il diritto del Contraente di richiedere la sospensione dell’assicurazione.
Nel caso di risoluzione spetta al Contraente il rimborso della parte di premio relativa al periodo di assicurazione non goduto, mentre nel caso di sospensione il Contraente ha diritto di ottenere il protrarsi dell’assicurazione per un periodo uguale a quello della sospensione.
Art. 2.7 – Rischio di guerra all’estero
L’assicurazione, a parziale deroga dell’Art. 2.2 – Esclusioni, punto 10), vale per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), o da insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero (esclusi lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino) in un paese sino ad allora in pace, con esclusione, comunque, di ogni partecipazione attiva a tali eventi.
Art. 2.8 – Cambiamento dell’attività professionale
Fermo il disposto degli Artt. 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, 1.4 – Modifiche dell’assicurazione, 1.5 – Aggravamento del rischio, 1.6 – Diminuzione del rischio e 2.2 – Esclusioni, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell’attività professionale dichiarata in polizza, senza che l’Assicurato o il Contraente ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:
− l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
− l’indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura, indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio:
Attività dichiarata in polizza | Percentuali di indennizzo in base alla classe di attività svolta al momento del sinistro | ||
Classi | A | B | C |
A | 100 | 75 | 60 |
B | 100 | 100 | 75 |
C | 100 | 100 | 100 |
A tal fine, per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento alla “Tabella delle attività” di cui all’Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione, ove sono indicate anche le corrispondenti classi di rischio.
Per la classificazione di attività non specificate in tabella saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata.
Qualora l’attività svolta al momento del sinistro non possa essere classificata neppure utilizzando tali criteri, la stessa deve considerarsi non assicurabile, e pertanto l’indennizzo non sarà corrisposto ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Ove non diversamente indicato nella descrizione dell’attività dichiarata in polizza, si intende che l’attività svolta dall’Assicurato non comporta, neppure saltuariamente:
− l’accesso a cantieri, impalcature, ponteggi, officine, industrie in genere;
− l’utilizzo di macchinari industriali o macchine agricole;
− il contatto con materiali radioattivi, corrosivi, velenosi, esplodenti.
In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento di un’attività comportante una o più delle fattispecie elencate ai tre alinea precedenti, varrà quanto stabilito nel presente articolo al riguardo dello svolgimento di un’attività diversa da quella dichiarata.
Art. 2.9 – Morte e morte presunta
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, e la stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, la differenza tra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza della dichiarazione di morte presunta (artt. 60, comma 3, e 62 del Codice Civile). In caso di affondamento o naufragio o di caduta di aeromobile, la liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dal sinistro, qualora sia stata accertata dalla competente autorità la presenza a bordo dell’Assicurato, e quest’ultimo sia stato dato per disperso a seguito del sinistro stesso (artt. 211 e 838 del Codice della Navigazione). Resta inteso che, se dopo il pagamento dell’indennizzo risulterà che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.
A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
Art. 2.10 – Commorienza dei genitori
Nel caso in cui, a seguito di infortunio determinato da uno stesso evento, consegua la morte anche non contemporanea di entrambi i genitori, di cui almeno uno assicurato con la presente polizza, che lascino figli minori, la Società liquida a questi ultimi una indennità maggiorata del 50% della somma a loro spettante per la morte dei genitori.
In ogni caso, e indipendentemente dai capitali assicurati, il maggior esborso a carico della Società non potrà superare € 150.000,00 per ciascun genitore assicurato.
Art. 2.11 - Indennità suppletiva a tutela delle persone con disabilità grave
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte di uno degli Assicurati e tra i beneficiari designati o, in difetto di designazione, tra gli eredi dell’Assicurato vi siano persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, la Società liquida a questi ultimi una ulteriore indennità pari al 50% della somma spettante agli stessi per il caso di morte dell’Assicurato.
In ogni caso, e indipendentemente dai capitali assicurati, anche se con più contratti, tale maggior esborso a carico della Società non potrà superare € 50.000,00 per ciascun assicurato.
Art. 2.12 – Invalidità permanente
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio.
Qualora l’infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde l’intera somma assicurata.
Qualora l’infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, la Società corrisponde l’indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento alle tabelle delle percentuali di invalidità permanente di cui agli Allegati 2 e 3 alle presenti Condizioni di Assicurazione.
In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità stabilite per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro, e viceversa.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nel caso in cui l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere, in occasione di uno o più sinistri occorsi durante il periodo di validità del contratto, al massimo il valore del 100%.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nelle tabelle di cui sopra, l’indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
Art. 2.13 - Franchigia relativa e Tabella modulare sulla invalidità permanente
L’indennizzo definitivo, sulla base di quanto sopra esposto, sarà liquidato come segue:
− in caso di invalidità permanente accertata di grado fino al 3% non sarà liquidato alcun indennizzo;
− in caso di invalidità permanente accertata di grado superiore al 3% e fino al 59% l’indennizzo sarà liquidato sulla base della seguente tabella:
Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata | Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata | Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata | Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata |
4 | 1 | 18 | 18 | 32 | 44 | 46 | 72 |
5 | 2 | 19 | 19 | 33 | 46 | 47 | 74 |
6 | 4 | 20 | 20 | 34 | 48 | 48 | 76 |
7 | 5 | 21 | 22 | 35 | 50 | 49 | 78 |
8 | 6 | 22 | 24 | 36 | 52 | 50 | 80 |
9 | 8 | 23 | 26 | 37 | 54 | 51 | 82 |
10 | 9 | 24 | 28 | 38 | 56 | 52 | 84 |
11 | 10 | 25 | 30 | 39 | 58 | 53 | 86 |
12 | 11 | 26 | 32 | 40 | 60 | 54 | 88 |
13 | 12 | 27 | 34 | 41 | 62 | 55 | 90 |
14 | 14 | 28 | 36 | 42 | 64 | 56 | 92 |
Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata | Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata | Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata | Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata |
15 | 15 | 29 | 38 | 43 | 66 | 57 | 94 |
16 | 16 | 30 | 40 | 44 | 68 | 58 | 96 |
17 | 17 | 31 | 42 | 45 | 70 | 59 | 98 |
− in caso di invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 60% l’indennizzo sarà liquidato nella misura del 100% della somma assicurata.
Art. 2.14 - Adattamento domestico
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza dal quale residui una Invalidità permanente superiore al 60%, la Società rimborserà le spese effettivamente sostenute dall’Assicurato per realizzare i necessari interventi alla propria abitazione che gli consentano di continuare ad abitarla.
Ai sensi del presente articolo sono rimborsabili le spese, sostenute entro un anno dalla data dell’infortunio o, in caso di degenza, entro un anno dal giorno di dimissione, inerenti a:
- abbattimento di barriere architettoniche;
- adozione di soluzioni ed ausili per l'autonomia;
- domotizzazione;
- sicurezza e controllo ambientale;
- automazioni.
Il rimborso avverrà fino a concorrenza di € 10.000,00 per evento e per anno assicurativo, previa presentazione delle ricevute originali di quanto pagato.
Art. 2.15 - Adattamento autoveicolo
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza dal quale residui una Invalidità permanente superiore al 60%, la Società rimborserà le spese effettivamente sostenute dall’Assicurato al fine di realizzare i necessari adattamenti all’autoveicolo, già in uso all’Assicurato oppure appositamente acquistato, e/o permettere l’installazione di specifici dispositivi che gli consentano la guida.
Sono rimborsabili le spese, sostenute entro un anno dalla data dell’infortunio o, in caso di degenza, entro un anno dal giorno di dimissione.
Il rimborso avverrà fino a concorrenza di € 3.000,00 per evento e per anno assicurativo, previa presentazione delle ricevute originali di quanto pagato.
Art. 2.16 – Spese psicoterapeutiche
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza dal quale residui una Invalidità permanente superiore al 60%, la Società rimborsa, oltre a quanto previsto dall’Art. 2.20 – Xxxxxxxx spese mediche da infortunio, le spese sostenute dall’Assicurato per colloqui psicoterapici prescritti ed effettuati da psicologo abilitato nel limite massimo di 10 colloqui per persona e sino ad un massimo di € 80,00 per ogni singolo colloquio.
Sono rimborsabili le spese sostenute entro un anno dalla data dell’infortunio.
Art. 2.17 – Sport svolti sotto l’egida delle Federazioni
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 2.2 – Esclusioni, punto 6), l’assicurazione, limitatamente ai soli casi di morte e invalidità permanente e con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, vale anche per gli infortuni derivanti dalla partecipazione, in qualità di tesserati, purché a livello dilettantistico, a competizioni – e relative prove e allenamenti – organizzate o patrocinate dalle rispettive Federazioni od Enti similari nei seguenti sport:
− baseball;
− calcio (compreso calcio a cinque e simili);
− ciclismo;
− pallacanestro;
− pallamano;
− pallanuoto;
− pallavolo;
− sci di fondo.
Art. 2.18 – Indennità giornaliera per ricovero e per convalescenza, gessatura o frattura ossea
Nel caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponderà l’indennità giornaliera indicata in polizza:
− in caso di ricovero in istituto di cura, per ogni giorno di ricovero e per la durata massima di 365 giorni per evento. Il giorno di dimissione non è indennizzabile; la Società corrisponderà inoltre, a titolo di diaria di convalescenza, l’indennità indicata in polizza per un ulteriore numero di giorni pari al triplo di quelli del ricovero, con il massimo di 60 giorni per evento e per anno;
− in caso di gessatura, per ogni giorno di gessatura e per la durata massima di 40 giorni per evento. Il giorno di applicazione e quello di rimozione della gessatura non sono indennizzabili;
− in caso di frattura ossea, comprovata da referto radiologico, che non comporti gessatura, per ogni giorno di prognosi prescritta dal medico a partire dal primo giorno successivo a quello del referto stesso e per la durata massima di 30 giorni per evento.
Le indennità suddette non sono cumulabili fra loro.
Art. 2.19 – Ricovero contemporaneo genitori
Nel caso in cui, a seguito di infortunio determinato da uno stesso evento, consegua il ricovero contemporaneo di entrambi i genitori in istituto di cura, di cui almeno uno assicurato con la presente polizza, la Società corrisponderà l’indennità giornaliera indicata in polizza maggiorata del 50% con il massimo di € 150,00 giornaliere, per ogni giorno di ricovero e per la durata massima di 30 giorni per evento.
Il giorno di dimissione non è indennizzabile.
Art. 2.20 – Rimborso spese mediche da infortunio
A) durante il ricovero, anche in Day Hospital, e/o intervento chirurgico, anche ambulatoriale, gessatura o frattura ossea ed in caso di interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva, per:
1) il trasporto dal luogo dell’infortunio all’Istituto di cura, al posto di Pronto Soccorso o all’ambulatorio con qualsiasi mezzo di soccorso sanitario ritenuto utile allo scopo;
2) diritti di sala operatoria, onorari del chirurgo e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento;
3) materiale di intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l’intervento;
4) assistenza medica e infermieristica, terapie fisiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, accertamenti radiografici e radioscopici, analisi in genere;
5) rette di degenza;
6) apparecchi gessati e tutori;
7) ticket relativi alle prestazioni precedenti;
B) prima/dopo il ricovero, anche in Day Hospital, e/o intervento chirurgico, anche ambulatoriale, gessatura o frattura ossea ed in caso di interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva, per:
1) il trasferimento in ambulanza dall’Istituto di cura, dal posto di Pronto Soccorso o dall’ambulatorio ad altro Istituto di cura od al domicilio dell’Assicurato, entro il limite del 20% della somma indicata in polizza;
2) assistenza medica e infermieristica, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, accertamenti radiografici e radioscopici, analisi in genere, tutori prescritti dai sanitari;
3) terapie fisiche e cure termali prescritte dai sanitari (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera);
4) ticket relativi alle prestazioni precedenti;
C) in assenza di ricovero, di intervento chirurgico, gessatura o frattura ossea per:
1) il trasporto in ambulanza dal luogo dell’infortunio al domicilio dell’Assicurato, entro il limite del 20% della somma assicurata in polizza;
2) assistenza medica e infermieristica, medicinali, visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, accertamenti radiografici e radioscopici, analisi in genere prescritti dai sanitari, entro il limite del 30% della somma indicata in polizza;
3) ticket relativi alle prestazioni precedenti.
Il rimborso è effettuato a cura ultimata all’Assicurato, o ai suoi beneficiari in caso di morte.
Sono rimborsabili le spese sostenute entro un anno dalla data dell’infortunio.
Qualora gli originali delle notule, distinte e ricevute siano stati presentati a terzi per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni della Banca d’Italia.
Art. 2.21 – Controversie – Arbitrato: arbitrato irrituale
In caso di:
− divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei Criteri di indennizzabilità previsti dall’Art. 3.2;
− controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro;
le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere se e in quale misura siano applicabili le condizioni di polizza ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente a epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Art. 2.22 – Rinuncia al diritto di surrogazione
Limitatamente alle garanzie Morte e morte presunta, Invalidità permanente e Indennità giornaliera per ricovero e convalescenza, gessatura o frattura ossea, di cui ai precedenti Artt. 2.9, 2.12 e 2.18, la Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 2.23 – Assicurazione per conto altrui
Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
Qualora l’infortunio sia riconducibile a responsabilità civile del Contraente o di persona della quale questi debba rispondere ai sensi di legge, l’indennizzo corrisposto dalla Società sarà dedotto dal risarcimento spettante ai sensi di legge all’Assicurato medesimo o ai suoi aventi diritto.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI INFORTUNI
Art. 3.1 – Denuncia dell’infortunio e oneri relativi.
Fermo quanto previsto dall’Art. 1.7 – Obblighi in caso di sinistro, la denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è avvenuto l’infortunio.
La denuncia deve inoltre contenere una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e deve essere corredata dalla certificazione rilasciata da una unità di Pronto Soccorso, o da analoga struttura ospedaliera legalmente riconosciuta, a cui l’Assicurato abbia fatto immediato ricorso.
La denuncia dovrà poi essere integrata:
- in caso di morte dell’assicurato, dal certificato di morte;
- in caso di invalidità permanente, dalla documentazione attestante le lesioni subite nonché tutta la documentazione medica disponibile. Il decorso delle lesioni dovrà essere successivamente documentato da ulteriori certificati medici. Occorrerà inoltre fornire alla Società il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti (ad esempio, certificazione INAIL, certificazione INPS, certificazione ospedaliera, relazione medica di parte);
- nei casi di ricovero o Day Hospital, dalla cartella clinica definitiva indicante il giorno di entrata e di uscita dall’Istituto di cura ovvero i giorni di degenza in regime di Day Hospital;
- nel caso di gessatura, dalla documentazione medica necessaria per la determinazione del giorno di applicazione della gessatura e della sua rimozione nonché la documentazione strumentale attestante la lesione che ha reso necessaria la gessatura;
- in caso di frattura ossea che non comporti gessatura, dal referto comprovante la frattura ed il certificato del medico con la prescrizione dei giorni di prognosi;
- in caso di spese mediche, delle ricevute originali di quanto pagato a tale titolo e della cartella clinica in caso di ricovero o intervento chirurgico.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Art. 3.2 – Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui agli Allegati 2 e 3 alle presenti Condizioni di Assicurazione sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 3.3 – Criteri di liquidazione
La Società s'impegna a comunicare all'Assicurato o, in caso di morte dell’Assicurato, ai beneficiari identificati in polizza o, in difetto, ai suoi eredi, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, l'esito della valutazione del sinistro entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all’art. 3.1 – Denuncia dell’infortunio e oneri relativi.
La Società disporrà il pagamento dell’indennizzo dovuto a termini di polizza entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di quietanza.
Art. 3.4 – Diritto all'indennizzo per invalidità permanente in caso di morte dell’Assicurato per cause indipendenti dall'infortunio
Se l'assicurato muore, per cause diverse dall’infortunio denunciato, dopo che la Società abbia effettuato gli opportuni accertamenti medico-legali ma senza aver ancora provveduto alla liquidazione dell’indennizzo in favore dell’Assicurato, la Società, liquida agli eredi:
− l'importo già concordato con l’Assicurato oppure, in mancanza,
− l'importo già offerto all’Assicurato oppure, in mancanza,
− l’importo oggettivamente determinabile secondo le risultanze degli accertamenti medico-legali svolti.
Se invece l’Assicurato muore per cause diverse dall’infortunio denunciato, prima che la Società abbia effettuato gli opportuni accertamenti medico-legali, la Società liquida agli eredi l’importo oggettivamente determinabile sulla base di documentazione sanitaria (ad esempio, certificazione INAIL, certificazione INPS, certificazione ospedaliera, relazione medica di parte), prodotta dagli eredi, idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi invalidanti.
La Società s'impegna a comunicare agli eredi dell’Assicurato, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, l'esito della valutazione del sinistro entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.
La Società disporrà il pagamento dell’indennizzo dovuto a termini di polizza entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di quietanza.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ASSISTENZA
PREMESSA
L’assicurazione è valida in conseguenza diretta ed esclusiva di un infortunio o di una malattia improvvisa per le seguenti prestazioni, previa attivazione della Struttura Organizzativa con le modalità previste all’Art. 4.22 – Denuncia del sinistro e obblighi relativi.
(sempre operanti)
Art. 4.1 – Consulenza medica telefonica
L’Assicurato, qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto, direttamente o tramite il proprio medico curante, con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
Art. 4.2 – Invio di un medico generico a domicilio in Italia
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di un medico dalle ore 20,00 alle ore 8,00 o nei giorni festivi, e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare al domicilio dell’Assicurato, o nel luogo in cui questi si trovi, purché sempre in Italia, a spese della Società uno dei medici convenzionati.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento mediante autoambulanza dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino.
Art. 4.3 – Invio di un infermiere a domicilio
Qualora l’Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio o malattia improvvisa, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato un infermiere a tariffa controllata, assumendone la Società l’onorario fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro.
Art. 4.4 – Invio di un fisioterapista a domicilio
Qualora l’Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici derivanti da infortunio, o a seguito di malattia improvvisa, necessiti dell’assistenza di un fisioterapista al domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare al domicilio dell’Assicurato un fisioterapista, assumendone la Società l’onorario fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro.
Art. 4.5 – Consegna medicinali ed articoli sanitari urgenti a domicilio
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, abbia bisogno, come da prescrizione medica scritta, di medicine e/o articoli sanitari e non possa allontanarsi dal proprio domicilio, o dal luogo in cui si trova, per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l’Assicurato, provvederà alla consegna di quanto prescritto dal medico curante. Il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari rimane a carico dell’Assicurato.
Art. 4.6 – Consegna spesa a domicilio
Qualora l’Assicurato, in seguito a ricovero in istituto di cura superiore a 5 giorni per infortunio o malattia improvvisa, sia impossibilitato ad acquistare generi alimentari di prima necessità, la Struttura Organizzativa, nei primi 15 giorni di convalescenza post-ricovero, provvederà all’invio di un proprio incaricato, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo la Società a proprio carico il compenso di due ore ad intervento e per un massimo di tre invii per ogni periodo post-ricovero.
I costi dei beni acquistati dovranno essere anticipati all’incaricato e resteranno a carico dell’Assicurato.
Art. 4.7 – Collaboratrice familiare
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, sia stato ricoverato in istituto di cura per un periodo superiore a 5 giorni e sia temporaneamente invalido e pertanto impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di una collaboratrice familiare nella zona in cui si trovi
l’Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo la Società a carico il relativo costo fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro.
Art. 4.8 – Trasporto in autoambulanza in Italia
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di essere trasportato dall’istituto di cura presso il quale è stato ricoverato alla propria residenza, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare direttamente un’autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.
Art. 4.9 – Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, sia affetto da una patologia che venga ritenuta non curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà:
a) a individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell’Assicurato;
b) ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
– aereo sanitario;
– aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
– treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
– autoambulanza, senza limiti di percorso.
La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga nei Paesi Europei o facenti parte del Bacino del Mediterraneo.
c) ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico, se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.
La Società terrà a proprio carico le relative spese.
Non danno luogo alla prestazione le lesioni che, a giudizio dei medici, possono essere curate presso l’unità ospedaliera della regione di residenza dell’Assicurato, le terapie riabilitative, nonché le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali ed internazionali.
Art. 4.10 – Rientro dal centro ospedaliero attrezzato
Quando l’Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all’Art. 4.9 che precede, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
− aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
− treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
− autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa.
La Società terrà a proprio carico le relative spese.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l’ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.
Le prestazioni di cui agli articoli da 4.11 a 4.18 che seguono sono fornite esclusivamente a seguito di sinistri verificatisi ad oltre 50 km. dal comune di residenza dell’Assicurato.
Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:
− aereo sanitario;
− aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
− treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
− autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga nei Paesi Europei o facenti parte del Bacino del Mediterraneo.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio.
La prestazione inoltre non è dovuta qualora l’Assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
Art. 4.12 – Rientro con un familiare
Qualora si provveda al rientro sanitario dell’Assicurato, in base alle condizioni della prestazione “Rientro sanitario” di cui all’Art. 4.11 che precede, ed i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l’assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa organizzerà anche il viaggio di rientro di un familiare presente sul posto, utilizzando lo stesso mezzo previsto per l’Assicurato. La Società terrà a proprio carico il relativo costo.
Art. 4.13 – Anticipo spese mediche
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, debba sostenere delle spese mediche impreviste, e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa pagherà, per conto dell’Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per sinistro.
La prestazione non è operante:
− nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa;
− se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato;
− se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate.
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 4.14 – Viaggio di un familiare
Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, l’Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l’Assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico la relativa spesa. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.
Art. 4.15 – Accompagnamento di minori
Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa l’Assicurato accompagnato da minori di 15 anni si trovi nell’impossibilità di occuparsi di loro, la Struttura Organizzativa provvede a fornire un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Società terrà a proprio carico le relative spese. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.
Art. 4.16 – Autista a disposizione
Qualora l’Assicurato si trovi impossibilitato a guidare il proprio veicolo a seguito di infortunio o malattia improvvisa, e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato stesso, secondo l’itinerario più breve. La Società terrà a proprio carico l’onorario dell’autista, mentre restano a carico dell’Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi (autostrade, traghetti, etc.).
Nel caso in cui l’Assicurato rientrasse senza attendere l’autista, deve specificare il luogo dov’è in custodia il veicolo da ritirare e lasciare sul posto le chiavi, il libretto di circolazione, l’autorizzazione alla guida del veicolo e, se si trova all’estero, la Carta Verde.
Art. 4.17 – Prolungamento del soggiorno
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa comprovato da certificazione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la sua comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (limitatamente al pernottamento e alla prima colazione), tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un massimo di € 60,00 al giorno.
Al suo rientro l’Assicurato dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.
Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di € 3.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più assicurati.
Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
(operanti solo se espressamente richiamata la garanzia Assistenza TOP)
Le seguenti prestazioni sono riservate agli Assicurati a seguito di ricovero con o senza intervento chirurgico.
Art. 4.19 – Assistenza domiciliare integrata
1. Ospedalizzazione domiciliare
In caso di ricovero dell’Assicurato a seguito di infortunio o malattia improvvisa, della durata di almeno 8 giorni se con intervento chirurgico o di almeno 12 giorni se senza intervento chirurgico, la Struttura Organizzativa organizza e gestisce, su richiesta del medico curante, la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e paramedico per un massimo di 30 giorni.
Le modalità per l’accesso al servizio, accertata la necessità della prestazione, verranno definite dal servizio medico della Struttura Organizzativa in accordo con i medici curanti dell’Assicurato.
I costi sono a carico della Società.
2. Servizi Sanitari
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa che abbia comportato un ricovero di almeno 8 giorni se con intervento chirurgico o di almeno 12 giorni se senza intervento chirurgico, necessiti di eseguire presso il proprio domicilio prelievi del sangue, ecografie, esami radiografici e di usufruire della consegna e del ritiro degli esiti degli esami o della consegna di farmaci urgenti, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad organizzare il servizio fino ad un massimo di 30 giorni dopo le dimissioni dall’istituto di cura.
3. Servizi non Sanitari
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa che abbia comportato un ricovero di almeno 8 giorni se con intervento chirurgico o di almeno 12 giorni se senza intervento chirurgico, non possa lasciare il proprio domicilio, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, garantisce l’invio di personale di servizio per l’esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come pagamenti, acquisti, incombenze amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori, fino ad un massimo di 30 giorni dopo le dimissioni dall’istituto di cura.
Art. 4.20 – Medical Advice Program
(In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali)
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, per i quali sia già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, desideri richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, verrà, attraverso gli operatori della Struttura Organizzativa, messo in contatto con la Centrale di Telemedicina che, previo contatto telefonico con l'Assicurato, gli offrirà la possibilità di ottenere le consulenze mediche specialistiche di cui necessita nonché l’erogazione di un secondo parere medico, avvalendosi dell'esperienza di Centri di eccellenza facenti parte del Network Salute.
L’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa che lo metterà in contatto con la Centrale di Telemedicina, a cui spiegherà il caso clinico per il quale richiede il secondo parere da parte degli specialisti dei Centri di eccellenza del Network Salute.
1. Consulenza medica di secondo livello
I Medici della Centrale di Telemedicina, valutata la richiesta dell’Assicurato, effettuano con questo l’inquadramento del caso, eventualmente colloquiando anche con i medici curanti. In questa fase saranno attivate consulenze mediche di tipo
generico o specialistico e potrà essere definita, dove richiesta, una consulenza di orientamento ad accertamenti specifici (Check-up).
2. Attivazione della rete nazionale di Centri di eccellenza
A seguito del contatto telefonico e previa valutazione positiva dei medici della Struttura Organizzativa si procederà alla raccolta, direttamente al domicilio dell’Assicurato, della documentazione clinica e diagnostica necessaria, alla digitalizzazione di tutto il materiale diagnostico, ed all’elaborazione dei quesiti che verranno sottoposti ai medici specialisti dei Centri di eccellenza. Tutti i dati clinici, saranno trasmessi attraverso avanzate apparecchiature di telemedicina o tramite corrieri ai Centri medici di riferimento.
Il Centro medico di riferimento eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed ottenuti i pareri da parte dei medici specialisti, potrà richiedere di visitare il paziente stesso.
I costi della visita specialistica saranno a carico della Società così come le spese di trasferimento e alloggio del paziente fino ad un massimo di € 200 per sinistro.
I medici specialisti dei Centri di eccellenza formuleranno rapidamente la propria risposta scritta, che verrà inviata alla Centrale di Telemedicina che, a sua volta, la trasmetterà all’Assicurato, aiutandolo ove occorra, ad interpretarla.
La Società terrà a proprio carico tutti i costi.
3. Attivazione del secondo parere internazionale
Qualora, su indicazione dei medici della Struttura Organizzativa o di quelli dei Centri di eccellenza nazionale, si ritenesse opportuno avvalersi di strutture internazionali di comprovato livello, queste verranno contattate dai medici della Struttura Organizzativa al fine di erogare il servizio di secondo parere internazionale.
Tale servizio prevede la raccolta della documentazione dell’Assicurato, la digitalizzazione della stessa se ancora non eseguita, il trasferimento del caso clinico al Centro internazionale individuato e la predisposizione di un secondo parere scritto da parte del Centro internazionale.
Art. 4.21 – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
1) Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato per un massimo di tre volte per tipo, se non altrimenti disposto specificamente, per ogni anno di validità della polizza.
2) La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero, nel corso di ciascun anno di validità della polizza, è di 60 giorni.
3) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o tentato suicidio;
d) infortuni derivanti da atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
4) L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa polizza, i medici che lo hanno visitato o curato dopo e anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso.
5) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
6) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
7) Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile.
8) Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
Art. 4.22 – Denuncia del sinistro e obblighi relativi
Per la denuncia del sinistro e per poter usufruire delle prestazioni, sarà necessario contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, o entro i diversi limiti previsti dal contratto, come qui di seguito indicato:
per telefono al numero verde 800 010.634
per telefono al numero 02-58.28 62 06
per telegramma indirizzato Europ Assistance Italia S.p.A. Xxxxxx Xxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
In ogni caso dovranno essere fornite le seguenti informazioni:
• il tipo di assistenza di cui si necessita;
• cognome e nome del richiedente;
• numero di polizza preceduto dalla sigla:
- ICSI, se operanti le garanzie di Assistenza Base;
- ICGO, se operanti le garanzie di Assistenza Top;
• indirizzo del luogo in cui si trova;
• numero telefonico dove reperirlo nel corso dell’assistenza.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
CONDIZIONI PARTICOLARI INFORTUNI
(valide soltanto se espressamente richiamate)
A – Franchigia relativa 5% e Tabella modulare sulla invalidità permanente
In deroga all’Art. 2.12 – Franchigia relativa e Tabella modulare sulla invalidità permanente, l’indennizzo definitivo, sulla base di quanto sopra esposto, sarà liquidato come segue:
− in caso di invalidità permanente accertata di grado fino al 5% non sarà liquidato alcun indennizzo;
− in caso di invalidità permanente accertata di grado superiore al 5% e fino al 59% l’indennizzo sarà liquidato sulla base della seguente tabella:
Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata | Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata | Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata | Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata |
6 | 1 | 20 | 20 | 34 | 48 | 48 | 76 |
7 | 2 | 21 | 22 | 35 | 50 | 49 | 78 |
8 | 4 | 22 | 24 | 36 | 52 | 50 | 80 |
9 | 5 | 23 | 26 | 37 | 54 | 51 | 82 |
10 | 7 | 24 | 28 | 38 | 56 | 52 | 84 |
11 | 8 | 25 | 30 | 39 | 58 | 53 | 86 |
12 | 10 | 26 | 32 | 40 | 60 | 54 | 88 |
13 | 11 | 27 | 34 | 41 | 62 | 55 | 90 |
14 | 13 | 28 | 36 | 42 | 64 | 56 | 92 |
15 | 14 | 29 | 38 | 43 | 66 | 57 | 94 |
16 | 16 | 30 | 40 | 44 | 68 | 58 | 96 |
17 | 17 | 31 | 42 | 45 | 70 | 59 | 98 |
18 | 18 | 32 | 44 | 46 | 72 | ||
19 | 19 | 33 | 46 | 47 | 74 |
− in caso di invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 60% l’indennizzo sarà liquidato nella misura del 100% della somma assicurata.
B – Franchigia relativa 7% e Tabella modulare sulla invalidità permanente
In deroga all’Art. 2.12 – Franchigia relativa e Tabella modulare sulla invalidità permanente, l’indennizzo definitivo sarà liquidato come segue:
− in caso di invalidità permanente accertata di grado fino al 7% non sarà liquidato alcun indennizzo;
− in caso di invalidità permanente accertata di grado superiore al 7% e fino al 59% l’indennizzo sarà liquidato sulla base della seguente tabella:
Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata | Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata | Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata | Percentuale di Invalidità permanente accertata | Percentuale da liquidare sulla somma assicurata |
8 | 1 | 21 | 22 | 34 | 48 | 47 | 74 |
9 | 3 | 22 | 24 | 35 | 50 | 48 | 76 |
10 | 4 | 23 | 26 | 36 | 52 | 49 | 78 |
11 | 6 | 24 | 28 | 37 | 54 | 50 | 80 |
12 | 7 | 25 | 30 | 38 | 56 | 51 | 82 |
13 | 9 | 26 | 32 | 39 | 58 | 52 | 84 |
14 | 10 | 27 | 34 | 40 | 60 | 53 | 86 |
15 | 13 | 28 | 36 | 41 | 62 | 54 | 88 |
16 | 14 | 29 | 38 | 42 | 64 | 55 | 90 |
17 | 16 | 30 | 40 | 43 | 66 | 56 | 92 |
18 | 18 | 31 | 42 | 44 | 68 | 57 | 94 |
19 | 19 | 32 | 44 | 45 | 70 | 58 | 96 |
20 | 20 | 33 | 46 | 46 | 72 | 59 | 98 |
− in caso di invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 60% l’indennizzo sarà liquidato nella misura del 100% della somma assicurata.
* * *
ALLEGATO 1 – TABELLA DELLE ATTIVITÀ
COD. | CLASSE | ATTIVITÀ |
002 | A | AFFITTACAMERE |
003 | B | AGENTE CINEMATOGRAFICO/TEATRALE |
004 | B | AGENTE DI ASSICURAZIONE |
005 | B | AGENTE DI XXXXX/CAMBIO |
006 | B | AGENTE DI COMMERCIO |
007 | B | AGENTE DI CUSTODIA |
008 | B | AGENTE DI VIAGGI |
009 | B | AGENTE IMMOBILIARE |
010 | C | AGRICOLTORE (con uso macchine agricole) |
011 | B | AGRICOLTORE (senza uso macchine agricole) |
012 | A | AGRONOMO |
013 | A | ALBERGATORE |
014 | B | ALLENATORE SPORTIVO |
015 | C | ALLEVATORE BESTIAME (bovini, equini, suini) |
016 | B | ALLEVATORE BESTIAME (escl. bovini, equini, suini) |
017 | A | ALLEVATORE BESTIAME (titolare, senza lavori manuali) |
018 | A | AMMINISTRATORE (beni propri o altrui) |
019 | A | ANALISTA |
020 | A | ANESTESISTA |
021 | C | ANTENNISTA |
022 | A | ANTIQUARIO |
023 | C | APPALTATORE EDILE |
024 | A | APPALTATORE EDILE (titolare, senza lavori manuali) |
026 | C | APPARTENENTE A FF. AA. o CORPI DI POLIZIA |
027 | C | APPRENDISTA o TIROCINANTE (con lavori manuali) |
028 | A | APPRENDISTA o TIROCINANTE (senza lavori manuali) |
029 | B | ARBITRO SPORTIVO |
030 | B | ARCHITETTO (con accesso cantieri e ponteggi) |
031 | A | ARCHITETTO (senza accesso cantieri e ponteggi) |
032 | A | ARCHIVISTA |
034 | A | ARMATORE (non navigante) |
035 | A | ARREDATORE |
036 | X | XXXXXXX |
000 | X | XXXXXXXXX |
000 | X | ARTIGIANO TESSILE |
040 | A | ARTISTA GRAFICO o DISEGNATORE |
041 | B | ASSICURATORE (addetto alla produzione) |
042 | A | ASSISTENTE SOCIALE |
043 | A | ASSISTENTE UNIVERSITARIO |
044 | A | ASTRONOMO |
046 | B | ATTORE (senza scene pericolose) |
047 | C | ATTREZZISTA |
048 | A | ATTUARIO |
049 | A | AUTISTA AUTOVETTURE PRIVATE |
050 | B | AUTISTA DI PIAZZA |
051 | B | AUTONOLEGGIATORE |
052 | C | AUTORIPARATORE |
053 | C | AUTOTRASPORTATORE (senza carico e scarico) |
054 | A | AUTOTRASPORTATORE (titolare, senza guida autocarri né lavori manuali) |
055 | A | AVVOCATO |
056 | B | BAGNINO |
COD. | CLASSE | ATTIVITÀ | |||
057 | B | BALLERINO | |||
058 | A | BANCARIO | |||
059 | A | BANCHIERE | |||
060 | A | BARBIERE | |||
061 | A | BARISTA/BARMAN | |||
062 | A | BENESTANTE (senza occupazioni di lavoro) | |||
063 | B | BENZINAIO | |||
064 | A | BIBLIOTECARIO | |||
065 | B | BIDELLO | |||
066 | A | BIOLOGO | |||
068 | A | BOTANICO | |||
069 | C | BRACCIANTE (con uso macchine agricole) | |||
070 | B | BRACCIANTE (senza uso macchine agricole) | |||
000 | X | XXXXXXXXX | |||
000 | X | XXXXXXXXX | |||
000 | X | CAMERIERE | |||
075 | A | CAMICIAIA | |||
077 | C | CAMIONISTA (senza carico e scarico) | |||
078 | A | CANTANTE | |||
000 | X | XXXXXXXXXX | |||
000 | X | XXXX XXXXXXXX (xxx lavori manuali) | |||
000 | X | XXXX XXXXXXXX (xxxxx lavori manuali) | |||
000 | X | XXXX XXXXXXXX (xxx lavori manuali) | |||
000 | X | XXXX XXXXXXXX (xxxxx lavori manuali) | |||
000 | X | XXXX XXXXXXXX (xxx lavori manuali) | |||
000 | X | XXXX XXXXXXXX (xxxxx lavori manuali) | |||
086 | X | XXXX XXXXXXX | |||
000 | X | XXXXXXXXXX (xxx lavori manuali) | |||
000 | X | XXXXXXXXXX (xxxxx lavori manuali) | |||
089 | A | CAPOSTAZIONE | |||
090 | B | CAPOTRENO | |||
091 | C | CARBURATORISTA | |||
092 | C | CARPENTIERE | |||
093 | C | CARROZZIERE | |||
094 | A | CARTOLAIO | |||
095 | B | CASALINGA | |||
096 | B | CASARO | |||
097 | B | CASELLANTE | |||
098 | A | CASSIERE | |||
100 | C | CAVATORE (in cave a giorno senza uso di mine) | |||
101 | A | CENTRALINISTA | |||
103 | B | CHIMICO (senza contatto materiali esplodenti) | |||
105 | B | COLLABORATORE FAMILIARE | |||
107 | A | COMMERCIALISTA | |||
108 | A | COMMERCIANTE ABBIGLIAMENTO (o addetto) | |||
109 | B | COMMERCIANTE ACCESSORI AUTO (o addetto) | |||
110 | C | COMMERCIANTE ARTICOLI EDILIZIA (o addetto) | |||
111 | B | COMMERCIANTE ARTICOLI IDRAULICI (o addetto) | |||
112 | A | COMMERCIANTE ARTICOLI SPORTIVI (o addetto) | |||
113 | A | COMMERCIANTE AUTOVEICOLI (o addetto) | |||
114 | C | COMMERCIANTE BESTIAME (o addetto) | |||
115 | A | COMMERCIANTE CACCIA E PESCA (o addetto) | |||
116 | A | COMMERCIANTE CALZATURE (o addetto) | |||
117 | A | COMMERCIANTE CARTOLERIA (o addetto) | |||
COD. | CLASSE | ATTIVITÀ |
118 | A | COMMERCIANTE CASALINGHI (o addetto) |
119 | A | COMMERCIANTE CHINCAGLIERIA (o addetto) |
120 | C | COMMERCIANTE COMBUSTIBILI (o addetto) |
121 | A | COMMERCIANTE CONCIMI (o addetto) |
122 | A | COMMERCIANTE DOLCIUMI (o addetto) |
123 | B | COMMERCIANTE ELETTRODOM. (o addetto, escl. installaz. antenne) |
124 | A | COMMERCIANTE FIORI (o addetto) |
125 | B | COMMERCIANTE FRUTTA E VERDURA (o addetto) |
126 | A | COMMERCIANTE GIOCATTOLI (o addetto) |
127 | A | COMMERCIANTE LATTICINI (o addetto) |
128 | C | COMMERCIANTE LEGNAME (o addetto) |
129 | A | COMMERCIANTE LIBRI (o addetto) |
130 | B | COMMERCIANTE LUBRIFICANTI (o addetto) |
131 | B | COMMERCIANTE MACCHINARI (o addetto) |
132 | A | COMMERCIANTE MANGIMI (o addetto) |
133 | C | COMMERCIANTE MATERIE FERROSE (o addetto) |
134 | A | COMMERCIANTE MATERIE PLASTICHE (o addetto) |
135 | A | COMMERCIANTE MEDICINALI (o addetto) |
136 | A | COMMERCIANTE MERCERIE (o addetto) |
137 | B | COMMERCIANTE MOBILI (o addetto) |
138 | A | COMMERCIANTE PELLAMI (o addetto) |
139 | A | COMMERCIANTE PELLICCE (o addetto) |
140 | A | COMMERCIANTE PESCI (o addetto) |
141 | B | COMMERCIANTE PREZIOSI (o addetto) |
142 | A | COMMERCIANTE PROFUMI (o addetto) |
143 | A | COMMERCIANTE STRUMENTI MUSICALI (o addetto) |
144 | A | COMMERCIANTE TAPPETI (o addetto) |
145 | A | COMMERCIANTE TESSUTI (o addetto) |
146 | A | COMMERCIANTE UOVA E POLLAMI (o addetto) |
147 | A | COMMERCIANTE VALIGIE (o addetto) |
148 | A | COMMERCIANTE VERNICI E COLORI (o addetto) |
149 | C | COMMERCIANTE VETRI (o addetto) |
150 | A | COMMERCIANTE VINI E LIQUORI (o addetto) |
151 | B | COMMESSO VIAGGIATORE |
152 | C | COMMISSARIO P.S. |
153 | A | CONCERTISTA |
154 | B | CONDUCENTE MEZZI PUBBLICI |
155 | C | CONDUTTORE MACCHINE AGRICOLE |
156 | A | CONSULENTE DEL LAVORO |
157 | B | CONTROLLORE F.S. |
158 | B | COREOGRAFO |
159 | B | CORNICIAIO |
160 | C | CORRIERE |
161 | C | COSTRUTTORE EDILE |
162 | A | COSTRUTTORE EDILE (senza lavori manuali) |
163 | A | CRITICO D’ARTE |
000 | X | XXXXXXXXX |
000 | X | XXXXXXXX |
000 | X | CUOCO |
167 | A | CUSTODE |
168 | B | DECORATORE |
169 | B | DIRIGENTE (con accesso cantieri, officine, ponteggi) |
COD. | CLASSE | ATTIVITÀ |
170 | A | DIRIGENTE (senza accesso cantieri, officine, ponteggi) |
171 | B | DOGANIERE |
172 | B | DOMESTICO |
173 | B | DROGHIERE |
174 | C | EBANISTA |
175 | A | ECONOMO |
176 | A | EDITORE |
177 | C | ELETTRAUTO |
178 | C | ELETTRICISTA |
179 | C | ELETTROMECCANICO |
180 | C | ELETTROTECNICO (anche esterno e alta tensione) |
181 | B | ELETTROTECNICO (solo interno senza alta tensione) |
182 | A | ENOLOGO |
183 | C | ESCAVATORE |
184 | A | ESPORTATORE |
185 | A | ESTETISTA |
186 | C | FABBRO |
188 | C | FALEGNAME |
190 | A | FARMACISTA |
191 | C | FATTORE AGRICOLO (con uso macchine agricole) |
000 | X | XXXXXXX XXXXXXXX (xxxxx uso macchine agricole) |
000 | X | XXXXXXXXX |
000 | X | FERROVIERE (personale viaggiante) |
195 | A | FISICO |
196 | A | FISIOTERAPISTA |
197 | B | FLORICOLTORE |
198 | B | FORNAIO |
199 | A | FOTOGRAFO (all’interno studi di posa) |
200 | B | FOTOGRAFO (in esterni) o FOTOREPORTER |
201 | B | FRUTTICOLTORE |
202 | A | FUNZIONARIO AMM.VO |
203 | B | GARAGISTA |
204 | A | GARAGISTA (senza lavori manuali) |
000 | X | XXXXXXX |
000 | X | GEOMETRA (con accesso cantieri e ponteggi) |
207 | A | GEOMETRA (senza accesso cantieri e ponteggi) |
208 | A | GERENTE/GESTORE (senza lavori manuali) |
209 | B | GIARDINIERE o VIVAISTA |
210 | A | GINECOLOGO |
211 | B | GIOIELLIERE |
212 | A | GIORNALAIO |
213 | B | GIORNALISTA o PUBBLICISTA |
214 | A | GIUDICE |
215 | X | XXXXXXXX |
000 | X | XXXXXXXXXX |
000 | X | GRAFICO |
218 | C | GUARDACACCIA |
219 | C | GUARDAPESCA |
220 | A | GUARDAROBIERA |
221 | B | GUARDIA ACQUE DEMANIALI |
222 | C | GUARDIA CAMPESTRE |
224 | C | GUARDIA FORESTALE |
226 | B | GUARDIA MUNICIPALE |
228 | B | GUIDA TURISTICA |
000 | X | XXXXXXXXX |
COD. | CLASSE | ATTIVITÀ |
230 | A | IGIENISTA DENTALE |
231 | B | IMPIEGATO (con accesso cantieri, officine, ponteggi) |
232 | A | IMPIEGATO (senza accesso cantieri, officine, ponteggi) |
233 | A | IMPORTATORE |
234 | C | IMPRENDITORE EDILE (con accesso cantieri e lavori manuali) |
235 | B | IMPRENDITORE EDILE (con accesso cantieri ma senza lavori manuali) |
236 | B | IMPRENDITORE POMPE FUNEBRI |
237 | A | IMPRESARIO |
238 | B | INCISORE |
239 | B | INDOSSATORE/INDOSSATRICE |
240 | C | INDUSTRIALE (con accesso cantieri, officine, e lavori manuali) |
241 | B | INDUSTRIALE (con accesso cantieri, officine, ma senza lavori manuali) |
242 | A | INDUSTRIALE (senza lavori manuali né accesso cantieri, officine) |
243 | A | INFANTE |
244 | B | INFERMIERE (escl. reparti psichiatrici) |
245 | C | INFERMIERE (in reparti psichiatrici) |
246 | B | INGEGNERE (con accesso xxxxxxxx, officine, ponteggi) |
247 | A | INGEGNERE (senza accesso cantieri, officine, ponteggi) |
248 | B | INSEGNANTE (materie profess., tecniche, educaz. fisica) |
249 | A | INSEGNANTE (escl. materie professionali, tecniche, educaz. fisica) |
250 | C | INSERVIENTE |
251 | A | INTERPRETE |
252 | B | INTONACATORE (solo interni) |
253 | X | XXXXXXXXXXXX (xxxxx xxxxxxx) |
000 | X | ISTRUTTORE DI NUOTO |
255 | B | ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA |
256 | C | LAMINATORE |
257 | A | LATTAIO |
258 | C | LATTONIERE |
259 | B | LAVANDAIA |
260 | A | LIBRAIO |
261 | B | LINOTIPISTA |
262 | B | LITOGRAFO |
263 | B | LUCIDATORE MARMI |
264 | B | LUCIDATORE METALLI |
265 | B | LUCIDATORE MOBILI |
266 | B | LUCIDATORE PAVIMENTI |
267 | B | LUCIDATORE PELLI |
268 | B | MACCHINISTA |
269 | C | MACELLAIO (al banco, senza macellazione) |
000 | X | XXXXXXX XX XXXXXXX |
000 | X | MAESTRO DI SCI |
273 | B | MAESTRO DI TENNIS |
274 | B | MAGAZZINIERE |
275 | A | MAGGIORDOMO |
276 | A | MAGISTRATO |
277 | A | MAÎTRE D’HOTEL |
279 | A | MANICURE |
281 | C | MANOVALE |
COD. | CLASSE | ATTIVITÀ |
282 | B | MANOVRATORE |
284 | C | MARMISTA |
285 | A | MASSAGGIATORE |
286 | B | MATERASSAIO |
287 | X | XXXXXXXXX |
000 | X | MECCANICO CICLISTA |
289 | A | MECCANICO DENTISTA |
290 | B | MECCANICO DI PRECISIONE |
291 | A | MEDICO |
292 | A | METEOROLOGO |
294 | C | MEZZADRO (con uso macchine agricole) |
000 | X | XXXXXXXX (xxxxx uso macchine agricole) |
297 | A | MINISTRO DI CULTO |
298 | C | MOBILIERE |
299 | A | MODISTA |
300 | C | MOTORISTA |
301 | C | MUGNAIO |
302 | C | MURATORE |
303 | A | MUSICISTA |
304 | B | NOLEGGIATORE BARCHE |
305 | A | NOTAIO |
306 | A | ODONTOTECNICO |
307 | B | OMBRELLAIO |
308 | C | OPERAIO |
309 | A | OPERATORE CENTRI ELABORAZIONE DATI |
310 | B | OPERATORE CINEMATOGRAFICO |
311 | B | OPERATORE ECOLOGICO |
312 | A | ORAFO |
313 | A | ORCHESTRALE |
314 | B | OREFICE |
315 | A | OROLOGIAIO |
316 | C | ORTICOLTORE (con uso macchine agricole) |
317 | B | ORTICOLTORE (senza uso macchine agricole) |
318 | A | ORTOPEDICO |
319 | B | OSTE |
320 | A | OSTETRICA |
321 | A | OTTICO |
322 | X | XXXXXXXXXXXX |
000 | X | XXXXXXXXXX |
000 | X | PANIFICATORE |
326 | A | PANTALONAIA |
328 | B | PARAMEDICO (escl. reparti psichiatrici) |
329 | C | PARAMEDICO (in reparti psichiatrici) |
330 | A | PARRUCCHIERE |
331 | B | PASTAIO |
332 | A | PASTICCIERE |
333 | B | PASTORE |
334 | B | PAVIMENTATORE |
335 | B | PELLETTIERE |
336 | A | PELLICCIAIO |
337 | A | PENSIONATO |
338 | A | PERFORATRICE |
339 | B | PERITO EDILE (con accesso cantieri, ponteggi, impalcature) |
340 | A | PERITO EDILE (senza accesso cantieri, ponteggi, impalcature) |
341 | C | PERITO ELETTROTECNICO |
342 | B | PERITO INDUSTRIALE |
343 | B | PERITO TECNICO |
346 | C | PESCATORE |
COD. | CLASSE | ATTIVITÀ |
000 | X | XXXXXXXXXXXXX |
000 | X | PIAZZISTA |
349 | C | PILOTA DI PORTO |
352 | A | PITTORE ARTISTA |
353 | C | PITTORE EDILE |
354 | A | PODOLOGO |
355 | B | PORTALETTERE |
356 | A | PORTIERE |
358 | A | POSSIDENTE (senza occupazioni di lavoro) |
359 | A | PRELATO |
360 | A | PRESIDE |
361 | B | PRESTIGIATORE |
362 | B | PROCACCIATORE D’AFFARI |
000 | X | XXXXXXXXXXX XX XXXXX |
000 | X | PROCURATORE SPORTIVO |
365 | A | PRODUTTORE CINE- TEATRALE |
366 | A | PROGETTISTA (senza lavori manuali) |
367 | A | PROGRAMMATORE ELETTRONICO |
368 | B | PROPAGANDISTA |
369 | A | PROPRIETARIO TERRIERO (senza lavori manuali) |
370 | A | PSICOLOGO o PSICANALISTA |
371 | A | PUBBLICITARIO |
372 | A | PUERICULTRICE |
374 | C | PULITORE VETRI |
375 | B | QUESTORE |
376 | B | RADIOTECNICO |
377 | A | RAGIONIERE |
378 | B | RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO |
379 | B | REGISTA (senza partecipaz. a scene pericolose) |
380 | B | RESTAURATORE MOBILI |
381 | B | RESTAURATORE OPERE D’ARTE |
382 | A | RETTORE |
383 | A | RICERCATORE SCIENTIFICO |
384 | B | RIGATTIERE |
385 | A | RILEGATORE DI LIBRI |
386 | B | RIPARATORE RADIO TV |
387 | B | ROSTICCIERE |
388 | A | SACERDOTE |
389 | A | SACRESTANO |
391 | X | XXXXXXXXX |
000 | X | SALUMIERE |
393 | A | SARTO |
394 | C | SCALPELLINO |
COD. | CLASSE | ATTIVITÀ |
395 | B | SCENOGRAFO (senza partecipaz. a scene pericolose) |
396 | A | SCOLARO |
397 | A | SCRITTORE |
398 | X | XXXXXXXX |
000 | X | SINDACALISTA |
400 | A | SOCIOLOGO |
402 | B | SOUBRETTE |
403 | A | SOVRINTENDENTE ALLE ARTI |
404 | C | SPEDIZIONIERE |
405 | A | SPEDIZIONIERE (titolare, senza lavori manuali) |
408 | A | STENOGRAFO |
409 | C | STRADINO |
410 | A | STUDENTE (istruz. primaria e secondaria) |
411 | A | STUDENTE (universitario e master) |
412 | A | SUORA |
413 | B | TAPPEZZIERE |
414 | A | TELEFONISTA |
415 | B | TESSITORE |
416 | B | TINTORE |
417 | B | TIPOGRAFO |
418 | A | TITOLARE AZIENDA (senza lavori manuali) |
419 | C | TORNITORE |
420 | A | TRADUTTORE |
421 | B | TRANVIERE |
422 | C | TRATTORISTA |
423 | C | TREBBIATORE |
424 | A | TRUCCATORE |
425 | A | UFFICIALE GIUDIZIARIO |
427 | A | UROLOGO |
428 | A | USCIERE |
429 | B | VERNICIATORE |
430 | A | VESCOVO |
431 | B | VETERINARIO |
432 | C | VETRAIO |
433 | A | VETRINISTA |
434 | C | VETTURINO |
435 | C | VICEQUESTORE |
437 | B | VIGILE URBANO (ogni ruolo e grado) |
438 | B | VULCANIZZATORE |
ALLEGATO 2 - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE
Destro | Sinistro | |
Sordità completa di un orecchio | 15 | |
Sordità completa bilaterale | 60 | |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35 | |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 | |
Altre menomazioni della facoltà visiva | (vedasi relativa tabella) | |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 | |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: | ||
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 | |
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30 | |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25 | |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 | |
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | ||
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5 | |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50 | 40 |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40 | 30 |
Perdita del braccio: | ||
a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85 | 75 |
b) per amputazione al terzo superiore | 80 | 70 |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75 | 65 |
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70 | 60 |
Perdita di tutte le dita della mano | 65 | 55 |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 | 30 |
Perdita totale del pollice | 28 | 23 |
Perdita totale dell’indice | 15 | 13 |
Perdita totale del medio | 12 | |
Perdita totale dell’anulare | 8 | |
Perdita totale del mignolo | 12 | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15 | 12 |
Perdita della falange ungueale dell’indice | 7 | 6 |
Perdita della falange ungueale del medio | 5 | |
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3 | |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 | |
Perdita delle due ultime falangi dell’indice | 11 | 9 |
DESCRIZIONE | PERCENTUALI | |
Destro | Sinistro | |
Perdita delle due ultime falangi del medio | 8 | |
Perdita delle due ultime falangi dell’anulare | 6 | |
Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 8 | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110°-75° | ||
a) in semipronazione | 30 | 25 |
b) in pronazione | 35 | 30 |
c) in supinazione | 45 | 40 |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di Pronosupinazione | 25 | 20 |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55 | 50 |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | ||
a) in semipronazione | 40 | 35 |
b) in pronazione | 45 | 40 |
c) in supinazione | 55 | 50 |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35 | 30 |
Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea | 18 | 15 |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | ||
a) in semipronazione | 22 | 18 |
b) in pronazione | 25 | 22 |
c) in supinazione | 35 | 30 |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45 | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi | 80 | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65 | |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 55 | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 | |
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30 | |
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso | 16 | |
Perdita totale del solo alluce | 7 | |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | 3 | |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35 | |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20 | |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11 | |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo | 2 |
ALLEGATO 3 - TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL’ACUTEZZA VISIVA
Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
A) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
B) La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
C) Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di rifrazione.
D) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
E) In caso di afachia monolaterale:
- con visus corretto di 10/10 - 9/10 - 8/10 15%
- con visus corretto di 7/10 18%
- con visus corretto di 6/10 21%
- con visus corretto di 5/10 24%
- con visus corretto di 4/10 28%
- con visus corretto di 3/10 32%
- con visus corretto inferiore a 3/10 35%
F) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
Modulo di denuncia di sinistro
Mittente
Cognome e Nome Indirizzo
C.A.P. - Località Tel.
Spett.le
HDI Assicurazioni S.p.A. Xxx Xxxxxxx, 00
00000 Xxxx
Da trasmettere via mail all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx oppure mail via fax al n. 000.00.00.00 o per RACCOMANDATA A.R.
Oggetto: denuncia di sinistro alla polizza n.
Il/la sottoscritto/a nato/a a il di professione con domicilio Tel assicurato/a con polizza n° denuncia l’infortunio verificatosi alle ore del nella località di Via/Piazza in occasione di , secondo le seguenti dettagliate modalità e cause:
DOCUMENTI DA ALLEGARE: per l’istruzione della pratica di indennizzo:
- documentazione medica (certificato di Pronto Soccorso, cartella clinica, certificati medici, referti diagnostici, ecc);
- spese mediche sostenute in originale (qualora previste in garanzia);
- certificati di applicazione e di rimozione degli apparecchi gessati o di immobilizzazione (qualora previsti in garanzia);
- indicazione delle coordinate bancarie:
Per l’attivazione delle garanzie di ASSISTENZA l’Assicurato dovrà contattare Europ Assistance che risponde al numero verde dedicato 800 010 634
Luogo e data Firma