Common use of Riduzione dell’orario Clause in Contracts

Riduzione dell’orario. Ferma restando la durata dell’orario settimanale normale prevista dall’articolo 70, viene con- cordata una riduzione dell’orario annuale pari a centoquattro ore, tranne che per gli Stabilimenti bal- neari, parchi e aziende di intrattenimento in cui la riduzione dell’orario annuale è, invece, pari a cen- totto ore. Tali riduzioni sono comprensive delle trentadue ore relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54 del 1977 (e con esclusione quindi della festività dell’Epifania reintrodotta con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792) e delle ventiquattro ore di cui al secondo comma dell’articolo 52 del CCNL 8 luglio 1982. Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi indi- viduali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti individual- mente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell’azienda. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, lettera g), in presenza di particolari esigenze produttive aziendali potranno essere attuate modalità di godimento dei suddetti permessi diverse da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a trentadue ore annuali, previa programmazione e tempe- stiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non potranno essere inferiori ad un’ora, né, comunque, utilizzati per frazioni di ora. Gli eventuali trattamenti in atto non previsti dal CCNL 10 aprile 1979 in materia di riduzione, permessi e ferie, si intendono assorbiti fino a concorrenza dai permessi di cui al terzo comma, ecce- zion fatta per le eventuali riduzioni o permessi concessi a fronte di posizioni di lavoro gravose o nocive. I permessi non goduti entro l’anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti, con le medesime modalità sopra previste, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno seguente. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di permessi, i giorni lavorati – determinati in 26mi – relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi di un rateo di permessi. I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Riduzione dell’orario. Ferma restando la durata dell’orario settimanale normale prevista dall’articolo 70, viene con- cordata concordata una riduzione dell’orario annuale pari a centoquattro ore, tranne che per gli Stabilimenti bal- nearibalneari, parchi e aziende di intrattenimento in cui la riduzione dell’orario annuale è, invece, pari a cen- totto centotto ore. Tali riduzioni sono comprensive delle trentadue ore relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54 del 1977 (e con esclusione quindi della festività dell’Epifania reintrodotta con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792) e delle ventiquattro ore di cui al secondo comma dell’articolo 52 del CCNL 8 luglio 1982. Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi indi- viduali individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti individual- mente individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell’azienda. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, lettera g), in presenza di particolari esigenze produttive aziendali potranno essere attuate modalità di godimento dei suddetti permessi diverse da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a trentadue ore annuali, previa programmazione e tempe- stiva tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non potranno essere inferiori ad un’ora, né, comunque, utilizzati per frazioni di ora. Gli eventuali trattamenti in atto non previsti dal CCNL 10 aprile 1979 in materia di riduzione, permessi e ferie, si intendono assorbiti fino a concorrenza dai permessi di cui al terzo comma, ecce- zion eccezion fatta per le eventuali riduzioni o permessi concessi a fronte di posizioni di lavoro gravose o nocive. I permessi non goduti entro l’anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti, con le medesime modalità sopra previste, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno seguente. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di permessi, i giorni lavorati – determinati in 26mi – relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi di un rateo di permessi. I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Riduzione dell’orario. Art. 100 Ferma restando la durata dell’orario dell'orario settimanale normale prevista dall’articolo 70dall'art. 97, viene con- cordata concordata una riduzione dell’orario dell'orario annuale per alberghi, pubblici esercizi, campeggi, alberghi diurni ed agenzie di viaggi pari a centoquattro 104 ore, tranne che per . Per gli Stabilimenti bal- neari, parchi e aziende di intrattenimento in cui stabilimenti balneari la riduzione dell’orario dell'orario annuale èsarà, invece, invece pari a cen- totto 108 ore. Tali riduzioni sono comprensive delle trentadue ore relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54 del 1977 54/1977 (e con esclusione quindi della festività dell’Epifania dell'Epifania reintrodotta con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792) e delle ventiquattro ore di cui al secondo comma dell’articolo dell'art. 52 del CCNL c.c.n.l. 8 luglio 1982. Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi indi- viduali individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti individual- mente individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell’aziendadell'azienda. Salvo quanto previsto dall’articolo 23dall'art. 13, lettera gcomma 2, lett. m), e comma 5, lett. i) in presenza di particolari esigenze produttive aziendali potranno essere attuate modalità di godimento dei suddetti permessi diverse da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a trentadue ore annuali, previa programmazione e tempe- stiva tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non potranno essere inferiori ad un’oraun'ora, né, comunque, utilizzati per frazioni di ora. Gli eventuali trattamenti in atto non previsti dal CCNL c.c.n.l. 10 aprile 1979 in materia di riduzione, permessi e ferie, si intendono assorbiti fino a concorrenza dai permessi di cui al terzo comma, ecce- zion eccezion fatta per le eventuali riduzioni o permessi concessi a fronte di posizioni di lavoro gravose o nocive. I permessi non goduti entro l’anno l'anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti, con le medesime modalità sopra previste, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno dell'anno seguente. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’annodell'anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di permessipermessi di cui al presente articolo, i giorni lavorati – determinati in 26mi – relativi alle le frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di permessicalendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 224 e 280. I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione. Il pagamento dei permessi non goduti entro l'anno di maturazione al personale dei pubblici esercizi, retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, avverrà secondo quanto previsto nella Parte speciale del presente contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Riduzione dell’orario. Ferma restando la durata dell’orario settimanale normale prevista dall’articolo 70, viene con- cordata vie- ne concordata una riduzione dell’orario annuale pari a centoquattro ore, tranne che per gli Stabilimenti bal- nearibalneari, parchi e aziende di intrattenimento in cui la riduzione dell’orario annuale è, invece, pari a cen- totto centotto ore. Tali riduzioni sono comprensive delle trentadue ore relative alle festività religiose abolite abo- lite dalla legge n. 54 del 1977 (e con esclusione quindi della festività dell’Epifania reintrodotta rein- trodotta con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792) e delle ventiquattro ore di cui al secondo comma dell’articolo 52 del CCNL 8 luglio 1982. Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi indi- viduali permes- si individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti individual- mente indi- vidualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell’azienda. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, lettera g), in presenza di particolari esigenze produttive aziendali potranno essere attuate modalità di godimento dei suddetti permessi diverse da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a trentadue ore annuali, previa programmazione e tempe- stiva tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non potranno essere inferiori ad un’ora, né, comunque, utilizzati per frazioni di ora. Gli eventuali trattamenti in atto non previsti dal CCNL 10 aprile 1979 in materia di riduzione, permessi e ferie, si intendono assorbiti fino a concorrenza dai permessi di cui al terzo comma, ecce- zion eccezion fatta per le eventuali riduzioni o permessi concessi a fronte di posizioni di lavoro gravose o nocive. I permessi non goduti entro l’anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti, con le medesime modalità sopra previste, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno seguente. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di permessi, i giorni lavorati – determinati de- terminati in 26mi – relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi di un rateo di permessi. I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Riduzione dell’orario. Ferma restando la durata dell’orario dell'orario settimanale normale prevista dall’articolo dall'art. 70, viene con- cordata concordata una riduzione dell’orario dell'orario annuale pari a centoquattro ore, tranne che per gli Stabilimenti bal- nearistabilimenti balneari, parchi e aziende di intrattenimento in cui la riduzione dell’orario dell'orario annuale è, invece, pari a cen- totto centotto ore. Tali riduzioni sono comprensive delle trentadue ore relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54 del 1977 54/1977 (e con esclusione quindi della festività dell’Epifania dell'Epifania reintrodotta con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792) e delle ventiquattro ore di cui al secondo comma dell’articolo dell'art. 52 del CCNL c.c.n.l. 8 luglio 1982. Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi indi- viduali individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti individual- mente individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell’aziendadell'azienda. Salvo quanto previsto dall’articolo dall'art. 23, lettera lett. g), in presenza di particolari esigenze produttive aziendali potranno essere attuate modalità di godimento dei suddetti permessi diverse da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a trentadue ore annuali, previa programmazione e tempe- stiva tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non potranno essere inferiori ad un’oraun'ora, né, comunque, utilizzati per frazioni di ora. Gli eventuali trattamenti in atto non previsti dal CCNL c.c.n.l. 10 aprile 1979 in materia di riduzione, permessi e ferie, si intendono assorbiti fino a concorrenza dai permessi di cui al terzo comma, ecce- zion eccezion fatta per le eventuali riduzioni o permessi concessi a fronte di posizioni di lavoro gravose o nocive. I permessi non goduti entro l’anno l'anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti, con le medesime modalità sopra previste, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno dell'anno seguente. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’annodell'anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di permessi, i giorni lavorati - determinati in 26mi - relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi di un rateo di permessi. I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione. La ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero è fissata per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto. Al fine di favorire le esigenze rappresentate dai lavoratori circa una diversa modalità di fruizione di orari e di riposo giornaliero e settimanale, in modo che gli stessi non siano bloccati ma inseriti in un più ampio processo di turnazione, e ciò con l'obiettivo di migliorare e meglio conciliare l'attività lavorativa con le esigenze familiari e la vita privata, e considerato che nell'ambito dell'industria turistica sono prevalenti le imprese che operano riposo compensativo in un regime di apertura continua, le parti, - ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 - convengono, sulla base delle motivazioni di cui sopra, che il sistema derogatorio relativo a: riposo giornaliero (art. 7, D.Lgs. n. 66/2003), riposo settimanale (art. 9, D.Lgs. n. 66/2003), orario multiperiodale, sarà oggetto di specifico accordo, complessivo e inscindibile, da concludersi entro il 31 dicembre 2011, nell'ambito della contrattazione di 2° livello. Tale accordo dovrà essere sottoscritto, oltre che dalle R.S.U./R.S.A., congiuntamente con le XX.XX. territoriali o nazionali stipulanti il presente c.c.n.l. Per quanto attiene all'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003, resta fermo anche in caso di accordo, il riconoscimento della giornata di riposo ogni 6 giorni lavorati da godersi non oltre il termine della settimana successiva. Si concorda inoltre che sino alla data del 31 dicembre 2011, per il solo personale che svolge la propria attività in turno unico, in occasione del cambio turno legato ad imprescindibili ed oggettive ragioni organizzativo-produttive, l'attuale durata del riposo giornaliero in atto nelle aziende in cui si applica il presente c.c.n.l., è da considerarsi in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003, fermo restando il riconoscimento di un equivalente periodo di riposo compensativo. Alla data del 1° gennaio 2012, in mancanza dell'accordo di 2° livello di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano integralmente le normative previste dal D.Lgs. n. 66/2003.

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