RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI Clausole campione

RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI. Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice la richiesta di risarcimento è presentata con lettera raccomandata - con avviso di ricevimento o con consegna a mano - telegramma o fax. È esclusa la presenta- zione in via telematica. In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro redatta sul modulo, fornito da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sini- stro, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008. La predetta Denuncia deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il
RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI. Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice la richiesta di risarcimento è presentata con lettera raccomandata -con avviso di ricevimento o con consegna a mano- telegramma o fax. É esclusa la presenta- zione in via telematica. In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro redatta sul modulo, fornito da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sini- stro, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008. La predetta Denuncia deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. La Denuncia deve in ogni caso contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso. Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro come sopra indicati può comportare per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI. Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, la richiesta di risarcimento è presentata, alla Sede dell’Impresa con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma, fax al n. +00.000.0000000 o tramite posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx; o all’Intermediario presso il quale è stato stipulato il contratto, con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro in originale redatta sul modulo, fornito da NOBIS, “Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro”, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008. La predetta Denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.) dandone preventivo avviso telefonico all’Impresa contattando il numero verde 800.196.958 (dall’Italia) o il numero +00.000.0000000 (dall’estero). La Denuncia deve in ogni caso contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso. È possibile anticipare la Denuncia del Sinistro tramite posta elettronica all’indirizzo mail xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx o tramite fax al n. +00.000.0000000. Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro, come sopra indicati, può comportare per NOBIS gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI. Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, la richiesta di risarcimento è presentata, alla Sede dell’Impresa con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma, fax al n. +00 000 0000000 o tramite posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx; o all’Intermediario presso il quale è stato stipulato il contratto, con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro in originale redatta sul modulo, fornito da NOBIS, “Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro”, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008. xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx o tramite fax al n. +00 000 0000000. Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro, come sopra indicati, può comportare per NOBIS gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI. Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, la richiesta di risarcimento è presentata, alla Sede dell’Impresa con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma, fax al In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro in originale redatta sul modulo, fornito da NOBIS, “Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro”, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008. È possibile anticipare la Denuncia del Sinistro tramite posta elettronica all’indirizzo mail xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx o tramite fax al n.
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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

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  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).