Riallocazione del flusso contributivo Clausole campione

Riallocazione del flusso contributivo. Trascorso un anno dalla data di iscrizione a PuntAlto ovvero dall’ultima riallocazione, l’Aderente ha la facoltà di modificare la scelta di allocazione dei flussi contributivi secondo quanto stabilito all’Art. 6, comma 6 del Regolamento. La richiesta di modifica dovrà essere inviata dall’Aderente almeno 45 giorni prima della data di scadenza della rata di premio unico ricorrente o della data di versamento del contributo corrisposto dal datore di lavoro ovvero, della data di versamento del TFR a partire dalla quale intende modificare la scelta dei Fondi Interni e della Gestione Separata di destinazione; la modifica avrà quindi effetto esclusivamente con riferimento ai versamenti effettuati a partire da tale data. Tale facoltà di modifica potrà essere esercitata dall’Aderente inviando fax al numero 000-0000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società CooperativaAssistenza Clienti – Contratti Vita Rete Agenzie – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l’Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto.
Riallocazione del flusso contributivo. Non sono previste Tali commissioni sono calcolate nel modo seguente: – si determina: – il rendimento annuale di ciascun Fondo Interno come variazione percentuale tra il valore della Quota rilevato l’ultimo mercoledì di ogni mese ed il valore della Quota registrato nell’ultimo mercoledì dello stesso mese dell’anno precedente; – il rendimento annuale del benchmark di ciascun Fondo Interno come variazione percentuale registrata dallo stesso nel medesimo arco temporale e con le medesime modalità definite al punto precedente (il rendimento del benchmark è considerato pari a 0,00% qualora lo stesso risulti di segno negativo); – si calcola, ogni mese, la differenza tra il rendimento annuale di ciascun Fondo Interno e il rendimento annuale del benchmark di ciascun Fondo Interno; – le commissioni di overperformance sono pari al 2,0833% mensile (ovvero il 25% su base annua) dell’eventuale differenza, se positiva, calcolata con le modalità sopra indicate. Le commissioni di overperformance non verranno applicate qualora il rendimento del Fondo Interno, determinato secondo quanto disciplinato ai punti precedenti, risulti inferiore allo 0,00%. Qualora l’ultimo mercoledì del mese, non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell’orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote e/o il relativo benchmark, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie. L’”indicatore sintetico dei costi” è volto a fornire una rappresentazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, esprimendo l’incidenza percentuale annua dei costi sulla posizione individuale dell’iscritto. Rappresenta il costo annuo in percentuale della posizione maturata, stimato facendo riferimento a un Aderente–tipo che versa un contributo annuo di 2.500,00 Euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%, considerato al lordo del prelievo fiscale. L’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP. Al momento dell’adesione si deve prestare particolare ...
Riallocazione del flusso contributivo. Non previste Rendita integrativa temporanea anticipata (XXXX) € 0 per l’attivazione; € 0 per l’erogazione; € 10 per la revoca. Inoltre, anche a coloro che percepiscano la Rendita integrativa temporanea anticipata (indipendentemente dal fatto che abbiano destinato l’intera posizione individuale a titolo di XXXX e/o che effettuino o meno versamenti contributivi in corso d’anno) si applicano le spese da sostenere durante la fase di accumulo direttamente a carico dell’aderente (c.d. quota associativa) secondo le casistiche e le modalità esplicitate nel relativo riquadro della presente Scheda dei Costi. N.B.: Gli oneri che gravano annualmente sugli iscritti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire una indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti. Per maggiori informazioni, v. sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’. (1) Sono considerati fiscalmente a carico i figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati), i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nonché (solo se conviventi con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) i genitori (anche adottivi), gli ascendenti prossimi, i discendenti dei figli, i generi e le nuore, il coniuge separato, i suoceri, gli adottanti, i fratelli e le sorelle, che abbiano un reddito non superiore alla misura indicata nell’art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazioni ed integrazioni (in attualità patri ad Euro 2.840,51). La disciplina dell’adesione e della contribuzione al fondo dei soggetti fiscalmente a carico è contenuta in apposito Regolamento reperibile sul sito internet di Fon.Te.: xxx.xxxxxxxxxx.xx. (2) In virtù dell’Accordo sulla Previdenza integrativa di definizione della contribuzione base, integrativa e aggiuntiva a carico della bilateralità di settore del 03/02/2015, nel periodo di vigenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le categorie delle agenzie di somministrazione di lavoro 2014 sottoscritto da ASSOLAVORO e CGIL, CISL, UIL, FELSA - CISL, NIDIL- CGIL, UILTEMP, per i lav...
Riallocazione del flusso contributivo. Spese e premi da sostenere per le prestazioni accessorie ad adesione obbligatoria (eventuale) ⮚ Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti: tra le spese direttamente a carico dell’aderente, tenere conto della intera quota associativa gravante sul flusso contributivo, comprensivo della quota a carico dell’azienda. Qualora per la copertura degli oneri amministrativi siano previsti appositi versamenti a carico dei datori di lavoro, anche se determinati in misura forfettaria, precisare, in calce alla Tabella, se si tratta di versamenti periodici ricorrenti ovvero temporanei o una tantum e descriverne le caratteristiche. ⮚ Per i fondi pensione negoziali: chiarire che gli oneri annualmente gravanti sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo. Precisare che gli importi indicati nella Tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire all’aderente una indicazione della onerosità della partecipazione. ⮚ Per i fondi pensione aperti e per i PIP: con riferimento ai costi relativi ai comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate], specificare che le commissioni riportate non considerano altri costi che gravano sul patrimonio degli stessi a consuntivo, elencandone le relative voci (spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione…..), coerentemente a quanto previsto nel Regolamento. ⮚ Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti e per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: nel caso in cui le spese per coperture accessorie ad adesione obbligatoria siano sostenute direttamente dal datore di lavoro, la Tabella fornisce chiaramente tale informazione. ⮚ Per i fondi pensione aperti e per i PIP: precisare se vi sono agevolazioni finanziarie per particolari categorie di soggetti aderenti, elencando le categorie interessate e rinviando alle relative schede collettività per le condizioni applicate. ⮚ Per i PIP: evidenziare che i costi sono diminuiti della maggiorazione della prestazione derivante dai bonus periodici o a scadenza, ove previsti. Evidenziare che gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi utilizzati nel grafico di cui sopra sono pubblicati sul sito web della COVIP.
Riallocazione del flusso contributivo. Non previste Spese e premi per le prestazioni accessorie (3): Copertura dal rischio di morte premio annuo predefinito (50€; 100€; 150€) a scelta dell’aderente Copertura dal rischio di morte e invalidità permanente premio annuo predefinito (50€; 100€; 150€) a scelta dell’aderente Copertura dal rischio di morte e Long Term Care (LTC) contro il rischio di non autosufficienza premio annuo predefinito (50€; 100€; 150€) a scelta dell’aderente
Riallocazione del flusso contributivo. Non previste Rendita integrativa temporanea anticipata (XXXX) Non previste Morte 120 euro annui Morte o invalidità totale o permanente 180 euro annui

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

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  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.