RESPONSABILITÀ: ESONERO ED ESCLUSIONI Clausole campione

RESPONSABILITÀ: ESONERO ED ESCLUSIONI. Fermo restando quanto indicato al precedente art. 8, fra le parti resta inteso che, in nessun caso, AlfaEvolution potrà essere chiamato a rispondere per interruzioni e limitazioni dei servizi derivanti dalle seguenti cause: – disposizioni di Xxxxx o disposizioni amministrative sopravvenute; – provvedimenti emanati dalle Autorità competenti; – danni causati ad Linear Autobox da terzi non autorizzati; – modifiche effettuate dal Cliente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS; – incidente con contestuale distruzione o grave danneggiamento di Linear Autobox; – per mancato intervento delle Autorità competenti a seguito di segnalazione della Sala Operativa di Sicurezza. Inoltre AlfaEvolution si riserva di non intervenire a fronte di cause di forza maggiore quali a titolo esemplificativo: – terremoti e calamità naturali in genere; – sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; – guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, occupazioni militari e vandalismo.
RESPONSABILITÀ: ESONERO ED ESCLUSIONI. Fermo restando quanto indicato al precedente art. 8, fra le parti resta inteso che, in nessun caso, UnipolTech potrà essere chiamato a rispondere per interruzioni e limitazioni dei servizi derivanti dalle seguenti cause: - disposizioni di Xxxxx o disposizioni amministrative sopravvenute; - provvedimenti emanati dalle Autorità competenti; - danni causati a RebelBot da terzi non autorizzati; - modifiche effettuate dal Cliente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS; - incidente con contestuale distruzione o grave danneggiamento di RebelBot; - per mancato intervento delle Autorità competenti a seguito di segnalazione della Sala Operativa di Sicurezza.
RESPONSABILITÀ: ESONERO ED ESCLUSIONI. Resta inteso che in nessun caso la Società potrà essere chiamata a rispondere per interruzioni e limitazioni dei Servizi derivanti dalle seguenti cause: • disposizioni di legge o disposizioni amministrative sopravvenute; • provvedimenti emanati dalle Autorità competenti; • modifiche effettuate dal Contraente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS; • danni causati al Dispositivo da terzi non autorizzati; • incidente con contestuale distruzione o grave danneggiamento del Dispositivo; • mancato intervento delle Autorità competenti a seguito di segnalazione della Sala Operativa di Sicurezza; • mancato rispetto di quanto riportato al precedente art.8. Inoltre la Società si riserva di non intervenire a fronte di cause di forza maggiore quali a titolo esemplificativo: • terremoti e calamità naturali in genere; • sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, occupazioni militari e vandalismo.
RESPONSABILITÀ: ESONERO ED ESCLUSIONI. Il Cliente si impegna, nell’utilizzo del Device, al pieno e completo rispetto di tutte le norme di sicurezza legate sia all’utilizzo del Device che al Codice della Strada. UnipolTech non assume responsabilità per danni, pretese dirette o indirette, derivanti: - dall’installazione e dall’utilizzo del Device non conforme alle norme di sicurezza e dal mancato rispetto delle norme del Codice della Strada; - dal mancato e/o difettoso funzionamento, anche solo temporaneo, del Device derivante da cause imputabili al Cliente, alle Concessionarie Autostradali o a terzi. UnipolTech non assume altresì responsabilità per danni, pretese dirette o indirette, derivanti dal mancato e/o difettoso funzionamento, anche solo temporaneo, delle apparecchiature elettroniche del Cliente o di terzi, inclusi gli Internet Service Providers, di collegamenti telefonici e/o telematici non gestiti direttamente da UnipolTech o da persone di cui questa debba rispondere. Il Cliente si impegna ad utilizzare il Servizio UnipolMove esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle vigenti disposizioni di legge applicabili, dagli usi e consuetudini, dalle regole di diligenza, in ogni caso senza ledere diritti di qualsivoglia terzo e ponendo particolare riguardo alle norme di protezione dei dati personali, alle leggi in materia di protezione della proprietà intellettuale e industriale ed alla normativa in materia di telecomunicazioni.
RESPONSABILITÀ: ESONERO ED ESCLUSIONI. Fermo restando quanto indicato al precedente art. 8, resta fra le parti inteso che, in nessun caso, la Società potrà essere chiamata a rispondere per interruzioni e limitazioni dei servizi derivanti dalle seguenti cause:
RESPONSABILITÀ: ESONERO ED ESCLUSIONI. Fermo restando quanto indicato al precedente articolo, in nessun caso, la Società Partner potrà essere chiamata a rispondere per interruzioni e limitazioni dei servizi derivanti dalle seguenti cause: 🙼 disposizioni di Xxxxx o disposizioni amministrative sopravvenute; 🙼 provvedimenti emanati dalle Autorità competenti; 🙼 danni causati al dispositivo elettronico da terzi non autorizzati; 🙼 incidente con contestuale distruzione o grave danneggiamento del dispositivo elettronico;
RESPONSABILITÀ: ESONERO ED ESCLUSIONI. Fermo restando quanto indicato al precedente art. 8, fra le parti resta inteso che, in nessun caso, UnipolTech potrà essere chiamato a rispondere per interruzioni e limitazioni dei servizi derivanti dalle seguenti cause: - disposizioni di Xxxxx o disposizioni amministrative sopravvenute; - provvedimenti emanati dalle Autorità competenti; - danni causati ad Arca Motor Box da terzi non autorizzati; - modifiche effettuate dal Cliente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS; - incidente con contestuale distruzione o grave danneggiamento di Arca Motor Box; - per mancato intervento delle Autorità competenti a seguito di segnalazione della Sala Operativa di Sicurezza.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: