Responsabilità del vettore Clausole campione

Responsabilità del vettore i trasporti per l’Italia vengono assunti a norma di legge, secondo gli artt. 1693, 1694 e 1696 C.C., come modificato dall’art. 10 del D. Lgs. n. 286/2005, con conseguente previsione di un limite risarcitorio, in caso di perdita o avaria della merce trasportata, pari ad euro 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata. Detto limite, per espressa e concorde volontà delle parti, si applicherà non solo alle ipotesi di perdita e avaria della merce, ma anche in tutti gli altri casi che investono direttamente o indirettamente la responsabilità del vettore. I trasporti per l’estero si intendono regolati dalla Convenzione di Ginevra CMR (L. 1621/60 e successive modifiche), pertanto, verrà applicato il limite risarcitorio in essa previsto (Diritti Speciali di Prelievo x coefficiente 8,33 = risarcimento al kg di peso lordo di merce perduta o avariata), per perdita e avaria merce, nonché il limite in essa previsto in caso di ritardo. In assenza di mandato assicurativo per copertura di tutti i rischi, in funzione o meno di assicurazione in proprio del committente, questi si impegna a garantire la non rivalsa sul Vettore per importi eccedenti il limite risarcitorio stabilito dal D. Lgs. n. 286/2005, dal regime CMR o dalla Convenzione di Varsavia, a seconda delle legge applicabile. Sia per l’applicazione degli obblighi di legge, sia in presenza di mandato assicurativo, il destinatario dovrà apporre nella lettera di vettura specifiche e dettagliate riserve in ordine allo stato apparente della merce e del suo imballaggio, non avendo alcun valore l’apposizione di riserve generiche. In tale ultimo caso, il vettore non sarà tenuto responsabile per la perdita o per l’avaria delle merci trasportate. Eventuali reclami relativi alla responsabilità del vettore per perdita parziale o avaria della merce trasportata, non immediatamente riconoscibili al momento della riconsegna, dovranno essere comunicati per iscritto al vettore, a pena di decadenza, entro 8 giorni di calendario dalla data di ricevimento per le spedizioni nazionali; per le spedizioni internazionali, si applicheranno i termini previsti dalla Convenzione di Ginevra CMR (L. 1621/60 e successive modifiche).
Responsabilità del vettore. Regolamento CE n. 889/2002 sulla responsabilità del vettore in caso di incidenti. Il regolamento è disponibile qui.
Responsabilità del vettore. Art.30 Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla morte di un passeggero, danni alla salute o lesioni se tali danni si verificano mentre il passeggero è a bordo del veicolo o quando entra o esce dal veicolo, e per colpa del vettore, a meno che non dimostri che il danno sia stato causato dall'azione del passeggero o da una causa esterna che non avrebbe potuto essere prevista, prevenuta, evitata o scoraggiata (forza maggiore).
Responsabilità del vettore. In caso di perdita o avaria della merce trasportata, si applica il limite risarcitorio pari a € 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o danneggiata in caso di trasporti nazionali e all’importo di cui all’art. 23, comma 3, Convenzione di Ginevra per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621 e successive modificazioni in caso di trasporti internazionali. Detto limite, per espressa e concorde volontà delle parti, si applicherà non solo nelle ipotesi di perdita e avaria della merce, ma anche in tutti i casi in cui sia configurabile, in via diretta o indiretta, la responsabilità del vettore. Il vettore, inoltre, non risponde della perdita o avaria delle cose trasportate in conseguenza di:
Responsabilità del vettore. SITA, qualora non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, risponde dei sinistri che colpiscono il passeggero dal momento della salita nell’autobus fino alla discesa salvo quelli causati per negligenza dello stesso viaggiatore. Il bagaglio collocato nella stiva dell'autobus deve considerarsi come bagaglio consegnato, mentre quello che il passeggero porta con sé a bordo e che resta sotto la diretta sorveglianza dello stesso rileva come bagaglio a mano. SITA è responsabile della perdita del bagaglio consegnato salvo provi che la perdita è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio. Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore. SITA, è responsabile, nella misura individuata dalle disposizioni di legge vigenti, della perdita del bagaglio che le è stato consegnato in stiva, salvo quanto sopra. La perdita deve essere fatta constatare immediatamente, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita apparente; ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita non apparente (art. 1697 codice civile). I reclami per perdite dei colli devono essere contestati dal viaggiatore immediatamente al personale di bordo ovvero al personale addetto ai controlli o alle verifiche, ovvero telefonicamente agli uffici della Sede di Bari o del Gruppo di Foggia e confermati per iscritto entro 8 giorni dalla fine del viaggio. SITA non si assume alcuna responsabilità per: • ritardi dovuti a scioperi, atti di guerra, avverse condizioni atmosferiche, blocchi o impercorribilità stradali, guasti del veicolo, mancate coincidenze e qualsiasi altra causa ad essa non imputabile. • danni derivanti da errori di stampa, omissioni o inesattezze delle informazioni esposte al pubblico o contenute negli opuscoli tascabili o pubblicazioni o fornite verbalmente da dipendenti o da punti di vendita. SITA, inoltre, non risponde delle variazioni degli orari, delle tariffe e delle condizioni generali di trasporto attuate senza preavviso per cause indipendenti dalla propria volontà. Nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy, i dati personali relativi ai viaggiatori verranno trattati dall’Azienda su supporto informatico e cartaceo, nel pieno rispetto del D. Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, secondo principi di traspare...
Responsabilità del vettore. 1. Dei danni che si verificano durante ed a causa del trasporto – per le persone, dall’inizio dell’accesso al mezzo di locomozione sino al completo abbandono del medesimo, e per i beni, dalla loro presa in consegna sino alla riconsegna al destinatario – il vettore è responsabile, come previsto nei commi seguenti, se non prova che l’evento dannoso è stato causato da fatto del passeggero, o da vizio del bene trasportato, suo confezionamento o imballaggio, o da una causa estranea imprevedibile e irresistibile, come disposto dall’art. 16297.
Responsabilità del vettore. Il vettore è tenuto a controllare la quantità dei colli e la qualità dell’imballaggio, assumendosi l’obbligo di consegnarli così come ricevuti, senza responsabilità sul contenuto dei colli stessi. Il vettore non risponde delle avarie causate da difettoso stivaggio, qualora il carico sia stato effettuato dal mittente, né dei danni derivanti da difetto e/o deficienza di imballaggio non controllabili da parte sua. Il carico e lo scarico devono essere portati a termine entro 2 ore lavorative consecutive per automezzo, dal momento in cui questo è pronto per l’operazione di carico o scarico in orario lavorativo. A richiesta del vettore, il mittente o il destinatario dovrà segnare sui documenti di trasporto gli orari di messa a disposizione dell’automezzo, i tempi di carico o scarico e quelli di sosta. Superato il già menzionato periodo di carico o scarico, il vettore ha diritto ad una indennità di sosta per ogni ora dalle 8 alle 18 e, in linea forfettaria, dalle 18 alle 8 del mattino: il tutto in rapporto al tipo di veicolo messo a disposizione. Per periodi di attesa oltre le 24 ore dal momento in cui l’autoveicolo è messo a disposizione per le operazioni di carico e scarico, sarà riconosciuto al vettore, oltre all’importo delle soste conteggiate come sopra, un indennizzo a titolo di risarcimento danni per mancato guadagno, da valutarsi in ordine al tipo di veicolo messo a disposizione. Le operazioni di carico e scarico devono avvenire nell’orario compreso tra le ore 8 e le ore 18, salvo per le categorie di utenti per le quali esiste un diverso orario preordinato. Richieste di operazioni di carico e scarico in orari tassativamente stabiliti sono soggette ad un compenso speciale ed eventuali soste o successivi servizi non effettuati per le limitazioni di orario saranno addebitati con i criteri sopra esposti. Il mittente dovrà indicare in modo inequivocabile il luogo di destinazione della merce. Eventuali dirottamenti di tutto il carico o di parte di esso dal luogo originario di destinazione comportano un aumento del prezzo di trasporto da convenirsi caso per caso.
Responsabilità del vettore. 21.1. GTS non potrà essere chiamata a rispondere per perdita totale o parziale o avaria nel caso in cui alla consegna il sigillo sia integro.
Responsabilità del vettore. Articolo 16
Responsabilità del vettore. Il Vettore è responsabile della perdita e dell’avaria dei Prodotti oggetto del trasporto, dalla presa in carico presso il DFT/DFL/TP sino al momento della consegna al Cliente e, viceversa, nel caso in cui occorra restituire dei Prodotti al DFT/DFL/TP, secondo quanto previsto dall’art.1693 del Codice Civile. Il Vettore si obbliga a dotare gli automezzi delle attrezzature necessarie ad evitare il danneggiamento dei Prodotti durante il trasporto degli stessi, nonché a sensibilizzare il personale addetto al trasporto alla massima diligenza nella movimentazione dei Prodotti e ad adottare tulle le misure necessarie e possibili, secondo la diligenza professionale, idonee a prevenire e ad evitare eventi dannosi. Nello svolgimento dei Servizi di trasporto e distribuzione oggetto del presente Contralto, il Vettore, qualora fosse ritenuto responsabile per dolo e/o colpa grave, si obbliga a risarcire integralmente Logista di ogni eventuale danno derivante dalla distruzione, perdita, furto, rapina, danneggiamento dei Prodotti trasportati calcolati in misura pari al valore esposto in fattura, mentre nei casi di negligenza e/o inadempienza, in deroga a quanto previsto dal Decreto Legislativo 286/2005 e dall'art. 1696 del Codice Civile, concorrerà al risarcimento del danno fino alla misura del 10% del suo valore..