Regolamento e capitolati Clausole campione

Regolamento e capitolati. (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
Regolamento e capitolati. 1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all’articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
Regolamento e capitolati. (d.P.R. n. 207 del 2010)
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993) (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Co rte Cost. son sentenza n. 401 del 2007, limitatamente alle parole «e provincie autonome») (comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007) (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b), e dall'art. 3, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 113 del 2007) (lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 113 del 2007) (lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 113 del 2007) (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 113 del 2007)
Regolamento e capitolati. 1. Il regolamento di attuazione del presente codice è emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore del codice medesimo, in conformità ai principi generali che regolano il procedimento amministrativo, nonchè in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993) 1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'ar- ticolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato. (regolamento generale emanato con x.X.X. x. 000 xxx 0000, xx xxxxxx dal 9 giugno 2011) 2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [e province autonome]. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 401 del 2007, con riguardo alle parole «e provincie autonome») 3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il re- golamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (comma modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007) 4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politi- che comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento. 5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Regolamento e capitolati. (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993) CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concor- renza nelle singole procedure di gara. CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).