Reclami e controversie Clausole campione

Reclami e controversie. 1. Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le Parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la RSU e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
Reclami e controversie. Ferme restando le possibilità di accordo tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione aziendale e le Rappresentanze sindacali unitarie e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali. Le controversie collettive sulla applicazione del presente contratto, saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni sindacali territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti ed alla UNIONMECCANICA, e in caso di mancato accordo, dalle Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti e dalla UNIONMECCANICA a livello nazionale.
Reclami e controversie. 2. sono fatte salve le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del presente contratto; le controversie individuali e plurime tra azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la direzione e la rsu e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti organizzazioni sindacali, fermo restando quanto previsto in accordi interconfederali vigenti e/o negli accordi in essere derivanti da contrattazione collettiva di livello nazionale.
Reclami e controversie. Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda tramite la Rappresentanza sindacale aziendale o la R.S.U., verranno sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, ferma restando in caso di disaccordo la facoltà di esperire l'azione giudiziaria. Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali. Le parti, nell'intento di costruire nuove relazioni industriali nel settore, si impegnano affinché le possibili controversie in sede di applicazione del presente c.c.n.l. e/o in merito ad eventuali contenziosi in sede aziendale vengano affrontate con il pieno e immediato coinvolgimento delle Associazioni stipulanti attraverso l'istituzione di una apposita Commissione paritetica nazionale.
Reclami e controversie. Qualora, nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferma restando la possibilità di composizione a livello aziendale, la controversia stessa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperire il tentativo di conciliazione delle parti. Le controversie sull’applicazione vengono deferite alle Organizzazioni territoriali, mentre quelle sull’interpretazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
Reclami e controversie. Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, ferma restando la possibilità di intervento del delegato o, qualora questo non sia previsto, l'accordo diretto tra le parti interessate, in caso di mancato accordo, si ricorrerà, ad incontri a livello territoriale, per dirimere le controversie. Le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle Organizzazioni nazionali stipulanti per la loro definizione.
Reclami e controversie. Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti Associazioni sindacali territoriali degli artigiani e dei lavoratori. In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del contratto, prima di adire l'Autorità giudiziaria, la vertenza sarà demandata all'esame delle parti stipulanti il presente contratto.
Reclami e controversie. 4) Controversie sulla riservatezza delle notizie In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 25/2007, le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite dall’Azienda e qualificate come tali, saranno discusse, su richiesta della RSU, in apposita riunione tra la stessa e la Direzione aziendale da tenersi entro 10 giorni dalla richiesta di incontro. Qualora non si raggiunga un accordo tra la Direzione aziendale e la RSU, la predetta rappresentanza, può proporre reclamo, per il tramite delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente Contratto, rappresentate nella RSU, le quali, entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo, potranno richiedere alla Associazione dei datori di lavoro competente per territorio l’attivazione di un tentativo di conciliazione nell’ambito della Commissione appositamente costituita. Tale commissione sarà composta da un componente indicato dalle Organizzazioni Sindacali e un componente indicato dalla Associazione datoriale. In caso di mancata conciliazione, la controversia potrà essere sottoposta, entro dieci giorni, all’esame di una Commissione nazionale, composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle Parti stipulanti il presente Contratto, che dovrà esaminare il ricorso e tentare la conciliazione sulla controversia entro il termine di due mesi dal ricevimento del ricorso stesso. La Commissione nazionale inoltre avrà il compito di determinare le esigenze tecniche, organizzative e produttive che possono giustificare la mancata comunicazione di informazioni da parte dell’Impresa in quanto suscettibile di creare notevole difficoltà al funzionamento dell’Impresa stessa o di arrecarle danno.
Reclami e controversie. Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica escludendosi fino al completo esaurimento di esse il ricorso all'Autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale. Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per esperire il tentativo di conciliazione, alle competenti Associazioni sindacali territoriali degli artigiani e dei lavoratori.
Reclami e controversie. (Vedi accordo di rinnovo in nota)