Recesso del Fornitore Clausole campione

Recesso del Fornitore. Il Fornitore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di sei mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione da parte del Cliente della comunicazione di recesso del Fornitore inviata a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC.
Recesso del Fornitore. Fatte salve le ipotesi previste dal succesivo art. 11, il Fornitore ha in ogni caso facoltà di recedere dal Contratto, per qualunque motivo, dandone comunicazione al Cliente mediante raccomandata e/o PEC, con un termine di preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi.
Recesso del Fornitore. Il FORNITORE potrà recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta da indirizzare al Cliente con un preavviso di 60 giorni (SESSANTA): resta fermo l’obbligo per il Cliente di corrispondere il canone sino alla cessazione del Contratto.
Recesso del Fornitore. Il Fornitore ha facoltà di recedere dalla Convenzione in ogni tempo, a mezzo comunicazione da indirizzarsi al Cliente, a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata, con preavviso non inferiore a giorni 30 (trenta)
Recesso del Fornitore. Ai sensi della delibera ARERA n. 783/2017/R/com e s.m.i., il Fornitore, mediante raccomandata A/R, può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dando un preavviso di sei mesi. Il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente della comunicazione di recesso.
Recesso del Fornitore. Ai sensi della delibera ARERA n. 783/2017/R/com e s.m.i., il Fornitore, mediante raccomandata A/R, può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dando un preavviso di sei mesi. Il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente della comunicazione di recesso. 15.4 Sia nel caso di disdetta sia nel caso di recesso, la fatturazione dei consumi si conclude con l’emissione dell’ultima fattura a seguito dell’apposizione dei sigilli al contatore o, nel caso di subentro di altro Fornitore, con l’acquisizione a sistema della data e della lettura del contatore stabilita per il subentro in questione. 15.5 La riattivazione del contatore, quando lo stesso sia stato chiuso e sigillato, potrà essere effettuata esclusivamente dal Distributore solo dopo che sia stato perfezionato un nuovo contratto di vendita. In difetto di ciò, il consumo sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge. 15.6 Diritto di ripensamento: il cliente finale – persona fisica, che abbia sottoscritto la Richiesta di Fornitura in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, può esercitare il diritto di recedere dal contratto senza oneri e senza indicarne le ragioni - ai sensi del D. LGS.206/2005 - entro 14 giorni dal ricevimento della comunica- zione dell’accettazione del Fornitore. Per esercitare il diritto di ripensamento è sufficiente inviare dichiarazione esplicita attestante tale intenzione di tramite e-mail, fax o lettera racc. AR ai recapiti indicati nell’art. 19 ovvero utilizzando il modulo presente sul sito internet del Fornitore. Qualora, al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.
Recesso del Fornitore. Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata A/R, con termine di preavviso di sei mesi. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricevimento dell a comunicazione di recesso da parte del cliente finale.
Recesso del Fornitore. Il FORNITORE può recedere dal presente Contratto dando un preavviso scritto di 90 (novanta) giorni, se durante il primo periodo di 6 (sei) mesi di vigenza, il COMPRATORE abbia omesso di raggiungere il minimo di vendita per almeno il 50% (cinquanta percento). Il FORNITORE può recedere dal Contratto nel caso in cui il COMPRATORE non effettui regolarmente i pagamenti dopo la conferma d’ordine o sia frequentemente in ritardo negli stessi pagamenti o in ogni caso in cui il COMPRATORE non operi a beneficio degli interessi del FORNITORE.
Recesso del Fornitore. Il recesso è disciplinato dall’articolo 302, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Recesso del Fornitore. 13.1 Il Fornitore si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta al Cliente, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.