CONDIZIONI GENERALI - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
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CONDIZIONI GENERALI - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
1.Oggetto del contratto.
Oggetto del contratto è la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e dei servizi e prestazioni accessorie connesse, da parte del Fornitore al Cliente in base a quanto indicato dal Cliente nella richiesta di fornitura. Con le presenti condizioni generali di fornitura (le “Condizioni Generali”) si indicano le condizioni e i termini ai quali Duferco Energia S.p.A. (il “Fornitore”) fornirà al Cliente energia elettrica e gas naturale attraverso le reti nazionali di trasporto, di trasmissione e di distribuzione locale, secondo le caratteristiche dei punti di prelievo e punti di riconsegna indicate al capoverso “Caratteristiche tecniche” del modulo Richiesta di Fornitura e alle condizioni economiche indicate nell’Allegato A (Condizioni Particolari del Contratto). Il Cliente garantisce inoltre l’esattezza, l’attendibilità e l’autenticità dei dati riportati nella Richiesta di Fornitura e negli Allegati che dichiara di conoscere ed accettare integralmente. Le Parti danno atto che in caso di eventuale contrasto tra le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Generali e negli Allegati prevalgono queste ultime.
2. Definizioni.
ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con Legge 14 novembre 1995 n.481 1. Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell’ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito xxx.xxxxx.xx, pertanto ogni riferimento normativo previsto in Contratto (ivi inclusi le leggi e gli atti aventi forza di legge e gli atti dell’ARERA) è da intendersi aggiornato in base alla normativa vigente. Bolletta 2.0: è l’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 501/2014/R/ COM e s.m.i.; Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del Contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura; Clienti non disalimentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; Cliente o cliente finale: persona fisica o giuridica, che acquista la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale per esclusivo proprio uso; Cmor: è l’indennizzo che viene fatturato dal venditore nel caso in cui il cliente finale si sia reso inadempiente nei confronti di un fornitore precedente con riferimento al credito relativo a una o più fatture per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale non pagate prima della data del passaggio al nuovo fornitore;
Condizioni Particolari del Contratto (CTE o CP): sono le condizioni tecnico economiche di fornitura di cui all’Allegato A alla Richiesta Di Fornitura; Codice di Condotta Commer- ciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti finali, allegato A alla deliberazione 426/2020/R/com e s.m.i.; Codice del Consumo: è il d.lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005; Distributore: distributore di energia elettrica territorialmente competente e/o impresa che gestisce il servizio di distri- buzione e di misura e il servizio di trasporto e di misura del gas sulla rete di gasdotti locali fino al punto di fornitura del Cliente; Fasce Orarie: sono ore comprese nelle fasce F1, F2, ed F3 come definite dalla delibera ARERA n. 181/06 (Aggiornamento delle fasce orarie), e s.m.i.; Gruppo di Misura: l’insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell’energia elettrica e del gas del Cliente finale, atte a misurare l’energia elettrica e il gas naturale prelevati; Ore Peak: sono le ore comprese tra le 08.00 e le 20.00 dei giorni dal lunedì al venerdì; Ore Off Peak: sono le ore comprese dalle 00.00 alle 08.00 e dalle 20.00 alle 24.00 dei giorni dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato e della domenica; Prelievo Residuo di Area (PRA): è il profilo di prelievo orario convenzionale definito dal TIS, che viene applicato alle misure di prelievo, nel caso in cui il misuratore non sia in grado di rilevare un prelievo su base oraria, ma su tre fasce orarie o monorario. Per ciascun punto di fornitura viene utilizzato il profilo relativo al Distributore e alla zona elettrica di com- petenza del punto di fornitura del cliente, se disponibile; Punto di prelievo (POD): punto fisico in cui l’energia elettrica viene consegnata dal Fornitore e prelevata dal cliente finale; Punto di riconsegna (PDR): punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal Fornitore e prelevato dal cliente finale; SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129; Sistema Indennitario (SI): è il sistema che garantisce un indennizzo (CMOR) al fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello Switching disciplinato dal TISIND; Sito: la singola unità produttiva, cui è associato un punto di prelievo di energia elettrica e/o di riconsegna gas di riconsegna, dotata di un proprio gruppo di misura; Snam Rete Gas: società che gestisce la rete di trasporto nazionale di gas naturale ed il dispacciamento; Terna: società che gestisce la rete di trasmissione nazionale (RTN) ed eroga il pubblico servizio di dispacciamento; TIBEG: il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai Clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale, Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 402/2013/R/com e s.m.i.; TIC: è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione vigente, Allegato C alla deliberazione dell’ARERA 568/2019/R/eel e s.m.i.; TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra Clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’ARERA per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 209/2016/E/com e s.m.i.; TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i Clienti di energia elettrica e di gas naturale, Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 463/2016/R/com e s.m.i.; TIMG: è il Testo integrato morosità gas, Allegato A alla deliberazione dell’ARERA ARG/gas/99/11 e s.m.i.; TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica, Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 258/2015/R/ com e s.m.i.; TIQE: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’e- nergia elettrica per il periodo di regolazione vigente, Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 566/2019/R/eel e s.m.i.; TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 413/2016/R/com e s.m.i.; TIS: regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement), allegato A alla delibera 107/09 e s.m.i.; TISIND: Testo Integrato del Sistema Indennitario (SI) a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 593/2017/R/com e s.m.i.; TIV: testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza, Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 491/2020/R/eel e s.m.i.; TIVG: è il Testo integrato per l’erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti, Allegato A alla deliberazione dell’ARERA ARG/ gas 64/09 e s.m.i.; Trimestre o Quarter (Q): si intende uno dei quattro trimestri nel quale risulta suddiviso un anno solare (1° trimestre = gennaio, febbraio, marzo; ecc.).
3. Perfezionamento del contratto.
3.1 Il contratto per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale si conclude (e quindi è effettivo) nel momento in cui il Fornitore abbia manifestato per iscritto al Cliente l’accettazione della proposta di somministrazione. Qualora il Fornitore non manifesti l’accettazione entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della proposta di somministrazione, quest’ultima non produrrà alcun effetto ed il Cliente non potrà pretendere alcunché, per qualsivoglia titolo o motivo, da parte di Duferco Energia S.p.A.
3.2 Il Fornitore è libero di accettare la proposta di somministrazione a suo insindacabile giudizio e si riserva comunque di non accettare la proposta di somministrazione del Cliente:
a) se il Cliente è stato in precedenza inadempiente nei confronti di Duferco Energia S.p.A. o di altre società del Gruppo Duferco; b) se il Cliente risulta iscritto nel registro dei protesti o soggetto a procedure esecutive e/o concorsuali, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare; c) per eventuali ulteriori motivi tecnici, economici, amministrativi e gestionali;
d) nel caso in cui il gruppo di misura collocato presso il luogo di fornitura indicato dal Cliente risulti chiuso; e) nel caso in cui il Cliente abbia riportato condanne penali definitive per i reati di furto e/o truffa. Il Fornitore si riserva, comunque, di eseguire eventuale valutazione sul Cliente finalizzata alla decisione se dare esecuzione al Contratto, anche attraverso l’analisi preventiva di informazioni e dati, nel rispetto della vigente normativa.
3.3 Il Cliente dichiara e garantisce al Fornitore di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni e servitù necessarie per l’allacciamento e che gli impianti in sua proprietà e/o dispo- nibilità sono conformi alle norme CEI e alle vigenti disposizioni di legge, anche in materia di sicurezza.
3.4 Il Cliente dichiara e garantisce che i dati anagrafici, fiscali e di residenza e/o tecnici, dal medesimo riportati nella Richiesta di Fornitura, nonché risultanti al Distributore, al prece- dente fornitore e al Sistema informativo integrato di AU (SII), sono completi, aggiornati e corretti, e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore eventuali variazioni dei medesimi per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui risultassero disallineamenti tra i dati fiscali, anagrafici o tecnici dichiarati dal Cliente nella richiesta di fornitura e quanto presente nel registro centrale ufficiale (RCU) del SII, il Fornitore procederà all’aggiornamento dei dati tramite processo di aggiornamento on condition del SII, oppure mediante richiesta di voltura al Distributore. Per la richiesta di voltura verranno addebitati al Cliente euro 23,00 nella prima fattura utile successiva all’attivazione, oltre ai costi addebitati dall’impresa distributrice per l’esecuzione della prestazione.
3.5 Il Cliente è tenuto ad informare il Fornitore se uno o più POD/PDR oggetto del contratto siano non disalimentabili ai sensi della vigente normativa di legge. Tale comunicazione dovrà essere effettuata, a mezzo raccomandata AR o PEC, entro 7 giorni dal verificarsi delle condizioni di non disalimentabilità.
4. Requisiti di solvibilità del Cliente e garanzie del credito.
4.1 Il Cliente dichiara e garantisce di essere soggetto solvibile e di aver pagato al precedente fornitore tutte le fatture riferite alla fornitura di energia elettrica e gas naturale. Il Forni- tore si riserva comunque di effettuare, in qualunque momento, controlli sulla solvibilità del Cliente e richiedere la costituzione di garanzia bancaria irrevocabile ed a prima richiesta o di un deposito cauzionale per un importo con massimale fino al quintuplo dei consumi mensili più elevati, rilevati nell’arco dei 12 mesi precedenti (anche da diverso fornitore), moltiplicato per i prezzi di mercato Forward al momento della richiesta, il tutto maggiorato dalla somma delle ulteriori voci indicate nelle fatture di riferimento.
4.2 Fermo quanto sopra, nel caso in cui il pagamento scelto dal Cliente dovesse essere diverso dall’addebito diretto su conto corrente, il Fornitore potrà richiedere un ulteriore deposito cauzionale, per un ammontare pari a quanto indicato nelle CTE, che verrà addebitato nella prima fattura utile successiva all’attivazione della fornitura.
4.3 Qualora il Cliente provenga dal Servizio di Salvaguardia o dal Servizio di Default, in assenza della costituzione di altre garanzie, il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere al Cliente la costituzione di un deposito cauzionale di importo pari alla stima di due mensilità, pena la non attivazione della fornitura. Tale somma serve a garantire l’eventuale cessione del credito da parte dell’esercente la salvaguardia o il servizio di Default uscente ai sensi dell’articolo 13 del TIMOE e dell’articolo 39 bis TIVG.
4.4 Qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx autonoma e/o il deposito cauzionale vengano escussi in tutto o in parte dal Fornitore a copertura di propri crediti, il Cliente sarà tenuto a ricostituire, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta o con addebito sulla prima fattura utile, la suddetta garanzia e/o deposito cauzionale per gli importi che verranno comunicati.
4.5 L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito fruttifero al termine del rapporto contrattuale, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.
4.6 Qualora il Cliente rifiuti di offrire la garanzia bancaria e/o il deposito cauzionale, ovvero non ricostituisca le garanzie entro il termine indicato nella richiesta, il Fornitore potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
5. Durata del contratto.
Il contratto ha una durata di dodici mesi e decorre dalla data di attivazione della fornitura. È previsto il tacito rinnovo di anno in anno.
6. Tempi di attivazione della fornitura.
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6.1 L’attivazione della fornitura avverrà alla data indicata nella lettera di conferma o alla prima data utile. In caso di recesso per cambio fornitore di clienti con almeno un punto di prelievo di energia elettrica connesso in MT o con punti di riconsegna gas con consumo complessivo superiore a 200.000 Smc, l’attivazione avverrà alla data indicata dal Cliente, salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore. La fornitura di energia elettrica è in ogni caso condizionata all’attivazione da parte dei soggetti competenti per il trasporto ed il dispacciamento. Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente la mancata o diversa data di attivazione della fornitura e delle cause che l’hanno determinata. L’attivazione della fornitura di gas dovrà essere effettuata dal Distributore previa verifica da parte di quest’ultimo, ove necessario, del certificato di conformità dell’impianto. L’attivazione della fornitura di gas decorre dalla data di effettivo subentro di Duferco Energia S.p.A. nella fornitura. L’avvio dell’esecuzione del contratto dovrà essere ricondotto: alla data di apertura del contatore stesso, nel caso di attivazione presso un’utenza con contatore chiuso;
alla data dello switching, nel caso di attivazione presso un’utenza con contatore aperto. Nel caso in cui il Cliente richieda l’attivazione della fornitura di un nuovo impianto, il For- nitore provvederà all’attivazione nei termini e con le modalità di cui all’art. 16 della delibera ARERA n. 40/2004 e s.m.i. (recante “Regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas” pubblicata in G.U.R.I. n. 83 del 8.4.2004). L’esecuzione del contratto e l’avvio della fornitura sono comunque condizionate dai limiti dell’e- stensione e delle potenzialità degli impianti del distributore locale. Nel caso in cui il Fornitore non possa attivare la fornitura per eventuali impedimenti di qualsiasi natura, anche se
contingenti e temporanei (a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di contatore chiuso e non opportunamente segnalato dal Cliente nell’ambito del contratto), il contratto dovrà considerarsi inefficace, senza alcuna responsabilità in capo al Fornitore e fatta salva la possibilità per quest’ultimo di addebitare gli oneri connessi alla prestazione richiesta.
6.2 Qualora per cause non imputabili al Fornitore, la data di attivazione della fornitura non sia compatibile con la data di attivazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto di energia elettrica e gas naturale, la stessa si intende differita alla prima data utile successiva. In tale caso al Fornitore non potranno essere attribuite responsabilità per eventuali danni subiti dal Cliente derivanti dal rinvio dell’attivazione della fornitura.
6.3 In caso di fornitura multisito, il Fornitore si riserva la facoltà di procedere all’attivazione della fornitura dei punti in modo differito. In tal caso, l’efficacia del Contratto decorrerà dall’attivazione della fornitura per il primo di essi, ferma restando la gestione operativa da parte del Fornitore dei soli punti attivi.
6.4 Ogni eventuale esigenza di mutamento del punto di riconsegna e/o del punto di prelievo nel corso dell’esecuzione del contratto dovrà essere richiesta dal Cliente, attraverso il Fornitore, al distributore locale e sarà comunque subordinata all’accettazione da parte del Cliente dell’eventuale preventivo formulato dallo stesso distributore locale.
6.5 Nel caso in cui per l’allacciamento di un nuovo impianto di utenza energia elettrica e/o gas naturale si rendessero necessarie specifiche opere, il Cliente, per tramite del Forni- tore, dovrà prendere i necessari accordi con l’impresa esercente il servizio di distribuzione alla cui rete locale è connesso il proprio impianto.
6.6 Il Fornitore può revocare la richiesta di switching ai sensi dell’articolo 6.3 del TIMOE e dall’art. 8.2 del TIMG, con la conseguenza che non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.
7. Modalità di prelievo e di utilizzo dell’energia elettrica e del gas naturale.
7.1 Il Cliente si impegna ad utilizzare l’energia elettrica ed il gas naturale forniti per alimentare i siti previsti nella proposta di somministrazione, con divieto di utilizzo per usi differenti da quelli dichiarati e divieto di cessione a terzi. In caso contrario, il Cliente è obbligato a manlevare e tenere indenne il Fornitore verso qualunque terzo da qualsivoglia responsabilità, onere, o sopravvenienza anche fiscale. Ogni modifica negli utilizzi dell’energia e del gas oggetto della presente fornitura deve essere preventivamente comunicata al Fornitore e da questi accettata per iscritto. In sede di attivazione il punto di fornitura verrà allineato con l’opzione tariffaria risultante al distributore locale e al Sistema Infor- mativo Integrato. Eventuali modifiche successive alla data di prevista attivazione potranno essere richieste direttamente dal Cliente mediate la compilazione di apposito modulo NO-SWITCH, scaricabile dal sito internet del Fornitore e da inviarsi ai recapiti indicati all’articolo 19 o nei documenti di fatturazione.
7.2 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata; il Cliente risponde di tutti i danni causati da un prelievo in eccesso. Il Fornitore non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell’uso improprio dell’energia elettrica e del gas naturale o senza l’osservanza delle norme di sicurezza.
7.3 Il gas fornito è composto da gas naturali costituiti essenzialmente da metano. Per motivi di sicurezza, il gas è fornito opportunamente odorizzato.
8. Trasporto, distribuzione, connessione e dispacciamento.
8.1 Energia elettrica - Il Fornitore stipulerà per tutti i siti oggetto della fornitura, in nome proprio e per conto del Cliente, il contratto di dispacciamento con TERNA e il contratto per il servizio di trasporto e per la gestione della connessione con il Distributore locale, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. A tale proposito il Cliente conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza a stipulare in nome proprio e per conto del Cliente stesso i suddetti contratti. Il Cliente conferisce, inoltre, al Fornitore mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del Contratto di Servizio di Connessione alla Rete Elettrica allegato al Contratto di Trasporto, per tutta la durata del rapporto contrattuale. Tutte le eventuali variazioni alla normativa inerente al servizio di trasporto citato al precedente comma o all’importo dei corrispettivi previsti saranno automatica- mente recepite nel Contratto che sarà pertanto, di volta in volta, adeguato alle nuove regole vigenti. Il Fornitore si riserva la possibilità di addebitare al Cliente gli eventuali oneri richiesti dalla società di distribuzione per le operazioni di attivazione/disattivazione della fornitura e gestione anagrafica, oltre al costo interno di gestione delle pratiche relative alle richieste di variazione del contratto di fornitura sia anagrafiche che tecniche, pari a euro 23,00.
8.2 Gas Naturale - I costi di trasporto e di vettoriamento sono coerenti con quanto riportato nelle condizioni economiche indicate nell’Allegato A (Condizioni Particolari del Con- tratto) al presente contratto. Nel caso di variazioni e/o conguagli, il Fornitore si impegna ad accreditare e/o addebitare al Cliente i relativi importi. Il Fornitore si riserva la possibilità di addebitare al cliente gli eventuali oneri richiesti dalla società di distribuzione per le operazioni di attivazione/disattivazione della fornitura e gestione anagrafica, oltre al costo interni di gestione delle pratiche relative alle richieste di variazione del contratto di fornitura sia anagrafiche che tecniche, pari a euro 23,00.
9. Omissis.
10. Obblighi Fiscali
10.1 Tutti i corrispettivi previsti nel Contratto ed inerenti alla fornitura sono da considerarsi al netto di qualsivoglia diritto, tributo, imposta presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa. Qualora il Cliente richieda l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta di cui alla parte III della tabella A, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dovrà fornire debitamente sottoscritte le dichiarazioni, rinvenibili nell’apposita sezione della Richiesta di Fornitura ed eventuali allegati reperibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx; Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta. Qualora il Cliente rivesta i requisiti per essere qualificato come esportatore abituale e intenda avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA ai sensi e per gli effetti della lett. c) del primo comma dell’art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dovrà fornire idonea Dichiarazione d’Intento nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali
10.2 Le accise gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché le accise e le addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, si intendono a carico del Cliente e sono esposte in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia, salvo che il Cliente, come previsto nei successivi commi, richieda l’applicazione di parti- colari agevolazioni previste dalla normativa stessa. Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentazioni e previa espressa dichiarazione del Cliente, il Fornitore si impegna ad effettuare le dichiarazioni all’Amministrazione Finanziaria competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge. Qualora il Cliente abbia diritto di richie- dere l’applicazione di particolari agevolazioni, deve farne espressa richiesta compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo reperibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx. Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente per iscritto qualunque variazione di dati e/o notizie in generale rilevanti ai fini della normativa in materia di imposte sui consumi di energia elettrica e relativi dichiarazioni e pagamenti e/o il venir meno delle condizioni per l’applicazione delle agevolazioni fiscali. Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti dal Fornitore all’Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il Cliente è tenuto a rendere al Fornitore ai sensi e per gli effetti dei punti che precedono, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest’ultima nei confronti del Cliente stesso.
10.3 Il Cliente è edotto che, qualora ometta o comunichi in maniera inesatta la dichiarazione dei dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata l’utenza (allegata al contratto), l’Amministrazione Finanziaria potrà applicare una sanzione amministrativa da euro 103,00 ad euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 i.). Il Fornitore, ai sensi della circolare dell’Agenzia delle Entrate 44/E del 19/10/2005, è tenuto a segnalare all’Agenzia delle Entrate l’omessa comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente.
10.4 Il Cliente è l’unico soggetto responsabile dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti al Fornitore in esecuzione del presente contratto. Pertanto, manleva e tiene indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e delle co- municazioni prodotte. In caso di mancata veridicità e/o omissione dei dati e delle dichiarazioni fornite, saranno poste a carico del Cliente eventuali differenze di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuto a pagare all’Amministrazione finanziaria e/o alle Province e/o qualunque altro ente coinvolto, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti del Fornitore dall’Amministrazione finanziaria e/o dalle Province e/o da qualunque altro ente coinvolto. Il Cliente si impegna a corrispondere entro e non oltre cinque giorni le somme richieste. L’esito positivo, comprovato e definitivo di qualsiasi iniziativa difensiva che le Parti abbiano posto in essere a tutela dei propri interessi e ragioni con l’Amministrazione finanziaria e/o le Province e/o qualunque altro ente coinvolto, darà diritto al Cliente di essere rimborsato degli importi corrisposti ai sensi del precedente comma, nei limiti in cui il Fornitore abbia ottenuto un rimborso dall’Amministrazione finanziaria e/o dalle Pro- vince e/o da qualunque altro ente coinvolto. Il Fornitore sarà tenuto a rimborsare al Cliente le somme dal medesimo versate per i titoli di cui al presente articolo che dovessero risultare non dovute all’Amministrazione finanziaria e/o alle Province e/o a qualunque altro ente coinvolto a condizione che il Cliente abbia chiesto al Fornitore, in tempo utile ed entro i termini di leg- ge, di attivarsi presso gli organi competenti al fine di ottenere il rimborso delle predette somme. Il Fornitore adempierà al suddetto obbligo nella misura in cui otterrà il predetto rimborso dall’Amministrazione finanziaria e/o dalle Province e/o da qualunque altro ente coinvolto.
10.5 La violazione da parte del Cliente di una qualsiasi delle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del contratto di fornitura ex art. 1456 c.c..
11. Fatturazione e pagamenti.
11.1 Secondo la frequenza di fatturazione indicata nella Richiesta di Fornitura e nelle Condizioni Particolari di Contratto, il Fornitore fatturerà al Cliente, per ogni POD/PDR indicato, gli importi corrispondenti ai quantitativi di energia elettrica e/o gas consumati nel periodo indicato, così come comunicati dal Distributore, alle condizioni economiche stabilite nelle Condizioni Particolari di Contratto di cui all’Allegato A. La fattura includerà anche corrispettivi, maggiorazioni, oneri e penali che fossero dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente.
11.2 Energia elettrica - nel caso il cliente sia dotato di misuratore atto a rilevare i consumi orari, gli stessi saranno eventualmente aggregati nelle ore corrispondenti alle fasce orarie F1, F2, F3 o nelle ore corrispondenti alle fasce orarie Peak e Off Peak, a seconda dell’offerta prescelta dal cliente. In mancanza di dati di consumo orari, ai fini dell’applicazione dei corrispettivi si considera un criterio di ripartizione dei consumi basato sul profilo orario convenzionale “Prelievo Residuo d’Area” (PRA) di cui alla del. 107/09 e s.m.i.
11.3 Gas naturale - La fatturazione prevede, di norma, per ordinari impieghi di cucina e produzione di acqua calda, l’emissione di almeno una fattura all’anno a conguaglio, compa- tibilmente con la disponibilità della lettura effettuata nel periodo indicato in fattura.
11.4 Il Cliente si impegna a corrispondere l’importo indicato in fattura entro il termine di scadenza previsto nelle CTE e mediante la modalità di pagamento sottoscritta nella Richiesta di Fornitura. Nel caso in cui non vengano messi a disposizione del Fornitore i dati di misura effettivi di energia elettrica e/o gas risultino disponibili e/o in caso di esito negativo del tentativo di lettura da parte del Distributore, nei termini previsti per la fatturazione, i dati dei consumi effettivi di energia elettrica e/o gas fruiti, il Fornitore emetterà fattura provvisoria sulla base dei dati disponibili e con questo ordine di priorità: a) autolettura del Cliente; b) dati di misura stimati dal distributore o dal venditore in base al pro- filo di consumo o ai dati di consumo storico del cliente. La fattura di conguaglio sarà emessa non appena noti i consumi effettivi. Il Fornitore addebiterà o accrediterà al Cliente anche eventuali importi derivanti da conguagli o rettifiche che fossero dovuti a seguito della lettura finale da parte del Distributore effettuata successivamente alla cessazione della Fornitura. L’eventuale compensazione tra debiti e crediti del Cliente relativi alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale può avvenire solo in seguito a richiesta scritta del Cliente e previa espressa accettazione del Fornitore ovvero su iniziativa del Fornitore. In deroga alle previsioni del TIF, ciascuna fattura di periodo dovrà essere emessa entro il termine di 90 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato contabilizzato nella medesima fattura.
11.5 Le parti concordano che i pagamenti, in presenza di fatture insolute, saranno imputati di diritto a saldo, anche parziale, delle fatture scadute in data più remota e, in presenza di più fatture con medesima scadenza, proporzionalmente agli importi delle fatture stesse, indipendentemente dal prodotto fatturato e dall’eventuale diversa indicazione del Cliente.
11.6 Qualora al Fornitore vengano addebitati importi dal Fornitore uscente da parte del Distributore, relativi a morosità pregresse del Cliente con altri fornitori (Cmor), oneri ac- cessori e di servizio, relativi alla fornitura pregressa, tali importi saranno addebitati al Cliente e computati nella prima fattura utile successiva. Qualora si verifichino le condizioni previste dalla Delibera 593/2017/R/com e s.m.i. di attivazione del Sistema Indennitario, il Fornitore è obbligato ad applicare al Cliente, nella prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore.
11.7 Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in fattura come Corrispettivo CMOR - nell’ambito del Sistema indennitario, qualora il contratto venga risolto senza che il Cliente abbia adempiuto ai propri obblighi di pagamento.
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11.8 In caso di pagamento attraverso RID/SDD risultati insoluti, il Fornitore richiederà al Cliente, oltre all’ammontare dell’importo dovuto, una penale fino ad un massimo di euro 3 (tre/00) comprensiva delle spese commissionate dagli Istituti di Credito, riservandosi la facoltà di modificare unilateralmente le modalità di pagamento del Cliente da RID/SDD a bonifico/ MAV. A discrezione del Fornitore, in caso di pagamento attraverso assegni/cambiali risultati insoluti, potrà essere addebitata una penale di euro 20 (venti/00) a ristoro delle spese commissionate dagli Istituti di Credito.
11.9 Il Fornitore si riserva di inviare un messaggio al numero di telefono cellulare fornito dal Cliente per le comunicazioni relative al contratto e/o per avvisarlo dell’emissione e/o della scadenza di ogni nuova fattura.
11.10 La fattura verrà recapitata secondo uno dei seguenti metodi scelti dal Cliente: invio in formato elettronico all’indirizzo e-mail o PEC appositamente forniti dal Cliente e messa a disposizione in un’apposita area privata del sito dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Fatture e corrispettivi”. Il Fornitore trasmetterà inoltre xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e-mail appositamente indicato dal Cliente la comunicazione di avvenuta pubblicazione del pdf della fattura sul proprio sito internet, riportando nella stessa il link per la visua- lizzazione (download) della copia conforme della fattura. Tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti il documento contabile cartaceo e obbliga il Cliente ad effettuarne il pagamento. Il documento regolatorio Bolletta Sintetica, conforme alla delibera Bolletta 2.0 verrà recapitata al cliente in formato dematerializzato all’indirizzo mail appositamente
fornito dal Cliente in fase di sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui il Cliente abbia optato per l’invio cartaceo della fattura, in sostituzione dell’e-mail, il Fornitore provvederà alla spedizione della stessa all’indirizzo di posta indicato nella Richiesta di Fornitura senza applicazione di alcun onere aggiuntivo al Cliente. Nel caso in cui la fornitura avvenga su diversi POD o PDR, anche in virtù di contratti di fornitura separati, il Fornitore potrà uniformare la modalità di invio delle fatture, adottando per tutti i punti di consegna la modalità prescelta dal Cliente nella Richiesta di Fornitura più recente sottoscritta. ll Cliente potrà richiedere al Fornitore l’invio degli elementi di dettaglio della fattura mediante richiesta scritta ai contatti indicati all’art. 19.
11.11 Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx è a disposizione dei Clienti la guida alla lettura della bolletta, come previsto dalla normativa delibera a Bolletta 2.0, nonché l’offerta PLACET che recepisce integralmente le disposizioni del TIF senza deroghe.
12. Accertamento dei consumi e garanzie per la verifica della correttezza della misurazione dei consumi di gas.
12.1 La lettura degli apparecchi di misura sarà eseguita dal Distributore in ottemperanza alle delibere dell’ARERA. Il Cliente si impegna a tal fine a consentire l’accesso dei tecnici preposti al contatore laddove questo sia situato in locali dei quali abbia l’esclusiva disponibilità. Il Fornitore mette a disposizione una modalità di autolettura dei consumi valida ai fini della fatturazione che sarà fatta a conguaglio. Il Cliente potrà richiedere l’accertamento del funzionamento del gruppo di misura. I costi della verifica sono determinati dall’a- zienda di distribuzione locale che sarà chiamata ad intervenire e verranno gestiti secondo quanto definito dalla normativa vigente.
13. Condizioni economiche della fornitura ed altri oneri / servizi a carico del Cliente.
13.1 L’adesione al Contratto può prevedere, a seconda della tipologia di cliente e se specificato nell’offerta commerciale, la possibilità di sottoscrivere un servizio di cambio offerta al fine di modificare, inviando richiesta scritta al Fornitore, l’offerta economica, una volta ogni 12 mesi di fornitura, senza costi aggiuntivi rispetto al costo del servizio indicato nelle CTE, scegliendo un altro prodotto tra quelli in vigore al momento della richiesta. Il Cliente che non abbia sottoscritto detto servizio e che desideri cambiare la propria offerta economica, dovrà farne richiesta utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dal Fornitore in cui sono riportate condizioni e costi. La suddetta richiesta sarà soggetta ad approvazione scritta da parte del Fornitore.
13.2 Energia elettrica - Il prezzo della materia prima è indicato nelle condizioni particolari di contratto. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri, canoni, tributi che il Fornitore sarà tenuto a riconoscere a Terna, distributori e a ogni altro soggetto legittimato per la fornitura oggetto del contratto, inclusi i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura, le eventuali penali applicate dal distributore per all’energia reattiva scambiata con la rete, i corrispettivi di dispacciamento per il mercato libero previsti dalla normativa vigente (allegato A alla delibera 111/06 e s.m.i. e TIS, inclusi quelli, applicati in misura differenziata a seconda e del servizio di ultima istanza a cui il cliente ha diritto applicabile al cliente, di cui agli art. 25, 25bis, 25ter del TIS), il corrispettivo a copertura degli oneri di approvvigionamento della capacità di cui alla delibera ARG/elt 98/11 e s.m.i. (corrispettivo mercato capacità o corrispettivo capacità, applicato in base al profilo di prelievo orario per i clienti titolari di punti di prelievo trattati su base oraria, e in base al profilo orario convenzio- nale “Prelievo Residuo d’Area” (PRA), di cui alla Delibera 107/09 e s.m.i., per i clienti titolari di punti di prelievo non trattati su base oraria), come descritto all’articolo 2, le perdite di rete, gli oneri di sbilanciamento, gli oneri generali di sistema (ASOS, ARIM) e le componenti UC, nonché l’eventuale conguaglio compensativo di cui al TIS. I corrispettivi sono aggiornati periodicamente con modalità e tempi stabiliti dalle autorità competenti, Arera, Terna e distributori locali. Eventuali deroghe sui corrispettivi applicati sulla base del presente articolo, saranno precisate nelle condizioni particolari di contratto (Allegato A).
13.3 Gas naturale – Il prezzo del gas naturale è indicato nelle condizioni particolari di Fornitura contratto sottoscritte nell’Allegato A. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri, canoni, tributi che il Fornitore sarà tenuto a riconoscere ai distributori e a ogni altro soggetto legittimato per la fornitura oggetto del contratto, inclusi i costi, stabiliti in maniera forfettaria sulla base del profilo di consumo del cliente, relativi al servizio di bilanciamento, i costi di trasporto, distribuzione (inclusi gli eventuali oneri accessori) e misura, gli oneri generali di sistema. I corrispettivi sono aggiornati periodicamente con modalità e tempi stabiliti dalle autorità competenti, Arera, Snam e distributori locali. Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, inerenti alla somministrazione e ai consumi del gas sono a carico del Cliente e il loro importo viene conteggiato nelle relative fatture.
13.4 Ulteriori condizioni - Per tutte le offerte di energia elettrica e gas naturale i corrispettivi citati sono da intendersi al lordo delle perdite di rete e al netto di imposte e iva, che saranno poste a carico del Cliente, così come qualsiasi componente, onere, diritto, tributo, imposta o tassa e relative addizionali presenti e future, salvo che non siano espressa- mente posti dalla legge o dal Contratto a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa. Ogni adeguamento e aggiornamento delle condizioni sopra descritte a opera delle autorità competenti che dovesse verificarsi nel corso del rapporto contrattuale deve intendersi automaticamente recepito nelle medesime condizioni.
14. Ritardo nei pagamenti e procedure di morosità.
14.1 Al ricevimento della fattura, il Cliente dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo ivi esposto entro la data di scadenza e con le modalità indicate sulla fattura stessa. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento di una o più fatture, il Cliente dovrà corrispondere, oltre al pagamento dell’eventuale corrispettivo di sospensione e di riattiva- zione della fornitura, l’ammontare degli importi dovuti, eventuali spese occorse per il recupero del credito ed un interesse di mora per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, in misura pari: - al saggio degli interessi previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, per tutti i Clienti esclusi quelli con forniture a uso domestico; - al saggio degli interessi legali, previsti annualmente con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi del 1284 c.c. maggiorati di 3,50 (tre/50) punti percentuali per tutti i Clienti con forniture a uso domestico e clienti Condomini; - un corrispettivo per le spese di sollecito scritto pari a euro 5 (cinque/00) XXX xxxxxxx.
14.2 In caso di mancato pagamento di una fattura entro la data di scadenza indicata in bolletta, il Fornitore, fermo restando il diritto di risolvere il contratto, si riserva di potrà attivare le procedure previste in caso di morosità, inviando al Cliente, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di messa in mora con l’indicazione del termine ultimo di pagamento, ovvero 25 (venticinque) giorni solari dalla ricezione della relativa comunicazione di messa in mora da parte di clienti connessi in bassa tensione, o 40 (quaranta) giorni solari dalla ricezione della medesima comunicazione di messa in mora, nel caso di clienti connessi in media/alta tensione. Nel caso in cui il pagamento non venisse effet- tuato, il Fornitore comunque non potrà richiedere al distributore di sospendere la fornitura prima di 3 giorni lavorativi, a partire dall’ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione della messa in mora. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura il Fornitore procederà con una riduzione della potenza pari al 15% (quindici percento) della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di riduzione senza che il pagamento venga perfezionato, procederà con la sospensione integrale. L’avvenuto pagamento del proprio debito dovrà essere comunicato e dimostrato dal Cliente mediante presentazione di idonea documentazione attraverso fax, raccomandata A/R o PEC. Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporterà l’ammontare di tali importi e l’indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente.
14.3 Il Cliente deve consentire al distributore l’accesso ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura affinché possa disalimentare il punto di riconsegna in caso di inadempimento. Le utenze verranno riattivate solamente a seguito del pagamento di tutte le fatture che hanno comportato la richiesta di sospensione.
14.4 Il Fornitore, peraltro, sempre per tramite del Distributore, potrà procedere, senza alcun preavviso al Cliente, all’immediata sospensione delle forniture in caso di accertato prelievo fraudolento (compresa l’ipotesi di riattivazione non autorizzata a seguito di sospensione per mora).
14.5 In ogni caso è comunque fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito e il risarcimento dell’eventuale danno subito dal Fornitore.
14.6 Il Cliente è tenuto a pagare le spese relative alla sospensione e all’eventuale riattivazione della fornitura previste dalla normativa vigente e dai prezziari delle imprese di di- stribuzione, nonché gli oneri maturati fino alla completa sospensione o cessazione della fornitura e dei relativi servizi associati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto.
14.7 In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico così come previsto dal TIMOE vigente pro tempore.
14.8 La concessione di eventuali dilazioni di pagamento non comporterà l’interruzione del calcolo degli interessi di mora.
14.9 In caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere all’impresa di distribuzione: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; iii) copia della risoluzione del contratto con il cliente finale; iv) copia del contratto di fornitura o dell’ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.
15. Recesso.
15.1 Tempistiche. Ai sensi della Delibera 783/2017/R/com e s.m.i. il Cliente titolare di un sito in bassa tensione o con un consumo complessivo annuo inferiore a 200.000 Smc e che intenda cambiare fornitore potrà può esercitare diritto di recedere dal contratto in qualunque momento e senza alcun onere per il tramite del nuovo fornitore prescelto che invierà le comunicazioni a tutti i soggetti competenti. Se esercitato entro e non oltre il giorno 10 del mese M, il recesso avrà effetto dal giorno 1 del mese successivo (M+2) precedente la data di cambio Fornitore. Nel caso in cui il Cliente sia titolare anche di un solo sito connesso in media o alta tensione, o con un consumo complessivo annuo superiore a 200.000 Smc, potrà esercitare diritto di recedere dal contratto al fine di cambiare fornitore solo dopo l’entrata in fornitura e con un preavviso di 12 mesi aventi decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla ricezione del preavviso di recesso. In caso di violazione delle tempistiche di recesso, il Cliente dovrà corrispondere un importo, a titolo di penale, pari a
i) per energia elettrica: 15 euro per ogni kW di potenza disponibile moltiplicato per i mesi di mancata fornitura; ii) per gas naturale: 0,2/Smc applicato al consumo medio mensile stimato degli ultimi 12 mesi di fornitura moltiplicato per i mesi di mancata fornitura. Il Cliente titolare di un sito in bassa tensione o con un consumo complessivo annuo inferiore a
200.000 Smc può esercitare direttamente il diritto di recedere dal contratto senza il fine di cambiare fornitore dando un preavviso di un mese.
15.2 Modalità. Il diritto di recesso, esercitato non al fine di non cambiare esercente, deve essere esercitato in forma scritta mediante la compilazione e l’invio di comunicazione scritta all’indirizzo del Fornitore dell’apposita modulistica per la chiusura del contatore fornita da Duferco Energia sul sito internet. Il recesso si considera efficace a tutti gli effetti solo ed esclusivamente con l’apposizione dei sigilli al contatore da parte del personale autorizzato dal Distributore. La volontà di esercitare diritto di recesso al fine di cambiare esercente deve essere esercitata avvalendosi del nuovo esercente. Il Cliente dovrà consentire al Distributore e/o a chi di competenza di effettuare la lettura del contatore per il rilievo dell’ultimo consumo alla data di scadenza del termine di preavviso.
15.3 Recesso del Fornitore. Ai sensi della delibera ARERA n. 783/2017/R/com e s.m.i., il Fornitore, mediante raccomandata A/R, può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dando un preavviso di sei mesi. Il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente della comunicazione di recesso.
15.4 Sia nel caso di disdetta sia nel caso di recesso, la fatturazione dei consumi si conclude con l’emissione dell’ultima fattura a seguito dell’apposizione dei sigilli al contatore o, nel caso di subentro di altro Fornitore, con l’acquisizione a sistema della data e della lettura del contatore stabilita per il subentro in questione.
15.5 La riattivazione del contatore, quando lo stesso sia stato chiuso e sigillato, potrà essere effettuata esclusivamente dal Distributore solo dopo che sia stato perfezionato un nuovo contratto di vendita.
15.6 In difetto di ciò, il consumo sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge.
15.7 Diritto di ripensamento: il cliente finale – persona fisica, che abbia sottoscritto la Richiesta di Fornitura in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, può esercitare il diritto di recedere dal contratto senza oneri e senza indicarne le ragioni - ai sensi del D. LGS.206/2005 - entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’accettazione del Fornitore. Per esercitare il diritto di ripensamento è sufficiente inviare dichiarazione esplicita attestante tale intenzione di tramite e-mail, fax o lettera racc. AR ai recapiti indicati nell’art. 19 ovvero utilizzando il modulo presente sul sito internet del Fornitore o allegato al contratto. Qualora il cliente finale persona fisica abbia richiesto esplicitamente l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, lo stesso potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti e, nei casi in cui l’attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto fino al momento di cessazione della fornitura.
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16. Risoluzione del contratto.
16.1 Ferme restando le cause di recesso e/o risoluzione previste dal Contratto o disposte per legge, ed in particolare le disposizioni degli artt. 4, 10 e 14 delle presenti Condizioni Generali, il Contratto potrà essere risolto anticipatamente dal Fornitore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: a) revoca o cessazione di efficacia dell’autorizzazione permanente di addebito in conto corrente banca- rio delle fatture emesse dal Fornitore, a cui non sia posto rimedio entro dieci giorni dalla revoca/cessazione d’efficacia; b) impedimento all’accesso ai misuratori per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni; c) manomissione o alterazione dolosa dei misuratori, dei sigilli o dei contrassegni; d) autoletture mendaci; e) mancata comunicazione di affitto, locazione e vendita dei locali a terzi; f) condizioni di sicurezza mancanti; g) prelievi fraudolenti di energia elettrica e gas abusando dei servizi forniti dal Fornitore o dal Distribu- tore; h) persona fisica o giuridica sottoposta a procedure esecutive, fallimentari e concorsuali; i) cambio o modifica della ragione o della denominazione sociale non seguito dalla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura; l) scioglimento, liquidazione o cessazione dell’attività; m) non accettazione della richiesta di voltura.
16.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni economiche e i termini di pagamento indicati nel presente Contratto sono stati previsti anche in ragione del sistema
normativo vigente al momento della sottoscrizione dello stesso. Per tale motivo, qualora intervenga una modifica legislativa (emanazione, promulgazione, modifica, emenda- mento, abrogazione di legge e/o decreto e/o regolamento e/o delibera, oppure applicazione/interpretazione di uno di essi) che determini l’alterazione delle attuali condizioni economiche e/o dei termini di pagamento, ciascuna delle Parti in qualunque momento avrà facoltà di risolvere il presente Contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi all’altra parte a mezzo raccomandata A/R e/o PEC.
16.3 La risoluzione sarà efficace a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione, e comunque in accordo con i tempi tecnici necessari per il Fornitore per svolgere tutte le attività conseguenti la conclusione del rapporto. Nei limiti di legge, sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa cessazione della fornitura di energia elettrica e gas e dei relativi servizi associati, inclusi eventuali costi e oneri aggiuntivi conseguenti alla risoluzione del Contratto.
17. Cessione del contratto, subentro nel contratto e divieto di sub-fornitura.
17.1 Il Fornitore è libero di non accettare richiesta di voltura come previsto dalle delibere ARERA 135/2021/R/eel (“Disposizioni funzionali all’acquisizione della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un Cliente finale. Regolazione della voltura nel settore elettrico”) e 102/2016/R/com (Regolazione della voltura nel settore gas e modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 398/2014/R/eel”); nel caso di non accettazione di richiesta di voltura il Fornitore avrà diritto di risolvere il contratto come previsto all’articolo 16. Il Cliente potrà cedere il Contratto solo con il preventivo consenso scritto del Fornitore. Ai sensi dell’art. 2558 c.c. tale consenso non è necessario in caso di cessione di azienda o rami di azienda del Cliente, o di operazioni straordinarie afferenti al Cliente quali fusioni e scissioni, che comportino il trasferimento del e/o la successione nel Contratto, fatto salvo il diritto del Fornitore di recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento se sussiste giusta causa. In deroga all’art. 2558, primo comma del c.c. e, confor- memente al suo secondo comma, il consenso del fornitore alla cessione di azienda di cui sopra è invece necessario qualora il cessionario sia soggetto giudicato meno solvibile rispetto all’originario contraente. In questo senso, il cliente si obbliga a sottoporre preventivamente, mediante comunicazione per posta certificata, al fornitore i dati di bilancio del nuovo contraente cessionario. Resta inteso che la parte cessionaria del Contratto (o il successore del Cliente) sarà in ogni caso obbligato in solido con il cedente nei confronti del Fornitore in relazione a tutti i crediti sorti o comunque maturati prima e fino al momento di tale trasferimento, ancorché non ancora fatturati dal Fornitore al Cliente.
17.2 Il Fornitore si riserva la facoltà, dandone avviso al Cliente, di cedere/trasferire il rapporto di fornitura ad altra impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di vendita di gas, anche non appartenente a Duferco Energia S.p.A., garantendo comunque al Cliente il mantenimento degli stessi termini e condizioni disciplinati dal presente contratto. Resta in ogni caso salva la facoltà del Fornitore di cedere in qualsiasi forma a terzi i crediti derivanti dal Contratto.
17.3 In caso di subentro immediato di un nuovo cliente ad una fornitura in essere (mantenendo la fornitura all’immobile senza soluzione di continuità) per effetto di vendita, cessione in locazione o comodato o a qualunque altro titolo anche precario a terzi, il titolare della fornitura e il subentrante nella fornitura dovranno congiuntamente comunicare l’intenzione l’uno di recedere e l’altro di subentrare e la lettura di conguaglio e di inizio nuova fornitura, rimanendo diversamente obbligati in solido. Il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore. Rimane inteso che in nessun caso la disdetta e/o il recesso e/o la successione di terzi nell’utenza potrà essere utilizzata quale pretesto per non pagare fatture scadute del Fornitore.
17.4 Al Cliente è fatto assoluto divieto di sub-fornitura.
18. Variazioni per modifiche normative e variazioni unilaterali o automatiche di clausole contrattuali.
18.1 Fatti salvi i casi di variazioni disposte ex lege o da Arera e le ipotesi di indicizzazione previste dalle condizioni economiche, il Fornitore durante il periodo di validità del Con- tratto avrà facoltà di variare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali.
18.2 Le modificazioni saranno applicate decorso il periodo di 3 mesi dall’avvenuta comunicazione delle stesse al Cliente in forma scritta. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore. Non sussiste l’obbligo di invio della preventiva comunicazione in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico per cui il Cliente verrà informato della variazione nella prima bolletta contenente la variazione stessa.
18.3 Ai sensi dell’art. 13.3 del Codice di Condotta Commerciale la comunicazione delle variazioni unilaterali dovrà contenere, tra l’altro, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni: a) Il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; b) l’illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; c) la decorrenza della variazione proposta; d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell’eventuale decisione di esercitare il recesso dal contratto senza oneri; e) in caso di modifica unilaterale relativa alle condizioni economiche, la stima della spesa annua.
18.4 Le suddette informazioni non verranno trasmesse all’interno dei documenti di fatturazione o congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in contratto.
18.5 Qualora il Contratto per la fornitura di gas naturale o di energia elettrica sottoscritta dal Cliente domestico o non domestico, alimentato in BT o con consumi complessi- vamente non superiori a 200.000 Smc/anno, preveda, nell’arco dei 12 mesi, evoluzioni automatiche delle condizioni economiche che comportino un aumento dei corrispettivi previsti, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile o viceversa, la medesima evoluzione automatica sarà segnalata al Cliente anche con comunicazione scritta con un preavviso di almeno 2 (due mesi), in adempimento di quanto previsto dall’art. 13.5 del Codice di Condotta Commerciale. Fatta salva la prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta dal Cliente trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio da parte del Fornitore.
18.6 In deroga a quanto previsto dai precedenti artt. 18.2 e 18.4, per i Clienti energia elettrica con almeno un Punto di prelievo alimentato in MT o in tensione diversa dalla bassa tensione, nonché per Clienti gas naturale con consumi superiori ai 200.000 Smc/anno, il Fornitore si riserva di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali con un preav- viso di un mese e anche con comunicazione in fattura.
19. Identificazione dipendenti Duferco Energia S.p.A. e comunicazioni relative al contratto. Reclami e Servizio Conciliazione.
19.1 Tutti i dipendenti e gli incaricati di Duferco Energia S.p.A. sono muniti di apposita tessera di riconoscimento che dovranno esibire nell’espletamento delle loro funzioni. Il cliente potrà formulare in qualunque momento richieste di informazioni, reclami per iscritto e verifiche del corretto funzionamento del contatore, a mezzo fax al numero 000 00000000 oppure tramite posta ordinaria indirizzata a Duferco Energia S.p.A., Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx (XX), oppure per posta elettronica all’indirizzo clienti@dufercoenergia. com o ancora mediante la compilazione degli appositi moduli disponibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.
19.2 È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare al Fornitore il reclamo o la richiesta scritta di informazioni senza utilizzare il modulo predisposto dal Fornitore, purché la comunicazione contenga almeno gli elementi minimi necessari previsti dalla delibera n. 413/2016/R/com e s.m.i.
19.3 Il Fornitore si riserva di inviare, altresì, le comunicazioni con nota in fattura.
19.4 Il Fornitore potrà, a sua discrezione e in via facoltativa, senza che costituisca adempimento di obbligazioni dedotte nella presente Richiesta di Fornitura, mettere a disposi- zione del Cliente aree riservate del proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx contenenti, fra l’altro, dati relativi al livello dei consumi del Cliente in relazione ai servizi fruiti. Rimane inteso che, qualora il Fornitore decida di mettere a disposizione del Cliente tale servizio, la fruizione dello stesso sarà subordinata all’accettazione da parte del Cliente dei termini e delle condizioni che verranno sottoposte alla sua attenzione al primo accesso.
19.5 Dal 01/01/2017 è attivo il Servizio Conciliazione dell’Autorità, una procedura online e completamente gratuita che consente al Cliente di risolvere, di fronte ad un soggetto terzo, le eventuali problematiche insorte con il proprio Operatore e ritenute non risolte attraverso la trattazione del primo reclamo. L’attivazione del Servizio Conciliazione av- viene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti www. xxxxx.xx o xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. Per maggiori informazioni è possibile contattare anche lo Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654. I clienti domestici possono fare riferimento altresì all’elenco degli organismi ADR di cui articolo 141 decies del Codice del consumo.
20. Limitazioni di responsabilità e impossibilità sopravvenuta della prestazione.
20.1 Il Fornitore non risponde di eventuali danni subiti dal Cliente salvo che gli stessi gli siano imputabili a titolo di dolo o colpa grave.
20.2 La fornitura è erogata con continuità e può essere temporaneamente interrotta, in tutto o in parte, da parte dei Distributori rispettivamente competenti per territorio, in caso di pericolo, per ragioni di servizio (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, manutenzione, riparazione di guasti, interventi di ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico) o per motivi di sicurezza del sistema. Dette interruzioni, così come le interruzioni o le limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento a carico del Fornitore stesso né potranno essere invocate quale motivo per la risoluzione del contratto.
20.3 Il Fornitore non può essere chiamato a rispondere di eventuali danni subiti dal Cliente e conseguenti a problemi di natura tecnica concernenti gli impianti di proprietà del Distributore e dallo stesso gestiti e/o l’impianto interno di proprietà del Cliente stesso ovvero la consegna del gas quali, a mero titolo esemplificativo i) interruzione della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas; ii) eventuali anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alle reti di distribuzione.
20.4 Comunque nessuna delle parti sarà responsabile verso l’altra per danni o perdite causate da eventi eccezionali al di fuori del proprio ragionevole controllo.
20.5 Qualora, dopo l’attivazione della somministrazione, intervengano provvedimenti di Pubbliche Autorità tali da rendere al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile l’adem- pimento degli obblighi posti a suo carico dal contratto, il Fornitore ne darà immediata comunicazione al cliente. Se l’impossibilità sopravvenuta è totale, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore, il presente contratto s’intenderà risolto. Se l’impossibilità è parziale, il Fornitore ha la facoltà, contestualmente alla comunicazione di cui sopra, di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, oppure recedere dal contratto, con un preavviso di sei mesi. Nel caso in cui il Fornitore non eserciti la facoltà di recesso, il contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere, con un preavviso di un mese, nei casi previsti dall’Art. 1464 del Cod. Civ., mediante dichiarazione a mezzo raccomandata a/r da spedire entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione del Fornitore.
21. Standard qualitativi e indennizzi automatici.
21.1 Gli indennizzi automatici per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale verranno erogati in maniera ed in misura regolata dalla normativa vigente (TIQV) così come indicato sul sito internet del Fornitore alla sezione “Documenti – Indennizzi Automatici e Livello di qualità commerciale”. Gli indennizzi automatici sono corri- sposti al Cliente con accredito nella prima fattura utile ovvero rimessa diretta, entro 6 mesi dalla intervenuta violazione.
21.2 Al ricorrere di una delle ipotesi di cui all’art. 14 della Delibera ARERA n. 426/2020/R/com e s.m.i., il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico, per l’importo riconosciuto ai sensi dello stesso art. 14, mediante accredito nella prima fattura utile ovvero rimessa diretta.
22. Pronto Intervento.
Il Fornitore, con la prima fattura utile, si impegna a fornire al Cliente i numeri di emergenza del Distributore per ogni eventuale necessità. Nel caso di successiva variazione, il Fornitore provvederà a comunicare i nuovi numeri di emergenza con la fattura successiva.
23. Assicurazione cliente finale.
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Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera ARERA ARG/gas n. 167/2020 e s.m.i. “Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei Clienti finali del gas distri- buito per il quadriennio 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2024”. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: (a) i Clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 Smc per utilizzi industriali; (b) i Clienti finali di gas metano diversi dai Clienti domestici o condomini domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); (c) i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del conta- tore). L’assicurazione è stipulata dal Comitato Italiano Gas (“CIG”) per conto dei Clienti finali. Ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro sono consultabili sul sito internet del Fornitore xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx oppure è possibile contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet dell’ARERA xxx.xxxxx.xx.
24. Riservatezza.
Il Cliente e il Fornitore si impegnano a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni, comunque, e in qualunque maniera ricevute in relazione al Contratto ed all’altra parte (“Informazioni Confidenziali”), fra cui a titolo esemplificativo il corrispettivo della fornitura, e faranno in modo che tale impegno sia rispettato anche dai loro amministratori, dipendenti e consulenti ai quali le Informazioni Confidenziali siano state comunicate. Queste sono, agli effetti di legge, considerate protette ai sensi degli artt. 98 e 99 del Codice per la Proprietà Industriale. Ciascuna parte adotterà ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e segretezza delle Informazioni Confidenziali e di impe- dire la loro rivelazione a terzi, restando inteso che nessuna delle parti sarà ritenuta inadempiente alle disposizioni del presente articolo per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza a obblighi di legge o in seguito ad espresso consenso scritto dell’altra parte.
25. Legge applicabile e Foro territoriale competente.
Il Contratto è regolato dalla legge italiana. In caso di controversia non componibile tra le Parti, il Cliente è tenuto ad attivare il servizio conciliazione dell’ARERA indicato all’art.
19. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del Contratto o comunque ad esso relativa sarà competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente domestico e il foro esclusivo di Genova per il Cliente non domestico.
26. Clausola di conservazione.
Qualora una clausola o una delle disposizioni del presente Contratto risulti invalida, inefficace o inapplicabile, essa non comporterà l’invalidità, l’inefficacia o lo scioglimento dello stesso, fatta salva l’applicazione dell’art. 1419, comma 1, cod. civ.
27. Comunicazioni.
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Tutte le comunicazioni tra le parti, fatta eccezione per le richieste di informazioni e i reclami, che potranno essere effettuate dal cliente per iscritto o tramite call center telefonico messo a disposizione da Duferco energia, dovranno avvenire per iscritto, tramite mail, raccomandata o PEC o attraverso altri canali che potranno essere messi a disposizione del fornitore. L’indirizzo mail/PEC indicato dal cliente nella richiesta di fornitura sarà utilizzato per le suddette comunicazioni relative al contratto e/o per la trasmissione di documenti e per l’invio della bolletta sintetica.