Common use of Provvigioni Clause in Contracts

Provvigioni. Qualora l'operatore di vendita sia retribuito anche con provvigione sugli affari, questa gli sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon fine. Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente, non sarà dovuta all'operatore di vendita alcuna provvigione sulla percentuale di riparto o di concordato, se questa sia inferiore al 65%. All'operatore di vendita spetterà però integralmente la provvigione nel caso di contratti che, essendo stati già approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa. Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l'affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra, copia delle fatture. La liquidazione dovrà farsi in base all'importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti e imballi. Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta. Non sono altresì deducibili sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell'affare, all'atto o dopo l'emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima. All'operatore di vendita retribuito anche con provvigione, spetterà la provvigione anche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitata. La provvigione è dovuta anche sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso. Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e il dipendente operatore di vendita.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Per I Dipendenti Da Aziende Del Commercio, Dei Servizi E

Provvigioni. Qualora l'operatore Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinta di vendita norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia retribuito anche con stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione sugli affari, questa saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon finesconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di fallimento riscuotere per conto della casa, con responsabilità dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata, in relazione agli affari per i quali sussista l'obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di provata recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento.. Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo fra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del clientecompratore, non sarà dovuta all'operatore di vendita alcuna qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla percentuale di riparto quota soluta, la ditta verserà all'agente o di concordatorappresentante la differenza. Tuttavia, se questa qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 65%. All'operatore di vendita spetterà però integralmente la 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione nel caso di contratti che, essendo stati già approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa. Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l'affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra, copia delle fatture. La liquidazione dovrà farsi in base all'importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti e imballi. Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta. Non sono altresì deducibili sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell'affare, all'atto o dopo l'emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima. All'operatore di vendita retribuito anche con provvigione, spetterà la provvigione anche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitatasulla quota soluta. La provvigione è dovuta spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, xxxxxxxxx rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi proposti prima della risoluzione o cessazione del rapporto contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la cui completa o regolare esecuzione deve avvenire degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la fine conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto stessorapporto. Eventuali deroghe dovranno A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di quattro mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere preventivamente concordate considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ditta ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e il dipendente operatore di venditaconclusione dell'affare.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Economico Collettivo 20 Marzo 2002, Accordo Economico Collettivo 20 Marzo 2002

Provvigioni. Qualora l'operatore di vendita sia retribuito anche con provvigione sugli affari, questa gli sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon fine. Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente, non sarà dovuta all'operatore di vendita alcuna provvigione sulla percentuale di riparto reparto o di concordato, se questa sia inferiore al 65%sessantacinque per cento. All'operatore di vendita spetterà però integralmente la provvigione nel caso di contratti che, essendo stati già approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa. Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l'affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra, occorra copia delle fatture. La liquidazione dovrà farsi in base all'importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti e ed imballi. Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta. Non ; non sono altresì deducibili sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell'affare, all'atto o dopo l'emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima. All'operatore di vendita retribuito anche con provvigione, spetterà la provvigione anche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitata. La provvigione è dovuta anche sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso. Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e il dipendente operatore di vendita. Fermo restando quanto previsto agli artt. 207 e 208 del presente c.c.n.l. nel caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, oltre ai dodicesimi relativi ai mesi di servizio effettivamente prestati, competeranno anche i dodicesimi relativi alle assenze anzidette, limitatamente al periodo di obbligatoria conservazione del posto. Con decorrenza da luglio 2005, fermo restando l'accollo all'operatore di vendita della franchigia di euro 130,00 per ogni sinistro, le spese di riparazione dell'automezzo per incidenti passivi provocati - senza dolo - dagli operatori di vendita durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative, saranno sostenute dalle aziende nella misura dell'ottanta per cento e comunque con un massimale di euro 3.000,00 anche con forme assicurative o altre equivalenti convenzionalmente pattuite tra le parti interessate, fermo il diritto di controllo sulla effettività del danno e sulla corrispondenza della fattura. L'uso dell'automezzo deve essere comunque preventivamente autorizzato dall'azienda.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Provvigioni. Qualora l'operatore l'Operatore di vendita Xxxxxxx sia retribuito anche con provvigione sugli affari, questa gli sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon fine. Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente, non sarà dovuta all'operatore all'Operatore di vendita Vendita alcuna provvigione sulla percentuale di riparto reparto o di concordato, se questa sia inferiore al 65%sessantacinque per cento. All'operatore All'Operatore di vendita Xxxxxxx spetterà però integralmente la provvigione nel caso di contratti che, essendo stati già approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa. Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l'affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra, occorra copia delle fatture. La liquidazione dovrà farsi in base all'importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti e ed imballi. Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta. Non ditta; non sono altresì deducibili sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell'affare, all'atto o dopo l'emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima. All'operatore All'Operatore di vendita Xxxxxxx retribuito anche con provvigione, spetterà la provvigione anche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitata. La provvigione è dovuta anche sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso. Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e il dipendente operatore Operatore di venditaVendita. Art. 18 - Mensilità supplementari Fermo restando quanto previsto agli articoli 207 e 208 del presente C.C.N.L. nel caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, oltre ai dodicesimi relativi ai mesi di servizio effettivamente prestati, competeranno anche i dodicesimi relativi alle assenze anzidette, limitatamente al periodo di obbligatoria conservazione del posto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Provvigioni. Qualora l'operatore Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinta di vendita norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia retribuito anche con stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione sugli affari, questa saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon finesconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di fallimento riscuotere per conto della casa, con responsabilità dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata, in relazione agli affari per i quali sussista l'obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di provata recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilito, uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo fra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del clientecompratore, non sarà dovuta all'operatore di vendita alcuna qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla percentuale di riparto quota soluta, la ditta verserà all'agente o di concordatorappresentante la differenza. Tuttavia, se questa qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 65%. All'operatore di vendita spetterà però integralmente la 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione nel caso di contratti che, essendo stati già approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa. Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l'affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra, copia delle fatture. La liquidazione dovrà farsi in base all'importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti e imballi. Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta. Non sono altresì deducibili sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell'affare, all'atto o dopo l'emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima. All'operatore di vendita retribuito anche con provvigione, spetterà la provvigione anche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitatasulla quota soluta. La provvigione è dovuta spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, xxxxxxxxx rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della xxxxx, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare. Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 cod. civ. anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE n. 86/653, individuando, con funzione suppletiva, modalità e criteri applicativi, concernenti, in particolare, la determinazione della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la introducendo, nel contempo condizioni di miglior favore per gli agenti e rappresentanti di commercio, sia per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento dell'indennità, sia per ciò che attiene al limite massimo dell'indennità, stabilito dal terzo comma del predetto art. 1751 cod. civ. A tal fine si conviene che l'indennità di scioglimento del rapporto stesso. Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e il dipendente operatore di vendita.contratto sarà composta come segue:

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Economico Collettivo Del 20 Marzo 2002

Provvigioni. Qualora l'operatore Quale compenso per l’attività di vendita sia retribuito anche con provvigione sugli affaripromozione ed ogni altra obbligazione posta a carico dell’Agente dal presente contratto, questa gli sarà corrisposta solo sugli a fronte degli affari andati a buon fine. Nel caso fine e conclusi nei confronti della clientela di fallimento o di provata insolvenza del clientecompetenza dell’Agente, non sarà dovuta all'operatore di vendita alcuna provvigione sulla percentuale di riparto o di concordato, se questa sia inferiore al 65%. All'operatore di vendita spetterà però integralmente la Preponente riconoscerà la provvigione nel caso del <...>%, da calcolarsi sul corrispettivo netto (dedotto quindi ogni sconto, ad eccezione di contratti che, essendo stati già approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine quelli di valuta accordati per colpa di essa. Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favorepagamento, ogni mese successivo a quello in cui l'affare è andato a buon finenonché eventuali resi, esibendo ove occorra, copia delle fatturebonus o premi riservati discrezionalmente alla clientela medesima) pagato dal cliente al Preponente. La liquidazione dovrà farsi misura della provvigione potrà, peraltro, essere periodicamente concordata in base all'importo netto delle fatturemisura differente, dedotti vuotimediante separata comunicazione scritta, diritti fiscalisulle vendite riferite a diverse tipologie di prodotto (promozioni, eventuali porti e imballifamiglie di prodotto, etc.), diverse tipologie di clienti, obiettivi specifici o ogni altro parametro che le parti vorranno di volta in volta considerare. Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della dittaIn nessun caso l’Agente avrà diritto alla provvigione relativamente a forniture richieste per uso proprio. Non sono altresì deducibili sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell'affare, all'atto o dopo l'emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima. All'operatore di vendita retribuito anche con provvigione, spetterà la Il diritto alla provvigione anche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitata. La provvigione è dovuta anche maturerà a favore dell’Agente sugli affari conclusi prima della risoluzione o anche dopo la cessazione del rapporto rapporto, ma entro <...> giorni dalla cessazione stessa purché egli provi di avere inviato o di aver ricevuto dal Cliente, prima di tale evento, le relative proposte d’acquisto o comunque che fornisca idonea prova scritta che la conclusione dell’affare è stata soprattutto effetto della sua attività. Quanto sopra ad integrazione dell’art. 1748, 3° comma c.c. Qualora, per effetto di errori in eccesso nell’invio di Prodotti e nella fatturazione al Cliente, debbano essere poi emesse delle note di credito, le somme indebitamente corrisposte a titolo di provvigioni per effetto di tale errore saranno recuperate (mediante compensazione in occasione della liquidazione successiva alla constatazione dell’errore). La Preponente è autorizzata ad operare la cui esecuzione deve avvenire dopo compensazione, ai sensi dell’art. 1252 c.c., anche qualora i crediti vantati siano illiquidi o inesigibili o comunque non ricorrano le condizioni previste per la fine compensazione legale o giudiziale. In caso di scioglimento del rapporto contratto di agenzia, potranno maturare provvigioni in favore dell’Agente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1748 3° comma c.c., esclusivamente per ordini pervenuti alla Preponente entro e non oltre la data di scioglimento del contratto stesso. Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e il dipendente operatore di venditaNessun compenso o rimborso sarà dovuto per le spese sostenute nello svolgimento dell’incarico.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Agenzia in Esclusiva

Provvigioni. Qualora l'operatore Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinta di vendita norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia retribuito anche con stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione sugli affari, questa saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon finesconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di fallimento riscuotere per conto della casa, con responsabilità dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata, in relazione agli affari per i quali sussista l'obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di provata recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo fra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del clientecompratore, non sarà dovuta all'operatore di vendita alcuna qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla percentuale di riparto quota soluta, la ditta verserà all'agente o di concordatorappresentante la differenza. Tuttavia, se questa qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 65%. All'operatore di vendita spetterà però integralmente la 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione nel caso di contratti che, essendo stati già approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa. Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l'affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra, copia delle fatture. La liquidazione dovrà farsi in base all'importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti e imballi. Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta. Non sono altresì deducibili sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell'affare, all'atto o dopo l'emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima. All'operatore di vendita retribuito anche con provvigione, spetterà la provvigione anche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitatasulla quota soluta. La provvigione è dovuta spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, xxxxxxxxx rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi proposti prima della risoluzione o cessazione del rapporto contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la cui completa o regolare esecuzione deve avvenire degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la fine conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto stessorapporto. Eventuali deroghe dovranno A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di quattro mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere preventivamente concordate considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ditta ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e il dipendente operatore di venditaconclusione dell'affare.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Economico Collettivo 20 Marzo 2002

Provvigioni. Qualora l'operatore Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di vendita norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia retribuito anche con stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione sugli affari, questa saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon finesconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di fallimento riscuotere per conto della casa, con responsabilità dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata, in relazione agli affari per i quali sussista l'obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di provata recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento.. Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo fra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del clientecompratore, non sarà dovuta all'operatore di vendita alcuna qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla percentuale di riparto quota soluta, la ditta verserà all'agente o di concordatorappresentante la differenza. Tuttavia, se questa qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 65%. All'operatore di vendita spetterà però integralmente la 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione nel caso di contratti che, essendo stati già approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa. Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l'affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra, copia delle fatture. La liquidazione dovrà farsi in base all'importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti e imballi. Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta. Non sono altresì deducibili sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell'affare, all'atto o dopo l'emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima. All'operatore di vendita retribuito anche con provvigione, spetterà la provvigione anche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitatasulla quota soluta. La provvigione è dovuta spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, xxxxxxxxx rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi proposti prima della risoluzione o cessazione del rapporto contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la cui completa o regolare esecuzione deve avvenire degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la fine conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto stessorapporto. Eventuali deroghe dovranno A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di quattro mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative xxxxxx a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere preventivamente concordate considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ditta ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e il dipendente operatore di venditaconclusione dell'affare.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale

Provvigioni. Qualora l'operatore l’operatore di vendita sia retribuito anche con provvigione sugli affari, questa gli sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon fine. Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente, non sarà dovuta all'operatore all’operatore di vendita alcuna provvigione sulla percentuale di riparto reparto o di concordato, se questa sia inferiore al 65%sessantacinque per cento. All'operatore All’operatore di vendita spetterà però integralmente la provvigione nel caso di contratti che, essendo stati già approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa. Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l'affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra, occorra copia delle fatture. La liquidazione dovrà farsi in base all'importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti e ed imballi. Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta. Non ; non sono altresì deducibili sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell'affare, all'atto o dopo l'emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima. All'operatore All’operatore di vendita retribuito anche con provvigione, spetterà la provvigione anche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitata. La provvigione è dovuta anche sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso. Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e il dipendente operatore di vendita. Fermo restando quanto previsto agli articoli 128 e 129, seconda Parte, del presente c.c.n.l. nel caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, oltre ai dodicesimi relativi ai mesi di sevizio effettivamente prestati, competeranno anche i dodicesimi relativi alle assenze anzidette, limitatamente al periodo di obbligatoria conservazione del posto. Con decorrenza dal 1° giugno 1995, fermo restando l'accollo all’operatore di vendita della franchigia di lire 200.000 per ogni sinistro, le spese di riparazione dell'automezzo per incidenti passivi provocati - senza dolo - dagli operatori di vendita durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative saranno sostenute dalle aziende nella misura dell'ottanta per cento e comunque con un massimale di lire 4.200.000 anche con forme assicurative o altre equivalenti convenzionalmente pattuite tra le parti interessate, fermo il diritto di controllo sulla effettività del danno e sulla corrispondenza della fattura. L'uso dell'automezzo deve essere comunque preventivamente autorizzato dall'azienda.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Provvigioni. Qualora l'operatore di vendita sia retribuito anche con Le parti convengono che l'agente avrà diritto alle provvigioni nei tempi e nei modi fissati dall'art. 1748 c.c., che si intende integralmente ed inderogabilmente richia- mato: “Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione sugli affari, questa gli sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon fine. Nel caso di fallimento o di provata insolvenza quando l'operazione è stata conclusa per effetto del cliente, non sarà dovuta all'operatore di vendita alcuna provvigione sulla percentuale di riparto o di concordato, se questa sia inferiore al 65%. All'operatore di vendita spetterà però integralmente la provvigione nel caso di contratti che, essendo stati già approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa. Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l'affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra, copia delle fatture. La liquidazione dovrà farsi in base all'importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti e imballi. Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta. Non sono altresì deducibili sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell'affare, all'atto o dopo l'emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima. All'operatore di vendita retribuito anche con provvigione, spetterà la provvigione anche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitataintervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito. L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi prima dopo la data di sciogli- mento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono stati conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi, la provvigione è dovuta solo all'agente prece- dente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la presta- zione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente o il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal Giudice secondo equità. L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente. L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia”. Ai sensi del quarto comma dell'art. 1748 c.c. le parti concordano che la provvigione spetta inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la pre- stazione a suo carico. La provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per cause imputabili al preponente. In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alla prov- vigione, le proposte d'ordine non confermate per iscritto dal proponente entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate per intero. Salvo diverso accordo fra le parti, in luogo della risoluzione conferma di cui al comma prece- dente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto all'agente o rappresentante il rigetto totale o parziale dell'ordine, ovvero la necessità di una proroga del termine. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva nella zona affidatagli gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza il suo intervento, sempre che rientranti nell'ambito del mandato conferito. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antece- dente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di sciogli- mento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti; a tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente al preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non con- cluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia Per le trattative concluse nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto (od eventualmente nell'arco del più lungo termine pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all'attività prevalentemente svolta dall'agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di agenzia, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra rego- lato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'atti- vità da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti co- munque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare. Nei contratti individuali di agenzia il termine di cui esecuzione deve avvenire dopo al primo paragrafo può essere aumentato su richiesta dell'agente, ma in nessun caso diminuito. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la fine provvi- gione gli sconti di valuta concordati per condizioni di pagamento. Quando la consegna della merce o la fornitura del rapporto stessoservizio venga effettuata in una zona diversa da quella in cui è stato concluso l'affare, la provvigione compete all'agente che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diverso accordo scritto fra le parti. Eventuali deroghe dovranno Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di ri- scuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto pre- visto dagli artt. 1742 e 1746 c.c., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere preventivamente concordate fra stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. L'obbligo di stabilire il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga la ditta e il dipendente operatore sola attività di venditarecupero degli insoluti.

Appears in 1 contract

Samples: www.informagenti.it