Common use of Provvigioni Clause in Contracts

Provvigioni. Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta l'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare.

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Samples: Accordo Economico Collettivo 17 Settembre 2014, Accordo Economico Collettivo Del 10 Dicembre 2014 Disciplina Dei Rapporti Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale, Accordo Economico Collettivo

Provvigioni. Ai sensi dell'art1. Le parti convengono che l’agente avrà diritto alle provvigioni nei tempi e nei modi fissati dall’articolo 1748 cod. civCodice Civile., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su che si intende integralmente ed inderogabilmente richiamato: “Per tutti gli affari conclusi durante il rapporto, contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione sia l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta l'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affareriservati all’agente, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessache sia diversamente pattuito. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione conclusi dopo la data di scioglimento del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione proposta è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono stati conclusi entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi, la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente o il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal Giudice secondo equità. L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente. L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia. Qualora, nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare.

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Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo Settore Commercio

Provvigioni. Ai sensi dell'artLe parti convengono che l’agente avrà diritto alle provvigioni nei tempi e nei modi fissati dall’art. 1748 cod. civc.c., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su che si intende integralmente ed inderogabilmente richia- mato: “Per tutti gli affari conclusi durante il rapporto, contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione sia l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri La provvigione è dovuta anche per il conteggio della gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito. L’agente ha diritto alla provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le partisugli affari conclusi dopo la data di sciogli- mento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono stati conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartitetali casi, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegneè dovuta solo all’agente prece- dente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta Salvo che sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota solutadiversamente pattuito, la ditta verserà all'agente provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o rappresentante avrebbe dovuto eseguire la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore presta- zione in base al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota solutacontratto concluso con il terzo. La provvigione spetta l'agente all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente o il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal Giudice secondo equità. L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente. L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia”. Ai sensi del quarto comma dell’art. 1748 c.c. le parti concordano che la provvigione spetta inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la pre- stazione a suo carico. La provvigione spetta all’agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile cause imputabili al preponente. L'agente In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alla prov- vigione, le proposte d’ordine non confermate per iscritto dal proponente entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate per intero. Salvo diverso accordo fra le parti, in luogo della conferma di cui al comma prece- dente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto all’agente o rappresentante il rigetto totale o parziale dell’ordine, ovvero la necessità di una proroga del termine. L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva nella zona affidatagli gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza il suo intervento, sempreché sempre che rientranti nell'ambito nell’ambito del mandato affidatogliconferito. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente L’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la conclusione proposta è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga pervenuta al preponente o all’agente in data antece- dente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla cessazione data di sciogli- mento del rapporto. A contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti; a tal fine, all'atto all’atto della cessazione del rapporto, l'agente l’agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la al preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non conclusecon- cluse, a causa dell'intervenuto dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco agenzia Per le trattative concluse nell’arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapportorapporto (od eventualmente nell’arco del più lungo termine pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all’attività prevalentemente svolta dall’agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di agenzia, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente l’agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolatorego- lato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agentedell’agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività dell’atti- vità da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque co- munque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affaredell’affare. Nei contratti individuali di agenzia il termine di cui al primo paragrafo può essere aumentato su richiesta dell’agente, ma in nessun caso diminuito. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall’importo a cui è ragguagliata la provvi- gione gli sconti di valuta concordati per condizioni di pagamento. Quando la consegna della merce o la fornitura del servizio venga effettuata in una zona diversa da quella in cui è stato concluso l’affare, la provvigione compete all’agente che abbia effettivamente promosso l’affare, salvo diverso accordo scritto fra le parti. Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di ri- scuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto pre- visto dagli artt. 1742 e 1746 c.c., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. L’obbligo di stabilire il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l’agente o rappresentante svolga la sola attività di recupero degli insoluti.

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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio

Provvigioni. Ai sensi dell'artIl nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo ha inoltre ridotto da 60 a 30 giorni il termine entro il quale il preponente deve comunicare l’accettazione o il rifiuto degli ordini trasmessi dall’agente. 1748 cod. civ.In caso di mancata comunicazione del rifiuto da parte del preponente entro tale termine, l'agente o rappresentante ha l’ordine si intenderà accettato e l’agente avrà diritto alla provvigione. Sono state inoltre introdotte alcune modifiche anche in tema di provvigioni. In primo luogo, determinata è stato esteso da 4 a 6 mesi il periodo di norma possibile maturazione in misura percentualefavore dell’agente delle provvigioni c.d. postume, su tutti ossia delle provvigioni inerenti ad affari trattati direttamente dall’agente la cui conclusione è tuttavia avvenuta successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia. Solo per gli affari conclusi durante il dopo 6 mesi dalla cessazione del rapporto – e non più 4 come in precedenza - l’agente non potrà più reclamare alcun diritto a provvigioni. Per gli affari conclusi entro tale termine, invece, a condizione che dimostri che sono stati conclusi per effetto soprattutto dell’attività da egli svolta nel corso del rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa l’agente avrà diritto alla provvigione. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo ha, inoltre, equiparato la disciplina del compenso da riconoscere all’agente per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti l’attribuzione degli incarichi accessori di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero riscossione di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico e di coordinamento di altri agenti in una determinata areaagenti. Sotto il previgente A.E.C., purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà per l’attività di riscossione doveva essere stabilita prevista una provvigione separata o uno specifico separata, mentre per l’attività di coordinamento un compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivoIl nuovo Accordo Economico Collettivo ha, nel caso invece, previsto che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartiteentrambe le attività le parti possano prevedere, la a loro scelta, un compenso aggiuntivo non provvigionale o una apposita provvigione sarà corrisposta sugli importi separata. Con riferimento, infine, ai tempi di liquidazione delle singole consegne. In qualsiasi provvigioni, il nuovo Accordo Economico Collettivo ha modificato il valore degli interessi in caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta l'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agenteritardato pagamento delle provvigioni, che abbia effettivamente promosso l'affaresono passati dal tasso ufficiale di riferimento ai tassi stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione ovvero il tasso di riferimento della provvigione stessa. In caso Banca Centrale Europea maggiorato di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare8 punti percentuali.

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Provvigioni. Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., l'agente Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva nella zona affidatagli gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza il suo intervento, sempreché rientranti nell’ambito del mandato conferito. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Le parti convengono che l’agente avrà diritto alle relative provvigioni nei tempi e nei modi fissati dall’articolo 1748 cod. civ., che si intende integralmente ed inderogabilmente richiamato (1) I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati concordati per condizioni di pagamento. Quando la consegna della merce o la fornitura del servizio venga effettuata in una zona diversa da quella in cui è stato concluso l’affare, la provvigione compete all’agente che abbia effettivamente promosso l’affare, salvo diverso accordo fra le parti. Nel caso in cui sia affidato all’agente all'agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionaledi svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 Cod. Civ., in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta l'agente all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile cause imputabili al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva . (1) Art. 1748 (Diritti dell'agente) Per tutti gli affari di una ditta conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta riservati all'agente, salvo che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessasia diversamente pattuito. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione conclusi dopo la data di scioglimento del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione proposta è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente. L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia. QualoraN.B.: Articolo modificato dall'art. 2, nell'arco di sei mesi D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 e successivamente così sostituito dall'art. 3, X.Xxx. 15 febbraio 1999, n. 65. In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alle provvigioni, le proposte d'ordine non confermate per iscritto dal preponente entro sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolatoricevimento delle proposte stesse si intendono accettate. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra Salvo diverso accordo tra le parti, che prevedano un in luogo della conferma di cui al comma precedente, il preponente entro lo stesso termine temporale diverso può comunicare per iscritto all'agente o rappresentante il rigetto totale o parziale dell'ordine ovvero la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affarenecessità di una proroga del termine.

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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio

Provvigioni. Ai sensi dell'artdell’art. 1748 cod. civ., l'agente l’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata deter- minata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione quan- do l’operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo dall’importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti scon- ti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente o al rappresentante l'incarico l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionaleprovvi- gionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo L’obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente l’agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente all’agente o rappresentante l'incarico l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere es- sere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare dell’affare si effettui effet- tui su accordo tra fra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta corri- sposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta dit- ta sia inferiore all'importo all’importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente all’agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza l’insolvenza parziale del compratore sia inferiore infe- riore al 15% del valore del venduto, l'agente l’agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta l'agente all’agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto avu- to esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione prov- vigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché xxxxxxxxx rientranti nell'ambito nell’ambi- to del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione l’esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva esclusi- va ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agenteall’agente, che abbia effettivamente promosso l'affarel’affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa un’equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente l’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi com- mi precedenti, e salvo l'obbligol’obbligo, per l'agente l’agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera pre- stare l’opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente L’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività dell’attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto all’atto della cessazione del rapporto, l'agente l’agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente detta- gliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto cau- sa dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco nell’arco di sei mesi dalla dal- la data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente l’agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agentedell’agente, non potrà più essere esse- re considerata conseguenza dell'attività dell’attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affaredell’affare.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Provvigioni. Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ.Qualora il viaggiatore o piazzista sia retribuito anche con provvigione sugli affari, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti questa gli sarà corrisposta solo sugli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo andati a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamentobuon fine. Nel caso in cui sia affidato all’agente di fallimento o di provata insolvenza del cliente, non sarà dovuta al viaggiatore o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della piazzista alcuna provvigione sulla quota solutapercentuale di riparto o di concordato, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore se questa sia inferiore al 15% del valore del venduto65%. Al viaggiatore o piazzista spetterà però integralmente la provvigione nel caso di contratti che, l'agente essendo stati gia approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa. Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l’affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra copia delle fatture. La liquidazione dovrà farsi in base all’importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti ed imballi. Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o rappresentante avrà diritto alla abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta; non sono altresi deducibili gli sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell’affare, all’atto o dopo l’emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima. Al viaggiatore o al piazzista retribuito anche a provvigione, spetterà la provvigione sulla quota solutaanche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata. La provvigione spetta l'agente o rappresentante è dovuta anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli sugli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso. Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente il dipendente viaggiatore o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affarepiazzista.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Provvigioni. Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli Le novità più significative riguardano la disciplina della provvigione sugli affari conclusi durante il rapportodopo lo scioglimento del contratto con l’agente. Il nuovo a.e.c. prevede che, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio al fine della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi liquidazione delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta l'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche provvigioni per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente “l’agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la al preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco Per le trattative concluse nell’arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapportorapporto (od eventualmente nell’arco del più lungo termine pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia A V V . B A R B A R A F A G G I A N A V V . C H I A R A T I N E L L O D O T T . B E A T R I C E F A V E R O D O T T . C A R L O B A G G I O riconducibile all’attività prevalentemente svolta dall’agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di agenzia, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente l’agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agentedell’agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività dell’attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affaredell’affare. Nei contratti individuali di agenzia il termine di cui al primo paragrafo può essere aumentato su richiesta dell’agente, ma in nessun caso diminuito”. Quanto alle modalità di pagamento delle provvigioni, non è più espressamente previsto che la mancata contestazione da parte dell’agente del conto delle provvigioni entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso equivalga ad accettazione, mentre è espressamente prevista l’applicazione del tasso di cui al d. lgs. n. 231/2001 (interessi moratori) per il caso del ritardato pagamento delle provvigioni da parte del preponente.

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Samples: Contratto a Tempo Determinato

Provvigioni. Ai sensi dell'artLa remunerazione del Broker - mediante provvigione applicata ai premi assicurativi - è ad esclusivo carico delle Compagnie assicurative (cfr. 1748 codart. civ.17, l'agente comma 1 del presente Capitolato tecnico). Lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto non comporterà dunque per il MAECI il pagamento di alcun compenso, indennità o rappresentante ha diritto alla provvigionerimborso a qualunque titolo, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo interventoragione o causa derivati direttamente o indirettamente dall’assunzione e dall’esecuzione dell’incarico. I criteri servizi oggetto del presente contratto saranno retribuiti, come da consuetudini di mercato, dalle Compagnie assicuratrici, con provvigione pari alla percentuale definita in sede di gara. Detta provvigione sarà applicata ai premi imponibili dei contratti assicurativi conclusi a seguito di procedura di gara (come specificato nei relativi bandi) in cui ci si sia avvalsi della collaborazione del Broker, ovvero altrimenti conclusi con la collaborazione del Broker. Per i contratti assicurativi già in essere alla data di decorrenza del contratto di cui al presente appalto (cfr. tabella di cui al citato Allegato A), ove sia presente la clausola broker, continuerà ad applicarsi la provvigione dell’1% sui premi imponibili pagati, con l’eccezione delle provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati e/o proroghe che non comportino novazione incassati dal Broker cessante, e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui il Broker cessante abbia incassato la prima rata. L’ammontare presunto dei premi annuali acquisibili, risulta quindi pari a circa Euro 1.150.000. Tale importo, meramente indicativo, risulta dai contratti assicurativi attualmente vigenti e non è vincolante per il conteggio MAECI, considerata la facoltà dell’Amministrazione di concludere contratti assicurativi senza assistenza del Broker, come specificato al successivo art. 15, nonché la possibilità che intervengano modifiche della normativa vigente in merito alle assicurazioni obbligatorie o facoltative per l’Amministrazione. La provvigione verrà trattenuta dal Broker in occasione del versamento da parte del MAECI dei premi assicurativi; la relativa percentuale definita nel corso della presente gara sarà indicata nelle procedure di affidamento che saranno indette dal MAECI per la selezione di polizze assicurative e non sarà modificabile per l’intera durata del presente appalto, incluso l’eventuale periodo di proroga. La liquidazione della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; sarà in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti subordinata all’esito positivo delle verifiche di valuta accordati per condizioni conformità e di pagamentoregolarità fiscale e contributiva previste dalla legge. Nel caso in cui sia affidato all’agente il MAECI non bandisca gare di appalto per l’affidamento di servizi assicurativi o, comunque, per qualunque motivo, non proceda all’aggiudicazione di gare d’appalto o al rappresentante l'incarico continuativo altre procedure di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme affidamento per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente si è avvalso della consulenza del Broker o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata areaalla stipula dei relativi contratti, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta l'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, il Broker non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta avanzare alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti pretesa per la promozione e conclusione dell'affarel’attività svolta.

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Samples: www.esteri.it

Provvigioni. Ai sensi dell'artdell’art. 1748 cod. civ., l'agente l’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione l’operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo dall’importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare dell’affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo all’importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente verseràall’agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza l’insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente l’agente o rappresentante avrà diritto avràdiritto alla provvigione sulla quota soluta. Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvisionale. La provvigione spetta l'agente l’agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito nell’ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione l’esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agenteverràriconosciuta all’agente, che abbia effettivamente promosso l'affarel’affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa un’equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente l’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligol’obbligo, per l'agente l’agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera l’opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente L’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività dell’attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto all’atto della cessazione del rapporto, l'agente l’agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco nell’arco di sei quattro mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente l’agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agentedell’agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività dell’attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affaredell’affare.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Provvigioni. Ai sensi dell'art. Le parti convengono che l’agente avrà diritto alle provvigioni nei tempi e nei modi fissati dall’articolo 1748 cod. civ.Codice Civile, l'agente o rappresentante che si intende integralmente ed inderogabilmente richiamato: “Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, provvigione quando l'operazione sia l’operazione è stata conclusa per effetto effetto del suo interventoxxxxxxxxxx.Xx provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra Ai sensi del quarto comma dell’articolo 1748 C.C. le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata parti concordano che la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso spetta inderogabilmente dal momento e nella misura in cui sia affidato all’agente il terzo ha eseguito o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire avrebbe dovuto eseguire la provvigione separata o prestazione qualora il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona preponente avesse eseguito la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota solutaprestazione a suo carico. La provvigione spetta l'agente all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile cause imputabili al preponente. L'agente In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alla provvigione, le proposte d’ordine non confermate per iscritto dal proponente entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate per intero. Salvo diverso accordo fra le parti, in luogo della conferma di cui al comma precedente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto all’agente o rappresentante il rigetto totale o parziale dell’ordine, ovvero la necessità di una proroga del termine. L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva nella zona affidatagli gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza il suo intervento, sempreché sempre che rientranti nell'ambito nell’ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corsoconferito. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la conclusione proposta è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla cessazione data di scioglimento del rapporto. A contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti; a tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la al preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, agenzia Per le trattative concluse nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune rapporto (od eventualmente nell’arco del più lungo termine pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all’attività prevalentemente svolta dall’agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di tali trattative vadano a buon fineagenzia, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare. Nei contratti individuali di agenzia il termine di cui al primo paragrafo può essere aumentato su richiesta dell’agente, ma in nessun caso diminuito. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta concordati per condizioni di pagamento. Quando la consegna della merce o la fornitura del servizio venga effettuata in una zona diversa da quella in cui è stato concluso l’affare, la provvigione compete all’agente che abbia effettivamente promosso l’affare, salvo diverso accordo scritto fra le parti. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 Cod. Civ., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. L'obbligo di stabilire il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga la sola attività di recupero degli insoluti.

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Provvigioni. Ai sensi dell'artLa provvigione è prevista dalla legge (art. 1748 cod. civ.2099 Codice Civile) come una tipica forma retributiva, l'agente o rappresentante ha diritto in cui coesiste la partecipazione e l’incentivo alla provvigioneproduzione, determinata diffusa in particolar modo nel settore commerciale dove il prestatore di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto lavoro procacciando un affare percepisce un ulteriore corrispettivo che premia un aspetto positivo del suo interventolavoro. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; La contrattazione collettiva dedica una specifica regolamentazione a tale istituto, laddove in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti alcuni contratti, come quello di valuta accordati per condizioni agenzia, di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente o al rappresentante l'incarico continuativo commissione, di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartitemediazione, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegneè intesa come corrispettivo della prestazione principale, poiché il lavoro è svolto da un soggetto che agisce per conto e nell’interesse della parte contraente. In qualsiasi caso La finalità di insolvenza parziale del compratoretale tipo di corresponsione, qualora che può essere in tutto o solo in parte a provvigioni, è quella di proporzionare la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo retribuzione al risultato della prestazione, stimolando allo stesso tempo il lavoratore a svolgere il proprio lavoro con diligenza ed impegno. Solitamente l’importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta l'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli è riferito agli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati perfezionati mediante contratto e spesso in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, relazione a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano quelli andati a buon fine, l'agente avrà intendendo per tali anche quelli perfezionati mediante l’esecuzione dell’obbligazione. La contrattazione collettiva fa riferimento alla disciplina applicata al rapporto di agenzia, dove il diritto alle relative provvigioni scaturisce dal buon esito di un’operazione di intermediazione che abbia prodotto un utile, ma patti individuali potranno sicuramente prevedere condizioni di miglior favore, riducendo ad esempio l’alea retributiva che incombe sull’agente, attraverso la corresponsione della provvigione anche nel caso in cui venga assunto solo l’impegno contrattuale. Generalmente i C.C.N.L. prevedono forme miste di provvigione, costituite da una parte fissa (a tempo) e da una parte variabile in base all’ammontare degli affari conclusi. A sostegno la giurisprudenza afferma il diritto ad una garanzia minima del prestatore che gli assicuri una retribuzione equa e sufficiente ed indipendente dal risultato della prestazione (Cassazione 3/7/1980, n. 4237). Il sistema di remunerazione a provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termineinfatti, in un rapporto di lavoro subordinato, solitamente, prevede la conclusione contemporanea pattuizione di ogni eventuale ordine, inserito una retribuzione-base o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano di un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affareminimo garantito (Cass.5/01/1984 n.35).

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Provvigioni. Ai sensi dell'art1. Le parti convengono che l’agente avrà diritto alle provvigioni nei tempi e nei modi fissati dall’articolo 1748 cod. civCodice Civile., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su che si intende integralmente ed inderogabilmente richiamato: “Per tutti gli affari conclusi durante il rapporto, contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione sia l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta l'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affareriservati all’agente, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessache sia diversamente pattuito. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione conclusi dopo la data di scioglimento del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione proposta è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono stati conclusi entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi, la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente o il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal Giudice secondo equità. L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente. L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia. Qualora, nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione 0.Xx sensi del rapporto, alcune di tali trattative vadano quarto comma dell’articolo 1748 c.c. le parti concordano che la provvigione spetta inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affaresuo carico.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Provvigioni. Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente all'agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo l'obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente all’agente o rappresentante l'incarico l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta l'agente all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare.

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Provvigioni. Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia è stata conclusa per effetto del suo intervento. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva nella zona affidatagli gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza il suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato conferito. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Le parti convengono che l'agente avrà diritto alle relative provvigioni nei tempi e nei modi fissati dall'articolo 1748 cod. civ., che si intende integralmente ed inderogabilmente richiamato (1) I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati concordati per condizioni di pagamento. Quando la consegna della merce o la fornitura del servizio venga effettuata in una zona diversa da quella in cui è stato concluso l'affare, la provvigione compete all'agente che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diverso accordo fra le parti. Nel caso in cui sia affidato all’agente all'agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionaledi svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 Cod. Civ., in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta l'agente all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile cause imputabili al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare.

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Provvigioni. Ai sensi dell'art. Le parti convengono che l’agente avrà diritto alle provvigioni nei tempi e nei modi fissati dall’articolo 1748 cod. civ.Codice Civile, l'agente o rappresentante che si intende integralmente ed inderogabilmente richiamato: “Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, provvigione quando l'operazione sia l’operazione è stata conclusa per effetto effetto del suo interventoxxxxxxxxxx.Xx provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra Ai sensi del quarto comma dell’articolo 1748 C.C. le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata parti concordano che la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso spetta inderogabilmente dal momento e nella misura in cui sia affidato all’agente il terzo ha eseguito o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire avrebbe dovuto eseguire la provvigione separata o prestazione qualora il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona preponente avesse eseguito la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota solutaprestazione a suo carico. La provvigione spetta l'agente all'agente o rappresentante anche per gli affari affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile cause imputabili al preponente. L'agente In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alla provvigione, le proposte d’ordine non confermate per iscritto dal proponente entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate per intero. Salvo diverso accordo fra le parti, in luogo della conferma di cui al comma precedente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto all’agente o rappresentante il rigetto totale o parziale dell’ordine, ovvero la necessità di una proroga del termine. L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva nella zona affidatagli gli affari affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari affari conclusi dalla medesima senza il suo intervento, sempreché sempre che rientranti nell'ambito nell’ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corsoconferito. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la conclusione proposta è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla cessazione data di scioglimento del rapporto. A contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti; a tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la al preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, agenzia Per le trattative concluse nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune rapporto (od eventualmente nell’arco del più lungo termine pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all’attività prevalentemente svolta dall’agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di tali trattative vadano a buon fineagenzia, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affaredell'affare. Nei contratti individuali di agenzia il termine di cui al primo paragrafo può essere aumentato su richiesta dell’agente, ma in nessun caso diminuito. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta concordati per condizioni di pagamento. Quando la consegna della merce o la fornitura del servizio venga effettuata in una zona diversa da quella in cui è stato concluso l’affare, la provvigione compete all’agente che abbia effettivamente promosso l’affare, salvo diverso accordo scritto fra le parti. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 Cod. Civ., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. L'obbligo di stabilire il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga la sola attività di recupero degli insoluti.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Provvigioni. Ai sensi dell'artdell’art. 1748 cod. civ., l'agente l’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione l’operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo dall’importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente L’agente o al rappresentante l'incarico non ha facoltà di riscuotere per la ditta, né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto. Qualora gli venga conferito l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandantemandante (elemento accidentale del contratto), con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una quest’ultima stabilirà separatamente dalle competenze la provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossionedi incasso. L'obbligo L’obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente l’agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamentodegli insoluti. Nel caso in cui sia affidato all'agente all’agente o rappresentante l'incarico l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta l'agente all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva regime di monomandato gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito nell’ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di sei quattro mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare.

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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale