Provvedimenti cautelari Clausole campione

Provvedimenti cautelari. I provvedimenti cautelari non sono disciplinati dalla presente convenzione. Questa non impone né preclude la concessione, il diniego o la revoca di provvedimenti cautelari da parte di un giudice di uno Stato contraente e non osta alla facoltà di una parte di richiedere misure di questo tipo né alla facoltà del giudice di concederle, negarle o revocarle.
Provvedimenti cautelari. Il Cliente riconosce che Qlik potrà essere irreparabilmente danneggiata dalla violazione dei termini del presente Accordo e che il risarcimento danni, in sé, potrà non costituire un rimedio adeguato. Il Cliente accetta che, in aggiunta a qualsivoglia altro diritto o rimedio autorizzato ai sensi della legge vigente, Qlik avrà diritto di far valere il presente Accordo a mezzo di provvedimento in via urgente o altro provvedimento cautelare senza dover dimostrare di aver subito un danno effettivo o prestare cauzione.
Provvedimenti cautelari. Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge.
Provvedimenti cautelari. 1. Il ricorrente, se dagli atti impugnati può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere all’Autorità Giudiziaria la sospensione dell’e- secuzione degli atti stessi con istanza motivata proposta nel ricorso.
Provvedimenti cautelari. 1. L’adozione dei provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa, in caso di procedimento penale, nonché di sospensione cautelare connessa con il procedimento disciplinare, è di competenza della Giunta Comunale.
Provvedimenti cautelari. Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge. Articolo 818 c.p.c.
Provvedimenti cautelari. Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge. Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva. Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669-quinquies. Articolo 818 c.p.c.
Provvedimenti cautelari. Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva. Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669-quinquies. Art. 818-bis c.p.c. Reclamo Contro il provvedimento degli arbitri che concede o nega una misura cautelare è ammesso reclamo a norma dell'articolo 669-terdecies davanti alla corte di appello, nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, in quanto compatibili, e per contrarietà all'ordine pubblico. Art. 818-bis c.p.c. Reclamo Contro il provvedimento degli arbitri che concede o nega una misura cautelare è ammesso reclamo a norma dell'articolo 669- terdecies davanti alla corte di appello, nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, in quanto compatibili, e per contrarietà all'ordine pubblico. Art. 818-ter c.p.c.
Provvedimenti cautelari. Gli arbitri non possono concedere sequestri, ne' altri provvedimenti cautelari. Il giudice, che ha concesso un sequestro relativamente a una controversia compromessa in arbitri, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio della causa di merito. Lo stesso giudice, quando e' intervenuta la pronuncia degli arbitri, provvede all'eventuale revoca del sequestro (1).
Provvedimenti cautelari. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto adotta i provvedimenti cautelari ai fini del recupero di un ammontare d'imposta, anche se il credito è contestato o non è ancora oggetto di titolo esecutivo.