Prove dei materiali Clausole campione

Prove dei materiali. In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto. L'Appaltatore sarà tenuto a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma della Direzione dei lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.
Prove dei materiali. La Stazione Appaltante indicherà preventivamente eventuali prove, da eseguirsi in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto. Le spese inerenti a tali prove non faranno carico alla Stazione Appaltante, la quale si assumerà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati. Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati col Marchio Italiano di Qualità (IMQ) o equivalenti ai sensi della legge 791/1977 e s.m.i.
Prove dei materiali. In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto sperimentale debitamente riconosciuto. Dovranno essere eseguite d'obbligo, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori. -La verifica della percentuale di bitume riferita agli inerti; -Il peso specifico del binder o del tappeto e le relative verifiche delle curve granulometriche; -La prova Xxxxxxxxx e percentuale dei vuoti; -La verifica della curva granulometrica nei materiali da cava di prestito e per fondazione stradale; -La resistenza dell'acciaio; -la prova di resistenza su xxxxxxxxxxxx impiegati nelle opere in c.a. da effettuarsi ogni 100 mc., in ogni caso in numero non inferiore a tre per ogni tipo di calcestruzzo. L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti, senza possibilità di rivalsa. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne la autenticità.
Prove dei materiali. In correlazione a quanto prescritto nel precedente articolo circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l’Impresa e obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, a quelle di campioni da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento, all’invio per l’esperimento di campioni ad istituti all’uopo competenti ed autorizzati quanto ciò sia prescritto per legge. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione dal competente Ufficio, munendoli di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell’Impresa nei modi adatti a garantirne l’autenticità.
Prove dei materiali. Sarà compito della Committenza indicare preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto. Le spese da sostenere per tali prove non saranno a carico della Committenza. Essa si assumerà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.
Prove dei materiali. Sarà compito della Committenza indicare preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi nelle opere e negli impianti oggetto dell'appalto. Le spese da sostenere per tali prove non saranno a carico della Committenza. Essa si assumerà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati. I materiali da impiegarsi nella costruzione delle opere, purché riconosciuti idonei, delle migliori qualità e rispondenti ai requisiti più oltre specificati, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, e salvo particolari prescrizioni o ordini impartiti, perverranno da quelle località e/o da quei produttori che l'Impresa a suo giudizio di convenienza, deciderà di scegliere, non potendo perciò avanzare o reclamare alcun diritto di sorta, qualora durante i lavori i materiali venissero riscontrati non più rispondenti ai requisiti, oppure venissero addirittura a mancare. Nell'eventualità di cui sopra, l'Impresa sarà obbligata a ricorrere ad altri produttori, diversi dai precedenti, di qualsiasi località, specificando che in tali casi, tutte le varie prescrizioni riferite alle dimensioni e qualità dei materiali, resteranno invariati. Il prelievo dei campioni di materiale sarà eseguito in contraddittorio e i campioni oggetto di prova potranno essere conservati dall'Impresa o dalla Direzione Lavori contrassegnati a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nel modo adatto a salvaguardare l'autenticità del provino. Le varie prove ordinate potranno essere eseguite presso il cantiere o nello stabilimento di origine o produzione o presso un istituto privato autorizzato nelle forme di legge o presso un istituto Universitario per le analisi dei materiali; la scelta sarà a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Nell'evenienza che i lavori vengano momentaneamente sospesi nell'attesa di regolare certificazione di prove in corso da parte dei vari organi competenti sopra specificato, l'Impresa non potrà accampare alcun diritto ma solamente richiedere, nel caso che il tempo di attesa risulti considerevole, una proroga sul tempo di ultimazione dei lavori, la cui accettazione per altro sarà demandata a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Per i materiali già approvvigionati a pié d'opera e riconosciuti non idonei la Direzione Lavori deciderà a suo insindacabile giudizio se essi debbano venire scartati; in questo caso l'Impresa dovrà provvedere, a sue spese, all...
Prove dei materiali. La Stazione Appaltante indicherà preventivamente eventuali prove, da eseguirsi in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell’Appalto. Le spese inerenti a tali prove non faranno carico alla Stazione Appaltante, la quale si assumerà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore, nei modi più adatti a garantire l’autenticità. Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati col Marchio Italiano di Qualità (IMQ) o equivalenti ai sensi della legge 791/1977 e s.m.i.
Prove dei materiali. In relazione a quanto prescritto nel precedente articolo circa le qualità e le caratteristiche dei materiali impiegati o da impiegare, l'impresa accetta l'esecuzione di prove di laboratorio sui materiali, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio dei campioni ai Laboratori Ufficiali indicati dalla Stazione appaltante, nonche' a tutte le spese per le relative prove. I campioni saranno prelevati in contraddittorio, anche presso gli stabilimenti di produzione per cui l'impresa si impegna a garantire l'accesso presso detti stabilimenti ed a fornire l'assistenza necessaria. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione negli uffici del Servizio Viabilità, previa apposizione di sigillo o firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi piu' adatti a garantirne l'autenticità e la conservazione.
Prove dei materiali. L'Amministrazione appaltante indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto. Le spese inerenti a tali prove non faranno carico all'Amministrazione appaltante, la quale si assumerà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati. Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di Qualità Italiano o equivalenti.
Prove dei materiali a) Certificati. Per poter essere autorizzato all’impiego dei vari tipi di materiali (misti, lapidei, bitumi, conglomerati ecc.) prescritti dal presente atto contrattuale, l’Appaltatore, prima dell’impiego, dovrà esibire alla Direzione dei Lavori per ogni categoria di lavoro quei certificati, rilasciati da un laboratorio ufficiale, che verranno eventualmente richiesti dalla Direzione dei Lavori stessa. Tali certificati dovranno contenere i dati relativi alla provenienza e all’individuazione dei singoli materiali e loro composizione, agli impianti e luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o fornitura in rapporto ai dosaggi e composizioni proposte. pag 29 b) Prove dei materiali. In relazione a quanto prescritto nel precedente articolo circa qualità e caratteristiche dei materiali e loro accettazione, l’appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare; i campioni saranno prelevati in contraddittorio fra le parti. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione negli uffici della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., previa apposizione del sigillo o della firma del Direttore dei Lavori e dell’appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, obbligatori o specificatamente previsti dal capitolato speciale d’appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori e dall’organo di collaudo; le relative spese saranno a carico della Stazione Appaltante. ARTICOLO 14