Prosecuzione volontaria Clausole campione

Prosecuzione volontaria. L’Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. L’Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
Prosecuzione volontaria. La prosecuzione volontaria può essere richiesta da: • ex dirigenti; • dirigenti in aspettativa non retribuita; • dirigenti in servizio per i quali la propria azien- da è insolvente nel versamento del contributo; • ex dirigenti che hanno usufruito della prestazio- ne dell’Assicurazione Ponte. I versamenti annui consentiti, suddivisi in 4 rate trime- strali posticipate, sono pari a € 5.267,86, € 4.338,24 oppure ad un contributo congruo a garantire esclu- sivamente le coperture: Temporanea caso morte, Rendita collegata a problemi di non Autosufficien- za, Invalidità permanente conseguente a malattia ed Xxxxxxx pagamento premi. Il periodo massimo entro il quale inoltrare la do- manda di prosecuzione volontaria è di 18 mesi dal verificarsi della cessazione della qualifica di dirigente (comprensiva di preavviso), oppure dell’aspettativa, dell’insolvenza dell’azienda o del termine dell’ultimo periodo contributivo pa- gato dall’Assicurazione Ponte. Inoltrando il modulo «PV» entro sei mesi dai suddetti eventi non saranno richiesti accerta- menti sullo stato di salute (il cui costo è a carico dell’Assicurato) e le coperture assicurative saranno prestate senza soluzione di continuità. Qualora, a seguito di accertamento dello stato di salute, l’Impresa assicuratrice non accetti di riatti- vare le coperture assicurative, l’importo di prosecu- zione volontaria sarà destinato alla sola garanzia di Capitale differito rivalutabile. La prosecuzione volontaria si attiva compilando il modulo “PV –DOMANDA DI PROSECUZIONE VO- LONTARIA”, reperibile presso la propria Associazione Territoriale, presso ASSIDIR, presso l’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx o scaricabile dal sito xxx.xxxxxxx.xx. Il modulo deve essere inviato tramite raccomanda- ta A.R., consegnato a mano ad ASSIDIR o trasmes- so tramite PEC all’indirizzo xxxxxxx@xxx.xx.
Prosecuzione volontaria. Ai sensi dell’art.8 comma 11 del Decreto, l’Aderente - una volta maturato il diritto alla prestazione al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza - può decidere di proseguire l’adesione a Libero Domani a condizione che sia trascorso interamente un anno dalla data di adesione ad una delle forme pensionistiche complementari. L’Aderente, anche in caso di prosecuzione volontaria, mantiene la sua facoltà di versare o meno i contributi. Tale scelta garantisce in ogni caso all’Aderente la facoltà di determinare - in ogni momento - la data in cui beneficiare della prestazione.
Prosecuzione volontaria. 1. Gli agenti che cessino, temporaneamente o definitivamente, l’attività e che non siano titolari di pensione di invalidità, inabilità o rendita contributiva, possono chiedere di essere ammessi al versamento di un contributo volontario a loro esclusivo carico, qualora vantino, all’atto della cessazione dell’attività, un’anzianità contributiva pari ad almeno cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la cessazione dell’attività stessa.
Prosecuzione volontaria. È facoltà dell’Aderente differire la prestazione pensionistica ad una data successiva alla data di accesso alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza, secondo i limiti fissati dal Decreto e alle stesse condizioni assicurative vigenti al momento del differimento.
Prosecuzione volontaria. L’iscritto che: • perda i requisiti di partecipazione (cessazione dell’obbligo contributivo al Previndapi); • possa far valere almeno una contribuzione dovuta al Previndapi; • non abbia raggiunto l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, ovvero che: • abbia raggiunto l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza; • possa far valere alla data del pensionamento almeno un anno di contribuzione al Previndapi, ha facoltà̀ di proseguire la contribuzione al Fondo, determinandone liberamente l’ammontare e la frequenza. L'importo versato confluisce nella posizione individuale e segue l'allocazione nella gestione assicurativa per la contribuzione corrente. L’iscritto in prosecuzione volontaria è libero di interrompere in qualsiasi momento tale contribuzione e chiedere la liquidazione della posizione. Il Fondo provvede annualmente a certificare l'ammontare della contribuzione versata. Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di Previndapi nella SCHEDA ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’ (Parte II ‘Le informazioni integrative’).
Prosecuzione volontaria. L’aderente, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può prorogare il termine della fase di accumulo fino a quando non provvederà a richiedere l’erogazione della prestazione all’agenzia presso la quale è appoggiato il contratto. In tutti i casi di modifica del termine della fase di accumulo, la prestazione assicurata viene di conseguenza ricalcolata sulla base della nuova data di termine della fase di accumulo. La parte espressa in euro della prestazione assicurata sarà rivalutata come previsto all’art. 23. La relativa prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia viene determinata moltiplicando l’importo così ottenuto per il corrispondente coefficiente di conversione in rendita relativo alla nuova data di termine della fase di accumulo. Alla scadenza indicata in polizza o all’effettivo diverso termine della fase di accumulo, la prestazione assicurata espressa in quote del fondo interno viene convertita in euro moltiplicando il numero delle quote per il rispettivo valore unitario nel giorno di riferimento relativo alla data di termine della fase di accumulo.
Prosecuzione volontaria. L’Aderente, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può prevedere, la prosecuzione del contratto. Si precisa che la prosecuzione del contratto non comporta necessariamente l’obbligo di ulteriori versamenti.
Prosecuzione volontaria. La prosecuzione volontaria può essere richiesta da ex dirigenti, pensionati e dirigenti in aspettativa non retribuita (che, ricordiamo, non sono coperti dalla Convenzione n. 3108 per Caso Morte, Rendita collegata a problemi di non autosufficienza, Invalidità Permanente da Malattia ed Esonero Pagamento Premi) e riguarda obbligatoriamente tutte le garanzie assicurative previste per i dirigenti in attività. I versamenti annui consentiti, suddivisi in 4 rate trimestrali posticipate, sono attualmente pari a € 5.267,86 e € 4.338,24. Il periodo massimo entro il quale inoltrare la domanda di prosecuzione volontaria è di un anno dalla data di cessazione della qualifica di dirigente; ma inoltrando il modulo di richiesta

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.