Proroga della garanzia. Si precisa che la proroga della scadenza contrattuale prevista all’Art. 6 delle C.G.P. potrà essere richiesta dall’Assicurato anche qualora la Compagnia si sia avvalsa della facoltà di recesso previsto all’Art. 4 delle C.G.P. In tal caso, al fine di determinare la scadenza prorogata del contratto non si terrà conto della data di scadenza originaria della polizza, ma di quella anticipata in conseguenza della facoltà di recesso esercitata dalla Compagnia.
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Samples: www.provincia.pu.it, Polizza Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Patrimoniale
Proroga della garanzia. Si precisa che la proroga della scadenza contrattuale prevista all’Art. 6 delle C.G.P. potrà essere richiesta dall’Assicurato anche qualora la Compagnia si sia avvalsa della facoltà di recesso previsto all’Art. 4 della sez. 1 delle C.G.P. In tal caso, al fine di determinare la scadenza prorogata del contratto non si terrà conto della data di scadenza originaria della polizza, ma di quella anticipata in conseguenza della facoltà di recesso esercitata dalla Compagnia.
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Samples: www.asetservizi.it
Proroga della garanzia. Si precisa che la proroga della scadenza contrattuale prevista all’Art. 6 Sezione 2 delle C.G.P. potrà essere richiesta dall’Assicurato anche qualora la Compagnia si sia avvalsa della facoltà di recesso previsto all’Art. 4 Sezione 2 delle C.G.P. In tal caso, al fine di determinare la scadenza prorogata del contratto non si terrà conto della data di scadenza originaria della polizza, ma di quella anticipata in conseguenza della facoltà di recesso esercitata dalla Compagnia.
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Samples: Polizza Di Assicurazione