Procedimento arbitrale Clausole campione

Procedimento arbitrale. Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise previo accordo scritto tra le Parti stesse a mezzo di arbitrato rituale o irrituale. Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati, d’accordo tra loro, nomineranno il terzo. In difetto di accordo, la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova il domicilio dell’Assicurato o del Contraente. Salvo diversa pattuizione, l’arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicine alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione. In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell’arbitrato saranno pariteticamente suddivise.
Procedimento arbitrale. Per il combinato disposto dell’art. 3, comma 19, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’art. 15 del D.L. n. 248/2007 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”), convertito in legge nel febbraio 2008, l’istituto dell’arbitrato negli appalti pubblici è stato di fatto abolito a decorrere dal 1° luglio 2008. Per i motivi di cui sopra, e dall’indicata data di decorrenza, non sarà pertanto consentito di ricorrere ad alcuna forma di procedimento arbitrale.
Procedimento arbitrale. L’ammontare del danno è concordato direttamente dall’Impresa – o da un consulente medico da questa incaricato – con l’Assicurato o persona da lui designata. Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise – previo accordo scritto tra le Parti stesse – a mezzo di arbitrato rituale o irrituale. Salvo diversa pattuizione, l’arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell’Assicurato, che sia anche sede di Istituto di Medicina Legale. Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo. In caso di arbitro unico, gli oneri e le spese dell’arbitrato saranno pariteticamente suddivise.
Procedimento arbitrale. Salvo quanto previsto nella convenzione arbitrale o successivamente concordato dalle parti, nel rispetto del presente Regolamento, gli Arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento dell’arbitrato nel modo che ritengano più opportuno, assicurando in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio. Di ogni udienza e di ogni atto istruttorio, l’Arbitro o gli Arbitri redigono un verbale datato e sottoscritto, che la Segreteria Arbitrale trasmette in copia alle parti. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o assistite da difensori muniti di procura. Se ragioni di opportunità non esigano diversamente, al momento dell’accettazione dell’incarico, gli Arbitri possono specificare disposizioni sullo svolgimento della procedura, fissando la prima udienza di comparizione delle parti a non meno di 60 giorni di calendario dalla accettazione, assegnando termine: - al ricorrente sino a 30 giorni prima dell’udienza, per il deposito di memoria contenente la compiuta formulazione delle domande, le allegazioni e le eventuali istanze istruttorie; - al resistente sino a 10 giorni prima dell’udienza, per il deposito di memoria difensiva contenente le eventuali domande riconvenzionali, le deduzioni di merito ed istruttorie. All’udienza potranno essere assegnati termini, non superiori a 10 giorni, per memorie ulteriori solo ai fini dell’indicazione di prova contraria. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando le parti abbiano optato per l’arbitrato irrituale.
Procedimento arbitrale. Il giudizio sulle eventuali controversie insorte durante l’esecuzione dei lavori tra l’Amministrazione appaltante e l’Appaltatore, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’articolo precedente, è demandato ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell’articolo32 della Legge n.109/1994. L’arbitrato ha natura rituale.
Procedimento arbitrale. Ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione alla esistenza, validità, efficacia, operatività, esecuzione e risoluzione dell’Assicurazione sarà decisa a mezzo di arbitrato rituale secondo diritto. Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati nomineranno, d'accordo tra loro, il terzo arbitro con funzioni di Presidente del collegio arbitrale. In difetto di accordo, la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede o residenza dell'Assicurato o del Contraente. Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla sede o residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti anticiperà gli onorari e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del Presidente, con facoltà per il Collegio Arbitrale di regolare nel lodo l’allocazione finale degli onorari e delle spese dell’arbitrato.
Procedimento arbitrale. Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all’applicazione ed esecuzione del presente incarico qualora non definite in via amministrativa saranno deferite all’autorità giudiziaria del Foro de L’Aquila. Letto, confermato e sottoscritto oggi, 16 maggio 2016, in L’Aquila, Xxx Xxxxx Xxxxx, n. 3. Il Presidente della Giunta Provinciale Dott. Xxxxxxx De Xxxxxxxxxxx L’Assessore alla Ricostruzione, Urbanistica e Pianificazione Xxxxxx Xx Xxxxxxx L’Amministratore Unico dell’Azienda Territoriale Ediliza Residenziale - L’Aquila

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.