Common use of Principio di non discriminazione Clause in Contracts

Principio di non discriminazione. Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo non inferiore, nonché un trattamento economico e normativo non meno favorevole, rispetto a quelli corrisposti al dipendente di pari livello e mansione. In tal senso il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda : - l’importo della retribuzione oraria; - la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; - la maternità; - la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali; - l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; - l’accesso ai servizi aziendali; - i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente C.C.N.L.; - i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni. Qualora l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia si intende proporzionalmente ridotta in base alla parziale prestazione lavorativa. Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, l’importo della retribuzione feriale, l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario lʹaccertamento della consistenza dellʹorganico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione allʹorario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra lʹarrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Principio di non discriminazione. Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo non inferiore, nonché un trattamento economico e normativo non meno favorevole, rispetto a quelli corrisposti al dipendente di pari livello e mansione. In tal senso il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda riguarda: - l’importo della retribuzione oraria; - la durata del periodo di prova e delle ferie annualiannuali riproporzionate in base all’orario svolto; - la maternità; - la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali; - l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; - l’accesso ai servizi aziendali; - i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente C.C.N.L.; - i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni. Qualora l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia si intende proporzionalmente ridotta in base alla parziale prestazione lavorativaridotta. Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, ; l’importo della retribuzione feriale, ; l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Computo dei lavoratori a tempo parziale In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario lʹaccertamento l'accertamento della consistenza dellʹorganicodell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione allʹorario all'orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra lʹarrotondamento l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno. Le parti in sede regionale, o su mandato delle parti, a livello territoriale, di norma annualmente procederanno a verificare l' efficacia e la corretta applicazione della presente normativa e l'evoluzione del fenomeno. Le parti si incontreranno entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo per procedere ad eventuali armonizzazioni della disciplina contrattuale con le sopraggiunte norme di legge in materia. Nuovo articolo da inserire dopo l’art. 23 Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di 48 ore comprese le ore di straordinario - di cui al comma 2, art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 - la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi. Tale periodo potrà essere elevato dalla contrattazione collettiva regionale a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro.

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Samples: www.eber.org

Principio di non discriminazione. Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo non inferiore, nonché un trattamento economico e normativo non meno favorevole, rispetto a quelli corrisposti al dipendente di pari livello e mansione. In tal senso il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda riguarda: - l’importo della retribuzione oraria; - la durata del periodo di prova e delle ferie annualiannuali riproporzionate in base all’orario svolto; - la maternità; - la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali; - l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; - l’accesso ai servizi aziendali; - i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente C.C.N.L.; - i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni. Qualora l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia si intende proporzionalmente ridotta in base alla parziale prestazione lavorativaridotta. Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, ; l’importo della retribuzione feriale, ; l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario lʹaccertamento l'accertamento della consistenza dellʹorganicodell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione allʹorario all'orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra lʹarrotondamento l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.. Le parti in sede regionale, o su mandato delle parti, a livello territoriale, di norma annualmente procederanno a verificare l' efficacia e la corretta applicazione della presente normativa e l'evoluzione del fenomeno. Le parti si incontreranno entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo per procedere ad eventuali armonizzazioni della disciplina contrattuale con le sopraggiunte norme di legge in materia. • Banconiere di rosticceria, friggitoria e gastronomia; • Banconiere di gelateria, pasticceria, tavola calda, chiosco; • Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione • Riconoscere il proprio ruolo all’interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio • Sapersi rapportare agli altri dipendenti • Conoscere la merceologia alimentare e/o delle bevande, specifica dell’unità produttiva • Conoscere e saper utilizzare i materiali (materie prime, semi-lavorati, prodotti finiti) (NB solo per chi partecipa al ciclo produttivo) • Conoscere e saper applicare le norme sulla etichettatura, marcatura e confezionamento dei prodotti • Saper gestire la preparazione, il confezionamento e l’imballaggio della merce • Saper riconoscere le specifiche di qualità e le criticità dei prodotti • Saper trattare e conservare gli alimenti anche secondo le norme haccp • Conoscere e saper applicare le norme, le disposizioni e i criteri di controllo e autocontrollo in materia di igiene alimentare • Xxxxx organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, assicurando lo stato di efficienza e di pulizia di strumenti e dotazioni • Conoscere i principali prodotti locali tipici e tradizionali • Conoscere e saper applicare le tecniche e le procedure per la preparazione e il servizio delle principali bevande, qualora previsto dalla specificità aziendale • Conoscere e saper applicare le tecniche e le procedure per la preparazione e il servizio di piatti semplici • Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale • Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico sanitaria • Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi a partire dal 1° dicembre 2013, dal 1° novembre 2014 e dal 1° settembre 2015 così come da tabelle allegate. Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 110 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 55 con la retribuzione del mese di aprile 2014, la seconda pari ad euro 55 con la retribuzione del mese di settembre 2014. Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese novembre 2013. Livello Dal 1/12/2013 Dal 1/11/2014 Dal 1/9/2015 Incremento salariale a regime 1s 39,17 39,17 43,08 121,42 1 35,17 35,17 38,68 109,02 2 32,19 32,19 35,41 99,79 3A 30,00 30,00 33,00 93,00 3 28,38 28,38 31,21 87,97 4 27,22 27,22 29,94 84,38 5 25,96 25,96 28,56 80,48 6 24,29 24,29 26,72 75,30 A1s 34,46 34,46 33,88 102,80 A1 32,03 32,03 31,50 95,56 A2 30,00 30,00 29,50 89,50 A3 27,47 27,47 27,01 81,95 A4 26,03 26,03 25,59 77,65 B1 33,73 33,73 33,17 100,63 B2 27,71 27,71 27,25 82,67 B3 Super * 26,97 26,97 26,52 80,46 B3 26,09 26,09 25,66 77,84 B4 24,75 24,75 24,33 73,83

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Samples: moodle.adaptland.it

Principio di non discriminazione. Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo non inferiore, nonché un trattamento economico e normativo non meno favorevole, rispetto a quelli corrisposti al dipendente di pari livello e mansione. In tal senso il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda : - l’importo della retribuzione oraria; - la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; - la maternità; - la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali; - l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; - l’accesso ai servizi aziendali; - i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente C.C.N.L.; - i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni. Qualora l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia si intende proporzionalmente ridotta in base alla parziale prestazione lavorativa. Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, l’importo della retribuzione feriale, l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario lʹaccertamento l'accertamento della consistenza dellʹorganicodell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione allʹorario all'orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra lʹarrotondamento l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Principio di non discriminazione. Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo non inferiore, nonché un trattamento economico e normativo non meno favorevole, rispetto a quelli corrisposti al dipendente di pari livello e mansione. In tal senso il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda : - l’importo della retribuzione oraria; - la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; - la maternità; - la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali; - l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; - l’accesso ai servizi aziendali; - i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente C.C.N.L.CCNL; - i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni. Qualora l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia si intende proporzionalmente ridotta in base alla parziale prestazione lavorativa. Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, l’importo della retribuzione feriale, l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario lʹaccertamento l'accertamento della consistenza dellʹorganicodell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione allʹorario all'orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra lʹarrotondamento l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.

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Samples: www.flai.it