Common use of PRESENTAZIONE Clause in Contracts

PRESENTAZIONE. La legislazione speciale e di settore ha progressivamente introdotto, all’interno dell’ordinamento, un nuovo formalismo, che trova la propria ra- gion d’essere nella tutela e nella promozione di interessi emergenti nelle di- namiche negoziali proprie della contrattazione di massa. Nell’impostazione originaria del codice civile, i requisiti di forma, de- stinati ad operare nei rapporti tra pari, sono essenzialmente posti a presidio di una adeguata ponderazione delle parti in ordine alla rilevanza giuridica degli atti riguardanti i beni ritenuti di preminente importanza economica e sociale all’epoca della codificazione, i.e. i beni immobili, e a salvaguardia di esigenze di certezza dei rapporti giuridici privati, anche nei confronti dei terzi. La forma vincolata si configura quale vestimentum della dichiarazione negoziale, necessario per la completezza strutturale dell’atto, la cui inosser- vanza comporta la nullità del contratto, azionabile da chiunque vi abbia in- teresse. Le forme previste dalla normativa di derivazione comunitaria trovano invece il proprio naturale campo d’elezione nei rapporti connotati da dispa- xxxx di forza negoziale. Il legislatore ha inteso recepire le esigenze del mutato contesto economico-sociale, caratterizzato non più dalla centralità della proprietà fondiaria, ma dal dinamismo di un mercato concorrenziale di prodotti e di servizi – di consumo, bancari, finanziari – ove impera la con- trattazione asimmetrica; in questo contesto, il bene giuridico più rilevante è l’informazione detenuta dal contraente c.d. forte, nei cui confronti l’altra parte si trova in posizione di strutturale e fisiologica debolezza. La forma diviene così uno strumento per ridurre le asimmetrie informative e garantire la trasparenza del contenuto contrattuale. Proteggendo la parte debole del rapporto, la normativa intende pro- muovere, di riflesso, l’ordine, l’efficienza e la competitività del mercato di riferimento. Invero, l’informazione, veicolata in maniera corretta, riduce il rischio di scelte irrazionali; circolando liberamente, è fattore di incremento degli scambi e favorisce la concorrenza. Per effetto della legislazione post-codicistica, la forma del contratto ha così conosciuto una significativa evoluzione, acquisendo la capacità di forni- re risposte a interessi di tutela emergenti. Si potrebbe parlare, nel rapporto tra le parti del contratto, di “forma di protezione”; una forma che non può essere letta e interpretata ignorando le specifiche finalità perseguite dal legi- slatore nell’ambito della contrattazione asimmetrica. A presidio del “nuovo” vincolo di forma è previsto il rimedio di una nullità, parimenti, protettiva, che limita il diritto di azione alla sola parte tu- telata. La nullità relativa tende infatti a garantire, in via principale, la prote- zione dell’interesse particolare del contraente debole; assicurando peraltro, al contempo, la promozione di interessi di carattere generale, riconducibili sempre alle istanze proprie della concorrenza e del mercato. Anche in considerazione della sostanziale identità di ratio, forma e nul- lità “di protezione” si prestano a uno studio congiunto e interconnesso. Il legame tra i due istituti, studiati nella loro dimensione evolutiva, si manifesta non solo sul piano empirico-applicativo, ma anche – e soprattutto – sul pi- ano concettuale. È questo l’oggetto e lo scopo del presente studio: un’analisi del “nuo- vo” formalismo introdotto dalla normativa speciale e del rimedio previsto per la sua violazione, nell’ottica del processo di progressiva rimeditazione delle categorie generali del diritto civile, alla luce degli scopi perseguiti dal diritto regolatorio (segnatamente, in materia finanziaria). In questa prospet- tiva, ci si propone di indagare come la valorizzazione, in chiave ermeneuti- ca, del dato funzionale consenta di superare una pretesa intangibilità e im- mutabilità dei concetti, affinché gli stessi possano arricchirsi di nuovi signi- ficati, così da fornire risposte adeguate ai problemi posti dalla moderna real- tà economica. Il settore prescelto per questa indagine, quello dei “contratti finanzia- ri” (1), nel corso degli anni ha visto il sorgere di numerose questioni inter- pretative problematiche e rappresenta un terreno fecondo per misurare la tenuta dei classici istituti civilistici nel settore della contrattazione asimme- trica. La scelta di porsi nell’angolo visuale di uno specifico settore di disci- plina consente perciò non solo di confrontarsi con tematiche applicative di non marginale importanza, ma anche di porre le basi per una riflessione su un piano più generale. In detto contesto, il tema centrale che si dovrà affrontare è il raccordo tra la normativa speciale e di settore e la disciplina generale codicistica. Co- me si vedrà, la giurisprudenza ha tentato di fornire risposte a problemi spe- cifici, più o meno convincenti, ma che si risolvono pur sempre nella deci- sione di singole fattispecie o classi di fattispecie, ricercando un punto di e- quilibrio tra interessi contrapposti. È compito del formante dottrinale, inve- ce, ripensare le categorie generali, al fine di consentire alle stesse di rinno- varsi, conservando una (nuova) centralità anche con riferimento alla “con-

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PRESENTAZIONE. La legislazione speciale Questa Guida vuole essere uno strumento di orientamento per le imprese ar- tigiane che si trovano ad affrontare il mercato delle costruzioni e di settore ha progressivamente introdotto, all’interno dell’ordinamento, un nuovo formalismo, che trova la propria ra- gion d’essere nella tutela e nella promozione di interessi emergenti nelle di- namiche negoziali proprie della contrattazione di massa. Nell’impostazione originaria del codice civile, i requisiti di forma, de- stinati ad operare nei rapporti tra pari, sono essenzialmente posti a presidio di una adeguata ponderazione delle parti in ordine alla rilevanza giuridica degli atti riguardanti i beni ritenuti di preminente importanza economica e sociale all’epoca della codificazione, i.e. i beni immobili, e a salvaguardia di esigenze di certezza dei rapporti giuridici privati, anche nei confronti dei terzi. La forma vincolata si configura quale vestimentum della dichiarazione negoziale, necessario per la completezza strutturale dell’atto, la cui inosser- vanza comporta la nullità del contratto, azionabile da chiunque vi abbia in- teresse. Le forme previste dalla normativa di derivazione comunitaria trovano invece il proprio naturale campo d’elezione nei rapporti connotati da dispa- xxxx di forza negoziale. Il legislatore ha inteso recepire le esigenze del mutato contesto economico-sociale, caratterizzato non più dalla centralità della proprietà fondiaria, ma dal dinamismo di un mercato concorrenziale di prodotti e di servizi – di consumo, bancari, finanziari – ove impera la con- trattazione asimmetricaimpianti; in questo contestocome in ogni altro mercato, tutti gli attori (clienti, imprese, consulenti) si muovono ormai secondo le regole di un sistema di concorrenza competitiva. Ogni azienda, e ogni imprenditore che tragga dalla propria professionalità e dal “saper fare” legittimo orgoglio e consideri, correttamente, queste le principali “armi” per competere sul mercato, è tuttavia ormai costretto ad acquisire un’adeguata co- noscenza degli elementi di impostazione tecnica e giuridica della contrattualistica d’impresa. Sempre più raramente la semplice stretta di mano o la parola data sono sufficienti per garantire all’imprenditore la necessaria tranquillità nello svolgere il bene giuridico pro- prio lavoro. Già durante la fase di trattativa commerciale l’impresa può trovarsi di fronte una grande quantità di “punti critici” che deve correttamente valutare; per questo motivo è necessario che il soggetto economico abbia la consapevolezza che un contratto ben fatto o comunque attentamente valutato può significativamente ridurre il rischio im- prenditoriale. Ecco che allora il contratto, certamente in veste semplice e di facile compren- sione, diventa lo strumento quotidiano che l’imprenditore deve saper utilizzare, leg- xxxx ed analizzare anche negli aspetti di dettaglio. Da queste riflessioni nasce l’idea di voler richiamare l’attenzione dell’imprendi- tore sugli aspetti contrattuali più rilevante è l’informazione detenuta dal contraente c.dimportanti per la tutela degli interessi imprendito- riali. forteQuesta Guida, nei cui confronti l’altra parte si trova in posizione di strutturale e fisiologica debolezza. La forma diviene così uno strumento per ridurre le asimmetrie informative e garantire la trasparenza del contenuto contrattuale. Proteggendo la parte debole del rapporto, la normativa intende pro- muoveresintetica, di riflessofacile comprensione e corredata di utilissimi allegati, l’ordine, l’efficienza ha l’obiettivo di mettere in luce le principali problematiche legate al corretto utilizzo degli strumenti contrattuali del nostro sistema giuridico. Considerata la vastità e la competitività del mercato di riferimento. Inveroparticolarità della normativa italiana sull’argomento, l’informazionel’intenzione degli autori, veicolata in maniera corretta, riduce il rischio di scelte irrazionali; circolando liberamenteparticolarmente efficaci nella scelta degli argomenti e nello stile espositivo, è fattore stata quella di incremento degli scambi e favorisce la concorrenza. Per effetto della legislazione post-codicistica, la forma del contratto ha così conosciuto fornire un concreto strumento operativo per con- sentire all’imprenditore artigiano una significativa evoluzione, acquisendo la capacità conoscenza – di forni- re risposte a interessi di tutela emergenti. Si potrebbe parlare, nel rapporto tra le parti del contratto, di “forma di protezione”; una forma che non può essere letta e interpretata ignorando le specifiche finalità perseguite dal legi- slatore nell’ambito della contrattazione asimmetrica. A presidio del “nuovo” vincolo di forma è previsto il rimedio di una nullità, parimenti, protettiva, che limita il diritto di azione alla sola parte tu- telata. La nullità relativa tende infatti a garantire, in via principale, la prote- zione dell’interesse particolare del contraente debole; assicurando peraltro, al contempo, la promozione di interessi di carattere generale, riconducibili sempre alle istanze proprie della concorrenza e del mercato. Anche in considerazione della sostanziale identità di ratio, forma e nul- lità “di protezione” si prestano a uno studio congiunto e interconnesso. Il legame tra i due istituti, studiati nella loro dimensione evolutiva, si manifesta non solo sul piano empirico-applicativobase, ma anche corretta e immedia- tamente utilizzabile e soprattutto – sul pi- ano concettuale. È questo l’oggetto e lo scopo del presente studio: un’analisi del “nuo- vo” formalismo introdotto dalla normativa speciale e del rimedio previsto per la sua violazione, nell’ottica del processo di progressiva rimeditazione delle categorie generali del diritto civile, alla luce degli scopi perseguiti dal diritto regolatorio (segnatamente, in materia finanziaria). In questa prospet- tiva, ci si propone di indagare come la valorizzazione, in chiave ermeneuti- ca, del dato funzionale consenta di superare una pretesa intangibilità e im- mutabilità dei concetti, affinché gli stessi possano arricchirsi di nuovi signi- ficatidella problematica contrattuale, così da fornire risposte adeguate ai problemi posti dalla moderna real- tà economica. Il settore prescelto per questa indagine, quello dei “contratti finanzia- ri” (1), nel corso degli anni ha visto il sorgere di numerose questioni inter- pretative problematiche e rappresenta un terreno fecondo per misurare la tenuta dei classici istituti civilistici nel settore della contrattazione asimme- trica. La scelta di porsi nell’angolo visuale di uno specifico settore di disci- plina consente perciò non solo di confrontarsi con tematiche applicative di non marginale importanza, ma anche di porre le basi per una riflessione su un piano più generale. In detto contesto, il tema centrale che si dovrà affrontare è il raccordo tra la normativa speciale e di settore e la disciplina generale codicistica. Co- me si vedrà, la giurisprudenza ha tentato di fornire risposte a problemi spe- cifici, più o meno convincenti, ma che si risolvono pur sempre nella deci- sione di singole fattispecie o classi di fattispecie, ricercando un punto di e- quilibrio tra interessi contrapposti. È compito del formante dottrinale, inve- ce, ripensare le categorie generali, al fine di consentire alle stesse di rinno- varsi, conservando una (nuova) centralità anche con riferimento alla “con-poter consapevolmen- te tutelare i propri diritti.

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PRESENTAZIONE. La legislazione speciale industriale di lungo respiro ha prodotto, da diversi anni a questa parte, un sistema in affanno, caratterizzato da «mancanza di obiettivi e di settore ha progressivamente introdottostrategia, all’interno dell’ordinamentodifficoltà nel costruire piattaforme estese, ad adottare una lean production coinvolgente, lentezza nell’innovazione di mercato e di processo. E dallo spaventoso aumento della corruzione, dal rafforzamento delle organizzazione criminali che coincide sempre con un processo di decrescita economica» (2). E dunque, mentre la crisi consuma i suoi effetti sul mercato del lavoro e sulla vita di individui e famiglie, in Puglia abbiamo sollevato voci critiche sul modello di sviluppo su cui si è andata edificando la società contemporanea. Ci siamo poste la domanda, in particolare, se sia possibile trovare, proprio nelle linee di frattura che si sono aperte di recente, elementi dai quali ripartire, nel tentativo di stabilire nuovi presupposti per un sistema socio-economico che sia più equo e inclusivo, ridando nel contempo slancio alla competitività del nostro sistema produttivo. In questo scenario, dunque, ci siamo chieste come possono situarsi le politiche di conciliazione e di welfare e quale ruolo, politico e di progettazione, possono esercitare per definire “un nuovo formalismo, che trova la propria ra- gion d’essere nella tutela patto sociale” tra lavoratrici/lavoratori e nella promozione di interessi emergenti nelle di- namiche negoziali proprie della contrattazione di massa. Nell’impostazione originaria del codice civile, i requisiti di forma, de- stinati ad operare nei rapporti tra pari, sono essenzialmente posti a presidio di una adeguata ponderazione delle parti in ordine alla rilevanza giuridica degli atti riguardanti i beni ritenuti di preminente importanza economica e sociale all’epoca della codificazione, i.e. i beni immobili, e a salvaguardia di esigenze di certezza dei rapporti giuridici privati, anche nei confronti dei terziimpresa. La forma vincolata si configura quale vestimentum della dichiarazione negoziale, necessario per la completezza strutturale dell’atto, la cui inosser- vanza comporta la nullità del contratto, azionabile da chiunque vi abbia in- teresse. Le forme previste dalla normativa Puglia ha dimostrato in questi anni di derivazione comunitaria trovano invece il proprio naturale campo d’elezione nei rapporti connotati da dispa- xxxx essere un grande cantiere di forza negoziale. Il legislatore ha inteso recepire le esigenze del mutato contesto economico-sociale, caratterizzato non più dalla centralità della proprietà fondiaria, ma dal dinamismo di un mercato concorrenziale di prodotti innovazione e di servizi – di consumo, bancari, finanziari – ove impera la con- trattazione asimmetricasperimentazione; in questo contesto, il bene giuridico più rilevante è l’informazione detenuta dal contraente c.d. forte, nei cui confronti l’altra parte si trova in posizione di strutturale e fisiologica debolezza. La forma diviene così uno strumento per ridurre le asimmetrie informative e garantire la trasparenza del contenuto contrattuale. Proteggendo la parte debole del rapporto, la normativa intende pro- muoveresul piano normativo, di riflesso, l’ordine, l’efficienza e la competitività del mercato di riferimento. Invero, l’informazione, veicolata in maniera corretta, riduce il rischio di scelte irrazionali; circolando liberamente, è fattore di incremento degli scambi e favorisce la concorrenza. Per effetto della legislazione post-codicistica, la forma del contratto ha così conosciuto una significativa evoluzione, acquisendo la capacità di forni- re risposte a interessi di tutela emergenti. Si potrebbe parlare, nel rapporto tra le parti del contratto, di “forma di protezione”; una forma che non può essere letta e interpretata ignorando le specifiche finalità perseguite dal legi- slatore nell’ambito della contrattazione asimmetrica. A presidio del “nuovo” vincolo di forma è previsto il rimedio di una nullità, parimenti, protettiva, che limita il diritto di azione alla sola parte tu- telata. La nullità relativa tende infatti a garantire, in via principale, la prote- zione dell’interesse particolare del contraente debole; assicurando peraltro, al contempo, la promozione di interessi di carattere generale, riconducibili sempre alle istanze proprie della concorrenza e del mercato. Anche in considerazione della sostanziale identità di ratio, forma e nul- lità “di protezione” si prestano a uno studio congiunto e interconnesso. Il legame tra i due istituti, studiati nella loro dimensione evolutiva, si manifesta non solo sul piano empirico-applicativogovernance, ma anche strettamente operativo, come dimostra l’attuazione delle tante misure a sostegno di genitori e soprattutto – sul pi- ano concettuale. È questo l’oggetto donne, queste ultime titolari quasi esclusive dei compiti di “cura” di bambini e lo scopo del presente studio: un’analisi del “nuo- vo” formalismo introdotto dalla normativa speciale e del rimedio previsto per la sua violazione, nell’ottica del processo di progressiva rimeditazione delle categorie generali del diritto civile, alla luce degli scopi perseguiti dal diritto regolatorio (segnatamenteanziani, in materia finanziariaossequio a un paradigma datato e da sempre viziato (3). In questa prospet- tivaquesti anni abbiamo voluto considerare la conciliazione come un sistema di azioni mosso da una coalizione di attori eterogenea ma sinergica, ci si propone virtualmente dotato di indagare come la valorizzazione, in chiave ermeneuti- ca, del dato funzionale consenta un forte grado di superare una pretesa intangibilità coerenza interna e im- mutabilità dei concetti, affinché gli stessi possano arricchirsi di nuovi signi- ficati, così da fornire risposte adeguate ai problemi posti dalla moderna real- tà economica. Il settore prescelto per questa indagine, quello dei “contratti finanzia- ri” (1), nel corso degli anni ha visto il sorgere un intrinseco portato di numerose questioni inter- pretative problematiche e rappresenta un terreno fecondo per misurare la tenuta dei classici istituti civilistici nel settore della contrattazione asimme- tricamutamento sociale. La scelta doppia tesi al centro del nostro operato è che sia indispensabile coinvolgere il mondo maschile, ottenerne complicità e collaborazione, e che il rapporto tra famiglia e lavoro vada profondamente riconsiderato, ricucendo in maniera salda e definitiva la rottura, la discontinuità che finora lo ha caratterizzato. Su quest’ultimo punto, la proposta è dunque quella di porsi nell’angolo visuale di uno specifico settore di disci- plina consente perciò riflettere su una nuova cultura del lavoro, che sappia valorizzare, e non solo di confrontarsi con tematiche applicative di non marginale importanza, ma anche di porre le basi per una riflessione su un piano più generale. In detto contestoinvece cancellare, il tema centrale legame virtuoso che si dovrà affrontare è il raccordo può insistere tra la normativa speciale e di settore e la disciplina generale codicistica. Co- me si vedrà, la giurisprudenza ha tentato di fornire risposte a problemi spe- cifici, più o meno convincenti, ma che si risolvono pur sempre nella deci- sione di singole fattispecie o classi di fattispecie, ricercando un punto di e- quilibrio tra interessi contrapposti. È compito del formante dottrinale, inve- ce, ripensare le categorie generali, al fine di consentire alle stesse di rinno- varsi, conservando una (nuova) centralità anche con riferimento alla “con-i mondi vitali.

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PRESENTAZIONE. La legislazione speciale e Prosegue la tradizione di settore ha progressivamente introdottoquesta Rassegna, all’interno dell’ordinamentoattraverso la quale il Servizio Legale dell’ISVAP rende conto – in concomitanza con la presentazione pubblica della Relazione, un nuovo formalismo, che trova la propria ra- gion d’essere nella tutela e nella promozione di interessi emergenti nelle di- namiche negoziali proprie sull’attività svolta nell’anno – degli approfondimenti effettuati su aspetti problematici della contrattazione di massanormativa assicurativa. Nell’impostazione originaria del codice civile, i requisiti di forma, de- stinati ad operare nei rapporti tra pari, sono essenzialmente posti a presidio di una adeguata ponderazione delle parti in ordine alla rilevanza giuridica degli atti riguardanti i beni ritenuti di preminente importanza economica e sociale all’epoca della codificazione, i.e. i beni immobili, e a salvaguardia di esigenze di certezza dei rapporti giuridici privati, anche nei confronti dei terzi. La forma vincolata si configura quale vestimentum della dichiarazione negoziale, necessario per la completezza strutturale dell’atto, la cui inosser- vanza comporta la nullità del contratto, azionabile da chiunque vi abbia in- teresse. Le forme previste dalla normativa di derivazione comunitaria trovano invece il proprio naturale campo d’elezione nei rapporti connotati da dispa- xxxx di forza negoziale. Il legislatore ha inteso recepire le esigenze del mutato contesto economico-sociale, caratterizzato non più dalla centralità della proprietà fondiaria, ma dal dinamismo di un mercato concorrenziale di prodotti e di servizi – di consumo, bancari, finanziari – ove impera la con- trattazione asimmetrica; in questo contesto, il bene giuridico più rilevante è l’informazione detenuta dal contraente c.d. forte, nei cui confronti l’altra parte si trova in posizione di strutturale e fisiologica debolezza. La forma diviene così uno strumento per ridurre le asimmetrie informative e garantire la trasparenza del contenuto contrattuale. Proteggendo la parte debole del rapporto, la normativa intende pro- muovere, di riflesso, l’ordine, l’efficienza e la competitività del mercato di riferimento. Invero, l’informazione, veicolata in maniera corretta, riduce il rischio di scelte irrazionali; circolando liberamente, è fattore di incremento degli scambi e favorisce la concorrenza. Per effetto della legislazione post-codicistica, la forma del contratto ha così conosciuto una significativa evoluzione, acquisendo la capacità di forni- re risposte a interessi di tutela emergenti. Si potrebbe parlare, nel rapporto tra le parti del contratto, di “forma di protezione”; una forma che non può essere letta e interpretata ignorando le specifiche finalità perseguite dal legi- slatore nell’ambito della contrattazione asimmetrica. A presidio del “nuovo” vincolo di forma è previsto il rimedio di una nullità, parimenti, protettiva, che limita il diritto di azione alla sola parte tu- telata. La nullità relativa tende infatti a garantire, in via principale, la prote- zione dell’interesse particolare del contraente debole; assicurando peraltro, al contempo, la promozione di interessi di carattere generale, riconducibili sempre alle istanze proprie della concorrenza e del mercato. Anche in considerazione della sostanziale identità di ratio, forma e nul- lità “di protezione” si prestano a uno studio congiunto e interconnesso. Il legame tra i due istituti, studiati nella loro dimensione evolutiva, si manifesta non solo sul piano empirico-applicativo, ma anche – e soprattutto – sul pi- ano concettuale. È questo l’oggetto e lo scopo del presente studio: un’analisi del “nuo- vo” formalismo introdotto dalla normativa speciale e del rimedio previsto per la sua violazione, nell’ottica del processo di progressiva rimeditazione delle categorie generali del diritto civile, alla luce degli scopi perseguiti dal diritto regolatorio (segnatamente, in materia finanziaria). In questa prospet- tiva, ci si propone di indagare come la valorizzazione, in chiave ermeneuti- ca, del dato funzionale consenta di superare una pretesa intangibilità e im- mutabilità dei concetti, affinché gli stessi possano arricchirsi di nuovi signi- ficati, così da fornire risposte adeguate ai problemi posti dalla moderna real- tà economica. Il settore prescelto per questa indagine, quello dei “contratti finanzia- ri” (1), nel corso degli anni L’anno 2001 ha visto il sorgere Servizio impegnato in modo specifico a dipanare il filo delle complesse questioni applicative dell’art. 3 legge n. 39/77, come novellato dall’art. 5 della legge n. 57/01, sul tema sempre caldo del rispetto dei tempi e delle modalità di numerose questioni inter- pretative accertamento e liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione stradale. L’estensione del beneficio di una definizione più spedita delle procedure risarcitorie alla totalità dei danni alla persona (compreso il decesso) e la rimodulazione del sistema sanzionatorio in caso di inosservanza della disposizione novellata hanno proposto difficoltà ermeneutiche che l’Istituto ha dovuto superare senza ausilio di dottrina o giurisprudenza. Il Servizio ha dato in proposito il proprio contributo, mai discostandosi dalla necessità di intendere, oltre le insufficienze della lettera, lo spirito della nuova disciplina, che vuole offrire al pregiudizio patito dai danneggiati uno strumento completo e spedito di ristoro. Le indicazioni qui sintetizzate potranno essere d’aiuto agli operatori, ai quali si aggiunge il supporto del testo integrato della norma, opportunamente ricostruito e riportato in Appendice. Altro punto di impegno rilevante per il Servizio è stato quello volto a contrastare la pretesa – purtroppo incoraggiata da associazioni poco inclini a diffondere una reale conoscenza delle problematiche e rappresenta assicurative – di un terreno fecondo coinvolgimento dell’ISVAP nei danni lamentati dagli assicurati per misurare la tenuta dei classici istituti civilistici nel settore della contrattazione asimme- tricaeffetto delle note pratiche concordate sui prezzi di cui si sono interessati l’Autorità Antitrust e, in sede oppositiva, i Giudici Amministrativi. La scelta giurisprudenza formatasi sul punto, grazie alle vigorose e puntuali difese dei legali dell’Istituto, ha fatto giustizia dell’ingiustificata iniziativa, aiutando a chiarire i rapporti fra le istituzioni rispettivamente chiamate a realizzare, nei confronti del settore assicurativo, distinti obiettivi di porsi nell’angolo visuale controllo sulla solidità e correttezza delle gestioni aziendali ed obiettivi di uno specifico settore regolazione dei livelli di disci- plina consente perciò concorrenza all’interno di quel mercato. Di altri temi, parimenti rilevanti, studiosi e operatori troveranno indicazione nella presente Rassegna, offerta col proposito di contribuire alla crescita di una reale cultura assicurativa di cui continua a registrarsi la carenza. Nel rinviare studiosi e operatori alla sua lettura, non solo posso esimermi dal rivolgere un vivo apprezzamento a coloro che hanno collaborato alla relativa stesura, da Xxxxxx Xxxxxxx a Xxxx Xxxxx Xxxxx, da Xxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxx Xxxxxxxx, da Xxxxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxx Xxxxx ed a Xxxxxxx Xxxxxx, giuristi di confrontarsi con tematiche applicative salda dottrina e colleghi di non marginale importanza, ma anche di porre le basi per una riflessione su un piano più generale. In detto contesto, il tema centrale che si dovrà affrontare è il raccordo tra la normativa speciale e di settore e la disciplina generale codicistica. Co- me si vedrà, la giurisprudenza ha tentato di fornire risposte a problemi spe- cifici, più o meno convincenti, ma che si risolvono pur sempre nella deci- sione di singole fattispecie o classi di fattispecie, ricercando un punto di e- quilibrio tra interessi contrapposti. È compito del formante dottrinale, inve- ce, ripensare le categorie generali, al fine di consentire alle stesse di rinno- varsi, conservando una (nuova) centralità anche con riferimento alla “con-generoso impegno.

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