PROTOCOLLO D'INTESA
PROTOCOLLO D'INTESA
AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL’AVIORIMESSA PER LA MANUTENZIONE DI VEICOLI ATLANTIC PRESSO L’AEROPORTO DI SIGONELLA (CATANIA)
La Prefettura-U.T.G. di Catania, nella persona del Prefetto pro-tempore, Dott.ssa Xxxxx Guia Xxxxxxxx,
Il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e DNA – Direzione dei Lavori e del Demanio, nella persona del Gen. D. Xxxxxx Xxxxxxxxxx,
L'Appaltatore, nella persona del legale rappresentante Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx.
PREMESSO
che l' art. 15 della Legge 241/90, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
che con separato atto è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere di completamento dell’aviorimessa per la manutenzione di veicoli ATLANTIC presso l’Aeroporto di Sigonella (Catania);
che l'esecuzione dei lavori è ricadente nei territorio della provincia di Catania, sicché l'autorità competente in materia di sicurezza è da individuare nel Prefetto di Catania;
che l'intervento in parola è disciplinato dalle disposizioni recate dal Decreto Legislativo n. 163 in data 12 aprile 2006 e successive integrazioni e modifiche nonché, per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, dal D.P.R. 170/2005;
che l'art. 93 del D.Lgs. 159/2011 consente ai Prefetti, ai fini dell'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri interessati all'esecuzione di lavori pubblici avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003;
che il subappalto è regolato dall'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/06 e pertanto, l'Ente appaltante, previa acquisizione della certificazione antimafia, rilascerà l'autorizzazione al subappalto;
che anche il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza sulle Opere (C.C.A.S.G.O.) di cui al D.M. 14 marzo 2003, ha disposto che i controlli effettuati con le modalità previste dall'art.
91 del D.Lgs. 159/2011 possono essere estesi sia ai subappalti sottosoglia, soggetti all'autorizzazione dell'Ente appaltante, sia a tutti gli altri sub-contratti, diretti ed indiretti, nonché ad ogni altra attività anche propedeutica alla fase di realizzazione dell'opera - avente ad oggetto servizi e lavori;
che in linea con la Direttiva Linee Guida Grandi Opere del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere del giugno 2005 ha chiarito che l'esercizio della facoltà rescissoria o della facoltà di revoca del sub-contratto può ben essere stimolato dal Prefetto nel
caso che d'iniziativa abbia ritenuto di procedere ad accertamenti più approfonditi anche all'esito di accessi ispettivi ai cantieri;
CONSIDERATA
la necessità che il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e DNA – Direzione dei Lavori e del Demanio, in qualità di Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, assuma un ruolo centrale di coordinamento e raccordo di tutte le attività scaturenti dall'applicazione del presente Protocollo;
la portata strategica dell'opera, che esige di attuare un accurato e ben strutturato sistema di controllo dei cantieri con mirate pianificazioni operative a garanzia della piena regolarità dei lavori ed al fine di assicurare condizioni di sicurezza tali da prevenire ogni possibile tentativo di infiltrazione criminale;
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:
Capo I Verifiche antimafia
Art. 1
1. il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e DNA – Direzione dei Lavori e del Demanio per il tramite del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione comunica tempestivamente alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catania, in appresso denominata Prefettura-U.T.G., i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari dell'ultimo triennio - in particolare, per le persone fisiche comprensivi di codice fiscale e residenza - a cui intende affidare l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 70.000,00 € o di cui intende avvalersi nell'affidamento di servizi, noli o trasporti, o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo o comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato.
2. Xxxxx restando gli obblighi ai sensi del Capitolato Speciale d'appalto, Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e DNA – Direzione dei Lavori e del Demanio per il tramite del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, per i contratti di cui al primo comma, e con esclusione di quelli di cui al comma 5 dell'art. 4, richiede, anche in via telematica, alla Prefettura-U.T.G. la "Informazione antimafia" allegando alla detta richiesta il certificato, in corso di validità, della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Agricoltura ed
Artigianato), relativo all' impresa o ditta individuale con la quale si intende sottoscrivere il contratto di subappalto di lavori, di fornitura o servizio. Nel caso in cui il soggetto con il quale l'Appaltatore intende sottoscrivere il contratto sia una società di capitali, dovrà essere altresì allegata alla detta comunicazione una dichiarazione del Legale Rappresentante della detta società ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 e, nei casi in cui una persona giuridica risulti possedere quote o azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, sino a risalire ad una persona fisica. La predetta documentazione potrà essere fornita anche in modalità informatica, completa di firma digitale.
3. L'Appaltatore, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'opera, condividendo l'opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna ad inserire nei contratti indicati al comma 1 apposita clausola con la quale il subappaltatore assume l'obbligo di fornire all'Appaltatore stesso, perché possa richiedere le informazioni antimafia preventive, gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle Imprese sub- appaltatrici interessate, a qualunque titolo, all’esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese subappaltatrici, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca del lavoro, servizio o fornitura da parte dell'impresa nei casi indicati nel successivo articolo 4, comma 2, del presente Protocollo.
Art. 2
1. L'obbligo di conferimento dei dati di cui all'art. 1, preventivo rispetto alla stipula di qualsiasi contratto, sussiste per i subappalti ed i contratti, conclusi dall'Appaltatore per qualunque importo.
2. L'obbligo di conferimento preventivo dei dati sussiste anche per le prestazioni di servizi di logistica di supporto (vitto e alloggiamento del personale), i trasporti, le forniture, le locazioni, i noli a caldo e a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata e, in particolare, per le tipologie di prestazioni di seguito elencate a puro titolo esemplificativo, da affidarsi direttamente dall'Appaltatore:
trasporto di materiale a discarica;
trasporto e smaltimento rifiuti;
fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
fornitura e trasporto di calcestruzzo;
fornitura e trasporto di bitume ;
acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
fornitura di ferro lavorato;
forniture con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/ 2006);
noli a freddo di macchinari;
noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006);
servizi di guardiania e pulizia dei cantieri;
fornitura e trasporto di acqua;
servizi di autotrasporti.
Art. 3
1. Ai fini delle “informazioni” previste dall’art. 91 del D.Lgs. 159/2011, i dati di cui all'art. 2 del presente Protocollo sono comunicati dall'Appaltatore e dai subappaltatori, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione dei subappalti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti di cui al medesimo art. 2. Gli stessi dati sono comunicati, a cura dell'Appaltatore, anche al Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e DNA – Direzione dei Lavori e del Demanio per il tramite del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, ai fini dell'esercizio dei suoi compiti di Direzione Lavori. Le comunicazioni dei dati possono essere effettuate anche in modalità informatica.
2. Il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e DNA – Direzione dei Lavori e del Demanio per il tramite del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione si impegna a rendere disponibile, sulla base dei dati acquisiti dall'Appaltatore, una lista relativa alle imprese che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori, accessibile anche per via telematica, in forma sicura da parte dei Gruppi Provinciali interforze per il monitoraggio delle grandi opere, a tal fine il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e DNA – Direzione dei Lavori e del Demanio per il tramite del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione invierà ogni lunedì i dati aggiornati al venerdì precedente, in forma tabellare Excel concordata, su un sito ftp condiviso .
3. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo alla tempestiva
segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari, fino al completamento dell'opera.
4. L'Appaltatore metterà a disposizione locali ad uso ufficio del personale del Gruppo Interforze, dotato di arredi, illuminazione, aria condizionata, nonché strumenti informatici; si stabilisce, altresì, che, per motivi di riservatezza, il Gruppo Interforze potrà riunirsi presso la Prefettura-
U.T.G. di Catania.
Art. 4
1. Qualora a seguito delle verifiche, disposte ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 159/2011, emergano elementi relativi a tentativi o pericoli di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate, la Prefettura-U.T.G. ne dà immediata comunicazione al Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e DNA – Direzione dei Lavori e del Demanio per il tramite del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e all'Appaltatore. L'Appaltatore non può stipulare il contratto o concludere il subcontratto.
2. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 92 ,comma 3, del D.Lgs. 159/2011, previa comunicazione al Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e DNA – Direzione dei Lavori e del Demanio per il tramite del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione delle motivazioni d'urgenza certificate dal Direttore dei Lavori e validate dal suddetto Responsabile del procedimento, ovvero quando ai sensi della stessa norma è possibile procedere anche in assenza delle “informazioni” della Prefettura-U.T.G., per i contratti, i subcontratti, conclusi o autorizzati, l'Appaltatore, effettua, entro quindici giorni dall’affidamento o consegna dei lavori e servizi, ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al comma 1. In detti casi l'Appaltatore comunica senza ritardo al Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e DNA – Direzione dei Lavori e del Demanio per il tramite del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione l'attivazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della Società o Impresa cui le “informazioni” si riferiscono.
3. Fuori dei casi previsti dall'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, i contratti e i subcontratti, relativi a servizi, lavori o forniture di cui all'art. 2, sono stipulati o autorizzati previa acquisizione delle sole certificazioni e comunicazioni, di cui al Capo III del D.Lgs. 159/2011. La Prefettura-U.T.G., sulla base dei dati trasmessi dall'Appaltatore e dal suo subappaltatore ai sensi dell'art.2,
commi 1 e 2 del presente Protocollo, effettua le verifiche antimafia con le modalità di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011.
4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 del presente articolo, l'Appaltatore si impegna ad inserire in contratto, o a far inserire dal suo subappaltatore o fornitore nei relativi subcontratti, apposita clausola in forza della quale, nel caso che le “informazioni antimafia” di cui all'art. 91 del citato X.Xxx. 159/2011 abbiano dato esito positivo, l'Amministrazione appaltante recede dal contratto ex art. 1373, comma 2, e 1671 c.c. e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto o del subcontratto stesso, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti tale risoluzione.
5. L'Appaltatore potrà escludere dalla richiesta di “Informazione antimafia” preventiva le acquisizioni di carattere urgente ed emergenziale di materiali di consumo di pronto reperimento con esclusione di materiali da cave, cemento, ferro, fino all'importo complessivo di Euro 50.000,00 in un anno, fermo restando che anche per le dette acquisizioni dovranno essere comunicati al Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e DNA – Direzione dei Lavori e del Demanio per il tramite del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e alla Prefettura-U.T.G. i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese, partita I.V.A., codice fiscale e importo pagato) che, unitamente agli estremi degli altri soggetti esecutori e/o fornitori, andranno inseriti nella lista resa disponibile dal Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e DNA – Direzione dei Lavori e del Demanio per il tramite del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione in attuazione del presente Protocollo.
Art.5
1. Nel caso in cui l'impresa, nei cui riguardi devono essere rilasciate le “informazioni”, abbia la sede legale nel territorio di altra Provincia, la Prefettura-U.T.G. di Catania, in ragione della prevalente competenza territoriale e allo scopo di semplificare e fluidificare le relative procedure, inoltra la richiesta alla Prefettura-U.T.G.. competente segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le “informazioni” di cui all'art.91 del D.Lgs. 159/2011, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.
2. Ai fini del presente Protocollo si applicano le verifiche antimafia e gli altri adempimenti in attuazione del decreto del Ministro dell’Interno del 14 marzo 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Capo II
Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale.
Art. 6
1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il “Piano di Controllo coordinato del cantiere e dei sub cantieri” interessati dai lavori, il cui controllo è assegnato dalla Prefettura di Catania alle Forze dell'Ordine.
2. L'Appaltatore individua un Referente di Cantiere che trasmetterà, con cadenza settimanale entro il venerdì precedente le attività settimanali previste, alla Prefettura di Catania e al Gruppo Interforze e alla Direzione dei Lavori, ogni notizia relativa ai Piani di Lavoro, mediante interfaccia WEB o per posta elettronica.
3. Il c.d. “Settimanale di Cantiere” conterrà ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare nella settimana di riferimento con l'indicazione:
a. della ditta che esegue i lavori (lo stesso Appaltatore - in caso di esecuzione diretta - ovvero il subappaltatore in genere);
b. dei mezzi dell'Appaltatore e del suo subappaltatore e/o di eventuali altre ditte che operano forniture;
c. di qualunque automezzo che avrà comunque accesso in cantiere;
d. dei nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo;
4. Il Referente ha l'obbligo di comunicare senza alcun ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati.
5. L'Appaltatore ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
6. La Prefettura-U.T.G. di Catania, per il tramite delle Forze dell'Ordine, acquisite le informazioni, provvede a:
a. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
b. verificare, alla luce del “settimanale di cantiere”, la regolarità degli accessi e delle presenze;
c. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;
d. acquisire dal Referente di Cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile;
e. curare l'attività di coordinamento istituzionale;
f. raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
g. calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/ o il Referente dell'Appaltatore.
7. L'incarico affidato al referente di Cantiere, di cui al presente articolo, non determina alcun effetto sulle responsabilità e sugli obblighi del Direttore Tecnico dell'Appaltatore, qualora l'incarico fosse affidato a persona diversa, e della Direzione dei Lavori e non comporta il riconoscimento di alcuna pretesa economica nei confronti del Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e DNA – Direzione dei Lavori e del Demanio
CAPO III
Misure per la tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 7
1. Fermo restando l'obbligo di adeguamento del contratto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 12 novembre 2010, n.187 , modificato e convertito con Legge 17 dicembre 2010,
n. 217, l'Appaltatore presta adesione all'osservanza, con decorrenza dalla stessa data di sottoscrizione del presente protocollo, delle procedure di tracciabilità finanziaria previste dalla legge 13 agosto 2010, n.136. Pertanto, le disposizioni relative alla tracciabilità predetta trovano applicazione dalla suddetta data nei confronti dei soggetti della filiera delle imprese come specificata, in conformità all'articolo 6, comma 3, del decreto legge n.187/2010, dagli articoli 1 e 2 del presente protocollo.
2. Ai fini della procedure di cui al comma 1 si intendono strumenti di pagamento idonei ad assicurare la “piena tracciabilità delle transazioni finanziarie” i bonifici bancari o postali, anche elettronici. Ai fini della riscossione di un credito d'impresa relativo a lavori, servizi e forniture concernenti l'esecuzione dell'opera oggetto del presente protocollo, è consentita
l'utilizzazione di RIBA (Ricevute Bancarie Elettroniche) nei limiti precisati dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con propria determinazione n.8 del 18 novembre 2010.
3. Ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e DNA – Direzione dei Lavori e del Demanio per il tramite del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione apposito elenco dei contratti stipulati con annotazione degli elementi essenziali dei contratti, subappalti, subcontratti. Per elementi essenziali si intendono: data e luogo di sottoscrizione, oggetto e importo del contratto, subappalto, subcontratto, CF o Partita IVA. L'obbligo di trasmissione può anche essere assolto tramite invio informatico di apposita cartella contenente più “file”, di cui è redatto in ogni caso relativo elenco.
4. A richiesta del Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e DNA – Direzione dei Lavori e del Demanio per il tramite del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, l'Appaltatore si impegna a trasmettere, entro sette giorni dalla data di richiesta, uno o più contratti per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato inserimento della clausola di tracciabilità determina anche per i contratti, subappalti, subcontratti, per i quali ricorre l'obbligo di adeguamento di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 187/ 2010, la nullità assoluta del contratto come previsto all’art. 3, comma 9, della legge 136/2010 e come precisato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici nella richiamata determinazione.
5. Fatta salva l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge 136/2010, l'omessa trasmissione dei contratti comporta l'irrogazione da parte del Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e DNA – Direzione dei Lavori e del Demanio per il tramite del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione a carico dell'appaltatore inadempiente di una penale pecuniaria fino al massimo di 5 mila euro e non inferiore a 2 mila euro.
Art. 8
1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, l'Appaltatore si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura-U.T.G. territorialmente competente di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente. Il medesimo impegno viene assunto dall'Appaltatore nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle procedure di subappalto.
2. L'assolvimento di quanto previsto al comma 1 non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'autorità di Polizia che, onde evitare una frammentaria conoscenza degli eventuali episodi di matrice estorsiva e allo scopo di consentirne, invece, una visione organica da parte degli organi inquirenti, verrà segnalata dal Prefetto di Catania.
3. Ai fini del comma 1, l'Appaltatore si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
Art. 9
1. Gli stessi obblighi di cui all'articolo precedente vengono contrattualmente assunti nei confronti dell'Appaltatore dai subappaltatori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti comporta la revoca dell'autorizzazione al subappalto o autorizzazione dello stesso.
Art. 10
1. Con riferimento ai divieti di stipula, di autorizzazione o mancata conclusione previsti dall'art.4 del presente Protocollo, l'eventuale inosservanza da parte dell'Appaltatore è causa di risoluzione del contratto tra il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e DNA – Direzione dei Lavori e del Demanio e l'Appaltatore.
Art. 11
1. L'Appaltatore si impegna ad attuare e a far attuare dal suo tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e assicurare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai dipendenti.
Art. 12
1. Il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e DNA – Direzione dei Lavori e del Demanio per il tramite del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione comunica all'Osservatorio regionale per i Lavori Pubblici, di cui alla Legge Regionale 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, ogni violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal
presente Protocollo, qualora la violazione medesima presenti indubbie caratteristiche di “grave negligenza nell'esecuzione dei lavori” o di “grave inadempienza contrattuale” secondo il Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e DNA – Direzione dei Lavori e del Demanio per il tramite del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione si impegna altresì ad effettuare, sulla base delle segnalazioni pervenute dall'Appaltatore, analoga comunicazione, nei confronti dell'Osservatorio, in relazione alla mancata osservanza dei predetti obblighi da parte dei soggetti terzi, nonché degli eventuali accertamenti positivi effettuati ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011.
3. Le segnalazioni di cui ai commi 1 e 2 sono inviate dall'Osservatorio Regionale all'Osservatorio dei Contratti Pubblici di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 207/2010.
Art. 13
1. Le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei contratti, e subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni individuate al precedente art. 2, già in essere alla data di stipula del presente Protocollo. Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, l'Appaltatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione, ovvero ad imporre al suo subappaltatore l'esercizio di tale diritto, avvalendosi della facoltà all'uopo prevista dall'art. 92 del richiamato D.Lgs. 159/2011.
Art. 14
1. Il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e DNA – Direzione dei Lavori e del Demanio per il tramite del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione si impegna a riportare il CUP (Codice Unico di Progetto) su tutti i documenti, amministrativi e contabili, ivi compresi i bonifici o i mandati di pagamento relativi alla realizzazione dell'opera alla quale si riferisce il presente Protocollo.
2. Ai sensi della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, nonché della delibera CIPE 24/2004, l'Appaltatore si impegna ad apporre il medesimo CUP, su tutte le sue fatture ed a richiedere che lo stesso CUP sia apposto su tutti i contratti che stipulerà per la realizzazione dell'opera e