Common use of POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Clause in Contracts

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è onere dell’appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di gradimento dell’appaltante, di specifica polizza di assicurazione che copra la Stazione Appaltante sia dai danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, sia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente Schema di Contratto / Capitolato Speciale d’Appalto. La polizza in oggetto sarà redatta in conformità dello SCHEMA TIPO 2.3 del Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n° 123, concernente Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione. In particolare: • una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari a quello che sarà comunicato, con apposito ordinativo dalla Stazione Appaltante in relazione al Contratto; • una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Aggiudicatario, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori. L'Aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l'inaccettabilità delle polizze presentate senza che l'Aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto. In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori. L'Aggiudicatario è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del presente contratto a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del Contratto Applicativo per volontà dell'Aggiudicatario.

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POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. Ai L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e a consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 103 dell’articolo 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.D. Lgs. n. 50/2016, è onere dell’appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di gradimento dell’appaltante, di specifica polizza di assicurazione che copra la Stazione Appaltante sia dai danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, sia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente Schema di Contratto / Capitolato Speciale d’Appalto. La polizza in oggetto sarà redatta in conformità dello SCHEMA TIPO 2.3 del Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n° 123, concernente Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione. In particolare: • una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’esecuzione dei lavori lavori. L’importo della somma assicurata dovrà corrispondere ad € 40.000,00 salvo che si renda necessario affidare ordini di lavoro che superino complessivamente tale cifra; in tal caso la polizza dovrà essere modificata/integrata e presentata per un importo l’importo corrispondente all’ammontare cumulativo dei singoli affidamenti. Le garanzie e le coperture assicurative di cui al presente articolo dovranno essere conformi allo schema approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.) con primaria Compagnia, purché di gradimento di Siena Casa Spa, e prevedere una somma assicurata: − per la PARTITA 1 (Opere): rimborso per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate) una somma pari ad € 40.000,00, IVA esclusa; − per la PARTITA 2 (Opere preesistenti): il rimborso, per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimali convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate) una somma assicurata pari ad €. 40.000,00, IVA esclusa; − per la PARTITA 3 (Demolizioni e sgombero): il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a quello che sarà comunicatoseguito di sinistro indennizzabile, con apposito ordinativo dalla Stazione Appaltante in relazione al Contrattononché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato) una somma pari pari ad €. 40.000,00, IVA esclusa; • una La polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell’esecuzione dei lavori con un lavori. Il massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione della certificazione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Aggiudicatario, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavoririsultante dal relativo certificato. L'Aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza Le garanzie di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavoriarticolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitori. L'omesso L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Aggiudicatario dell’esecutore non comporta l'inefficacia l’inefficacia della garanzia. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l'inaccettabilità delle polizze presentate senza che l'Aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto. In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori. L'Aggiudicatario è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del presente contratto a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del Contratto Applicativo per volontà dell'Aggiudicatario.

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POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. Ai L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e a consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 103 dell’articolo 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.D. Lgs. n. 50/2016, è onere dell’appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di gradimento dell’appaltante, di specifica polizza di assicurazione che copra la Stazione Appaltante sia dai danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, sia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente Schema di Contratto / Capitolato Speciale d’Appalto. La polizza in oggetto sarà redatta in conformità dello SCHEMA TIPO 2.3 del Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n° 123, concernente Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione. In particolare: • una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’esecuzione dei lavori lavori. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto. Le garanzie e le coperture assicurative di cui al presente articolo dovranno essere conformi allo schema approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.) con primaria Compagnia, purché di gradimento di Siena Casa Spa, e prevedere una somma assicurata: − per un importo la PARTITA 1 (Opere: rimborso per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate) una somma pari all’importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA esclusa; − per la PARTITA 2 (Opere preesistenti: il rimborso, per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimali convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate) una somma assicurata pari all’importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA esclusa; − per la PARTITA 3 (Demolizioni e sgombero: il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a quello che sarà comunicatoseguito di sinistro indennizzabile, con apposito ordinativo dalla Stazione Appaltante in relazione al Contrattononché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato) una somma pari all’importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA esclusa; • una − La polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell’esecuzione dei lavori con un lavori. Il massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione della certificazione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Aggiudicatario, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavoririsultante dal relativo certificato. L'Aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza Le garanzie di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavoriarticolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitori. L'omesso L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da o di commissioneda parte dell'Aggiudicatario dell’esecutore non comporta l'inefficacia l’inefficacia della garanzia. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l'inaccettabilità delle polizze presentate senza che l'Aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto. In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori. L'Aggiudicatario è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del presente contratto a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del Contratto Applicativo per volontà dell'Aggiudicatario.

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