Periodo di carenza. Se il decesso dell’Assicurato si verifica nei primi dodici mesi dalla data di decorrenza del Contratto (periodo di carenza), la Compagnia paga una som- ma pari al solo valore totale delle quote collegate al Contratto, senza l’aumento percentuale. Si specifica che, in ogni caso, la Compagnia applica le condizioni previste nel periodo di carenza se: • il decesso dell’Assicurato si verifica entro i pri- mi 5 anni dalla decorrenza del Contratto a causa della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata, oppure • il decesso dell’Assicurato si verifica per suicidio entro i primi due anni dalla data di decorrenza del Contratto.
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