Penalità in caso di ritardo Clausole campione

Penalità in caso di ritardo. 1. Ai sensi dell’art. 145 del Regolamento, la Provincia applicherà una penale del 1‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato nella ultimazione dei lavori. La penale sarà applicata in sede di conto finale e l'importo complessivo della stessa sarà trattenuto dalla rata di saldo.
Penalità in caso di ritardo. Il veicolo dovrà essere riconsegnato entro il tempo stabilito per la lavorazione espresso in giorni lavorativi ed indicato sulla commessa, salvo comprovanti impedimenti che dovranno essere documentati. Qualora il termine previsto per la riconsegna non sia rispettato, si applicherà una penale nella misura del 0,2 % per ogni giorno feriale di ritardo fino ad un massimo del 10 % dell’importo complessivo della commessa.
Penalità in caso di ritardo. 1. La Città metropolitana applicherà una penale dello 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato nella ultimazione dei lavori. La penale sarà applicata in sede di conto finale e l'importo complessivo della stessa sarà trattenuto dalla rata di saldo.
Penalità in caso di ritardo. Ai sensi dell’art. 145 comma 3 del DPR 207/2006 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato per il completamento di tutti gli interventi, verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10% dell’ammontare stesso.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).