Parificazione danni Clausole campione

Parificazione danni. Sono parificati ai danni garantiti con la presente polizza anche i guasti provocati dalle Autorità, dall’Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare, evitare o diminuire l’evento dannoso.
Parificazione danni. Fermo quanto stabilito dall’Art. 1 “Oggetto dell’assicurazione” della presente sezione e ad integrazione dello stesso, sono parificati ai danni assicurati oltre i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, anche quelli non sconsideratamente prodotti dal Contraente, dall’Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso garantito.
Parificazione danni. 3) Xxxxx indiretti forfettari
Parificazione danni. Sono parificati ai danni indennizzabili secondo le Norme che regolano l'assicurazione, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare il sinistro, nonché i costi per la rimozione ed il ricollocamento degli enti indenni.
Parificazione danni. Fermo quanto stabilito dall’art. 5.1 Oggetto dell’assicurazione e ad integrazione dello stesso, sono parificati ai danni assicurati oltre ai guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, anche quelli non sconsideratamente prodotti dal Contraente, dall’Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso garantito
Parificazione danni. A completamento dell’Art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione” delle “Norme che regolano l’assicurazione Incendio” e con riferimento a quanto previsto dall’art. 1914 del codice civile, sono parificati ai danni da incendio, oltre a quelli provocati per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall’Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l’evento dannoso sia esso incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.
Parificazione danni. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati alle cose assicurate nel compiere o nel tentare i reati stessi.
Parificazione danni. Sono parificati ai danni di incendio oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli prodotti dell'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire, arrestare o limitare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Parificazione danni. 18) Termini di avviso sinistro
Parificazione danni. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, si intendono compresi sia i guasti fatti per ordine dell'Autorità sia quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.