Common use of Pagamento dell’indennizzo Clause in Contracts

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzie, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio, Yolo for Ski, Yolo for Ski

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzie, ricevuta Il pagamento dell’indennizzo deve essere effettuato all’Assicurato nei termini ed alle condizioni convenuti con il Contraente. Entro il 15 maggio di ogni anno la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli Società deposita presso il Contraente l’elenco dei Soci aderenti aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al risarcimento. La Società provvederà al pagamento dell’indennizzo al Socio avente diritto per il tramite del Contraente entro il 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto di liquidazionegiugno. Il diritto all'Indennizzo è pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l’avvenuto incasso del premio, nella sua totalità, dovuto dal Contraente. Nel caso di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli erediritardi o insolvenze, tuttaviail pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito del premio anzidetto. Il Contraente ha facoltà di segnalare entro il 5 giugno eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci: - nel la Società effettuerà il pagamento dell’eventuale indennizzo previa presentazione, da parte dell’Assicurato, della quietanza dell’avvenuto pagamento dei contributi dovuti al Contraente. Nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto il quest’ultimo comunichi nei termini previsti, l’inadempienza dell’Assicurato per quanto riguarda il mancato versamento al medesimo offerta Contraente del contributo assicurativo ed associativo a suo carico per la presente assicurazione, la Compagnia provvederà a versare direttamente al Contraente l’intero ammontare degli eventuali indennizzi maturati. Pertanto con la sottoscrizione della quietanza di indennizzo da parte del Contraente, attestante tale avvenuto pagamento, null’altro la Compagnia sarà tenuta a riconoscere all’Assicurato in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del forza alla presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratoassicurazione.

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Samples: Polizza Collettiva Sulle Rese Fra Il Consorzio Di Difesa Di Cagliari, Polizza Collettiva Sulle Rese Fra Il Consorzio Di Difesa Di Oristano, Polizza Collettiva Sulle Rese Fra Il Consorzio Di Difesa Di Sassari E

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzie, ricevuta Ricevuta la necessaria documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del casocaso (compreso l’accertamento medico-legale eseguito nei termini temporali previsti dagli articoli precedenti), l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento l’Impresa si impegna a liqui- dare le Indennità dovute entro i 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto di liquidazionesuccessivi. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel Nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, decedere per cause diverse dall’Infortunio o dalla Malattia denunciata prima che l’Invalidità Permanente Totale sia stata accertata da quella che ha generato l’invaliditàun medico fiduciario dell’Impresa a mezzo di visita medica, gli eredi dell’Assicurato possono potranno dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione medica idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni La stabilizzazione dei postumi potrà essere provata dagli eredi mediante produzione del certificato di rimborso delle spese sostenutegua- rigione od equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti, corredati, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e della Cartella Clinica, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento ci sia stato un ricovero. L’Impresa verificherà la documentazione ricevuta al fine di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzivalutare l’Invalidità Permanente Totale. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana Nel caso in cui si siano verificati l’estinzione totale anticipata del Finanziamento ovvero il trasferimento del Finanziamento stesso (ad esempio, nei casi di Xxxxxxx) e l’Assicurato abbia optato per la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratoprosecuzione dell’Assicurazione, l’Impresa liquiderà gli Indennizzi dovuti ai sensi della Polizza in base al piano di ammor- tamento originario del Finanziamento o come risultante da eventuali estinzioni parziali.

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Protezione Del Mutuo, Contratto Di Assicurazione

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanziedella garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione completa necessaria per documentazione, la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede Società deve provvedere al pagamento dell’Indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempreché sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del Sinistro senza che sia stata fatta opposizione e comunque entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data del Sinistro. Il Contraente/Assicurato si impegna, nei casi in cui è stato firmato l’atto venga espressamente richiesto dalla Società, a mezzo di liquidazioneclausola in quietanza, a produrre il Certificato di Chiusa Istruttoria, non appena ne venga in possesso. Il Contraente/Assicurato è legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell’Indennizzo liquidato a termini di Polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria giudiziaria, o di altra Autorità competente se aperta, contro l’impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza del diritto all'Indennizzo è a percepire l’Indennizzo. Il presente articolo sarà applicato a ciascuna Partita di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli erediPolizza singolarmente considerata come se, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme ai soli effetti della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratorepresente clausola, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna ognuna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumidette Partite fosse stata stipulata una Polizza distinta. Per le prestazioni Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti – soggetti quindi a conguaglio – su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute Indennizzo per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’AssicuratoSinistro.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Elettronica, Polizza Di Assicurazione Furto

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzieAcquisita la denuncia di sinistro ed entro 90 giorni dall’adempimento degli obblighi per il Contraente e l’Assicurato previsti dal contratto in caso di sinistro, ricevuta la documentazione completa necessaria per Società si impegna a comunicare all’Assicurato l’importo dell’Indennizzo proposto oppure, anche a mezzo di professionisti da essa incaricati di accertare natura ed entità dei danni derivanti dal sinistro stesso, i motivi che determinano la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto mancata indennizzabilità o la necessità di liquidazioneun supplemento istruttorio. Il diritto all'Indennizzo è termine di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi90 giorni s’intenderà sospeso in presenza di procedimenti penali dai quali risulti la ricorrenza di casi di esclusione della garanzia, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima di procedimenti civili o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima arbitrali relativi alle cause del termine per l’accertamento sinistro o alla quantificazione dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzidanni indennizzabili. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato è eseguito presso la Società o l’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, entro 15 giorni non festivi dalla data dell’atto di liquidazione, sempreché l’Assicurato abbia prodotto, nei casi richiesti, copia della denuncia di sinistro presentata all’Autorità competente ed inoltre, in Italia caso di Furto del veicolo (ciclomotori esclusi) senza ritrovamento, abbia fatto pervenire alla Società la scheda di perdita di possesso e l’estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico). La Società, nei casi di Furto totale o Rapina, ha facoltà di richiedere la procura a vendere il veicolo. La Società, sia in valuta correntecaso di Furto parziale o totale sia di Rapina, anche ha facoltà, prima di corrispondere l'Indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria solo nel caso di procedimenti giudiziari nei quali si procede per le spese sostenute all’esteroil reato di truffa ai danni dell’Impresa (art. 642 c.p.). La Società, al cambio medio della settimana per i danni relativi alla garanzia Eventi naturali catastrofali (eventi atmosferici), di cui all’art. 3.8 riconoscerà l’Indennizzo solo previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione, ad eccezione del caso in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratoi costi di riparazione siano superiori al valore commerciale del veicolo assicurato.

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Samples: www.valpiave.it, www.gruppoitas.it

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzieLa Società, ricevuta tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti sul singolo veicolo, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento. La Società procede al pagamento dell’indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione completa necessaria per richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità. Limitatamente alle garanzie furto ed eventi socio politici, la valutazioneSocietà rimborsa il danno sempreché l’Assicurato abbia prodotto • copia autentica della denuncia presentata all’Autorità, • copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e compiuti gli accertamenti nel caso di perdita totale, • dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del casoveicolo oppure in sostituzione il “certificato di proprietà del veicolo” ed il “certificato dello stato giuridico attuale” del veicolo stesso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovutorilasciati dagli Uffici competenti. La Società, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto in caso di furto parziale e/o di furto totale, avuta notizia della loro accettazioneha facoltà, provvede prima di pagare l’indennizzo, di richiedere: – il certificato di chiusa istruttoria; – la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo; – il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborsodell’indennizzo, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto costo della procura rimane a carico della Società; Limitatamente alla garanzia Kasko ha facoltà prima di pagare l’indennizzo di richiedere la fattura di riparazione dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratodanni subiti dal veicolo.

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Samples: comune.quartucciu.ca.it, www.comune.quartucciu.ca.it

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanziel'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, l'Impresa provvede al pagamento entro 30 dell'indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Nella determinazione dell'ammontare del danno l'Impresa terrà conto dell'incidenza dell'IVA quando rimanga a carico dell'Assicurato e l'importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori. In caso di furto totale, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna delle seconde chiavi, l’Impresa si riserva l’applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro. In tutti i casi di danno totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa (oltre alle seconde chiavi), copia (se possibile) della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a: · individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato); · verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà). In caso di incendio, l'Assicurato deve inoltre far pervenire all'Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente. L’Assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l’avvenuta installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene richiesto l’indennizzo. L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è ricevimento della documentazione necessaria, purchè non sia stata fatta opposizione da parte di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredieventuali creditori privilegiati, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato pignoratizi od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratoipotecari.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni Auto, Contratto Di Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri + Infortuni Del Conducente

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanziedella garanzia, ricevuta verificato il rispetto degli obblighi evidenziati negli Art. 1.7 “Obblighi in caso di sinistro” e 1.14 “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” e valutato il danno, il pagamento dell’indennizzo in contanti è eseguito dall’Impresa alla propria sede ovvero alla sede dell’Agenzia alla quale è stata assegnata la documentazione completa necessaria per la valutazioneXxxxxxx Xxxxxxxxxxx, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Ferma la verifica dell’operatività della garanzia, verificato il rispetto degli obblighi evidenziati negli Art. 1.7 “Obblighi in cui è stato firmato l’atto caso di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è sinistro” e 1.14 “Obblighi dell’Assicurato in caso di carattere personale sinistro” e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenutevalutato il danno, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborsosia stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento in contanti viene eseguito trascorsi 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di quanto dovuto a termini presentazione da parte del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenuteContraente e/o dell’Aderente/Conduttore della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’Art. 1.3 “Esclusioni” comma g). Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, al netto oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di quanto dare quietanza del pagamento all’Impresa, a carico di questa non decorrono interessi. L’Impresa ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell’Assicurato, con l’annotazione dei predetti terzivincoli dai quali sono gravate. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le Le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratodi quietanza sono a carico dell’Assicurato.

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Samples: equipmentfinance.societegenerale.com

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzie, ricevuta L’Assicuratore si impegna a completare la documentazione completa necessaria per valutazione del Sinistro e inviare all’Assicurato la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia di contestazione o della loro accettazione, provvede al pagamento quietanza di liquidazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta ai sensi del precedente art. 8. L’Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l’Indennizzo all’Assicurato entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata. La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita all’Assicuratore in cui è stato firmato l’atto di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale originale, debitamente compilata e quindi non è trasmissibile agli eredifirmata dall’Assicurato, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, a mezzo raccomandata secondo le norme modalità indicate all’art. 18 della successione legittima o testamentariaSezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”. - nel L'accredito all’Assicurato dell’Indennizzo da parte dell'Assicuratore costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento dell’Indennizzo. In caso in cui di Distruzione per Danno Totale, l’Assicurato dovesse morire prima è tenuto a conservare il rottame del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora Veicolo finché lo stesso abbia presentato anche non sia stato sottoposto a terzi perizia da parte dell’Assicuratore. Su richiesta dell’Assicuratore entro il termine di 60 giorni dal Sinistro, l’Assicurato è obbligato a dare mandato a titolo gratuito all’Assicuratore per la vendita del rottame del Veicolo, impegnandosi a conferirgli la procura necessaria a tale scopo e autorizzando l’Assicuratore a trattenere il ricavato. Nei casi previsti dal presente articolo, l'Assicurato è tenuto a collaborare per tutte le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento formalità relative al passaggio di quanto dovuto proprietà del Xxxxxxx mettendo a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia disposizione dell’Assicuratore i documenti necessari e in valuta corrente, anche per agevolando le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratooperazioni connesse.

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Samples: www.mapfreassistance.it

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzieIl pagamento dell’INDENNIZZO è eseguito, ricevuta con moneta legalmente in corso al momento del SINISTRO, presso la documentazione completa necessaria per sede della SOCIETÀ o dell’Agenzia alla quale è assegnata la valutazionePOLIZZA, entro 15 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte del beneficiario. Nel caso in cui l’INFORTUNIO abbia come conseguenza una “INVALIDITÀ PERMANENTE” è prevista la seguente procedura: • entro 15 giorni dal ricevimento del certificato medico e/o relazione medico legale che attesta la stabilizzazione dei postumi permanenti derivanti dall’INFORTUNIO, e compiuti gli accertamenti comunque entro 18 mesi dalla data di denuncia del casoSINISTRO, l'Assicuratore determina l'Indennizzo la SOCIETÀ invia all’ASSICURATO raccomandata o PEC che risulti dovutoreca l’invito a visita medico legale; • la proposta di liquidazione viene formulata dalla SOCIETÀ nel termine di 60 giorni dalla data della visita medico legale predisposta; • entro 15 giorni dal ricevimento dell’accettazione della proposta, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto ela SOCIETÀ trasmette all’ASSICURATO l’atto di transazione e quietanza. La SOCIETÀ paga l’INDENNIZZO entro 15 giorni dal ricevimento dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto dall’ASSICURATO o dal beneficiario. Se il RISCHIO relativo alla POLIZZA è ripartito per quote fra più SOCIETÀ (c.d. coassicurazione), avuta notizia ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della loro accettazionerispettiva quota, provvede quale risulta dalla POLIZZA, esclusa ogni responsabilità solidale. Dopo almeno 120 giorni dalla denuncia del SINISTRO, l’ASSICURATO ha la facoltà di richiedere un anticipo, da conguagliare al pagamento momento della liquidazione definitiva del SINISTRO, di importo non superiore al 25% del presumibile INDENNIZZO, con il massimo di 25.000 Euro, a condizione che: - in base alla documentazione acquisita sia obbiettivamente accertabile che L’INVALIDITÀ PERMANENTE è superiore al 30% dell’invalidità totale; - non sia sorta alcuna contestazione sull’indennizzabilità del SINISTRO. L’anticipo sarà liquidato entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto richiesta e non può essere considerato come impegno definitivo della SOCIETÀ sulla quantificazione del grado di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’AssicuratoINVALIDITÀ PERMANENTE.

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Samples: Assicurazione Infortuni Globale Sezione Infortuni

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanziedella garanzia e valutato l’ammontare del danno, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, l’Impresa provvede al pagamento entro 30 dell’indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Nella determinazione dell’ammontare del danno l’Impresa terrà conto dell’incidenza dell’IVA quando rimanga a carico dell’assicurato e l’importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori. In caso di furto totale, l’assicurato deve far pervenire all’Impresa le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna delle seconde chiavi, l’Impresa si riserva l’applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro. In tutti i casi di danno totale, l’assicurato deve far pervenire all’Impresa (oltre alle seconde chiavi), copia della fattura di acquisto (se possibile) nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a: · individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato); · verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà). In caso di incendio, l’assicurato deve inoltre far pervenire all’Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente. L’assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l’avvenuta installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene richiesto l’indennizzo. L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari. La cessione da parte dell’Assicurato di eventuali crediti nei confronti dell’Impresa (derivanti dall’applicazione delle norme di cui al presente contratto) non sarà valida ed efficace nei confronti del cessionario in cui è stato firmato l’atto assenza di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborsoespressa autorizzazione preventiva rilasciata dall’Impresa all’Assicurato, il pagamento di quanto dovuto a termini quale, con la sottoscrizione del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenutecontratto, al netto di quanto s’impegna a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia rendere edotto qualsiasi proprio avente causa del contenuto della presente nonché a manlevare l’Impresa da ogni e in valuta corrente, anche per qualsivoglia contestazione che le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratodovesse essere mossa dal cessionario del credito.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanziedella garanzia e valutato l’ammontare del danno, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, l’Impresa provvede al pagamento entro 30 dell’indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Nella determinazione dell’ammontare del danno l’Impresa terrà conto dell’incidenza dell’IVA quando rimanga a carico dell’assicurato e l’importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori. In caso di furto totale, l’assicurato deve far pervenire all’Impresa le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna delle seconde chiavi, l’Impresa si riserva l’applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro.‌‌‌ In tutti i casi di danno totale, l’assicurato deve far pervenire all’Impresa (oltre alle seconde chiavi), copia della fattura di acquisto (se possibile) nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a: · individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato); · verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà). In caso di incendio, l’assicurato deve inoltre far pervenire all’Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente. L’assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l’avvenuta installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene richiesto l’indennizzo. L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari. La cessione da parte dell’Assicurato di eventuali crediti nei confronti dell’Impresa (derivanti dall’applicazione delle norme di cui al presente contratto) non sarà valida ed efficace nei confronti del cessionario in cui è stato firmato l’atto assenza di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborsoespressa autorizzazione preventiva rilasciata dall’Impresa all’Assicurato, il pagamento di quanto dovuto a termini quale, con la sottoscrizione del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenutecontratto, al netto di quanto s’impegna a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia rendere edotto qualsiasi proprio avente causa del contenuto della presente nonché a manlevare l’Impresa da ogni e in valuta corrente, anche per qualsivoglia contestazione che le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratodovesse essere mossa dal cessionario del credito.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanziel'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, l'Impresa provvede al pagamento entro 30 dell'indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Nella determinazione dell'ammontare del danno l'Impresa terrà conto dell'incidenza dell'IVA quando rimanga a carico dell'Assicurato e l'importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori. In caso di furto totale, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna delle seconde chiavi, l’Impresa si riserva l’applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro. In tutti i casi di danno totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa (oltre alle seconde chiavi), copia (se possibile) della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a: · individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato); · verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà). In caso di incendio, l'Assicurato deve inoltre far pervenire all'Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto della denuncia del sinistro ed a condizione installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene richiesto l’indennizzo. L’Impresa, verificata intervenuti, o dichiarazione equivalente. L’Assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l’avvenuta che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è ricevimento della documentazione necessaria, purchè non sia stata fatta opposizione da parte di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredieventuali creditori privilegiati, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato pignoratizi od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratoipotecari.

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Samples: www.nobis.it

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzieLa Società, ricevuta tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti sul singolo veicolo, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento. La Società procede al pagamento dell’indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione completa necessaria per richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità. Limitatamente alle garanzie furto ed eventi socio politici, la valutazioneSocietà rimborsa il danno sempreché l’Assicurato abbia prodotto • copia autentica della denuncia presentata all’Autorità, • copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e compiuti gli accertamenti nel caso di perdita totale, • dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del casoveicolo oppure in sostituzione il “certificato di proprietà del veicolo” ed il “certificato dello stato giuridico attuale” del veicolo stesso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovutorilasciati dagli Uffici competenti. La Società, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto in caso di furto parziale e/o di furto totale, avuta notizia della loro accettazioneha facoltà, provvede prima di pagare l’indennizzo, di richiedere: – il certificato di chiusa istruttoria; – la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo; – il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto dell’indennizzo, il costo della procura rimane a carico della Società; Limitatamente alla garanzia Kasko ha facoltà, prima di liquidazionepagare l’indennizzo, di richiedere la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo. In caso di pagamento diretto alla carrozzeria/officina la Società non può opporre le franchigie previste dal contratto. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo recupero deve avvenire attraverso estratti riepilogativi inviati al Contraente che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratosi impegna pagare entro 60 giorni dal ricevimento.

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Samples: www.sardegnaforeste.it

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzie, ricevuta L’Impresa provvede al pagamento dell’Indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell’Indennizzo stesso. Presupposto di tale accordo è la ricezione da parte dell’Impresa di tutta la documentazione necessaria alla corretta e completa istruzione del sinistro. Ricevuta la necessaria per la valutazione, documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore l’Impresa determina l'Indennizzo l’indennità che risulti dovuto, dovuta e ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta all’Assicurato. Avuta notizia della loro sua accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto di liquidazionepagamento. Il II diritto all'Indennizzo all’indennità per Invalidità Permanente da infortunio è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui . Tuttavia se l’Assicurato dovesse morire muore dopo che l’Indennizzo l’indennità sia già stato liquidato stata ufficialmente offerta o comunque sia pervenuto al medesimo offerta liquidata in misura determinata, l’Assicuratore pagherà l’Impresa paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto. L’indennità viene corrisposta in Italia, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta correntecorrente in Italia. Centro Direzionale Colleoni Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, anche 21 20864 Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/0000000 - xxxxxxx@xxxxx.xx IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXX (XX) Il Contraente può richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa xxx.xxxxx.xx la voce “Xxxxxxxx le spese sostenute all’esterotue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina. Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con il login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al cambio medio primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi. L’accesso all’area riservata da diritto alla consultazione della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato.propria posizione assicurativa relativamente a:

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanziel'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, Società provvede al pagamento entro 30 dell'indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Nella determinazione dell'ammontare del danno la Società terrà conto dell'incidenza dell'IVA quando rimanga a carico dell'assicurato e l'importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori. In caso di furto totale, l’assicurato deve far pervenire alla Società le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna delle seconde chiavi, la Società si riserva l’applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro. In tutti i casi di danno totale, l'assicurato deve far pervenire alla Società (oltre alle seconde chiavi), copia della fattura di acquisto (se possibile) nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a: • individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato); • verificare la titolarità del diritto all’indennizzo del danno (Certificato di Proprietà). In caso di incendio, l'assicurato deve inoltre far pervenire alla Società copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente. L’assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l’avvenuta installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene richiesto l’indennizzo. La Società, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredieventuali creditori privilegiati, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato pignoratizi od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratoipotecari.

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Samples: Polizza Cardealer Insidea

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività Il pagamento dell'indennizzo è eseguito a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso, ed è eseguito entro 30 gg. dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx, sempre che sia trascorso il termine di 30 gg. da quello del sinistro e non sia stata fatta opposizione, (salvo applicazione delle garanzienorme di cui all'Articolo 2742 del Codice Civile, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazionequalora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, e compiuti gli accertamenti del casoper il caso di furto totale, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento sia stata prestata alla Società anche dichiarazione dell'Ente competente di perduto possesso quando vi sia l'obbligo di registrazione) e in ogni caso entro 30 90 giorni dalla data in cui del sinistro. Se è stato firmato l’atto di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborsosinistro, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dell'indennizzo avverrà previa dimostrazione apposizione in quietanza di clausola d’impegno dell'Assicurato a consegnare il certificato di "Chiusa Istruttoria", non appena gli sarà consegnato dall'Autorità competente. Se il veicolo rubato è recuperato in tutto o in parte, l’ARPAS deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuta notizia. Se la Società ha già risarcito integralmente il danno, diviene proprietaria delle spese effettivamente sostenutecose recuperate e l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà, al netto mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Se il danno è stato risarcito parzialmente, il valore del recupero è ripartito tra la Società e l'Assicurato in misura proporzionale. Qualora non sia intervenuto alcun risarcimento, l'importo indennizzabile è determinato sulla base degli eventuali danni riscontrati sul veicolo. La Società ha la facoltà di quanto a carico subentrare nella proprietà dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratoresidui del sinistro corrispondendone il controvalore.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzie, ricevuta AXA si impegna a formulare all’assicurato un’offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte della Compagnia; si impegna altresì a pagare all’assicurato la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento somma offerta entro 30 15 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumisussistano motivi ostativi. Per le prestazioni la Garanzia Furto (Art. 3.2) in caso di rimborso delle spese sostenutemancato ritrovamento del veicolo, qualora AXA indennizza l’assicurato, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all’autorità competente e lo stesso abbia presentato anche fatto pervenire: notarile a terzi le notulevendere al fine di agevolare l’eventuale vendita dello stesso in caso di ritrovamento; Se è stata aperta una procedura giudiziaria, fatture o ricevute per ottenerne il rimborsoAXA si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l’indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria. AXA si riserva la facoltà di indennizzare l’assicurato, previo accordo, in forma specifica rimpiazzando il veicolo oggetto di perdita totale con un veicolo omologo. L’assicurato deve, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, informare tempestivamente AXA, e far verbalizzare alle autorità l’avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati. Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell’indennizzo, l’indennizzo stesso non potrà superare il costo dei danni riscontrati sul veicolo recuperato. Quanto recuperato dopo il pagamento integrale dell’indennizzo diventa di proprietà di AXA; l’assicurato deve fornire ad AXA la procura a vendere del veicolo recuperato, autorizzandola a trattenerne il relativo ricavato. Se invece l’indennizzo è stato pagato parzialmente, i recuperi sono suddivisi fra le parti in proporzione del danno sopportato. L’assicurato ha la possibilità di riacquistare quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratorecuperato restituendo ad AXA l’indennizzo ricevuto.

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Samples: Polizza r.c. Auto

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività Ricevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazioni mediche, ricevute o fatture di pagamento in originale), espletate tutte le indagini richieste e verificata la validità delle garanzie, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore Compagnia determina l'Indennizzo l’indennizzo che risulti risulta dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto interessati e, avuta ricevuta notizia della loro accettazione, si impegna a disporre il pagamento entro 15 giorni da quest’ultima. Qualora non ci sia immediato accordo fra le Parti sull’ammontare dell’Indennizzo, la Compagnia, nell’attesa che questo sia determinato dal Collegio medico, provvede al pagamento entro 30 giorni dell’importo dalla data in cui è stato firmato l’atto di liquidazionestessa stimato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione del suddetto Collegio medico. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire Qualora dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione un’indennità per Invalidità Permanente, entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza delle spese effettivamente sostenutelesioni subite, al netto di quanto a carico dei predetti terzisi verifichi il decesso dell’Assicurato, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennità pagata e la somma assicurata per il caso Morte, qualora questa sia superiore. La Compagnia non esige il rimborso nel caso contrario. Il pagamento dell’Indennizzo viene che la Compagnia avrà effettuato ad istituti di cura o medici convenzionati solleverà la Compagnia stessa nei loro confronti e nei confronti dell’Assicurato, senza che questi o i suoi eredi possano vantare pretesa alcuna per la stessa causale, nemmeno a titolo integrativo di quanto la Compagnia abbia già corrisposto. Il pagamento diretto non pregiudica il diritto della Compagnia a far valere eventuali eccezioni nei confronti dell’Assicurato. La richiesta del pagamento diretto e la conferma da parte della Centrale Operativa, prestata in Italia e base alle notizie ed alla documentazione fornite dall’Assicurato, non pregiudicano la valutazione della Compagnia sulla indennizzabilità del sinistro a termini di polizza al ricevimento della documentazione completa. La Compagnia si riserva la facoltà di rifiutare l’ammissione al pagamento diretto, nonché di richiedere all’Assicurato la restituzione delle somme pagate, nella misura in valuta correntecui, anche in base alla polizza, avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la prestazione garantita. Qualora da controlli amministrativi successivi, risultasse che la Copertura Sanitaria non sia attiva per l’annualità in corso, oppure risultasse la mancanza della regolarità amministrativa della polizza o della singola posizione, l’Assicurato dovrà saldare personalmente alla Struttura Sanitaria le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana anche se precedentemente autorizzate in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratoregime di Assistenza Diretta.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte, Con Assicurazioni Complementari Facoltative

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanziegaranzie e valutato l’ammontare del danno, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, l’Impresa provvede al pagamento entro 30 dell’indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Nella determinazione dell’ammontare del danno l’Impresa terrà conto dell’incidenza dell’IVA quando rimanga a carico dell’assicurato e l’importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori. L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari. La cessione da parte dell’Assicurato di eventuali crediti nei confronti dell’Impresa (derivanti dall’applicazione delle norme di cui al presente contratto) non sarà valida ed efficace nei confronti del cessionario in cui è stato firmato l’atto assenza di espressa autorizzazione preventiva rilasciata dall’Impresa all’Assicurato, il quale, con la sottoscrizione del presente contratto, s’impegna a rendere edotto qualsiasi proprio avente causa del contenuto della presente nonché a manlevare l’Impresa da ogni e qualsivoglia contestazione che le dovesse essere mossa dal cessionario del credito. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami Centro Direzionale Colleoni – Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 20864 Xxxxxx Xxxxxxx – MB – Fax 039/6890432- xxxxxxx@xxxxx.xx, che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Ove il reclamo dovesse pervenire all’Intermediario, lo stesso, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente all’Impresa affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine. IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXX (XX). In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa. Il diritto all'Indennizzo è I reclami relativi al comportamento dell’Intermediario, dei suoi dipendenti o collaboratori dovranno essere indirizzati per iscritto direttamente alla sua sede ai recapiti di carattere personale seguito indicati e quindi non è trasmissibile agli eredisaranno gestiti direttamente dall’Intermediario che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni: Xxx Xxxxxxx, tuttavia00/X - 00000 Xxxxxx | Fax 00.00000000 | Indirizzo e-mail: - nel caso in cui l’Assicurato xxxxxxx@xxxxxxx.xx Indirizzo pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx Ove il reclamo dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto pervenire all’Impresa, la stessa, dandone contestuale notizia al medesimo offerta in misura determinatareclamante, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario affinché provveda ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche analizzare il reclamo e a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne dare riscontro al reclamante entro il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratopredetto termine.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività Ricevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazioni mediche), espletate tutte le indagini richieste dall’Impresa e verificata la validità delle garanzie, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazionel’Impresa stessa si impegna a disporre il pagamento dell’Indennizzo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della quietanza debitamente sottoscritta dal Contraente/Assicurato. Qualora non ci sia immediato accordo fra le Parti sull’ammontare dell’Indennizzo, e compiuti gli accertamenti del casol’Impresa, l'Assicuratore determina l'Indennizzo nell’attesa che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazionequesto sia determinato dal Collegio medico, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data dell’importo da essa stimato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione del suddetto Collegio. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Unitamente alla denuncia, il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari, compreso in cui è stato firmato l’atto caso d’incarico a un proprio legale di liquidazionefiducia il preventivo di spese da quest’ultimo redatto. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale In ogni caso il Contraente/Assicurato deve trasmettere all’Impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo: contattando il numero 039.9890.001 ovvero il numero verde 800.894153 o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e quindi non è trasmissibile agli eredimail: tutela@ xxxxx.xx. I documenti necessari da allegare alla denuncia, tuttaviaa titolo esemplificativo, sono: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento una sintetica descrizione di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione accaduto; - generalità e recapiti della controparte; - copia della corrispondenza intercorsa; - copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle spese effettivamente sostenuteAutorità eventualmente intervenute, al netto documentazione fotografica, ecc.; - copia dell’Avviso di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta correnteGaranzia o ogni altro Atto civile, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratopenale o amministrativo notificato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzieLa Società, ricevuta tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti sul singolo veicolo, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento. La Società procede al pagamento dell’indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione completa necessaria per richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità. Limitatamente alle garanzie furto ed eventi socio politici, la valutazioneSocietà rimborsa il danno sempreché l’Assicurato abbia prodotto • copia autentica della denuncia presentata all’Autorità, • copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e compiuti gli accertamenti nel caso di perdita totale, • dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del casoveicolo oppure in sostituzione il “certificato di proprietà del veicolo” ed il “certificato dello stato giuridico attuale” del veicolo stesso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovutorilasciati dagli Uffici competenti. La Società, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto in caso di furto parziale e/o di furto totale, avuta notizia della loro accettazioneha facoltà, provvede prima di pagare l’indennizzo, di richiedere: – il certificato di chiusa istruttoria; – la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo; – il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto dell’indennizzo, il costo della procura rimane a carico della Società; Limitatamente alla garanzia Kasko ha facoltà prima di liquidazionepagare l’indennizzo di richiedere la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo. In caso di pagamento diretto alla carrozzeria/officina la Società non può opporre le franchigie previste dal contratto. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo recupero deve avvenire attraverso estratti riepilogativi inviati al Contraente che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratosi impegna pagare entro 60 giorni dal ricevimento.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzieL'Assicurato ha diritto di ottenere, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti prima della liquidazione del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborsosinistro, il pagamento di quanto dovuto un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a termini condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila). L'obbligo della Società viene in essere entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta dell'acconto. Tale acconto non può comunque essere superiore a € 1.000.000,00 (unmilione), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso di danno ad un bene assicurato in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che li bene assicurato aveva al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere degli anticipi sul supplemento spettategli, che saranno determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute. Verificata l’operatività della garanzia, al netto valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà a sottoporre all’Assicurato una proposta di quanto liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della citata documentazione ed a carico dei predetti terzicorrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all’accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione. Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all’ammontare dell’indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all’Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l’ammontare dell’indennizzo presunto. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell’Assicurato o del Contraente. Il pagamento dell’Indennizzo viene dell'indennizzo sarà effettuato in Italia dagli Assicuratori anche prima della chiusura dell'istruttoria giudiziaria, se aperta, e in valuta correntel'Assicurato si impegna a far pervenire agli Assicuratori detto documento, anche per le spese sostenute all’esterose disponibile, al cambio medio della settimana in cui con la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratomassima sollecitudine.

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Samples: Contratto in Forma Pubblica Amministrativa

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività Il pagamento dell'indennizzo è eseguito a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso, ed è eseguito entro 30 gg. dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx, sempre che sia trascorso il termine di 30 gg. da quello del sinistro e non sia stata fatta opposizione, (salvo applicazione delle garanzienorme di cui all'Articolo 2742 del Codice Civile, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazionequalora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, e compiuti gli accertamenti del casoper il caso di furto totale, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento sia stata prestata alla Società anche dichiarazione dell'Ente competente di perduto possesso quando vi sia l'obbligo di registrazione) e in ogni caso entro 30 90 giorni dalla data in cui del sinistro. Se è stato firmato l’atto di liquidazione. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborsosinistro, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dell'indennizzo avverrà previa dimostrazione apposizione in quietanza di clausola d’impegno dell'Assicurato a consegnare il certificato di "Chiusa Istruttoria", non appena gli sarà consegnato dall'Autorità competente. Se il veicolo rubato è recuperato in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuta notizia. Se la Società ha già risarcito integralmente il danno, diviene proprietaria delle spese effettivamente sostenutecose recuperate e l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà, al netto mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Se il danno è stato risarcito parzialmente, il valore del recupero è ripartito tra la Società e l'Assicurato in misura proporzionale. Qualora non sia intervenuto alcun risarcimento, l'importo indennizzabile è determinato sulla base degli eventuali danni riscontrati sul veicolo. La Società ha la facoltà di quanto a carico subentrare nella proprietà dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratoresidui del sinistro corrispondendone il controvalore.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzieEspletata l’attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento l’indennizzo o il risarcimento– se dovuto – verrà liquidato da Amissima Assicurazioni entro 30 giorni dalla data dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l’indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in cui è stato firmato l’atto ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di liquidazioneProcedura Civile. Il diritto all'Indennizzo è Amissima Assicurazioni rimborsa all’Assicurato il danno, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti e ne emette il pagamento presso la sede di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli erediAmissima Assicurazioni o dell’Ispettorato sinistri competente per territorio nella moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento stesso. In caso di distruzione totale, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato incendio, o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima furto totale senza ritrovamento del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborsoveicolo, il pagamento dell’indennizzo avverrà a condizione che l’Assicurato, a richiesta di Amissima Assicurazioni, abbia prodotto il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso e il certificato di proprietà rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), nonché la seconda copia o eventuali ulteriori copie delle chiavi. In caso di danni parziali, Amissima Assicurazioni ha la facoltà, prima di provvedere al pagamento, di chiedere l’esibizione del documento fiscale attestante l’avvenuta riparazione del veicolo. In caso di danno totale, Amissima Assicurazioni ha la facoltà, come disposto dall’art. 15.5 e prima di pagare l’indennizzo, di richiedere, qualora il premio sia stato frazionato in due o più rate, il pagamento delle residue a completamento dell’annualità in corso. Limitatamente ai sinistri da “Ritiro Patente” il pagamento sarà effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto dovuto il conducente abbia ottemperato agli obblighi sanciti dall’art. 14.3 e fornito i documenti comprovanti il suo diritto all’indennizzo. In ogni caso il conducente è tenuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratodare avviso immediato ad Amissima Assicurazioni dell’avvenuta restituzione dell’abilitazione alla guida.

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Samples: www.amissima.it

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanziegaranzie e valutato l’ammontare del danno, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, l’Impresa provvede al pagamento entro 30 dell’indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Nella determinazione dell’ammontare del danno l’Impresa terrà conto dell’incidenza dell’IVA quando rimanga a carico dell’Assicurato e l’importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori. L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari. La cessione da parte dell’Assicurato di eventuali crediti nei confronti dell’Impresa (derivanti dall’applicazione delle norme di cui al presente contratto) non sarà valida ed efficace nei confronti del cessionario in cui è stato firmato l’atto assenza di espressa autorizzazione preventiva rilasciata dall’Impresa all’Assicurato, il quale, con la sottoscrizione del presente contratto, s’impegna a rendere edotto qualsiasi proprio avente causa del contenuto della presente nonché a manlevare l’Impresa da ogni e qualsivoglia contestazione che le dovesse essere mossa dal cessionario del credito. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami Centro Direzionale Colleoni – Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 20864 Xxxxxx Xxxxxxx – MB – Fax 039/6890432- xxxxxxx@xxxxx.xx, che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal reclamo. Xxx il reclamo dovesse pervenire all’Intermediario, lo stesso, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente alla Compagnia affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine. IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXX (XX). In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa. Il diritto all'Indennizzo è I reclami relativi al comportamento dell’Intermediario, dei suoi dipendenti o collaboratori dovranno essere indirizzati per iscritto direttamente alla sua sede ai recapiti di carattere personale seguito indicati e quindi non è trasmissibile agli eredisaranno gestiti direttamente dall’Intermediario che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni: Xxx Xxxxxxx, tuttavia00/X - 00000 Xxxxxx | Fax 00.00000000 | Indirizzo e-mail: - nel caso in cui l’Assicurato xxxxxxx@xxxxxxx.xx Indirizzo pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx Ove il reclamo dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto pervenire alla Compagnia, la stessa, dandone contestuale notizia al medesimo offerta in misura determinatareclamante, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario affinché provveda ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche analizzare il reclamo e a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne dare riscontro al reclamante entro il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratopredetto termine.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzieINVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA Il grado di INVALIDITÀ PERMANENTE viene accertato, ricevuta la documentazione completa necessaria in base ai criteri di indennizzo di cui all’art. 3.2 “Criteri di indennizzo” ed ai parametri riportati all’art. 3.4 “Parametri per la valutazionevalutazione dell’invalidità permanente” e tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’ASSICURATO e in funzione della seguente procedura: • entro 15 giorni dal ricevimento del certificato medico e/o relazione medico legale attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti, e compiuti gli accertamenti comunque entro 18 mesi dalla data di denuncia del casoSINISTRO, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 la SOCIETA’ invia all’ASSICURATO raccomandata o PEC recante l’invito a visita medico legale; • la proposta di liquidazione viene formulata nel termine di 60 giorni dalla data in cui è stato firmato della visita medico legale predisposta dalla SOCIETA’; di 40 C A S O S I N I S T R O I N C A S O D I S I N I S T R O • entro 15 giorni dal ricevimento dell’accettazione della proposta, la SOCIETA’ trasmette all’ASSICURATO l’atto di liquidazionetransazione e quietanza. Il diritto all'Indennizzo è pagamento dell’INDENNIZZO viene effettuato nel termine di carattere personale 15 giorni dal ricevimento dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto. Le spese di cura e quelle relative alla documentazione medica di cui all’art. 7.1 “Obblighi in caso di sinistro” sono a carico dell’ASSICURATO. Qualora un adeguato trattamento terapeutico possa modificare positivamente, secondo giudizio medico, la prognosi della MALATTIA e qualora l’ASSICURATO non intenda sottoporvisi anche se la SOCIETA’ decide di sostenerne i relativi costi, la valutazione del danno verrà effettuata sulla base dei postumi di INVALIDITÀ PERMANENTE che residuerebbero se l’ASSICURATO stesso si sottoponesse a detto trattamento, senza riguardo quindi non è trasmissibile al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni di salute in atto. Se l’ASSICURATO, per causa indipendente dalla MALATTIA che ha determinato un’INVALIDITÀ PERMANENTE a suo carico, decede: • prima che i postumi permanenti siano stati accertati mediante visita medico legale da parte di un professionista incaricato dalla SOCIETA’, l’INDENNIZZO verrà corrisposto ai beneficiari designati in POLIZZA o, in assenza di designazione, agli eredieredi individuati secondo le norme della successione legittima o testamentaria, tuttavia: - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire purché i postumi permanenti siano obiettivamente accertabili sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta; • dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta i postumi permanenti siano stati accertati mediante visita medico legale da parte di un professionista incaricato dalla SOCIETA’, l’INDENNIZZO verrà corrisposto ai beneficiari designati in misura determinataPOLIZZA o, l’Assicuratore pagherà in assenza di designazione, agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, individuati secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel In caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento di mancato accordo sull’accertabilità dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio e/o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratoresulla loro quantificazione, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Assicurato possono dimostrare resta salva la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna facoltà delle PARTI di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni di rimborso delle spese sostenute, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratoricorrere all’arbitrato irrituale.

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Samples: www.vittoriaassicurazioni.com

Pagamento dell’indennizzo. Verificata l’operatività delle garanzie, ricevuta Ricevuta la necessaria documentazione completa necessaria per la valutazione, e compiuti gli accertamenti del casocaso (compreso l’accertamento medico-legale eseguito nei termini temporali previsti dagli articoli precedenti), l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento l’Impresa si impegna a liqui- dare le Indennità dovute entro i 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stato firmato l’atto di liquidazionesuccessivi. Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia: - nel Nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire dopo che l’Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in misura determinata, l’Assicuratore pagherà agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria. - nel caso in cui l’Assicurato dovesse morire prima del termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’Infortunio o prima dell’accertamento medico-legale dell’Assicuratore, decedere per cause diverse dall’Infortunio o dalla Malattia denunciata prima che l’Invalidità Permanente Totale sia stata accertata da quella che ha generato l’invaliditàun medico fiduciario dell’Impresa a mezzo di visita medica, gli eredi dell’Assicurato possono potranno dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione medica idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Per le prestazioni La stabilizzazione dei postumi potrà essere provata dagli eredi mediante produzione del certificato di rimborso delle spese sostenutegua- rigione od equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti, corredati, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e della Cartella Clinica, qualora lo stesso abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento ci sia stato un ricovero. L’Impresa verificherà la documentazione ricevuta al fine di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzivalutare l’Invalidità Permanente Totale. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana Nel caso in cui si siano verificati l’estinzione totale anticipata del Finanziamento ovvero il trasferimento del Finanziamento stesso (ad esempio, nei casi di Surroga) e l’Assicurato abbia optato per la spesa è stata sostenuta dall’Assicuratoprosecuzione dell’Assicurazione, l’Impresa liquiderà gli Indennizzi dovuti ai sensi della Polizza in base al piano di ammor- tamento originario del Finanziamento o come risultante da eventuali estinzioni parziali.

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Protezione Del Mutuo