Oggetto dell’assicurazione RCO Clausole campione

Oggetto dell’assicurazione RCO. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni sofferti dai dipendenti della Contraente a seguito di infortunio avvenuto in occasione di lavoro o di servizio. Gli Assicuratori sono pertanto obbligati a tenere indenne l’Assicurato delle somme che l’Assicurato sia legalmente tenuto a pagare: - agli Istituti assicurativi di legge (INAIL, INPS o altri) a titolo di regresso; - all’infortunato o ai suoi aventi causa, a titolo di danno o di maggior danno (danno differenziale). Anche in questi casi i termini di cui all’articolo 10 decorrono da quando l’Ufficio addetto alla gestione dei contratti di assicurazione ha avuto notizia della richiesta da parte del soggetto avente titolo.
Oggetto dell’assicurazione RCO. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
Oggetto dell’assicurazione RCO. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni sofferti dai dipendenti della Contraente a seguito di infortunio avvenuto in occasione di lavoro o di servizio. Gli Assicuratori sono pertanto obbligati a tenere indenne l’Assicurato delle somme che l’Assicurato sia legalmente tenuto a pagare: - Agli Istituti assicurativi di legge (INAIL, INPS o altri) a titolo di regresso; - All’infortunato o ai suoi aventi causa, a titolo di danno o di maggior danno (danno differenziale). Ai fini di questa assicurazione, sono dipendenti della Contraente tutti i prestatori di lavoro che sono soggetti all’assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e che agiscono alle dirette dipendenze della Contraente o dell’Assicurato con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o di apprendistato. Rientrano in questa nozione anche i soggetti impiegati in lavori socialmente utili e tutti coloro (studenti, allievi, borsisti, specializzandi, praticanti avvocati, ecc.) che prendono parte alle attività indicate in questa polizza, durante periodi di prova, di addestramento, pratica professionale, corsi di formazione, studi e altri scopi analoghi.
Oggetto dell’assicurazione RCO. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
Oggetto dell’assicurazione RCO. L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

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  • OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto indicato in polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Tali oneri sono: • le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita; • le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite ed in relazione all’ambito di operatività della presente polizza: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari; • le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. “7.6 – Gestione del caso assicurativo” comma 4; • le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo art. “7.6 – Gestione del caso assicurativo” comma 5; • le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); • le spese di giustizia; • il contributo Unificato (D.L. n. 28 del 11.03.2002), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima; • le spese per la registrazione degli atti giudiziari; • le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; • le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie assicurate dalla polizza; • le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta. Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società e/o ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato. E’ garantito l’intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi dell’art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”, comma 3, per ogni grado di giudizio.

  • OGGETTO DELLA LOCAZIONE Il Comune di Trieste concede in locazione il Centro servizi alla produzione musicale – Casa della Musica, sito in xxx Xxxxxxxxx, x. 0. Il Centro servizi per la produzione musicale è aperto al pubblico dal 2002 e la locazione è disposta allo scopo di gestire il servizio in modo da consolidare i risultati raggiunti con l’attuazione del Progetto Tergeste (iniziativa comunitaria Urban) nel centro storico di Trieste. Nell’ambito di tale progetto (Progetto Tergeste) lo specifico sottoprogetto destinato alla realizzazione di un Centro servizi alla produzione musicale veniva così descritto: “Centro servizi alla produzione musicale - Casa della Musica: con questa azione si persegue l’obiettivo di contribuire alla rivitalizzazione sociale e culturale dell’area bersaglio, offrendo opportunità di occupazione del tempo libero, crescita culturale, socializzazione soprattutto giovanile. A tal scopo si intende far leva sull’attività musicale che nella città è estremamente sentita e vitale, ma che risente della mancanza di spazi e strutture adeguate, e sulla forte capacità di aggregazione riconosciuta alla musica.”. La struttura dovrà garantire lo svolgimento di attività di tipo didattico, di promozione e di divulgazione culturale, in particolare musicale, nonché il servizio di noleggio dello studio di registrazione e delle sale di prova. L’accesso al servizio dello studio di registrazione e delle sale di prova è consentito a singoli artisti e a gruppi musicali sulla base di tariffe allineate ai costi di mercato con possibilità di tariffa oraria o forfetaria giornaliera. Tutte le predette attività dovranno essere accessibili al pubblico. La locazione del Centro servizi per la produzione musicale – Casa della Musica comprende l’immobile sito in xxx Xxxxxxxxx, x. 0, che ha una superficie complessiva mq. 596,80, suddivisi in piano terra e due piani, di cui si allega la planimetria (all. 1). L’immobile è completo di arredi ed attrezzature, come indicativamente descritte nell’elenco allegato (all. 2), nella quantità e qualità in dotazione al momento dell’inizio del servizio e come risultante nell’apposito verbale di consistenza da redigersi in contraddittorio e da sottoscriversi tra le parti. Eventuali elementi aggiuntivi negli arredi e nelle attrezzature, necessari allo svolgimento del servizio, dovranno essere forniti dal locatario.

  • OGGETTO DELLA PRESTAZIONE L’oggetto della prestazione è il seguente:

  • OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione

  • Oggetto della copertura La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali e non materiali, perdite e/o, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.

  • Natura E Oggetto Dellappalto Art. 1 Oggetto dell’appalto e definizioni ..........................................................................................................

  • Durata dell’assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. 1919 ss.).

  • OGGETTO DELLA GARA L’Isecs del Comune di Correggio indice la gara d’appalto disciplinata dal presente capitolato speciale, avvalendosi in convenzione della SUA (Stazione Unica Appaltante) della Provincia di Reggio Emilia, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per sostituzioni di personale nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali, per individuare come aggiudicatario un operatore economico, fra le Agenzie per il Lavoro, iscritte presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ex art. 4 del D.Lgs. 276/2003, per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, rinnovabile a termini di legge. Il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di fronteggiare, tramite l’impiego temporaneo di personale in somministrazione, esigenze e situazioni di ordine organizzativo e sostitutivo, anche riferibili all’ordinaria attività di Isecs, ex D.Lgs 276/2003, art. 20, co. 4, all’interno di quelle previste dall’art. 36, co. 2 del D. Lgs 165/2001, utilizzando personale a tempo determinato di cui agli artt. 30 – 40 del D.Lgs 81/2015. In particolare per il personale educativo/insegnante si farà riferimento soprattutto per le sostituzioni di breve durata, mentre per il personale ausiliario si attingerà anche le supplenze di lunga durata, Isecs mantiene comunque completa autonomia nell’acquisire le professionalità oggetto della gara anche attraverso modalità diverse dalla somministrazione di lavoro temporaneo, senza che per ciò nulla sia dovuto all’aggiudicatario.

  • Oggetto dell’Accordo 1. Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano tra il Comune/Ente e ……………. [l’ente pubblico o l’Ente di Terzo settore, quale la Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione/Fondazione/Ente], per la realizzazione di progetti utili alla collettività (in avanti anche solo “PUC”) che attraverso le attività previste possano favorire la crescita della coesione sociale e lo sviluppo della comunità locale.

  • OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO Il presente accordo quadro ha per oggetto tutte le opere, le somministrazioni e le prestazioni a misura necessari per garantire la conservazione in sicurezza della rete stradale e ciclo-pedonale, dei marciapiedi ed in generale delle aree esterne soggette a passaggio pubblico (a titolo esemplificativo piazze, parcheggi, viabilità interna parchi- cimiteri - sagrati) di competenza del Comune di Giussano. L’accordo quadro in oggetto è un appalto misto di lavori, servizi e forniture, secondo quanto descritto negli articoli seguenti. La natura dei lavori previsti è di tipo prettamente manutentivo, avente caratteri di ripetitività e serialità, ovvero lavori di cui non è nota a priori la consistenza e la localizzazione: tali aspetti verranno definiti di volta in volta, durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, secondo le necessità evidenziate dall’Amministrazione Comunale, attraverso apposito Contratto applicativo e successivi Ordini esecutivi impartiti dalla Direzione Lavori e sottoscritti per accettazione dall’impresa appaltatrice. Le tipologie di intervento contemplate dal presente accordo quadro consisteranno, a titolo indicativo ma non esaustivo, nell’esecuzione delle lavorazioni elencate nel successivo art.2, comprensive di tutte le forniture, provviste, apprestamenti di sicurezza necessari per darle finite e compiute, secondo quanto previsto dal presente capitolato-parte tecnica e secondo le regole dell’arte, con la massima diligenza da parte dell’appaltatore. Sarà richiesto inoltre di garantire un servizio di pronta reperibilità, come meglio descritto all’art. 3. Infine una minima quota potrà essere destinata alla fornitura di materiali stradali sciolti quali ad esempio asfalto del tipo “invernale”, calcare, ghiaia, paletti dissuasori, ad uso magazzino, secondo le necessità evidenziate dalla D.L.