Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio Clausole campione

Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento fermi le successive scadenze ed il diritto della Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. l’Ente Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro novanta giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativa. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello delle scadenze annuali o intermedie e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. Il termine di rispetto per il pagamento di premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in 90 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società. Il pagamento dei premi alla Società verrà effettuato per il tramite del Broker. Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, od altra Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente che metterà a disposizione della Società detto atto a seguito di semplice richiesta da parte della Società stessa. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. La Contraente riscuote da ogni Persona Assicurata il premio individuale stabilito.
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all’Agente/Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo in casi di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate. Termine di pagamento del premio 30 giorni. Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio in contanti (tenuto conto del limite dei 750 euro) o mediante gli strumenti di pagamento elettronici consentiti dalla Legge e previsti dall’Agenzia o dalla Società con la periodicità prevista nel Certificato di assicurazione .
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza (articolo 4) e il premio può essere corrisposto entro i 60 (sessanta) giorni successivi a tale data. Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno successivo a quello di ogni scadenza semestrale. Se la Contraente non paga il premio entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive date di scadenza. I premi devono essere pagati dal broker indicato nelle definizioni di questo contratto (articolo 8) agli uffici direzionali degli Assicuratori o a un ufficio dagli stessi delegato.
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto, se il premio o la prima rata di premio sono stati già pagati; altrimenti decorre dalle ore 24 dei giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite per il pagamento dei premi o delle rate di premio successivi . Il pagamento del premio - per tutta la durata del contratto ed alle scadenze da questo stabilite - deve essere eseguito alla sede della Società o presso l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. L'esazione dei premi precedentemente eseguita a domicilio non può in alcun caso essere invocata come deroga al predetto obbligo. Il pagamento avviene contro il rilascio di quietanza, che, per il primo premio o la prima rata di premio, è contenuta in polizza e, per i premi successivi, in documenti separati emessi dalla Società. La quietanza deve recare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote il premio. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’ assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto da lui dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate.
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. I premi a carico del dipendente per le garanzie di cui alla presente polizza sono addebitati mensilmente con evidenza sul cedolino stipendiale.
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, pertanto da tale data, in deroga all’Art. 1901 del Codice Civile, la Società considera il Rischio in copertura. ❖ La Società avrà diritto al pagamento della prima rata di Premio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza indicata in Polizza; trascorso tale termine l’Assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del Premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite. ❖ Per le rate di Premio successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 (sessanta) giorni, trascorso il quale l’Assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del Premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite. Il Premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze delle rate il 31/12 di ogni annualità. I Premi devono essere pagati alla Società, per il tramite del Broker. Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del Decreto 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e s.m.i., evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il Rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione.
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.