OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PERSONE ASSICURATE Clausole campione

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PERSONE ASSICURATE. L’Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dei massimali indicati nella scheda di polizza, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata durante il viaggio.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PERSONE ASSICURATE. L’assicurazione vale per le perdite pecuniarie subite dai componenti il nucleo familiare del Contraente. La Società si obbliga ad indennizzare le perdite pecuniarie subite dall’Assicurato in conseguenza dell’utilizzo fraudolento, da parte di terzi, di carte di credito/debito/multifunzione sottratte all’Assicurato stesso mediante furto, scippo, rapina o estorsione.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PERSONE ASSICURATE. L’assicurazione vale per le perdite pecuniarie subite dai componenti il nucleo familiare del Contraente. La Società indennizza l'Assicurato delle somme pagate e non rimborsabili, in base alle condizioni di partecipazione al viaggio , da chiunque trattenute ( Tour Operator e\o Compagnia Aerea \di Navigazione\Ferroviaria \Autolinea e\o struttura ricettiva ), qualora il viaggio stesso venga annullato esclusivamente a causa di una delle seguenti circostanze, involontarie, imprevedibili e non conosciute al momento della prenotazione:
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PERSONE ASSICURATE. L’assicurazione vale per gli infortuni professionali che le persone assicurate delle categorie inserite in polizza subiscano in occasione dell’espletamento di tutte le funzioni e/o attività connesse alla carica; è esclusa ogni altra attività extraprofessionale e professionale in ambito privato, comunque non collegata alla carica. La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie di seguito indicate per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale esclusivamente per: CATEGORIA A ) DIPENDENTI IN MISSIONE CON MEZZO PROPRIO ( CONDUCENTI E TRASPORTATI AUTORIZZATI DALL’ENTE CONTRAENTE) CATEGORIA B ) DIPENDENTI A BORDO DI NATANTI/ MEZZI IN USO ALL’ENTE CONTRAENTE CATEGORIA C ) AMMINISTRATORI / DIRIGENTI DELL’ENTE CONTRAENTE Il Contraente è esonerato dal dichiarare i dati anagrafici degli assicurati e per la loro identificazione e per il computo del premio si farà riferimento agli atti/registri depositati presso il Contraente. L’assicurazione copre automaticamente tutti gli Assicurati senza alcuna notifica preventiva dei rischi, purchè il Contraente dia comunicazione alla Società al termine di ogni annualità assicurativa, nei termini previsti dalla presente polizza, del numero effettivo degli Assicurati e degli altri elementi variabili riportati nella Sezione Somme assicurati/ Limiti della presente polizza. Il Contraente resta altresì esonerato dall’obbligo di notificare alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all’atto della stipula del presente contratto o che dovessero in seguito sopravvenire. Sono compresi in garanzia anche i seguenti eventi: l'asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze; contatto con corrosivi; le infezioni od avvelenamenti derivanti da morsi di animali o punture in genere; l'annegamento; l'assideramento o congelamento; la folgorazione; ustioni, colpi di sole o di calore o di freddo; le lesioni determinate da sforzi ( sono esclusi infarti ); gli infortuni derivanti da aggressioni in genere; gli infortuni derivanti da eventi sociopolitici, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; gli infortuni derivanti da malore, incoscienza, vertigini; gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negl...
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PERSONE ASSICURATE. La presente assicurazione è operante per gli infortuni che: • l'asfissia non di origine morbosa; • gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze; • contatto con corrosivi; • le infezioni od avvelenamenti derivanti da morsi di animali o punture in genere; • l'annegamento; • l'assideramento o congelamento; • la folgorazione; • i colpi di sole o di calore o di freddo; • le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi; • gli infortuni derivanti da aggressioni in genere; • gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; • gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza; • gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi; • gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine; • gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche; La garanzia vale anche, in via esemplificativa e non limitativa, per gli infortuni derivanti all’Assicurato: • durante la guida di autoveicoli, imbarcazioni o motocicli di qualsiasi cilindrata; • dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione di sport aerei e paracadutismo; • durante le scalate di rocce ed accesso a ghiacciai di grado non superiore al 3°.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PERSONE ASSICURATE. L’Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dei massimali indicati nella Scheda di polizza, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale – connesso alla celebrazione del matrimonio – verificatosi dal momento della formalizzazione del consenso matrimoniale e fino alle 24.00 ore del giorno successivo.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PERSONE ASSICURATE. L’Impresa si obbliga – fino alla concorrenza del massimale per Applicazione pari a euro 250.000 (duecentocinquantamila/00) – a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi esclusivamente nell’ambito dell’attività extraprofessionale (i.e. la vita privata). L’assicurazione vale inoltre:

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).