Oggetto del Contratto - Esclusiva Clausole campione

Oggetto del Contratto - Esclusiva. 2.1 Le presenti CGC regolano e hanno ad oggetto la somministrazione di Gas Naturale ed Energia Elettrica da parte di Soenergy S.r.l. (di seguito “Soenergy o Somministrante”) – Società soggetta a direzione e coordinamento di Soelia S.p.A. – al Cliente (di seguito “il Cliente”) presso il/i punto/i di riconsegna e/o di prelievo (di seguito il/i “PDR e/o POD”) specificati nella Proposta di Contratto, che unitamente all’Accettazione nonché agli allegati (CTE, informazioni aggiuntive per il Cliente) costituiscono il Contratto.
Oggetto del Contratto - Esclusiva. 2.1 GELSIA, metterà a disposizione del CLIENTE i quantitativi di gas naturale e una capacità giornaliera pari ai valori indicati nell’Allegato 1 Parte A – Condizioni Commerciali, necessari al soddisfacimento del proprio fabbisogno al punto di riconsegna, nel rispetto dei principi e degli standard di qualità previsti dalle norme di settore
Oggetto del Contratto - Esclusiva. 2.1 GELSIA, metterà a disposizione del CLIENTE la potenza e i quantitativi di energia pari a quelli indicati nell’Allegato 1 Parte A – Condizioni Commerciali necessari al soddisfacimento del proprio fabbisogno al punto di riconsegna, nel rispetto dei principi e degli standard di qualità previsti dalle norme di settore.
Oggetto del Contratto - Esclusiva. 2.1 Le presenti CGC regolano e hanno ad oggetto la somministrazione di Energia Elettrica da parte di Società Servizi Energia Srl (di seguito “Società Servizi Energia Srl o Somministrante”) – Società controllata da Società Servizi Energia S.r.l. – al Cliente (di seguito “il Cliente”) presso il/i punto/i di prelievo (di seguito il/i “POD”) specificati nella Proposta di Contratto, che unitamente all’Accettazione nonché agli allegati (CTE, informazioni aggiuntive per il Cliente) costituiscono il Contratto.
Oggetto del Contratto - Esclusiva. Oggetto del Contratto è la somministrazione di energia elettrica da parte di Soenergy (di seguito Somministrante) al Cliente, per gli usi consentiti e indicati dal Cliente nel Modulo di Accettazione, con le modalità riportate ed alle condizioni specificate di seguito, nella Proposta Contrattuale e nelle CTE allegate alla proposta. Resta inteso che il servizio di vendita dell’energia elettrica gestito dalla Somministrante è regolato dalle presenti CGC, dalle norme emanate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEG) o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia. L’energia elettrica fornita potrà essere utilizzata esclusivamente per l’uso dichiarato e per alimentare i siti del Cliente e non potrà in alcun modo essere ceduta a terzi o utilizzata per altri scopi. Soenergy S.r.l. metterà a disposizione del Cliente l’energia elettrica di cui alla Proposta di Contratto e fornirà al Cliente, che si impegna ad acquistare e prelevare esclusivamente dalla Somministrante, i quantitativi di energia elettrica necessari al fabbisogno dei Punti di Prelievo.
Oggetto del Contratto - Esclusiva. GELSIA, metterà a disposizione del CLIENTE il gas naturale secon- do i parametri indicati nelle Condizioni Particolari di Fornitura e som- ministrerà al CLIENTE, che si impegna ad acquistare e a prelevare in via esclusiva da GELSIA, i quantitativi di gas naturale necessari al soddisfacimento del proprio fabbisogno presso il/i Punto/i di Prelievo indicato/i, che rientrano tutti nella disponibilità negoziale del CLIEN- TE (anche nel caso di CLIENTE Xxxxxxxxx), come dallo stesso sot- toscritto con l’accettazione delle Condizioni Particolari di Fornitura. ART. 3 –
Oggetto del Contratto - Esclusiva. Oggetto del Contratto è la somministrazione di energia elettrica da parte di 3 ENERGIA S.r.l. (di seguito Somministrante) al Cliente, per gli usi consentiti e indicati dal Cliente nel Modulo di Accettazione, con le modalità riportate ed alle condizioni specificate di seguito, nella Proposta Contrattuale e nelle CTE allegate alla proposta. Resta inteso che il servizio di vendita dell’energia elettrica gestito dalla Somministrante è regolato dalle presenti CGC, dalle norme emanate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEG) o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia. L’energia elettrica fornita potrà essere utilizzata esclusivamente per l’uso dichiarato e per alimentare i siti del Cliente e non potrà in alcun modo essere ceduta a terzi o utilizzata per altri scopi.
Oggetto del Contratto - Esclusiva. 2.1 Le presenti CGC regolano e hanno ad oggetto la somministrazione di gas naturale ed energia elettrica da parte di ENERGIENOVE Società Cooperativa (di seguito “EN” o Somministrante”) al Cliente (di seguito “il Cliente”) presso il/i punto/i di riconsegna e/o di prelievo (di seguito il/i “PDR e/o POD”) specificati nella Proposta di Contratto, che unitamente alla lettera di attivazione nonché agli allegati (CTE, informazioni aggiuntive per il Cliente) costituiscono il Contratto.
Oggetto del Contratto - Esclusiva. GELSIA metterà a disposizione del CLIENTE la potenza e l’ener- al Cliente, che si impegna ad acquistare e prelevare in via esclu- siva da GELSIA, fatta salva l’eventuale quota di energia elettrica autoprodotta ed autoconsumata, i quantitativi di energia necessa- ri al soddisfacimento del proprio fabbisogno presso il/i Punto/i di Prelievo indicato/i, che rientrano tutti nella disponibilità negoziale del CLIENTE (anche nel caso di CLIENTE Consorzio), come dallo stesso sottoscritto con l’accettazione delle Condizioni Particolari di Fornitura. energia

Related to Oggetto del Contratto - Esclusiva

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).