Obblighi di investimento Clausole campione

Obblighi di investimento. Limitati obblighi di investimento (espressi come importi da investire nei vari periodi della fase esplorati- va), di lavoro (espressi come numero di pozzi da realiz- zare nel periodo) e di rilascio dell’area oggetto della con- cessione caratterizzano il rapporto in questa fase. Al con- cessionario compete, nel rispetto degli obblighi di investimento e di lavoro, la predisposizione di program- mi e budget annuali, senza interferenze da parte del- l’autorità concedente. Anche l’obbligo di utilizzo del per- sonale locale (essenziale per permettere l’acquisizione delle necessarie professionalità) è normalmente subor- dinato all’esigenza prioritaria della efficiente conduzio- ne delle operazioni petrolifere. L’obbligo di addestra- mento di questo personale (training) è rinviato alla fase della produzione commerciale e reso soggetto comun- que a varie limitazioni. Piena libertà viene garantita in materia valutaria, dato che il contratto di concessione prevede il diritto del concessionario di aprire e mante- nere nel paese conti in qualsiasi valuta, nonché di espor- tare liberamente i ricavi delle proprie attività. Uguale libertà viene garantita al concessionario e ai suoi con- trattisti per quanto riguarda l’importazione, in esonero da imposte doganali o simili, di tutti i materiali neces- sari per la conduzione delle operazioni petrolifere e la loro riesportazione, nonché l’esportazione degli idro- carburi prodotti.
Obblighi di investimento. La finalità della clausola è definire la prestazione in ottica evolutiva. La clausola deve essere raccordata alla definizione della disciplina contrattuale dei beni strumentali utilizzati per la fornitura del servizio. Nella previsione di obblighi di investimento si dovrà tenere conto dei tempi necessari al loro ammortamento nel momento della individuazione della durata della concessione.
Obblighi di investimento. A titolo esemplificativo si può sottolineare come particolare rilevanza possa avere nel settore del trasporto pubblico locale il prevedere l’obbligo di sostituzione, sia pur graduale e secondo un piano prestabilito, dei mezzi di trasporto, affinché la flotta circolante sia adeguata alle esigenze di: - riduzione dell’impatto inquinante; - maggior comfort per gli utenti; - piena accessibilità da parte dei soggetti deboli. Ulteriore esempio può riguardare il prevedere che le fermate dei mezzi siano attrezzate per garantire all’utenza informazioni sul servizio e agio nell’attesa (posizionamento di pensiline).

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).