Common use of Obblighi di cui alla legge 136/2010 Clause in Contracts

Obblighi di cui alla legge 136/2010. L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell’impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari). I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l’appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori e i liberi professionisti) per l’esecuzione del contratto d’appalto, mediante produzione dei contratti o dei relativi stralci contenenti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

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Samples: www.sardegnaforeste.it, www.sardegnaforeste.it, www.sardegnaforeste.it

Obblighi di cui alla legge 136/2010. L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti sub contraenti della filiera dell’impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari). I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l’appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori e subfornitori, i liberi professionisti, i dipendenti) per l’esecuzione del contratto d’appaltocontratto, mediante produzione dei apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 in si attesta che i relativi contratti o dei relativi stralci contenenti le clausole contengono la suddetta clausola di tracciabilità dei flussi finanziariovvero che gli stessi sono stati stipulati precedentemente all’entrata in vigore della L. 136/2010 e si intendono pertanto automaticamente integrati ai sensi dell’art. L'appaltatore1374 del codice civile come previsto dalla L. n. 217/2010. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata né da immediatamente comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ostale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l’applicazione delle sanzioni di cui all’artall’’art. 6 della stessa legge.

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Samples: www.provincia.nuoro.it, www.giustizia.it

Obblighi di cui alla legge 136/2010. L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell’impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità tracciabilita' delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari). I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l’appaltatore è tenuto a comunicare trasmettere alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori e subfornitori, i liberi professionisti) per l’esecuzione del contratto d’appalto, mediante produzione dei contratti o dei relativi stralci contenenti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziaricontratto. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

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Samples: Disciplinare Di Gara Per La Fornitura Di Prodotti Di Tipografia

Obblighi di cui alla legge 136/2010. L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti sub contraenti della filiera dell’impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la le piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari). I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l’appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori e subfornitori, i liberi professionisti, i dipendenti) per l’esecuzione del contratto d’appaltocontratto, mediante produzione dei apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R n. 445/2000 in cui si attesta che i relativi contratti o dei relativi stralci contenenti le clausole contengono la suddetta clausola di tracciabilità dei flussi finanziariovvero che gli stessi sono stati stipulati precedentemente all’entrata in vigore della L. 136/2010 e si intendono pertanto automaticamente integrati ai sensi dell’art. L'appaltatore1374 codice civile come previsto dalla L. n. 217/2010. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata da Servizio territoriale di Nuoro immediatamente comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la le piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

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Samples: www.sardegnaambiente.it

Obblighi di cui alla legge 136/2010. L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell’impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità tracciabilità' delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari). I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l’appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori e i liberi professionisti) per l’esecuzione del contratto d’appalto, mediante produzione dei contratti o dei relativi stralci contenenti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità tracciabilità' finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità tracciabilità' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

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Samples: www.sardegnaforeste.it

Obblighi di cui alla legge 136/2010. L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell’impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari). I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l’appaltatore è tenuto a comunicare trasmettere alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori e subfornitori, i liberi professionisti) per l’esecuzione del contratto d’appalto, mediante produzione dei contratti o dei relativi stralci contenenti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziaricontratto. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

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Samples: www.sardegnaforeste.it

Obblighi di cui alla legge 136/2010. L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell’impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, postale utilizzando un conto corrente dedicatocontocorrenti dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari). I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione odall’accensione, o nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’appaltoagli appalti, gli estremi identificativi del conto corrente dei conti correnti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. In tutti i casi in cui siano eseguite transazioni senza avvalersi di banche o delle Poste Italiane spa, il contratto con l’appaltatore è immediatamente risolto. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori o subcontraenti in genere sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l’appaltatore è tenuto a comunicare trasmettere alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori e subfornitori, i liberi professionisti) per l’esecuzione del contratto d’appalto, mediante produzione dei contratti o dei relativi stralci contenenti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziaricontratto. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

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