Obblighi di cooperazione del Cliente Clausole campione

Obblighi di cooperazione del Cliente. 2.3.2.2.2.1. Il cliente nomina in formato testuale per TecAlliance un responsabile di progetto come contatto di riferimento e un rappresentante, reperibili nei consueti orari di lavoro per ricevere chiarimenti e autorizzati a decidere in merito a questioni controverse. 2.3.2.2.2.2. Il cliente deve fare in modo che il termine di messa a disposizione indicato nell’offerta venga rispettato. Entro e non oltre questo termine, i dati del cliente devono essere presentati a TecAlliance per consentire un’elaborazione puntuale.
Obblighi di cooperazione del Cliente. 5.1 Il Cliente si impegna, a titolo gratuito:
Obblighi di cooperazione del Cliente. 2.3.3.2.1. Per escludere qualsiasi abuso o uso non autorizzato dell'hotline a spese del cliente, quest'ultimo si obbliga a comunicare mensilmente per via elettronica a TecAlliance le informazioni relative agli utenti autorizzati in un formato standard specificato da TecAlliance.
Obblighi di cooperazione del Cliente. 4.1. Il Cliente creerà a proprie spese le condizioni per permettere al Fornitore di installare l'oggetto del contratto.
Obblighi di cooperazione del Cliente. 3.1. Prima che il Fornitore inizi i lavori presso la sede del Cliente o sulle apparecchiature del Cliente stesso inviate, il Cliente dovrà aver cura di salvare i suoi dati e programmi su un apposito supporto dati separato.
Obblighi di cooperazione del Cliente. (1) Il Cliente si impegna a collaborare attivamente e adeguatamente per consentire la corretta esecuzione del contratto da parte della Framos. In particolare, il Cliente è responsabile dell'approvazione dei modelli campione e dei modelli costruttivi, di loro eventuali modificazioni dallo stesso richieste, dell'ottenimento dei necessari certificati o permessi regolamentari e dell'approvazione dei disegni di montaggio.
Obblighi di cooperazione del Cliente. 5.1 Il Cliente dovrà assicurarsi che le attività oggetto del presente contratto possano essere svolte o eseguite da Balluff senza alcun impedimento nel luogo stabilito dalle parti e/o dove la macchina e l’impianto è situato. L’accesso all’impianto e/o al macchinario dovrà essere garantito per tutta la durata delle attività in esecuzione del presente contratto. Il Cliente si impegna a rispettare ed a far rispettare al proprio personale le normative vigenti, con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza sul lavoro ed alle procedure interne per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il Cliente si impegna ad appli- care tutte le normative di cui alla legge 81/2008 ed a semplice richiesta di Balluff dovrà consegnare le procedure interne adottate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ove per l’esecuzione delle attviità previste dal presente contratto fosse necessario modi- ficare e/o integrare il cosiddetto piano di sicurezza aziendale del Cliente, ogni costo sarà a suo esclusivo carico. Il Cliente manleva e lascia indenne Balluff da ogni richiesta di risarcimento relativa ad infortuni sul lavoro avvenuti negli stabilimenti / uffici del Cliente. Se per effetto delle attività oggetto del presente contratto il Cliente dovrà modificare le proprie procedure di sicurezza o implementare i dispositivi, tutti i costi relativi saranno a carico dello stesso.
Obblighi di cooperazione del Cliente. 6.1. Il Cliente si impegna ad eseguire a regola d'arte i lavori preparatori concordati, necessari e/o usuali. Rientrano tra tali lavori in particolare la predisposizione di una regolare organizzazione di progetto, nonché la tempestiva prova e il collaudo di progetti, risultati intermedi, analisi, ecc. presentati da K+M EVT.
Obblighi di cooperazione del Cliente. 4.8.2.1. Il cliente è tenuto a instaurare un accesso funzionante, performante e aggiornato all’ultimo livello della tecnica (accesso diretto) al server di TecAlliance. Il diritto di accesso è regolato da TecAlliance in accordo con il cliente. Per questo, il cliente nomina in formato testuale per TecAlliance un responsabile di progetto di lingua inglese o tedesca come contatto di riferimento e un rappresentante, reperibili nei consueti orari di lavoro per ricevere chiarimenti e autorizzati a decidere in merito a questioni controverse.

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  • Corrispettivo contrattuale L‟importo complessivo presunto del servizio comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente,in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € € 228.868,34, al netto dell‟I.V.A. In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell‟appaltatore all‟impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa. I corrispettivi di cui al presente contratto non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio. Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all‟art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05. In sede di presentazione dell‟offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell‟offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l‟adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro). L‟esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L‟esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d‟arte, con oneri a suo totale carico e fermo restando l‟ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese. Il valore del sopra esposto quadro finanziario indica l‟importo complessivo presunto del servizio, che si intende affidare nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di contratto senza che l‟esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente contratto, comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente contratto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente contratto.

  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.