Common use of Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Clause in Contracts

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Appears in 34 contracts

Samples: Coibentazione Tubazioni, www.provincia.savona.it, www.comune.quartucciu.ca.it

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore L’ Impresa, pena la nullità del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’ art. 3, comma 8, della legge 136/2010 e s.m.i. Inoltre, l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'artal sopracitato art. 3 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 136/2010 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltanteappaltante o l’amministrazione concedente. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 della notizia dell'inadempimento legge 136/2010 e s.m.i. nonché della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori servizi e forniture n. 4 del 07/07/2011, l’Impresa assume l’obbligo di ottemperare agli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità, inserendo nei contratti stipulati con subappaltatori e subcontraenti, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziariadei flussi finanziari di cui alla sopracitata legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei Inoltre, l’appaltatore, al fine di permettere alla Stazione appaltante di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell’art. 3 sopraccitato, si obbliga ad inviare alla Stazione Appaltante copia di tutti i subcontratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattoqualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture.

Appears in 2 contracts

Samples: Disciplinare Di Appalto Mod. d.u.v.r.i. Mod. Tracciabilità, Disciplinare Di Appalto Mod. d.u.v.r.i. Mod. Tracciabilità

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

Appears in 2 contracts

Samples: www.agenziademanio.it, www.agenziademanio.it

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento all'intervento per pagamenti a favore dell’appaltatoredell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’interventoall'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’interventoall'intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Appalto “Lavori Di Riqualificazione Dell’area Pubblica Tra Le Vie Roma, Torquato Tasso E Giacomo Quarenghi”, attionline.provincia.fi.it

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore assume Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i., l’appaltatore si impegna a comunicare all’Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, entro 7 giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine, si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L’appaltatore provvederà altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si dovrà impegnare ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'artall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 136/2010 s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore L’appaltatore si impegna, inoltre, impegna a dare immediata comunicazione all’Appaltante e alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento dell’inadempienza della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori (se del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei caso) e i subcontraenti della filiera delle imprese a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione qualsiasi titolo interessate al presente appalto, un’apposita clausola con cui il subappaltatore (se del contratto.caso)/subcontraente:

Appears in 1 contract

Samples: www.unimi.it

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore assume L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. L’Appaltatore si impegna pertanto a comunicare all’Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, entro 7 giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine, si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L’Appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si dovrà impegnare ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'artall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto136/2010 ss.mm.ii. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore L’Appaltatore si impegna, inoltre, impegna a dare immediata comunicazione all’Appaltante e alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, Provincia di Napoli - della notizia dell'inadempimento dell’inadempienza della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire, a consentire la piena tracciabilita' pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (ove presenti) della filiera delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, un’apposita clausola con cui il subappaltatore /subcontraente (ove presente):

Appears in 1 contract

Samples: santantonioabate.etrasparenza.it

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Di Lavori

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore assume L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Il Fornitore si impegna pertanto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, entro 7 giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine, si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Fornitore provvederà altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si dovrà impegnare ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'artall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto136/2010 ss.mm.ii. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore L’Appaltatore si impegna, inoltre, impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, Provincia di Milano - della notizia dell'inadempimento dell’inadempienza della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei L’Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a consentire la piena tracciabilita' pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (ove presenti) della filiera delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, un’apposita clausola con cui il subappaltatore /subcontraente (ove presente):

Appears in 1 contract

Samples: work.unimi.it

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' traspirabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: www.gestioneacqua.it

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi La presentazione dell’offerta costituisce accettazione da parte dell’appaltatore della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'artalla Legge n. 136/2010 e lo obbliga, all’assolvimento di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010Legge medesima. In particolare, n. 136 l’appaltatore s’impegna a inviare alla stazione appaltante nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e s.m.iil codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. Tale comunicazione va fatta mediante l’apposito modello presente nel sito dell’Istituto xxx.xxxxxxxxxx.xx / amministrazione / fornitori / tracciabilità fornitori, a pena da trasmettere via fax o tramite PEC entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dalla sua prima utilizzazione. Nel caso in cui tale dichiarazione sia già stata resa alla stazione appaltante in occasione di nullità precedenti lavori/forniture/servizi e i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contrattocontratto vale come conferma dei dati medesimi. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, al presente affidamento devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i essere registrati sui conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno dedicati e devono essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' tracciabilità delle operazioni costituisce causa operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determina la risoluzione di diritto del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: www.izsvenezie.it

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavorila posa in opera delle forniture, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: www.fondazionecultura.eu

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: www.arsac.calabria.it

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 07/09/2010 e s.m.i., così come modificato dalla Legge n. 217 del 17/12/2010, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatario deve rendere gli estremi identificativi dei conto correnti "dedicato" alla presente commessa pubblica e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste devono essere comunicate entro 7 giorni. L’aggiudicatario deve riportare il codice CIG assegnato a ciascun lotto, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture. L’aggiudicatario deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattosopra richiamata.

Appears in 1 contract

Samples: www.asl.rieti.it