OBBLIGHI DEL PRESTATORE Clausole campione

OBBLIGHI DEL PRESTATORE. L'attività del collaboratore dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Dipartimento ed in particolare con il responsabile scientifico, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx. La prestazione dovrà essere resa personalmente dal collaboratore il quale non potrà avvalersi di sostituti. Il collaboratore dovrà attenersi alle disposizioni relative alla sicurezza del luogo di lavoro e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà, nell'eventualità, per il committente di sospendere il pagamento del corrispettivo pattuito fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione. Il collaboratore si obbliga in modo specifico a svolgere l’attività di cui sopra con la dovuta diligenza e a non utilizzare, per scopi diversi da quelli rientranti nell’ambito della prestazione oggetto del presente contratto, informazioni riservate di carattere tecnico, amministrativo e scientifico di cui venga a conoscenza. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal collaboratore nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell’attività senza osservanza di specifici orari.
OBBLIGHI DEL PRESTATORE. Ella si impegna a svolgere l’incarico affidatole con la diligenza, professio- nalità e riservatezza necessarie per realizzare l’attività/opera affidatale.
OBBLIGHI DEL PRESTATORE. L'attività del Professionista dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Committente, ed in particolare con fornendo al Committente stesso tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l’attività affidatagli. La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Professionista il quale non potrà avvalersi di sostituti (ma potrà ricorrere a collaboratori che non saranno legati da alcun vincolo contrattuale con l'Università ed il cui onere sarà a totale carico del professionista) eventuale. Qualora necessario il Professionista potrà utilizzare anche i locali e le attrezzature messe a disposizione dal Committente presso uffici/laboratori ubicati in
OBBLIGHI DEL PRESTATORE. 1. Il Prestatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto in conformità al medesimo, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione precontrattuale, se presente. Il Prestatore si impegna ad allocare le risorse necessarie ad adempiere in egual modo ad ogni attività del Contratto.
OBBLIGHI DEL PRESTATORE. Il Prestatore si impegna ad eseguire, secondo le modalità concordate in Offerta, il proprio incarico con la diligenza e la professionalità richieste dalla natura dell’attività richiesta, garantendo di essere in possesso dei requisiti e dell’esperienza necessari. L’incarico affidato al Prestatore, salvo diversamente previsto in Offerta non è soggetto ad alcun termine essenziale. Pertanto, eventuali tempistiche di consegna comunicate si dovranno intendere come indicative e potranno in ogni caso essere riviste in base alle circostanze emerse nel corso dell’esecuzione dell’incarico (es. sopralluogo, documentazione sopravvenuta, documentazione mancante, difficoltà a reperire informazioni ecc.). Il Prestatore provvederà a trasmettere la documentazione tecnica al Cliente in formato elettronico, salvo sia diversamente previsto in Offerta o ciò si ricavi dalla natura dell’incarico (es. certificati/documenti da consegnarsi in originale, sottoscritti con firma autografa). Il Prestatore, a consegna avvenuta, conserverà per il periodo di un anno la suddetta documentazione in apposita cartella digitale (Dropbox) e, qualora il Cliente richiedesse ulteriori copie di documenti già trasmessi/consegnati, avrà facoltà di applicare un costo di duplicazione, variabile in funzione al tipo di documento richiesto e del decorso del predetto termine di conservazione.
OBBLIGHI DEL PRESTATORE. Il Prestatore, da parte sua, si impegna a svolgere le attività elencate nel presente contratto personalmente ed in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione nè di orario - quanto ai propri collaboratori - nei confronti della Committente. Ad ogni modo, il Prestatore, pur rimanendo vincolato alla prestazione oggetto del presente contratto, avrà la facoltà di avvalersi di propri sostituti e/o ausiliari. In tal caso, però, questi agiranno sotto la direzione del Prestatore e sotto la sua responsabilità, e nessuna pretesa potrà essere da questi avanzata nei confronti della Committente. Il Prestatore si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta la Committente riterrà necessario richiedere chiarimenti al riguardo. Il Prestatore, inoltre, dichiara di possedere le attitudini e le capacità adeguate a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno conformemente al vigente dettato normativo.
OBBLIGHI DEL PRESTATORE. Art. 5 -Compenso
OBBLIGHI DEL PRESTATORE. L’attività che XXXXXXXXX XXXXXXXX dovrà svolgere dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Committente fornendo al Committente stesso tutti i suggerimenti idonei. La prestazione dovrà essere resa personalmente dall’Esperto Xxxxxxx il quale non potrà avvalersi di sostituti ( ma potrà ricorrere a collaboratori che non saranno legati da alcun vincolo contrattuale con la scuola ed il cui onere sarà a totale carico del professionista). A conclusione dell’incarico il Prestatore d’opera presenterà una relazione sull’attività svolta e sui risultati acquisiti. L’esperto dovrà attenersi alle disposizioni impartite dalla Scuola relative alla sicurezza del luogo di lavoro.
OBBLIGHI DEL PRESTATORE. Il prestatore dovrà svolgere , ai sensi dell’Art. 2222 e seguenti del C.C., la propria attività in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della Committente. Resta conseguentemente inteso che il Prestatore non sarà sottoposto ad alcuna direttiva tecnico- funzionale, né ad alcun potere disciplinare da parte della Società. Nello svolgimento della sua attività, il Prestatore, dovrà impiegare la diligenza richiesta dal livello e dalla qualità del servizio prestato e quindi superiore a quella ordinariamente definita come diligenza del “buon padre di famiglia”. Inoltre dovrà assumere comportamenti di correttezza, rispetto dell’etica professionale e riservatezza. Il Prestatore dichiara esplicitamente di attenersi ad una scrupolosa osservanza circa l’oggetto dell’incarico assunto tenendo conto, per i casi in cui si rendesse opportuno, delle disposizioni in materia di sicurezza , igiene dei lavori e prevenzione degli infortuni, norme delle quali il Prestatore si dichiara edotto.
OBBLIGHI DEL PRESTATORE. 19 ▪ ART. 12 VIGILANZA E CONTROLLI IN CORSO D’OPERA 20