Common use of Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Clause in Contracts

Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al Cliente, ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della competente provincia, della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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