Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore Clausole campione

Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore. L’Appaltatore si impegnerà a rispettare nell’esecuzione dell’appalto, le seguenti obbligazioni, tutte comunque incluse nei corrispettivi contrattuali:
Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore. Con il concorrente che risulterà affidatario della fornitura e posa in opera in oggetto, successivamente all’aggiudicazione definitiva e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nelle ipotesi consentite dalla vigente normativa, si procederà per ogni singolo lotto alla stipula del relativo contratto per l’affidamento ed esecuzione della stessa, mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'amministrazione aggiudicatrice e, comunque, nei modi consentiti dalla vigente normativa ed anche e solo mediante scambio di ordine e accettazione per corrispondenza, secondo gli usi del commercio. Con la stipula del predetto contratto l’appaltatore si obbligherà ad accettare e ad adempiere agli ordinativi di esecuzione della fornitura e posa in opera per le quantità e con le modalità richieste dalla Stazione Appaltante, a prestare i servizi connessi nel rispetto delle specifiche minime previste negli atti di gara e, nel contempo, si obbligherà ad eseguire anche tutte quelle altre prestazioni migliorative dallo stesso proposte con la propria offerta tecnica formulata in gara. Ai sensi del X.X. 00 novembre 1923 n. 2240, art. 11, nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione nella fornitura e posa in opera, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto per ogni singolo lotto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto. Formeranno parte integrante del contratto, anche se solo richiamati e non materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti: - il Bando di Gara; - il Disciplinare di gara ed i suoi allegati; - il Capitolato tecnico; - il Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) - l’offerta tecnica e l’offerta economica formulate dal concorrente risultato affidatario. Saranno a totale carico dell’affidatario tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dalla stipulazione del predetto contratto. Preliminarmente e/o contestualmente alla stipula del contratto, e comunque entro e non oltre 20 (venti) giorni dal momento in cui riceverà formale richiesta, l’affidatario di ogni singolo lotto dovrà produrre la seguente documentazione, a pena di revoca dell’affidamento:
Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore. L’Appaltatore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Committente per la stipula del presente contratto. In particolare l’Appaltatore ha l’obbligo di:
Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore. 1. L’Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore. 1. L’Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore. 1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui oltre, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi e le spese relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività oggetto del Contratto.
Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore. 1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui al successivo articolo 10, comma 1, ogni onere, spesa e remunerazione del servizio, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di trasferta. Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario Direzione generale della programmazione sanitaria
Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore. 9 ART. 9 PENALI 9
Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore. L’Appaltatore si obbliga a:
Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore. L’appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, ad adempiere compiutamente a quanto previsto nel capitolato speciale a cui si rinvia integralmente, per quanto non diversamente disposto. Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con il valore della concessione indicato in precedenza, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’erogazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. Inoltre, ai sensi dell’Art. 27 del capitolato speciale, l’appaltatore entro il 31.01.2020, dovrà presentare il proprio Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D.lgs 81/08 e ss.mm.ii. e, se e quando necessario, il DUVRI ai sensi dell’art. 26 del richiamato Decreto e ss.mm.ii.. Il Documento di valutazione dei rischi, qualora ritenuto lacunoso da parte della stazione appaltante dovrà essere aggiornato e/o modificato senza alcun maggior onere. In caso di mancato adempimento dell’obbligo innanzi indicato la stazione appaltante potrà chiedere di risolvere il rapporto contrattuale.