Common use of Negoziazione assistita Clause in Contracts

Negoziazione assistita. Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare alla Negoziazione Assistita, ai sensi della legge n. 162/2014, tramite l’assistenza di uno o più avvocati, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00. Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo: • abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno alla Società e non abbia ricevuto risposta, oppure • abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure • non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento della Società. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta della Società). Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta. Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con la Società di Assicurazione interessata e viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante della Società di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori. La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatore.

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Negoziazione assistita. Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare alla Negoziazione Assistita, ai sensi della legge n. 162/2014, tramite l’assistenza di uno o più avvocati, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00. Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo: • abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno alla Società ad HDI Italia e non abbia ricevuto risposta, oppure • abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure • non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento della Societàdi HDI Italia. Per accedere alla procedura procedura, il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta della Societàdi HDI Italia). Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta. Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con la Società di Assicurazione interessata HDI Italia e viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante della Società di assicurazione HDI Italia e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori. La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatore.

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Negoziazione assistita. Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare alla Negoziazione Assistita, ai sensi della legge E’ una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162/2014, tramite l’assistenza di uno o più avvocati162, in materia vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla da circolazione dei veicoli a motore e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Conciliazione paritetica gratuita (Valida per l’Assicurato: Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative sola garanzia RCA) Sistema semplice e rapido per provare a risolvere il contenzioso sui sinistri R.C. Auto auto con un’impresa di assicurazione - la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,0015.000,00 euro - senza ricorrere al giudice. Può attivare la conciliazione paritetica Nasce da un accordo tra l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori, al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo: • abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno alla Società e non abbia ricevuto risposta, oppure • abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure • non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento della Societàcontenzioso nel settore RC auto. Per accedere alla procedura è possibile utilizzare il consumatore può rivolgersi ad una modulo acquisibile dai siti internet delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e sistema o dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso interessata (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta della Societàdell’impresa). Ricevuta Tramite il sito internet della scrivente impresa (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure. Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta. Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con la Società di Assicurazione interessata e viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante della Società delle imprese di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione di riassicurazione, degli intermediari e dei consumatoriperiti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. La procedura In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di conciliazione ha una durata massima cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di 30 giornilamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’IVASS: a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di esito positivoricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b. i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il procedimento si conclude con comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - xxx X.X. Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxx; d. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sottoscrizione trasparenza e le modalità di un verbale offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00000 Xxxx – Italia. In caso di conciliazione ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti. Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria. • Arbitrato (valido per tutte le garanzie ad esclusione della garanzia “Assistenza”) Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che ha efficacia di accordo transattivo; le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di esito negativodisaccordo, viene redattodevono nominare un terzo perito. In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatorementre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.

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Samples: Assicurazione r.c. Auto, Assicurazione r.c. Auto

Negoziazione assistita. Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare alla Negoziazione Assistita, ai sensi della legge n. 162/2014, tramite l’assistenza di uno o più avvocati, in materia di Per le controversie relative al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli veicoli, con l’assistenza necessaria di un avvocato, puoi invitare la Compagnia a motore e natantistipulare una convenzione di negoziazione assistita (Decreto Legge del 12 settembre 2014 n. 132 convertito con Legge del 10 novembre 2014 n. 162) al fine di tentare di raggiungere un accordo. Altri sistemi alternativi L’invito a stipulare la convenzione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile. L’invito può essere indirizzato a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri Xxxxx Xxxxxxx 00/00 00000 Xxxxxx oppure all’indirizzo e-mail: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx oppure al numero di risoluzione delle controversie Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: Le controversie che possono essere trattate mediante fax +00 00.0000.0000. ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Prima dell’avvio della procedura di negoziazione assistita o alla sua conclusione in caso di mancato accordo o prima di procedere con l’eventuale giudizio, puoi attivare la procedura di conciliazione paritetica sono quelle relative prevista da un accordo tra Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune associazioni di consumatori. Puoi ricorrere a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore questa procedura se: • l’importo oggetto della controversia è inferiore a € 15.000,00. Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo: 15.000 abbia hai presentato una richiesta di risarcimento del danno e hai fornito alla Società Compagnia tutte le informazioni necessarie per il suo accertamento e non abbia ricevuto risposta, oppure • abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure la sua valutazione • non abbia hai ottenuto risposta entro i termini previsti dalla legge oppure la Compagnia ha rifiutato la richiesta di risarcimento oppure non hai accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento da parte della SocietàCompagnia • non hai già incaricato altri soggetti a rappresentarti verso la Compagnia ovvero l’incarico già conferito è stato revocato. Inoltre in caso di sinistri rientranti nell’ambito della procedura per il risarcimento diretto è necessario anche che tu abbia fatto richiesta di risarcimento: • per i danni materiali e le lesioni del conducente, alla Compagnia del tuo veicolo • per il risarcimento del terzo trasportato, alla Compagnia del veicolo su cui quest’ultimo viaggiava. La procedura di conciliazione paritetica è totalmente gratuita per il consumatore, salvo l’eventuale costo di iscrizione all’associazione dei consumatori prescelta. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una puoi scegliere se: • fare richiesta presso gli sportelli delle Associazioni associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una • inviare la richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet conciliazione a una delle stesse Associazioni associazioni dei consumatori aderenti attraverso xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/ finnet.htm Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell’Unione Europea e dell’ANIAIntesa Sanpaolo Assicura relative a polizze acquistate sul sito internet della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta è disponibile la piattaforma web “Risoluzione online delle controversie” istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Organismi di risarcimentorisoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, modulo CAI ed eventuale risposta della Società). Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta. Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con la Società di Assicurazione interessata e viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante della Società di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori. La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato comune accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatore.individuare l’Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia. L’indirizzo di posta elettronica della Compagnia è xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx

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Samples: Polizza r.c. Auto, www.intesasanpaoloassicura.com

Negoziazione assistita. Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare alla Negoziazione Assistita, ai sensi della legge n. 162/2014, tramite l’assistenza di uno o più avvocati, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00. Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo: • abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno alla Società ad HDI Italia e non abbia ricevuto risposta, oppure • abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure • non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento della Societàdi HDI Italia. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta della Societàdi HDI Italia). Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta. Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con la Società società di Assicurazione interessata e viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante della Società società di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori. La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatore.

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Samples: Assicurazione Assistenza Truck Easy, Assicurazione Assistenza Truck Easy

Negoziazione assistita. Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare alla Negoziazione Assistita, ai sensi della legge E’ una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162/2014, tramite l’assistenza di uno o più avvocati162, in materia vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla da circolazione dei veicoli a motore e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Conciliazione paritetica gratuita (Valida per l’Assicurato: Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative sola garanzia RCA) Sistema semplice e rapido per provare a risolvere il contenzioso sui sinistri R.C. Auto auto con un’impresa di assicurazione - la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,0015.000,00 euro - senza ricorrere al giudice. Può attivare la conciliazione paritetica Nasce da un accordo tra l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori, al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo: • abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno alla Società e non abbia ricevuto risposta, oppure • abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure • non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento della Societàcontenzioso nel settore RC auto. Per accedere alla procedura è possibile utilizzare il consumatore può rivolgersi ad una modulo acquisibile dai siti internet delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e sistema o dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso interessata (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta della Societàdell’impresa). Ricevuta Tramite il sito internet della scrivente impresa (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure. Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta. Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con la Società di Assicurazione interessata e viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante della Società delle imprese di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione di riassicurazione, degli intermediari e dei consumatoriperiti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. La procedura In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di conciliazione ha una durata massima cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di 30 giornilamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’IVASS: a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di esito positivoricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b. i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il procedimento si conclude con comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - xxx X.X. Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxx; d. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sottoscrizione trasparenza e le modalità di un verbale offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00000 Xxxx – Italia. In caso di conciliazione ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti. Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria. • Arbitrato (valido per tutte le garanzie ad esclusione delle garanzie “Assistenza”) Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che ha efficacia di accordo transattivo; le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di esito negativodisaccordo, viene redattodevono nominare un terzo perito. In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatorementre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.

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Samples: Assicurazione r.c. Auto, Assicurazione r.c. Auto

Negoziazione assistita. Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare alla Negoziazione Assistita, ai sensi della legge È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162/2014, tramite l’assistenza di uno o più avvocati162, in materia vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla da circolazione dei veicoli a motore e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Conciliazione paritetica gratuita - Arbitrato Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per l’Assicurato: Le la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00. Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore chele Parti possano nominare propri periti i quali, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo: • abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno alla Società e non abbia ricevuto risposta, oppure • abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure • non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento della Società. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta della Società). Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta. Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con la Società di Assicurazione interessata e viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante della Società di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori. La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivodisaccordo, devono nominare un terzo perito. In tal caso il procedimento Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà. In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: • contattare il numero verde 800.016611; • inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto di Assicurazione del Xxxx Xxxxx Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx” del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari. Gentile Cliente, La ringraziamo per aver scelto Vittoria Assicurazioni. Assicurazione Multirischi Casa e Famiglia è il prodotto assicurativo pensato per far fronte alle diverse tipologie di rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica di una famiglia e si conclude con compone di 7 gruppi di garanzie, chiamate Sezioni: • Incendio; • Furto e Rapina; • Responsabilità civile; • Infortuni; • Malattia; • Assistenza; • Tutela legale. Le garanzie sono descritte nel dettaglio all’interno delle Sezioni e possono essere acquistate singolarmente o in combinazione, a seconda delle necessità. Diventando nostro Cliente, Lei non acquista solo una copertura assicurativa, ma potrà contare sul supporto e la sottoscrizione consulenza di un verbale esperti professionisti del settore, in grado di conciliazione che ha efficacia assisterLa per ogni necessità di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatorecarattere assicurativo.

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Samples: Assicurazione Rami Elementari

Negoziazione assistita. Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare alla Negoziazione Assistita, ai sensi della legge n. 162/2014, tramite l’assistenza di uno o più avvocati, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a Euro 15.000,00. Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo: • abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno alla Società ad Amissima e non abbia ricevuto risposta, oppure • abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure • non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento della Societàdi Amissima. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta della Societàdi Amissima). Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta. Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con la Società di Assicurazione interessata Amissima e viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante della Società di assicurazione Amissima e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori. La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatore.

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Samples: www.amissima.it

Negoziazione assistita. Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare alla Negoziazione Assistita, ai sensi della legge n. 162/2014, tramite l’assistenza di uno o più avvocati, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a Euro 15.000,00. Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo: • abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno alla Società e non abbia ricevuto risposta, oppure • abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure • non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento della Società. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta della Società). Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta. Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con la Società di Assicurazione interessata e viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante della Società di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori. La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatore.

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Samples: www.hdiitalia.it

Negoziazione assistita. Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare alla Negoziazione Assistita, ai sensi della legge n. 162/2014, tramite l’assistenza di uno o più avvocati, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00. Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo: • abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno alla Società ad HDI Italia e non abbia ricevuto risposta, oppure • abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure • non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento della Societàdi HDI Italia. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta della Societàdi HDI Italia). Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta. Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con la Società di Assicurazione interessata HDI Italia e viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante della Società di assicurazione HDI Italia e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori. La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatore.

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Samples: www.hdiitalia.it

Negoziazione assistita. Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare alla Negoziazione Assistita, ai sensi della legge E’ una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162/2014, tramite l’assistenza di uno o più avvocati162, in materia vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla da circolazione dei veicoli a motore e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Conciliazione paritetica gratuita (Valida per l’Assicurato: Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative sola garanzia RCA) Sistema semplice e rapido per provare a risolvere il contenzioso sui sinistri R.C. Auto auto con un’impresa di assicurazione - la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,0015.000,00 euro - senza ricorrere al giudice. Può attivare la conciliazione paritetica Nasce da un accordo tra l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori, al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo: • abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno alla Società e non abbia ricevuto risposta, oppure • abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure • non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento della Societàcontenzioso nel settore RC auto. Per accedere alla procedura è possibile utilizzare il consumatore può rivolgersi ad una modulo acquisibile dai siti internet delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e sistema o dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso interessata (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta della Societàdell’impresa). Ricevuta Tramite il sito internet della scrivente impresa (www.vittoriaassicurazioni.com) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure. Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta. Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con la Società di Assicurazione interessata e viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante della Società delle imprese di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione di riassicurazione, degli intermediari e dei consumatoriperiti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. La procedura In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di conciliazione ha una durata massima cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di 30 giornilamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’IVASS: a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di esito positivoricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b. i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il procedimento si conclude con comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma; d. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sottoscrizione trasparenza e le modalità di un verbale offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia. In caso di conciliazione ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti. Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria. • Arbitrato (valido per tutte le garanzie ad esclusione delle garanzie “Assistenza”) Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che ha efficacia di accordo transattivo; le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di esito negativodisaccordo, viene redattodevono nominare un terzo perito. In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatorementre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.

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Samples: Assicurazione r.c. Auto

Negoziazione assistita. Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare alla Negoziazione Assistita, ai sensi della legge E’ una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162/2014, tramite l’assistenza di uno o più avvocati162, in materia vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla da circolazione dei veicoli a motore e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Conciliazione paritetica gratuita (Valida per l’Assicurato: Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative sola garanzia RCA) Sistema semplice e rapido per provare a risolvere il contenzioso sui sinistri R.C. Auto auto con un’impresa di assicurazione - la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,0015.000,00 euro - senza ricorrere al giudice. Può attivare la conciliazione paritetica Nasce da un accordo tra l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori, al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo: • abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno alla Società e non abbia ricevuto risposta, oppure • abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure • non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento della Societàcontenzioso nel settore RC auto. Per accedere alla procedura è possibile utilizzare il consumatore può rivolgersi ad una modulo acquisibile dai siti internet delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e sistema o dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso interessata (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta della Societàdell’impresa). Ricevuta Tramite il sito internet della scrivente impresa (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure. Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta. Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con la Società di Assicurazione interessata e viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante della Società delle imprese di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione di riassicurazione, degli intermediari e dei consumatoriperiti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. La procedura In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di conciliazione ha una durata massima cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di 30 giornilamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’IVASS: a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di esito positivoricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b. i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il procedimento si conclude con comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - xxx X.X. Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxx; d. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sottoscrizione trasparenza e le modalità di un verbale offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00000 Xxxx – Italia. In caso di conciliazione ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti. Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria. • Arbitrato (valido per tutte le garanzie ad esclusione della garanzia “Assistenza”) Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che ha efficacia di accordo transattivo; le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di esito negativodisaccordo, viene redattodevono nominare un terzo perito. In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatorementre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.

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Samples: Assicurazione r.c. Auto

Negoziazione assistita. Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare alla Negoziazione Assistita, ai sensi della legge È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162/2014, tramite l’assistenza di uno o più avvocati162, in materia vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla da circolazione dei veicoli a motore e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Conciliazione paritetica gratuita - Arbitrato Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per l’Assicurato: Le la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00. Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore chele Parti possano nominare propri periti i quali, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo: • abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno alla Società e non abbia ricevuto risposta, oppure • abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure • non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento della Società. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta della Società). Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta. Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con la Società di Assicurazione interessata e viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante della Società di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori. La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivodisaccordo, devono nominare un terzo perito. In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà. In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: • contattare il numero verde 800.016611; • inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. - Commissione per la tutela dei diritti dei clienti di Vittoria Assicurazioni S.p.A. La presente Commissione è stata istituita da Vittoria Assicurazioni S.p.A. al fine di tutelare i diritti degli interessati connessi ai contratti stipulati con la compagnia. Possono presentare ricorso alla Commissione tutti gli assicurati di Xxxxxxxx Assicurazioni S.p.A. che abbiano stipulato un contratto per una qualsiasi copertura assicurativa, i quali ritengano non corrispondente al contenuto del contratto stipulato l’attuazione fattane da parte dell’Impresa. Il ricorso può essere presentato alla Commissione solo dopo che, esperite tutte le procedure previste dal contratto assicurativo, l’assicurato abbia fatto presente per iscritto la propria doglianza all’Impresa e questa abbia fatto conoscere per iscritto la sua decisione, oppure non abbia dato alcuna risposta scritta entro i termini previsti dalla normativa di settore. Il ricorso, redatto in forma scritta e sottoscritto dall’assicurato o da un suo rappresentate, deve essere presentato alla Commissione completo della eventuale documentazione a supporto. La Commissione, esaminato il ricorso e valutata la sua ammissibilità, decide nel rispetto dei patti contrattuali e nell’osservanza delle norme di diritto, ricorrendo, se del caso, ai principi di equità, dando comunicazione della decisione per iscritto al ricorrente, il quale avrà 60 giorni di tempo per comunicare la sua accettazione. La decisione, se accettata dal ricorrente, è vincolante per l’Impresa. La decisione non è vincolante per il ricorrente, il quale, qualora non intenda accettarla, ha la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria o, se esistenti, altri mezzi alternativi di risoluzione della controversia. • Per maggiori dettagli relativi al procedimento avanti alla Commissione e per conoscere il Regolamento della stessa si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato rimanda al consumatoresito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.

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Samples: Assicurazione Danni

Negoziazione assistita. Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare alla Negoziazione Assistita, ai sensi della legge n. 162/2014, tramite l’assistenza di uno o più avvocati, in materia di Per le controversie relative al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli veicoli, con l’assistenza necessaria di un avvocato, puoi invitare la Compagnia a motore e natantistipulare una convenzione di negoziazione assistita (Decreto Legge del 12 settembre 2014 n. 132 convertito con Legge del 10 novembre 2014 n. 162) al fine di tentare di raggiungere un accordo. Altri sistemi alternativi L’invito a stipulare la convenzione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile. L’invito può essere indirizzato a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri Xxxxx Xxxxxxx 00/00 00000 Xxxxxx oppure all’indirizzo e-mail: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx oppure al numero di risoluzione delle controversie Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: Le controversie che possono essere trattate mediante fax +00 00.0000.0000. ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Prima dell’avvio della procedura di negoziazione assistita o alla sua conclusione in caso di mancato accordo o prima di procedere con l’eventuale giudizio, puoi attivare la procedura di conciliazione paritetica sono quelle relative prevista da un accordo tra Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune associazioni di consumatori. Puoi ricorrere a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore questa procedura se: • l’importo oggetto della controversia è inferiore a € 15.000,00. Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo: 15.000 abbia hai presentato una richiesta di risarcimento del danno e hai fornito alla Società Compagnia tutte le informazioni necessarie per il suo accertamento e non abbia ricevuto risposta, oppure • abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure la sua valutazione • non abbia hai ottenuto risposta entro i termini previsti dalla legge oppure la Compagnia ha rifiutato la richiesta di risarcimento oppure non hai accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento da parte della SocietàCompagnia • non hai già incaricato altri soggetti a rappresentarti verso la Compagnia ovvero l’incarico già conferito è stato revocato. ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Inoltre, in caso di sinistri rientranti nell’ambito della procedura per il risarcimento diretto, è necessario anche che tu abbia fatto richiesta di risarcimento: • per i danni materiali e le lesioni del conducente, alla Compagnia del tuo veicolo • per il risarcimento del terzo trasportato, alla Compagnia del veicolo su cui quest’ultimo viaggiava. La procedura di conciliazione paritetica è totalmente gratuita per il consumatore, salvo l’eventuale costo di iscrizione all’associazione dei consumatori prescelta. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una puoi scegliere se: • fare richiesta presso gli sportelli delle Associazioni associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una • inviare la richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet conciliazione a una delle stesse Associazioni associazioni dei consumatori aderenti attraverso xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell’Unione Europea e dell’ANIAIntesa Sanpaolo Assicura relative a polizze acquistate sul sito internet della Compagnia, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta è disponibile la piattaforma web “Risoluzione online delle controversie” istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Organismi di risarcimentorisoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, modulo CAI ed eventuale risposta della Società). Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta. Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con la Società di Assicurazione interessata e viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante della Società di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori. La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato comune accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatore.individuare l’Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia. L’indirizzo di posta elettronica della Compagnia è xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx

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Samples: www.intesasanpaoloassicura.com