Common use of Motivi di esclusione Clause in Contracts

Motivi di esclusione. Ferma restando la specifica disciplina di cui al punto 6.A, determina l’esclusione del Concorrente il fatto che tutti i documenti di cui al precedente Punto 6: - manchino, o nel relativo spazio, sia inserito un documento difforme da quello richiesto; - non risultino pervenuti sul sistema telematico nello spazio deputato al caricamento dell’offerta entro il termine stabilito nel presente Disciplinare, anche se sostitutivi di offerta precedente; - non siano firmati secondo le modalità specificamente indicate. Sarà altresì esclusa: - l’offerta sottoposta a condizione o comunque contenente modifiche o riserve alle condizioni poste a base di gara, ovvero l’offerta espressa in modo indeterminato od incompleto (tale da determinare incertezza assoluta sul suo contenuto e carente di altri elementi essenziali); - l’offerta relativa ad altra procedura di gara; - l’offerta non sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa o da persona munita dei necessari poteri debitamente documentati ovvero tale da determinare l’impossibilità di attribuzione ad un soggetto determinato (es. firma illeggibile, non menzione della qualifica del sottoscrittore, ovvero per persona da nominare), ad eccezione di eventuali irregolarità della firma della Busta digitale Amministrativa che potranno essere sanate mediante la procedura di “soccorso istruttorio”; - l’offerta economica priva dell’indicazione del valore offerto; - l’offerta non corredata dai documenti richiesti dal presente Disciplinare di gara. Saranno, altresì, esclusi i Concorrenti: - le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; - che non hanno effettuato il versamento del contributo all’ANAC nei termini previsti per la presentazione dell’offerta.

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Motivi di esclusione. Ferma restando Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 della presente Lettera di Xxxxxx (Sez. A-B-C-D). In particolare la specifica disciplina Parte III^ deve essere compilata a cura del concorrente offerente per le parti applicabili Le dichiarazioni di cui al punto 6.Aalla Sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, determina l’esclusione comma 1, del Concorrente il fatto che tutti i Codice. In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall’art. 80, comma 3, del Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante (data della condanna, reato commesso, chi è stato condannato, eventuale durata della pena accessoria, eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni ecc…). Le suddette informazioni possono essere inoltre integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente. Le dichiarazioni di cui al precedente Punto 6alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 4 del Codice. In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l’inottemperanza, ecc…) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate. Nella Sezione C dovranno rendersi: - manchinole informazioni richieste dall’art. 80, o nel relativo spaziocomma 5, sia inserito un documento difforme da quello richiestolett. a), del Codice; - non risultino pervenuti sul sistema telematico nello spazio deputato al caricamento dell’offerta entro il termine stabilito nel presente Disciplinarele informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche se sostitutivi di offerta precedentein riferimento all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; - non le informazioni richieste dall’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater); qualora vi siano firmati secondo ipotesi che possano rientrare in tali previsioni, le modalità specificamente indicatedichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate – su documento separato redatto e sottoscritto a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante; - le informazioni relative alla conoscenza di eventuali conflitti di interesse di cui all’art. Sarà altresì esclusa: - l’offerta sottoposta a condizione o comunque contenente modifiche o riserve alle condizioni poste a base di gara80, ovvero l’offerta espressa in modo indeterminato od incompleto (tale da determinare incertezza assoluta sul suo contenuto e carente di altri elementi essenzialicomma 5 lett. d); - l’offerta relativa ad altra le informazioni relative all’aver fornito eventuale consulenza o all’aver partecipato alla preparazione della procedura di garaaggiudicazione di cui all’art. 80, comma 5 lett. e); - l’offerta l’eventuale conferma di non sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o da persona munita il rispetto dei necessari poteri debitamente documentati ovvero tale da determinare l’impossibilità criteri di attribuzione ad un soggetto determinato selezione e di non aver occultato tali informazioni. Nella Sezione D, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, sono ricompresi: - art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi Antimafia (esD.Lgs. firma illeggibile159/2011); - art. 80, non menzione della qualifica comma 5, del sottoscrittore, ovvero per persona da nominareD.Lgs. 00/0000 x x.x.x. xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x), ad eccezione di eventuali irregolarità della firma della Busta digitale Amministrativa che potranno essere sanate mediante la procedura di “soccorso istruttorio”x), x), x), x), x); - l’offerta economica priva dell’indicazione art. 53, c.16-ter del valore offerto; - l’offerta non corredata dai documenti richiesti dal D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di invio della presente Disciplinare Lettera di gara. Saranno, altresì, esclusi i Concorrenti: - le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; - che non hanno effettuato il versamento del contributo all’ANAC nei termini previsti per la presentazione dell’offertaInvito.

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Motivi di esclusione. Ferma restando Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al D.Lgs.n.56/2017 e alla Legge 14 giugno 2019, n.55, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice) - cfr. punto 15.3.1 n. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente Disciplinare (Tale dichiarazione è già predisposta all’interno del modello dichiarazioni integrative). In caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A. Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016 ciascun operatore economico deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l’assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80, così come di seguito precisato: ▪ In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell’assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 – entrambi i soci. ▪ In caso di società con tre soci in cui uno sia partecipante al 50%, variando le partecipazioni degli altri due a concorrenza del restante 50%, il concorrente deve considerare – ai fini dell’assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 - soltanto il socio al 50% in quanto titolare di potere condizionante le decisioni della società. ▪ In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la specifica data di pubblicazione della RDO qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. ▪ In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione della RDO sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall’art. 80 comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/che ha ceduto/affittato o le società fusesi nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della RDO o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo. ▪ I reati di cui al comma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. ▪ Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui al punto 6.Aall’art.80 co.1 del D.Lgs.n.50/2016 l’operatore economico deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n.445/00. In particolare, determina l’esclusione del Concorrente il fatto che tutti i documenti di cui al precedente Punto 6: - manchino, o nel relativo spazio, sia inserito un documento difforme da quello richiesto; - non risultino pervenuti sul sistema telematico nello spazio deputato al caricamento dell’offerta entro il termine stabilito nel presente Disciplinare, anche se sostitutivi di offerta precedente; - non siano firmati secondo le modalità specificamente indicate. Sarà altresì esclusa: - l’offerta sottoposta a condizione o comunque contenente modifiche o riserve alle condizioni poste a base di gara, ovvero l’offerta espressa in modo indeterminato od incompleto (tale da determinare incertezza assoluta sul suo contenuto e carente di altri elementi essenziali); - l’offerta relativa ad altra procedura di gara; - l’offerta non sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa o da persona munita dei necessari poteri debitamente documentati ovvero tale da determinare l’impossibilità di attribuzione ad un soggetto determinato (es. firma illeggibile, non menzione della qualifica del sottoscrittore, ovvero per persona da nominare), ad eccezione di eventuali irregolarità della firma della Busta digitale Amministrativa che potranno essere sanate mediante la procedura di “soccorso istruttorio”; - l’offerta economica priva dell’indicazione del valore offerto; - l’offerta non corredata dai documenti richiesti dal presente Disciplinare di gara. Saranno, altresì, esclusi i Concorrenti: - le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; - che non hanno effettuato il versamento del contributo all’ANAC nei termini previsti per la presentazione dell’offerta.si precisa che:

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Motivi di esclusione. Ferma restando la specifica disciplina di cui al la precedente punto 6.A6, determina l’esclusione l'esclusione del Concorrente il fatto che tutti i documenti di cui al precedente Punto 6che: - manchinomanchi, o nel relativo spazio, sia inserito un documento difforme da quello richiesto; - i documenti non risultino pervenuti sul sistema telematico nello spazio deputato al caricamento dell’offerta entro il termine stabilito nel presente Disciplinaredisciplinare, anche se sostitutivi di offerta precedente; - i documenti non siano firmati secondo le modalità specificamente indicate. Sarà altresì esclusa: - l’offerta sottoposta a condizione o comunque contenente modifiche o riserve alle condizioni poste a base di gara, ovvero l’offerta espressa in modo indeterminato od incompleto (tale da determinare incertezza assoluta sul suo contenuto e carente di altri elementi essenziali); - l’offerta relativa ad altra procedura di gara; - l’offerta non sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa del Concorrente o da persona munita dei necessari poteri debitamente documentati ovvero tale da determinare l’impossibilità di attribuzione ad un soggetto determinato (es. firma illeggibile, non menzione della qualifica del sottoscrittore, ovvero per persona da nominare), ad eccezione di eventuali irregolarità della firma della Busta digitale Amministrativa che potranno essere sanate mediante la procedura di “soccorso istruttorio”; - l’offerta economica priva dell’indicazione del valore offertodi una tariffa giornaliera offerta (anche di una sola); - l’offerta che contenga delle tariffe giornaliere tale da determinare un'offerta complessiva maggiore o uguale all’imposto posto a base di gara o pari a zero; - l’offerta non corredata dai documenti richiesti dal presente Disciplinare inclusa la garanzia provvisoria, salva in tali casi l’applicazione del soccorso istruttorio secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e i principi in materia formulati dalla giurisprudenza amministrativa; Ferme restando le cause di gara. Sarannoesclusione individuate nei precedenti articoli, altresì, saranno altresì esclusi i Concorrenti: - le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; - i Concorrenti che non hanno effettuato il versamento del contributo all’ANAC nei termini previsti per la presentazione dell’offerta.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Motivi di esclusione. Ferma restando Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 della presente Lettera di Xxxxxx (Sez. A-B-C-D). In particolare, la specifica disciplina Parte III^ deve essere compilata a cura del concorrente offerente per le parti applicabili Le dichiarazioni di cui al punto 6.Aalla Sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, determina l’esclusione comma 1, del Concorrente il fatto che tutti i Codice. In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall’art. 80, comma 3, del Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante (data della condanna, reato commesso, chi è stato condannato, eventuale durata della pena accessoria, eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni ecc…). Le suddette informazioni possono essere inoltre integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente. Le dichiarazioni di cui al precedente Punto 6alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 4 del Codice. In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l’inottemperanza, ecc.…) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate. Nella Sezione C dovranno rendersi: - manchinole informazioni richieste dall’art. 80, o nel relativo spaziocomma 5, sia inserito un documento difforme da quello richiestolett. a), del Codice; - non risultino pervenuti sul sistema telematico nello spazio deputato al caricamento dell’offerta entro il termine stabilito nel presente Disciplinarele informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto, le dichiarazioni devono essere rese anche se sostitutivi di offerta precedentein riferimento all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; - non le informazioni richieste dall’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater); qualora vi siano firmati secondo ipotesi che possano rientrare in tali previsioni, le modalità specificamente indicatedichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate – su documento separato redatto e sottoscritto a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante; - le informazioni relative alla conoscenza di eventuali conflitti di interesse di cui all’art. Sarà altresì esclusa: - l’offerta sottoposta a condizione o comunque contenente modifiche o riserve alle condizioni poste a base di gara80, ovvero l’offerta espressa in modo indeterminato od incompleto (tale da determinare incertezza assoluta sul suo contenuto e carente di altri elementi essenzialicomma 5 lett. d); - l’offerta relativa ad altra le informazioni relative all’aver fornito eventuale consulenza o all’aver partecipato alla preparazione della procedura di garaaggiudicazione di cui all’art. 80, comma 5 lett. e); - l’offerta l’eventuale conferma di non sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o da persona munita il rispetto dei necessari poteri debitamente documentati ovvero tale da determinare l’impossibilità criteri di attribuzione ad un soggetto determinato selezione e di non aver occultato tali informazioni. Nella Sezione D, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, sono ricompresi: - art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi Antimafia (esD.Lgs. firma illeggibile159/2011); - art. 80, non menzione della qualifica comma 5, del sottoscrittore, ovvero per persona da nominareD.Lgs. 00/0000 x x.x.x. xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x), ad eccezione di eventuali irregolarità della firma della Busta digitale Amministrativa che potranno essere sanate mediante la procedura di “soccorso istruttorio”x), x), x), x), x); - l’offerta economica priva dell’indicazione art. 53, c.16-ter del valore offerto; - l’offerta non corredata dai documenti richiesti dal D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di invio della presente Disciplinare Lettera di gara. Saranno, altresì, esclusi i Concorrenti: - le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; - che non hanno effettuato il versamento del contributo all’ANAC nei termini previsti per la presentazione dell’offertaInvito.

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Motivi di esclusione. Ferma restando Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). In particolare la specifica disciplina Parte III^ deve essere compilata a cura del concorrente offerente per le parti applicabili Le dichiarazioni di cui alla Sezione. A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 1, del Codice. Pertanto le relative dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento al punto 6.Adecreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale. In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, determina l’esclusione secondo quanto disposto dall’art. 80, comma 3, del Concorrente il fatto che tutti i Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante (data della condanna, motivo, chi è stato condannato, eventuale durata del periodo di esclusione, eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni). Le suddette informazioni possono essere inoltre integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente. Le dichiarazioni di cui al precedente Punto 6alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 4 del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alle tasse. In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l’inottemperanza, eventuale durata del periodo di esclusione, ecc…) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate. Le dichiarazioni di cui alla Sezione C devono ritenersi uniformate: - manchinoalle informazioni richieste dall’art. 80, o nel relativo spaziocomma 5, sia inserito un documento difforme da quello richiestolett. a), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro; - non risultino pervenuti sul sistema telematico nello spazio deputato al caricamento dell’offerta entro alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all’eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all’esercizio provvisorio di cui all’art. 110, comma 3, lett. a), del Codice nonché all’eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. b), del Codice. - qualora vi siano ipotesi che possono rientrare nella previsione dell’art. 80, comma 5, lett. c), c- bis), c-ter), le dichiarazioni rese tramite il termine stabilito nel presente DisciplinareDGUE possono essere integrate – su documento separato redatto e sottoscritto digitalmente a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante. In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche se sostitutivi le ulteriori informazioni richieste Nella Sezione D, invece, tra i motivi di offerta precedente; - non siano firmati secondo le modalità specificamente indicate. Sarà altresì esclusaesclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, oltre a quanto sopra indicato quale integrazione delle dichiarazioni rese tramite il DGUE, devono ritenersi espressamente comprese ed integralmente riportate in tale sezione anche: - l’offerta sottoposta a condizione o comunque contenente modifiche o riserve alle condizioni poste a base di garal’art. 80, ovvero l’offerta espressa in modo indeterminato od incompleto comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi Antimafia: per tale dichiarazione è necessario indicare il riferimento ai soggetti previsti dal citato Xxxxxx (tale da determinare incertezza assoluta sul suo contenuto e carente di altri elementi essenzialiD.Lgs. 159/2011); - l’offerta relativa ad altra procedura l’art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m); - l’art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; - l’offerta non sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa o da persona munita dei necessari poteri debitamente documentati ovvero tale da determinare l’impossibilità di attribuzione ad un soggetto determinato (es. firma illeggibile, non menzione della qualifica del sottoscrittore, ovvero per persona da nominare), ad eccezione di eventuali irregolarità della firma della Busta digitale Amministrativa che potranno essere sanate mediante la procedura di “soccorso istruttorio”; - l’offerta economica priva dell’indicazione del valore offerto; - l’offerta non corredata dai documenti richiesti dal presente Disciplinare di gara. Saranno, altresì, esclusi i Concorrenti: - le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; - che non hanno effettuato il versamento del contributo all’ANAC nei termini previsti per la presentazione dell’offerta.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Motivi di esclusione. Ferma restando Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui alla Legge 14 giugno 2019, n.55, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter,c-quater,f-bis e f-terdel Codice) - In caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A. C on riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016, ciascun operatore deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l’assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80,così come di seguito precisato.  In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell’assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 – entrambi i soci.  In caso di società con tre soci in cui uno sia partecipante al 50%, variando le partecipazioni degli altri due a concorrenza del restante 50%, il concorrente dev3e considerare – ai fini dell’assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 - soltanto il socio al 50% in quanto titolare di potere condizionante le decisioni della società.  In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la specifica disciplina data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.  In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall’art. 80 comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/che ha ceduto/affittato o le società fusesi nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla GURIo che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.  I reati di cui al punto 6.Acomma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, determina l’esclusione nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del Concorrente il fatto che tutti codice penale ovvero quando i documenti reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di cui al precedente Punto 6: - manchino, o nel relativo spazio, sia inserito un documento difforme da quello richiesto; - non risultino pervenuti sul sistema telematico nello spazio deputato al caricamento dell’offerta entro il termine stabilito nel presente Disciplinare, anche se sostitutivi di offerta precedente; - non siano firmati secondo le modalità specificamente indicaterevoca della condanna medesima. Sarà altresì esclusa: - l’offerta sottoposta a condizione o comunque contenente modifiche o riserve alle condizioni poste a  Sulla base di garaquanto sopra evidenziato, ovvero l’offerta espressa in modo indeterminato od incompleto (tale da determinare incertezza assoluta sul suo contenuto qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini puntuale e carente di altri elementi essenziali); - l’offerta relativa ad altra procedura di gara; - l’offerta non sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa o da persona munita dei necessari poteri debitamente documentati ovvero tale da determinare l’impossibilità di attribuzione ad un soggetto determinato (esdettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n.445/00. firma illeggibileIn particolare, non menzione della qualifica del sottoscrittore, ovvero per persona da nominare), ad eccezione di eventuali irregolarità della firma della Busta digitale Amministrativa che potranno essere sanate mediante la procedura di “soccorso istruttorio”; - l’offerta economica priva dell’indicazione del valore offerto; - l’offerta non corredata dai documenti richiesti dal presente Disciplinare di gara. Saranno, altresì, esclusi i Concorrenti: - le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; - che non hanno effettuato il versamento del contributo all’ANAC nei termini previsti per la presentazione dell’offerta.si precisa che:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Motivi di esclusione. Ferma restando la specifica disciplina Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste nel presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D). La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 6.Aall’art. 80, determina l’esclusione c. 1 e c. 2, del Concorrente il fatto che Codice è resa anche con riferimento a tutti i documenti soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, c. 3, del Codice. Per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita tale attestazione, si richiama l’art. 80, c. 3, del Codice e, per quanto compatibile con le modifiche da ultimo apportate al precedente Punto 6: - manchinoCodice, il Comunicato del Presidente ANAC dell’8 novembre 2017. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, tale attestazione è resa anche con riferimento ai soggetti che hanno rivestito le predette cariche presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Nel caso in cui il legale rappresentante, o nel relativo spazioil procuratore, sia inserito un documento difforme da quello richiesto; - del concorrente non risultino pervenuti sul sistema telematico nello spazio deputato al caricamento dell’offerta entro il termine stabilito nel presente Disciplinareintenda rendere, anche se sostitutivi di offerta precedente; - non siano firmati secondo le modalità specificamente indicate. Sarà altresì esclusa: - l’offerta sottoposta a condizione o comunque contenente modifiche o riserve alle condizioni poste a base di gara, ovvero l’offerta espressa in modo indeterminato od incompleto (tale da determinare incertezza assoluta sul suo contenuto e carente di altri elementi essenziali); - l’offerta relativa ad altra procedura di gara; - l’offerta non sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa o da persona munita dei necessari poteri debitamente documentati ovvero tale da determinare l’impossibilità di attribuzione ad un soggetto determinato (es. firma illeggibile, non menzione della qualifica del sottoscrittore, ovvero per persona da nominare), ad eccezione di eventuali irregolarità della firma della Busta digitale Amministrativa che potranno essere sanate mediante la procedura compilazione del DGUE, le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, c. 1 e 2, del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a rendere in proprio la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con cui attestano di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, c. 1 e 2, del Codice. Tale dichiarazione, dovrà essere resa in conformità al soccorso istruttorioModello 3 – Dichiarazione sostitutiva; - l’offerta economica priva dell’indicazione del valore offerto; - l’offerta non corredata dai documenti , allegato al presente Disciplinare e sottoscritta digitalmente dal dichiarante. Parte IV – Criteri di selezione Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente Disciplinare di garacompilando quanto segue: In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale. SarannoNella Parte II – sezione A, punto 2), è, altresì, esclusi i Concorrenti: - le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionaledichiarato il possesso dell’attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all’importo dell’appalto. In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria del presente Disciplinare. In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica. Tale sezione deve essere compilata, sulla base di univoci elementi; - che non hanno effettuato il versamento del contributo all’ANAC nei termini previsti in quanto per la presentazione dell’offertapartecipazione alla presente gara è dovuto il possesso del requisito relativo alla certificazione del sistema di qualità aziendale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Motivi di esclusione. Ferma restando la specifica disciplina di cui al punto 6.A5.A, determina l’esclusione del Concorrente il fatto che tutti che: - i documenti di cui al precedente Punto 6: - manchino, manchino o nel nello spazio relativo spazio, sia inserito un documento difforme da quello richiesto; - i documenti non risultino pervenuti sul sistema telematico nello spazio deputato al caricamento dell’offerta entro il termine stabilito nel presente Disciplinare, anche se sostitutivi di offerta precedente; - i documenti non siano firmati secondo le modalità specificamente indicate. Sarà altresì esclusa: - l’offerta sottoposta a condizione o comunque contenente modifiche o riserve alle condizioni poste a base di gara, ovvero l’offerta espressa in modo indeterminato od incompleto (tale da determinare incertezza assoluta sul suo contenuto e carente di altri elementi essenziali); - l’offerta relativa ad altra procedura di garaaltro procedimento; - l’offerta non sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa legale rappresentante del Concorrente o da persona munita dei necessari poteri debitamente documentati ovvero tale da determinare l’impossibilità di attribuzione ad un soggetto determinato (es. firma illeggibile, non menzione della qualifica del sottoscrittore, ovvero per persona da nominare), ad eccezione di eventuali irregolarità della firma della Busta digitale Amministrativa che potranno essere sanate mediante la procedura di “soccorso istruttorio”; - l’offerta economica priva dell’indicazione del valore offertodi un prezzo offerto (anche uno solo); - l’offerta non corredata dai documenti richiesti dal presente Disciplinare Disciplinare; - l’offerta presentata da un Operatore economico che non ha prodotto l’Accordo di garariservatezza di cui al suindicato punto 1.4 e pertanto non ha ricevuto il relativo Capitolato Tecnico; - l’offerta presentata da un raggruppamento, in cui anche solo uno dei componenti non ha prodotto l’Accordo di riservatezza di cui al suindicato punto 1.4. Saranno, altresì, esclusi i Concorrenti: - Concorrente le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; - che non hanno effettuato il versamento del contributo all’ANAC nei termini previsti per la presentazione dell’offerta.

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Motivi di esclusione. Ferma restando Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 5 del presente disciplinare. In particolare la specifica disciplina Parte III^ deve essere compilata a cura del concorrente offerente per le parti applicabili. Le dichiarazioni di cui al punto 6.Aalla Sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, determina l’esclusione comma 1, del Concorrente il fatto che tutti i Codice. In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall’art. 80, comma 3, del Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante (data della condanna, reato commesso, chi è stato condannato, eventuale durata della pena accessoria, eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni). Le suddette informazioni possono essere inoltre integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente. Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 4 del Codice. In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l’inottemperanza, ecc…) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate. Ai sensi del citato art. 80 comma 4, così come novellato dal D.L. n. 32/2019, le dichiarazioni richieste dovranno rendersi con riferimento a tutte le violazioni commesse rispetto agli obblighi relativi al precedente Punto 6: - manchino, pagamento delle imposte e tasse o nel relativo spazio, sia inserito un documento difforme da quello richiesto; - non risultino pervenuti sul sistema telematico nello spazio deputato al caricamento dell’offerta entro il termine stabilito nel presente Disciplinaredei contributi previdenziali, anche se sostitutivi di offerta precedentenon definitivamente accertate. Nella Sezione C dovranno rendersi: - le informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. a), del Codice. - le informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; - non le informazioni richieste dall’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis e c-ter); qualora vi siano firmati secondo ipotesi che possano rientrare in tali previsioni, le modalità specificamente indicatedichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate su documento separato redatto e sottoscritto a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante; - le informazioni relative alla conoscenza di eventuali conflitti di interesse di cui all’art. Sarà altresì esclusa: - l’offerta sottoposta a condizione o comunque contenente modifiche o riserve alle condizioni poste a base di gara80, ovvero l’offerta espressa in modo indeterminato od incompleto (tale da determinare incertezza assoluta sul suo contenuto e carente di altri elementi essenzialicomma 5 lett. d); - l’offerta relativa ad altra le informazioni relative all’aver fornito eventuale consulenza o all’aver partecipato alla preparazione della procedura di garaaggiudicazione di cui all’art. 80, comma 5 lett. e); - l’offerta l’eventuale conferma di non sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o da persona munita il rispetto dei necessari poteri debitamente documentati ovvero tale da determinare l’impossibilità criteri di attribuzione ad un soggetto determinato selezione e di non aver occultato tali informazioni. Nella Sezione D, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, sono compresi i motivi di esclusione riportati dai seguenti riferimenti normativi: - art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi Antimafia (esD.Lgs. firma illeggibile159/2011); - art. 80, non menzione della qualifica comma 5, del sottoscrittore, ovvero per persona da nominareD.Lgs. 00/0000 x x.x.x. xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x), ad eccezione di eventuali irregolarità della firma della Busta digitale Amministrativa che potranno essere sanate mediante la procedura di “soccorso istruttorio”x), x), x), x), x); - l’offerta economica priva dell’indicazione art. 53, c.16-ter del valore offerto; - l’offerta non corredata dai documenti richiesti dal presente Disciplinare D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Saranno, altresì, esclusi i Concorrenti: - le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; - che non hanno effettuato il versamento del contributo all’ANAC nei termini previsti per la presentazione dell’offerta.

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Motivi di esclusione. Ferma restando Il concorrente con la specifica disciplina compilazione delle Sezioni A, B, C e D, dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal Xxxxxx. (artt. 94 - 98). In particolare, con riferimento alle fattispecie di cui al punto 6.Aall’art 94, determina l’esclusione comma 6, del Concorrente Codice, il fatto che tutti i documenti concorrente, limitatamente alle violazioni relative a mancati pagamenti di cui al precedente Punto 6: - manchinoimposte e/o versamenti contributivi è tenuto a dichiarare nel DGUE (Parte III, Sezione B) l’indicazione se abbia ottemperato pagando o nel relativo spazio, sia inserito un documento difforme da quello richiesto; - non risultino pervenuti sul sistema telematico nello spazio deputato al caricamento dell’offerta entro il termine stabilito nel presente Disciplinare, anche se sostitutivi di offerta precedente; - non siano firmati secondo le modalità specificamente indicate. Sarà altresì esclusa: - l’offerta sottoposta impegnandosi a condizione o comunque contenente modifiche o riserve alle condizioni poste a base di gara, ovvero l’offerta espressa pagare in modo indeterminato od incompleto (tale da determinare incertezza assoluta sul suo contenuto e carente di altri elementi essenziali); - l’offerta relativa ad altra procedura di gara; - l’offerta non sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa vincolante le imposte o da persona munita dei necessari poteri debitamente documentati ovvero tale da determinare l’impossibilità di attribuzione ad un soggetto determinato (es. firma illeggibilei contributi previdenziali dovuti, non menzione della qualifica compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del sottoscrittore, ovvero per persona da nominare), ad eccezione di eventuali irregolarità della firma della Busta digitale Amministrativa che potranno essere sanate mediante la procedura di “soccorso istruttorio”; - l’offerta economica priva dell’indicazione del valore offerto; - l’offerta non corredata dai documenti richiesti dal presente Disciplinare di gara. Saranno, altresì, esclusi i Concorrenti: - le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; - che non hanno effettuato il versamento del contributo all’ANAC nei termini previsti termine per la presentazione dell’offerta. La Sez. A - Motivi legati a condanne penali si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall’articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati all’articolo 94, comma 1. Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato articolo 94, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono facendo espresso riferimento all’articolo 94, comma 3, del Codice. Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all’eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di verificare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell’esclusione e di determinare – come previsto dall’art. 96, comma 6 – l’applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall’operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l’operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 96, comma 7, del Codice. Le misure di self-cleaning devono essere descritte nell’apposita voce “Descrivere tali misure”, precisando se le stesse sono state adottate o devono essere ancora adottate. Se l’operatore ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE, in questa voce deve indicare il riferimento di tale documento. Tali misure possono consistere, secondo quanto previsto, a titolo esemplificativo, dal citato articolo 96, comma 6 del Codice, nella dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. L’operatore economico dovrà rendere disponibile nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) la documentazione concernente il self-cleaning e darne evidenza compilando la voce “Reference/code” con il testo “Documentazione presente nel FVOE”. Le informazioni sopra indicate devono essere riportate per tutti i reati previsti negli appositi spazi della presente sezione. Si precisa che le indicazioni sul self-cleaning sopra formulate si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure sono previste. Con riferimento alla Sez. B- Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali si evidenzia che l’operatore economico dovrà specificare negli appositi spazi le ipotesi previste dall’art. 95, comma 2 del Codice (pagamento, compensazione, estinzione), indicando, altresì, se il pagamento o la formalizzazione dell’impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Queste informazioni devono essere inserite per le diverse fattispecie previste nella presente sezione. Per quanto concerne la Sez. C - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, si precisa quanto segue. Le dichiarazioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all’art. 95, comma 1 lett. a) del Codice devono essere inserite in questa sezione, nel riquadro dedicato alla “Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro”. Nel riquadro della presente sezione dedicato al “Liquidazione giudiziale” (rif. art. 94, comma 5, lett. d) del Codice), il punto concernente i motivi per i quali l’operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, dev’essere compilato dal curatore autorizzato all’esercizio provvisorio che è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell’articolo 124, comma 4 del Codice, indicando gli estremi del provvedimento. Per quanto riguarda il riquadro “Concordato preventivo con i creditori”, andranno inserite informazioni analoghe a quelle indicate al punto precedente. In ordine ai riquadri “Procedura analoga al fallimento”, “Amministrazione controllata” e “Cessazione di attività”, si rinvia alle specifiche tecniche di AgID sopra menzionate. In merito al riquadro “Gravi illeciti professionali” (rif. art. 98 del Codice) si evidenzia che le ipotesi di cui all’art. 98, comma 3 lett. a), lett. c) e lett. b) non devono essere dichiarate in questo riquadro, ma, rispettivamente, nel riquadro “Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza”, “Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili” e nel riquadro “Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate”. Si evidenzia, inoltre, che devono essere dettagliatamente indicate le fattispecie di illecito professionale tra quelle elencate dall’articolo 98 del Codice, cui la dichiarazione è riferita. Nel riquadro “Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate”, oltre le dichiarazioni riferite all’ipotesi di cui all’art. 98, comma 3 lett. b), come sopra precisato, vanno inserite le dichiarazioni relative alle ipotesi di cui all’articolo 94, comma 5, lett. e) ed f) (iscrizioni nel casellario ANAC per false dichiarazioni). La specifica fattispecie va inserita nell’apposita voce “In caso affermativo fornire informazioni dettagliate”. Nella Sez. D - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore devono essere indicate le informazioni relative alle cause di esclusione di cui all’art. 94, comma 1, lett. c) ed h), all’art. 94, comma 2, all’art. 94, comma 5, lett. a) e lett. b). Le dichiarazioni riferite alle altre fattispecie presenti in questa sezione non devono essere indicate in quanto inserite nelle precedenti sezioni.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Motivi di esclusione. Ferma restando Riscrittura e ampliamento del previgente art. 38 del d. lgs. n. 163/2006. Costituiscono motivi di esclusione: le condanne riconducibili alla partecipazione ad organizzazioni criminali; i delitti di concussione,corruzione, istigazione alla corruzione, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti, astensione dagli incanti, inadempimento di contratti di pubbliche forniture, frode nelle pubbliche forniture, corruzione tra privati; i delitti di frode; terrorismo; riciclaggio; sfruttamento del lavoro minorile; la specifica disciplina sussistenza delle cause di decadenza e divieto di cui al punto 6.Aalla normativa antimafia; le gravi violazioni definitivamente accertate circa il pagamento di imposte, determina l’esclusione del Concorrente tasse e contributi previdenziali; le gravi infrazioni alla normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro; lo stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, salvo il fatto che tutti caso di concordato con continuità aziendale; i documenti gravi illeciti professionali tali da incidere sull’affidabilità; la sussistenza di una situazione di conflitto di interesse di cui al precedente Punto 6: - manchinoall’art. 42; la distorsione della concorrenza determinata dalle consultazioni preliminari di mercato; le restanti altre cause di esclusione già previste dal previgente art. 38 del d. lgs. 163/2006, o nel relativo spazio, sia inserito un documento difforme da quello richiesto; - non risultino pervenuti sul sistema telematico nello spazio deputato al caricamento dell’offerta entro il termine stabilito nel presente Disciplinare, anche se sostitutivi ad esclusione di offerta precedente; - non siano firmati secondo le modalità specificamente indicatequella di cui all’art. Sarà altresì esclusa: - l’offerta sottoposta a condizione o comunque contenente modifiche o riserve alle condizioni poste a base di gara, ovvero l’offerta espressa in modo indeterminato od incompleto (tale da determinare incertezza assoluta sul suo contenuto e carente di altri elementi essenziali); - l’offerta relativa ad altra procedura di gara; - l’offerta non sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa o da persona munita dei necessari poteri debitamente documentati ovvero tale da determinare l’impossibilità di attribuzione ad un soggetto determinato (es38 comma 1 lett. firma illeggibile, non menzione della qualifica del sottoscrittore, ovvero per persona da nominarec), ad eccezione di eventuali irregolarità della firma della Busta digitale Amministrativa che potranno essere sanate mediante la procedura di “soccorso istruttorio”; - l’offerta economica priva dell’indicazione del valore offerto; - l’offerta non corredata dai documenti richiesti dal presente Disciplinare di gara. Sarannoconcernente i reati gravi incidenti sulla moralità professionale, altresì, esclusi i Concorrenti: - le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; - che non hanno effettuato appare riproposta nel nuovo codice. L’operatore economico condannato a una pena detentiva non superiore a 18 mesi o con l’attenuante della collaborazione è ammesso a provare di aver risarcito il versamento del contributo all’ANAC nei termini previsti per danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti idonei a prevenire ulteriori reati; se la presentazione dell’offertastazione appaltante ritiene sufficienti le misure, l’operatore non è escluso dalla procedura, viceversa occorre dare comunicazione motivata dell’esclusione. Nei casi di falsa dichiarazione, la stazione appaltante ne dà comunicazione all’ANAC.

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Samples: www.ac.infn.it

Motivi di esclusione. Ferma Fermo restando la specifica disciplina di cui al punto 6.A, ai punti 6.A e 6.B determina l’esclusione del Concorrente il fatto che tutti i documenti di cui al precedente Punto 6che: - manchino, manchino o nel nello spazio relativo spazio, sia inserito un documento difforme da quello richiesto; - non risultino pervenuti sul sistema telematico nello spazio deputato al caricamento dell’offerta dell’Offerta entro il termine stabilito nel presente DisciplinareDisciplinare di gara, anche se sostitutivi di offerta Offerta precedente; - non siano firmati secondo le modalità specificamente indicate. Sarà altresì esclusa: - l’offerta l’Offerta sottoposta a condizione o comunque contenente modifiche o riserve alle condizioni poste a base di gara, ovvero l’offerta l’Offerta espressa in modo indeterminato od o incompleto (tale da determinare incertezza assoluta sul suo contenuto e carente di altri elementi essenziali); - l’offerta l’Offerta relativa ad altra procedura di garaaltro procedimento; - l’offerta l’Offerta non sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa del Concorrente o da persona munita dei necessari poteri debitamente documentati ovvero tale da determinare l’impossibilità di attribuzione ad un soggetto determinato (es. firma illeggibile, non menzione della qualifica del sottoscrittore, ovvero per persona da nominare), ad eccezione di eventuali irregolarità della firma della Busta digitale Amministrativa che potranno essere sanate mediante la procedura di “soccorso istruttorio”; - l’offerta l’Offerta economica priva dell’indicazione del valore offertodegli sconti offerti; - l’offerta l’Offerta non corredata dai documenti richiesti dal nel presente Disciplinare di gara. Saranno, altresì, esclusi i Concorrenti: - le cui offerte Offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; - che non hanno effettuato il versamento producono idonea documentazione del pagamento del contributo all’ANAC nei termini previsti per la presentazione dell’offertaANAC.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Motivi di esclusione. Ferma restando Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). In particolare la specifica disciplina Parte III^ deve essere compilata a cura del concorrente offerente per le parti applicabili Le dichiarazioni di cui al punto 6.Aalla Sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, determina l’esclusione comma 1, del Concorrente il fatto che tutti i Codice. In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall’art. 80, comma 3, del Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante (data della condanna, reato commesso, chi è stato condannato, eventuale durata della pena accessoria, eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni). Le suddette informazioni possono essere inoltre integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente. Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 4 del Codice. In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l’inottemperanza, ecc…) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate. Ai sensi del citato art. 80 comma 4, così come novellato dal D.L. n. 32/2019, le dichiarazioni richieste dovranno rendersi con riferimento a tutte le violazioni commesse rispetto agli obblighi relativi al precedente Punto 6: - manchino, pagamento delle imposte e tasse o nel relativo spazio, sia inserito un documento difforme da quello richiesto; - non risultino pervenuti sul sistema telematico nello spazio deputato al caricamento dell’offerta entro il termine stabilito nel presente Disciplinaredei contributi previdenziali, anche se sostitutivi di offerta precedentenon definitivamente accertate. Nella Sezione C dovranno rendersi: - le informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. a), del Codice. - le informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; - non le informazioni richieste dall’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis e c-ter); qualora vi siano firmati secondo ipotesi che possano rientrare in tali previsioni, le modalità specificamente indicatedichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate – su documento separato redatto e sottoscritto a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante; - le informazioni relative alla conoscenza di eventuali conflitti di interesse di cui all’art. Sarà altresì esclusa: - l’offerta sottoposta a condizione o comunque contenente modifiche o riserve alle condizioni poste a base di gara80, ovvero l’offerta espressa in modo indeterminato od incompleto (tale da determinare incertezza assoluta sul suo contenuto e carente di altri elementi essenzialicomma 5 lett. d); - l’offerta relativa ad altra le informazioni relative all’aver fornito eventuale consulenza o all’aver partecipato alla preparazione della procedura di garaaggiudicazione di cui all’art. 80, comma 5 lett. e); - l’offerta l’eventuale conferma di non sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o da persona munita il rispetto dei necessari poteri debitamente documentati ovvero tale da determinare l’impossibilità criteri di attribuzione ad un soggetto determinato selezione e di non aver occultato tali informazioni Nella Sezione D, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, sono compresi i motivi di esclusione riportati dai seguenti riferimenti normativi: - art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi Antimafia (esD.Lgs. firma illeggibile159/2011); - art. 80, non menzione della qualifica comma 5, del sottoscrittore, ovvero per persona da nominareD.Lgs. 00/0000 x x.x.x. xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x), ad eccezione di eventuali irregolarità della firma della Busta digitale Amministrativa che potranno essere sanate mediante la procedura di “soccorso istruttorio”x), x), x), x), x); - l’offerta economica priva dell’indicazione art. 53, c.16-ter del valore offerto; - l’offerta non corredata dai documenti richiesti dal presente Disciplinare D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Saranno, altresì, esclusi i Concorrenti: - le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; - che non hanno effettuato il versamento del contributo all’ANAC nei termini previsti per la presentazione dell’offerta.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Motivi di esclusione. Ferma restando Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A‐B‐ C‐D). In particolare la specifica disciplina Parte III^ deve essere compilata a cura del concorrente offerente per le parti applicabili. Le dichiarazioni di cui alla Sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Pertanto le relative dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento al punto 6.Adecreto penale di condanna divenuto irrevocabile e alla sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale. In caso di risposte affermative, determina l’esclusione dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall’art. 80, c. 3 del Concorrente il fatto che tutti i Codice degli Appalti, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione Appaltante (data della condanna, motivo, chi è stato condannato, eventuale durata del periodo di esclusione, eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni). Le suddette informazioni, inoltre, possono essere integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente. Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 4, del Codice degli Appalti. Pertanto, le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alle tasse. In caso di risposte affermative, dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l’inottemperanza, eventuale durata del periodo di esclusione, ecc.), nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate. Le dichiarazioni di cui alla Sezione C devono ritenersi uniformate: • alle informazioni richieste dall’art. 80, c. 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi. Pertanto, le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro; • alle informazioni richieste dall’art. 80, c. 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi. Pertanto, le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all’eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all’esercizio provvisorio di cui all’art. 110, c. 3, lett. a) del Codice degli Appalti, nonché all’eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 110, c.3 lett. b) del Codice; • qualora vi siano ipotesi che possono rientrare nella previsione dell’art. 80, comma 5, lett. c) (gravi illeciti professionali) del Codice, le dichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate – su documento separato redatto e sottoscritto digitalmente a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione Appaltante. Nella Sezione D, invece, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, oltre a quanto sopra indicato quale integrazione delle dichiarazioni rese tramite il DGUE, devono ritenersi espressamente comprese ed integralmente riportate in tale sezione anche: • l’art. 80, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e smi, relativamente al precedente Punto 6Codice delle Leggi Antimafia: - manchinoper tale dichiarazione è necessario indicare il riferimento ai soggetti previsti dal citato Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011); • l’art. 80, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi, relativamente alle lettere f), f‐bis), f‐ter), g), h), i), l), m); • l’art. 53, c.16‐ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. In caso di incorporazione, fusione societaria o nel relativo spaziocessione d’azienda, sia inserito un documento difforme da quello richiesto; - non risultino pervenuti sul sistema telematico nello spazio deputato al caricamento dell’offerta entro il termine stabilito nel presente Disciplinarele dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice degli Appalti, devono riferirsi anche se sostitutivi ai soggetti di offerta precedente; - non siano firmati secondo le modalità specificamente indicatecui all’art. Sarà altresì esclusa: - l’offerta sottoposta a condizione 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o comunque contenente modifiche o riserve alle condizioni poste a base che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero l’offerta espressa in modo indeterminato od incompleto (tale da determinare incertezza assoluta sul suo contenuto e carente di altri elementi essenziali); - l’offerta relativa ad altra procedura di gara; - l’offerta non sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa o da persona munita dei necessari poteri debitamente documentati ovvero tale da determinare l’impossibilità di attribuzione ad un soggetto determinato (es. firma illeggibile, non menzione della qualifica del sottoscrittore, ovvero per persona da nominare), ad eccezione di eventuali irregolarità della firma della Busta digitale Amministrativa che potranno essere sanate mediante la procedura di “soccorso istruttorio”; - l’offerta economica priva dell’indicazione del valore offerto; - l’offerta non corredata dai documenti richiesti dal presente Disciplinare di gara. Saranno, altresì, esclusi i Concorrenti: - le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; - che non hanno effettuato il versamento del contributo all’ANAC nei termini previsti per la presentazione dell’offerta.

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