Morte. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
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Sources: Assicurazione Viaggio, Assicurazione Viaggio, Assicurazione Viaggio Singolo
Morte. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, la La Società corrisponde indennizza la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti ugualiprevista qualora l’infortunio abbia come conseguenza diretta ed esclusiva la morte dell’Assicurato. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per il caso invalidità permanente. La prestazione viene erogata anche se la morte dell’Assicurato si verifica successivamente alla scadenza della polizza, ma comunque entro 2 anni dal giorno in cui l’infortunio è avvenuto.
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Sources: Insurance Contract, Contratto Di Assicurazione Malattia E Infortuni
Morte. Se l’infortunio ha come conseguenza L'Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte e la stessa si verifica, verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza, cessazione del rapporto assicurativo - entro 2 due anni dal giorno dell’infortunio, la Società corrisponde la somma assicurata dell'infortunio. Tale Indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti ugualibeneficiari. L’indennizzo L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanenteInvalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile, Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile
Morte. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizzaPolizza, entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
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Sources: Assicurazione Viaggio
Morte. Se l’infortunio l'infortunio ha come per conseguenza la morte dell’assicurato e la stessa questa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, verifichi entro 2 tre anni dal giorno dell’infortunionel quale l'infortunio è avvenuto, la Società corrisponde liquida la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello in parti uguali, applicando i criteri di individuazione della successione legittima. Se dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l’assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.
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Sources: Insurance Agreement
Morte. Se l’infortunio ha come conseguenza La somma assicurata per il caso di morte è dovuta dalla Società soltanto se la morte e la stessa si verificaderivante da infortunio, anche se successivamente alla scadenza della polizzadel contratto, si verifica entro 2 due anni dal giorno dell’infortunio, la Società corrisponde la nel quale è avvenuto l’infortunio stesso. Tale somma assicurata viene liquidata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
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Sources: Contratto Di Assicurazione
Morte. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa questa si verifica, verifichi anche successivamente alla scadenza della polizzadi polizza - entro 730 giorni, entro 2 anni dal giorno dell’infortuniocioè due anni, dalla data dell’infortunio - la Società corrisponde la somma assicurata stabilita in polizza per la prestazione caso morte ai beneficiari Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per il caso di inva- lidità permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai Beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte non è cumulabile con - se superiore e quello già pagato per invalidità permanente.
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Sources: Insurance Contract
Morte. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa questa si verifica, verifichi anche successivamente alla scadenza della polizza, di Polizza entro 2 due anni dal giorno dell’infortunio, dalla data dell’infortunio la Società corrisponde la somma assicurata stabilita in Polizza per la prestazione caso morte ai beneficiari Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai Beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte se superiore e quello già pagato per invalidità permanente.
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Sources: Contratto Di Assicurazione