Ramo 75
Ramo 75
Ed. Gennaio 2020
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
Il presente Set informativo - contenente il DIP, il DIP Aggiuntivo, le Condizioni di assicurazione e il Glossario - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Xxxx Xxxxxx - Xxx Xxxxx 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) Direzione Generale - Xxxxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX
Mod. EAT 569
Capitale sociale € 37.890.907,00 i.v.
Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (G.U. 03/11/1993 n. 258) - N° Registro Imprese di TO e Codice Fiscale 01757980923- Partita IVA IT 02230970960 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese al n. 1.00115 Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Assicurazione Danni
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: NOBIS ASSICURAZIONI Prodotto: Polizza cumulativa infortuni
Ramo 75
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
Esclusioni principali relative alle garanzie:
🗶 Infortuni derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione
🗶 Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato
🗶 L’elenco completo delle esclusioni relative ad ogni singolo settore è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali
Che cosa è assicurato?
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento:
✓ delle attività professionali principali e secondarie dichiarate
✓ di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.
È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea
Ci sono limiti di copertura?
Limiti di indennizzo e franchigie per sinistro e anno assicurativo, per le principali garanzie del Settore Invalidità permanente:
! Sulla parte di somma assicurata fino a € 110.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 3% della totale
! Sulla parte di somma assicurata eccedente € 110.000,00 e fino a € 220.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 5% della totale
! Sulla parte di somma assicurata eccedente € 220.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 10% della totale
! Qualora l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 50% della totale non si applicano le modalità suddette
! L’elenco completo delle limitazioni, franchigie, scoperti e massimali relativi a tutte le garanzie coperte per ogni Settore, è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali
È la soluzione assicurativa che ti offre un indennizzo in caso di infortunio
Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale per il mondo intero
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni false o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione
Quando e come devo pagare?
Il premio viene corrisposto in rate annuali o con frazionamento semestrale. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi per il pagamento del premio:
▪ assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
▪ ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto 1;
▪ denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto è stipulato con la formula del tacito rinnovo, se non richiamata l’apposita Condizione Particolare “deroga al patto di tacita proroga”, e ha durata annua. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento.
In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno
Come posso disdire la polizza?
Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia la richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale
Assicurazione Infortuni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
“Polizza cumulativa infortuni”
Edizione 01/2019
Ramo 75
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., iscritta alla Sezione 1 dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00115 Xxx Xxxxx 00, 00000, Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX); tel. 039. 0000000; xxx.xxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Per informazioni patrimoniali sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato? | |
Infortuni | L’assicurazione vale per gli infortuni che comportino morte, invalidità permanente e inabilità temporanea che l’Assicurato subisca nello svolgimento della propria attività professionale e/o extra professionale dichiarata in proposta: Derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi Conseguenti a tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che le persone assicurate non vi abbiano preso parte attiva Subiti per aggressioni, scippi, rapine, sequestro anche tentato Sofferti in stato di malore od incoscienza Dovuti ad asfissia o soffocamento non di origine morbosa Avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze Annegamento, assideramento, congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore od altre influenze termiche e/o atmosferiche Sono altresì inclusi nella garanzia e coperti dall’assicurazione: Infortuni subiti nella prestazione del servizio militare Infortuni subiti durante i viaggi in aereo turistici o di trasferimento, in qualità di passeggero su velivoli od elicotteri Rimborso spese mediche Diaria da ricovero E’ inoltre possibile integrare le sopracitate garanzie attraverso l’inclusione delle seguenti condizioni particolari, valide solo se espressamente richiamate in Polizza: Limitazione dell’assicurazione agli infortuni extra-professionali Limitazione dell’assicurazione agli infortuni professionali Mancinismo Responsabilità civile del Contraente |
Estensione dell’assicurazione alle ernie traumatiche da sforzo Morte presunta |
Che cosa non è assicurato? | |
Infortuni | Sono esclusi dalla copertura gli infortuni causati: Dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove Dalla guida: o di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B o di macchine agricole e operatrici, salvo quelle condotte a mano o di natanti a motore per uso non privato Dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione Dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili Dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo, parapendio o sports aerei in genere Dalla partecipazione a competizioni sportive in genere e relative prove, salvo che si tratti di gare podistiche, gare di bocce, golf, pesca non subacquea, scherma, tennis, nonché di gare o partite aziendali, interaziendali od aventi carattere ricreativo Da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni Da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio Da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato Da guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, sabotaggio, insurrezioni e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonchè gli incidenti dovuti a ordigni di guerra, movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche Da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche Da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici Gli infarti, in ogni caso, e le ernie (ad eccezione delle ernie traumatiche da sforzo) Da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici L’assicurazione non copre inoltre gli infortuni: Subiti durante l’arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale Subiti durante la partecipazione a operazioni e interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana Che colpiscono l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino Sono escluse dalla copertura assicurativa soggetti affetti da: Alcolismo Tossicodipendenza Malattie mentali Disturbi psichici Comportamenti nevrotici Sindromi organico cerebrali Schizofrenie |
Forme maniaco depressive Stati paranoidi A.I.D.S. L’assicurazione non copre infortuni per la Responsabilità Civile quando: La garanzia per responsabilità civile derivante da impegni particolari assunti risulta essere oltre la responsabilità civile legale L’Assicurato sia lo stesso Contraente o, nel caso di società, un suo amministratore o un suo socio a responsabilità illimitata L’Assicurato sia un prossimo congiunto (coniuge, ascendente, discendente, fratello, sorella) delle persone indicate al punto precedente |
Ci sono limitazioni alla copertura? | |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Infortuni | Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza. Di seguito sono riportate i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate: ! Rischio volo – la copertura è valida solo in caso di Polizza stipulata con durata superiore a 365 giorni ! Ernie traumatiche o da sforzo – periodo di carenza di 180 giorni, un massimale pari al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. La prestazione di diaria da ricovero verrà prestata per una durata non superiore ai 30 giorni ! Rimborso spese mediche – massimale pari al 3% della somma assicurata entro un limite del 20% per terapie fisiche e medicinali ! Diaria da ricovero o gessatura – per un periodo non superiore a 100 giorni per evento e per periodo di assicurazione ! Sinistri catastrofici – massimale di 800.000€ per infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate ! Morte – L’indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente ! Attività diversa da quella dichiarata: o l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio o l’indennizzo sarà corrisposto in misura ridotta se la diversa attività aggrava il rischio, secondo le tabelle riportate nelle Condizioni di Assicurazione L’indennizzo in caso di invalidità permanente è erogato con: ! Una franchigia pari al 3%, sulla somma assicurata fino a 110.000€ ! Una franchigia pari al 5%, sulla somma assicurata tra i 110.000€ e i 220.000€ ! Una franchigia pari al 10% sulla somma assicurata eccedente i 220.000€ ! Qualora l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 20% della totale non si applicano le modalità suddette Di seguito sono riportate i limiti di indennizzo per assicurazioni extra-professionali: ! In caso di cessazione o sospensione dell’attività di lavoro dichiarata, la garanzia rimarrà operante sino al 60° giorno per le stesse somme indicate in polizza ! Massimale sulla garanzia prestata per somme pari al 75% di quelle indicate in polizza |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Il prodotto Polizza Cumulativa Infortuni è rivolto a persone fisiche o giuridiche, che intendono assicurarsi contro infortuni subiti nel corso dell'attività professionale e/o extra professionale e con esigenze di protezione della persona e del patrimonio anche in forma cumulativa
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: l’Intermediario percepisce una commissione media pari al 25%, calcolata sul premio annuo di polizza comprensivo di imposte
Quali costi devo sostenere?
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? | |
Denuncia di sinistro per il Settore Infortuni | In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Per la diaria senza ricovero, qualora assicurata, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze |
Denuncia sinistro per Responsabilità Civile | Il Contraente deve informare prontamente la Società delle pretese per responsabilità civile avanzate da un Assicurato o dai suoi aventi diritto in relazione a un infortunio contemplato dall’assicurazione, e trasmettere, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento, tutti gli atti e documenti, domande e richieste, giudiziali e stragiudiziali, relativi all’infortunio stesso, come pure fornire tutti i chiarimenti utili a facilitare ogni ricerca. |
Prescrizione | Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche |
COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri | |
All’impresa assicuratrice | devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Tale procedura è obbligatoria per le controversie in materia di contratto di assicurazione e rappresenta una condizione di procedibilità dell’eventuale azione giudiziaria. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato e Perizia Contrattuale: tali procedure sono facoltative, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Indice
Art. 1 – Cosa comprende l’Assicurazione per il Settore Infortuni 1
Art. 2 – Prestazioni assicurative per il Settore Infortuni 1
Art. 3 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Infortuni 3
Art. 4 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Infortuni 4
Art. 5 – Persone non assicurabili per il Settore Infortuni 4
Art. 6 – Cosa non comprendono le Garanzie Aggiuntive per il Settore Infortuni 4
Ci sono limiti di copertura? 4
Art. 7 – Franchigia assoluta e differenziata per invalidità permanente 4
Art. 8 – Limite di indennizzo per sinistri catastrofici 4
Art. 9 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Infortuni 5
Art. 10 – Estensione territoriale 5
Quando comincia la copertura e quando finisce? 5
Art. 11 – Decorrenza della garanzia 5
Art. 12 – Xxxxxxx, rinnovo, disdetta e recesso in caso di sinistro 5
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 5
Norme applicate in caso di sinistro 5
Art. 13 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 5
Art. 14 – Denuncia dell’infortunio e obblighi dell’Assicurato 5
Art. 15 – Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale 5
Art. 16 – Criteri di indennizzabilità 6
Art. 17 – Rinuncia al diritto di surrogazione 6
Art. 18 – Liquidazione del danno/pagamento dell’indennizzo/motivi di contestazione 6
COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA 6
Art. 19 – Pagamento del premio 6
NORME CHE REGOLANO IL RECESSO 6
Come posso disdire la polizza? 6
Art. 20 – Termine, rinnovo, disdetta e recesso in caso di sinistro 6
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 7
Art. 21 – Altre assicurazioni 7
Art. 22 – Modifiche dell’assicurazione 7
Art. 23 – Aggravamento del rischio 7
Art. 24 – Diminuzione del rischio 7
Art. 26 – Rinvio alle norme di Legge 7
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 7
NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO 8
Contratto di assicurazione Infortuni - Ramo 75 | Indice Ed. Gennaio 2020 | pagina 1 di 1
Condizioni di assicurazione
Si precisa che le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono riportate in grassetto, nonché stampate su fondo pieno, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Le esclusioni riferite alla specifica fattispecie di una determinata garanzia vengono in questo modo evidenziate e sottolineate
e sono da leggere con particolare attenzione.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Che cosa è assicurato? GARANZIE BASE
Settore Infortuni
Art. 1 – Cosa comprende l’Assicurazione per il Settore Infortuni
A) Xxxxxxx assicurato
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento
- delle attività professionali principali e secondarie dichiarate;
- di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. È considerato infortunio l’evento a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente consta- tabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invali- dità permanente oppure una inabilità temporanea.
Sono considerati infortuni anche:
1) l’asfissia non di origine morbosa;
2) gli avvelenamenti acuti da indigestione o da assorbi- mento di sostanze;
3) l’annegamento;
4) l’assideramento o il congelamento;
5) i colpi di sole o di calore.
B) Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari A parziale deroga dell’Art. 1900 del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni cagionati da colpa grave dell’Assicu- rato, del Contraente e del Beneficiario.
A parziale deroga dell’Art. 1912 del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia partecipato attivamente.
C) Infortuni occorsi durante il servizio militare L’assicurazione resta valida durante il servizio militare di leva in tempo di pace o il servizio sostitutivo dello stesso, nonché durante i richiami per esercitazioni.
È considerato servizio militare di leva anche quello prestato volontariamente in corpi militari o paramilitari per l’assolvi- mento dell’obbligo di leva.
L’assicurazione non comprende gli infortuni subiti durante l’arruolamento per mobilitazione o per motivi
di carattere eccezionale, fermo il diritto per l’Assicurato di richiedere la risoluzione dell’assicurazione stessa, né gli infortuni subiti durante la partecipazione a operazioni e interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana, fermo il diritto per l’Assicurato di richiedere la sospensione dell’assicurazione. Nel caso di risoluzione, spetta all’Assicurato il rimborso della parte di premio impo- nibile relativa al periodo di assicurazione pagato ma non goduto, mentre nel caso di sospensione l’Assicurato ha diritto ad ottenere la protrazione gratuita dell’assicurazione per un periodo uguale a quello della sospensione.
D) Rischio volo
La garanzia è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo turistici o di trasferimento, in qualità di passeggero su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, tranne quelli effettuati:
- su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di
passeggeri;
- da aerobus.
Agli effetti della garanzia il viaggio aereo si intende comin- ciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’ae- romobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
La garanzia di cui al presente Articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore a 365 giorni, cioè un anno.
Art. 2 – Prestazioni assicurative per il Settore Infortuni
A) Morte
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza di polizza - entro 730 giorni, cioè due anni, dalla data dell’infortunio - la Società corrisponde la somma assicurata stabilita in polizza per la prestazione caso morte ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per inva- lidità permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai Beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore e quello già pagato per invalidità permanente.
B) Invalidità permanente
a) Se l’infortunio ha come conseguenza la invalidità perma- nente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata.
b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità perma- nente definitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle menomazioni indicate nella Tabella invalidità perma- nenti allegata.
c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
- Nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla lettera b), le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
- Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia deter- minabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Tabella invalidità permanenti | ||
Invalidità permanenti | Destro | Sinistro |
Xxxxxxx, anatomica o funzionale di: | ||
un arto superiore | 70% | 60% |
una mano o un avambraccio | 60% | 50% |
un pollice | 18% | 16% |
un indice | 14% | 12% |
un medio | 8% | 6% |
un anulare | 8% | 6% |
un mignolo | 12% | 10% |
una falange ungueale del pollice | 9% | 8% |
una falange di altro dito della mano | 1/3 del valore del dito | |
Anchilosi: | ||
di una falange di altro dito della mano | 1/3 del valore del dito | |
della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola | 25% | 20% |
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera | 20% | 15% |
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera | 10% | 8% |
Paralisi completa: | ||
del nervo radiale | 35% | 30% |
del nervo ulnare | 20% | 17% |
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: | ||
al di sopra della metà della coscia | 70% | |
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio | 60% | |
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% |
d) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invali- dità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%; per la valuta- zione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi.
Perdita anatomica o funzionale di: | |
un piede | 40% |
ambedue i piedi | 100% |
un alluce | 5% |
un dito del piede diverso dall’alluce | 1% |
falange ungueale dell’alluce | 2,5% |
Anchilosi: | |
dell’anca in posizione favorevole | 35% |
del ginocchio | 25% |
della tibio-tarsica ad angolo retto | 10% |
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica | 15% |
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno | 15% |
Esiti di frattura scomposta di una costa | 1% |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | |
una vertebra cervicale | 12% |
una vertebra dorsale | 5% |
12a dorsale | 10% |
una vertebra lombare | 10% |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2% |
Esiti di frattura del sacro | 3% |
Esiti di frattura del coccige con callo deforme | 5% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di: | |
un occhio | 25% |
ambedue gli occhi | 100% |
Sordità completa di: | |
un orecchio | 10% |
ambedue gli orecchi | 40% |
Stenosi nasale assoluta: | |
monolaterale | 4% |
bilaterale | 10% |
Perdita anatomica di: | |
un rene | 15% |
della milza senza compromissioni significative della crisi ematica | 8% |
C) Inabilità temporanea
Se l’infortunio ha come conseguenza una inabilità tempo- ranea, la società corrisponde la somma assicurata:
a) integralmente, per ogni giorno in cui L’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate;
b) al 50% per ogni giorno in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle attività professio- nali principali e secondarie dichiarate.
L’indennità per inabilità temporanea decorre dall’undicesimo giorno successivo a quello dell’infortunio e viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni.
L’indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte o per invalidità permanente.
D) Rimborso spese mediche
La Società rimborsa all’Assicurato in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo per periodo assicurativo, le spese sostenute per:
- xxxxxxx xxx xxxxxx e dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;
- diritti di sala operatoria, materiali d’intervento, accer- tamenti diagnostici (radiografie, radioscopie, esami di laboratorio);
- terapie fisiche e medicinali (queste ultime entro il limite del 20% della somma assicurata);
- rette di degenza in Istituto di cura pubblico o privato;
- trasporto dal luogo dell’incidente all’Istituto di cura con autoambulanza ferma l’esclusione dei “tickets” per prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.
Il rimborso è condizionato alla presentazione delle ricevute originali di quanto pagato per le spese soprain-
dicate entro 30 giorni dal termine delle cure mediche.
E) Diaria da ricovero
La Società, in caso di ricovero in Istituto di cura conseguente ad infortunio indennizzabile ai termini di polizza, corrisponde all’Assicurato la diaria da ricovero stabilita in polizza, per ciascun giorno di ricovero e per la durata massima di 100 giorni per evento e per periodo di assicurazione. Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata, su presentazione, in originale, di una dichiara- zione rilasciata dall’Istituto di cura attestante il motivo e la durata del ricovero. L’indennizzo per diaria da ricovero non è cumulabile con quello per inabilità temporanea.
GARANZIE OPZIONALI
Estensioni di garanzia operanti se espressamente richia- mate in Polizza e corrisposto il relativo premio ove previsto
Settore Infortuni
Art. 3 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Infortuni
A) Limitazione dell’assicurazione agli infortuni extra-professionali
L’Assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l’As- sicurato subisca nello svolgimento di ogni normale attività che non abbia carattere professionale. In caso di cessazione o sospensione dell’attività di lavoro dichiarata, la garanzia rimarrà operante sino al 60° giorno per le stesse somme indicate in polizza.
Trascorso tale termine e fintato che l’Assicurato non abbia ripreso l’attività, la garanzia si intende prestata per somme pari al 75% di quelle indicate in polizza. In ogni caso, entro il 15° giorno successivo alla prima scadenza di premio (o rata di premio) posteriore alla predetta cessazione o sospensione, l’Assicurato ha facoltà di chiedere la sospensione dell’Assicurazione per un periodo massimo di 12 mesi.
B) Limitazione dell’assicurazione agli infortuni professionali
L’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l’As- sicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali principali o secondarie dichiarate in polizza, nonché per gli infortuni che avvengano durante il percorso dell’abitazione al luogo di lavoro e viceversa.
C) Riferimento alla tabella di legge per i casi di invalidità permanente
La tabella delle percentuali di invalidità pervista all’Art. 2 lettera B si intende sostituita con quella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche della tabella stessa intervenute sino al 20 luglio 2000.
D) Mancinismo
Premesso che l’Assicurato ha dichiarato di essere mancino, si conviene che le percentuali di invalidità permanente previste dall’Art. 2 lettera B per l’arto superiore destro, varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa.
E) Responsabilità Civile del Contraente
Qualora in conseguenza di un infortunio compreso nella garanzia assicurativa il Contraente, come civilmente respon- sabile secondo le leggi vigenti, debba all’Assicurato o ai suo aventi diritto un risarcimento per danni corporali superiore all’indennità fondamentale prevista dalla polizza per infor- tunio, la Società si assumerà - in sostituzione di detta indennità
- il risarcimento per responsabilità civile sino a concorrenza del doppio dell’ammontare dell’indennità medesima.
Il Contraente deve informare prontamente la Società delle pretese per responsabilità civile avanzate da un Assicurato o dai suoi aventi diritto in relazione a un infor- tunio contemplato dall’assicurazione, e trasmettere, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento, tutti gli atti e documenti, domande e richieste, giudiziali e stragiudi- ziali, relativi all’infortunio stesso, come pure fornire tutti i chiarimenti utili a facilitare ogni ricerca.
La Società, a cui sono conferiti dal Contraente i più ampi poteri per la trattazione e liquidazione diretta del sinistro, assume e dirige la causa a nome del Contraente, nel caso di azione civile, per mezzo dei legali da essa scelti.
Nel caso di un procedimento penale, la Società si riserva la facoltà di assumere e dirigere la difesa dell’imputato.
Salvo che sia formalmente autorizzato dalla Società, il Contraente deve astenersi da qualsiasi riconoscimento anche parziale della propria responsabilità civile o dell’ammontare dei danni, come pure da qualsiasi transazione. Alla presente garanzia non è applicabile la rinuncia al diritto di rivalsa previsto nelle condizioni generali di assicurazione.
F) Estensioni dell’assicurazione alle ernie traumatiche o da sforzo
L’assicurazione è estesa, limitatamente ai casi di invali- dità permanente e di inabilità temporanea (sempre che quest’ultima sia prevista dal contratto), alle ernie traumatiche o da sforzo, con l’intesa che:
- la copertura assicurativa delle ernie decorre soltanto dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia;
- qualora l’ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l’indennizzo per il caso di inabilità temporanea fino ad un massimo di 30 giorni;
- qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale;
- qualora insorga contestazione circa la natura e/o l’opera- bilità dell’ernia, la decisione è rimessa la Collegio medico di cui alle condizioni generali di assicurazione. Qualora per sostituzione od altra variazione di polizza, la presente copertura - subentri - senza soluzione di continuità - ad altra uguale copertura, il termine di 180 giorni sopra stabilito decorre:
- dalla data di decorrenza dalla precedente copertura, per gli Assicurati, somme e prestazioni dalla stessa già previsti;
- dalla data di decorrenza della presente copertura, limi- tatamente alle maggiori somme ed alle nuove persone e prestazioni da esse assicurate.
G) Morte presunta
In caso di affondamento, naufragio di nave o caduta di aero- mobile, sempreché sia stata accertata dall’Autorità Giudi- ziaria la presenza a bordo dell’Assicurato, se entro un anno dalla data dell’incidente il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato, la Società corrisponderà la somma prevista per il caso di morte.
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze si applica | |
quanto disposto dall’Art. 12 - Dichiarazioni relative alle | |
circostanze del rischio delle Condizioni Generali di Assi- | |
curazione e dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice | |
Civile. |
Che cosa non è assicurato?
Settore Infortuni
Art. 4 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Infortuni
Art. 6 – Cosa non comprendono le Garanzie Aggiuntive per il Settore Infortuni
E) Responsabilità Civile del Contraente
delle persone indicate nel punto b).
(coniuge, ascendente, discendente, fratello, sorella),
c) quando l’Assicurato sia un prossimo congiunto
a responsabilità illimitata;
caso di società, un suo amministratore o un suo socio
b) quando l’Assicurato sia lo stesso Contraente o, nel
colari assunti oltre la responsabilità civile legale;
a) per la responsabilità civile derivante da impegni parti-
La presente garanzia non è prestata:
nale dichiarata.
se l’infortunio deriva dall’esercizio dell’attività professio-
I rischi di cui alla lettera b) sono compresi in garanzia
non utilizzate per fini pacifici.
o) da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando
n) gli infarti, in ogni caso, e le xxxxx;
radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
celle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi
xxxx, naturali o provocati, e da accelerazioni di parti-
m) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’a-
inondazioni o eruzioni vulcaniche;
l) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, alluvioni,
i) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
mediche non resi necessari da infortunio;
h) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure
stupefacenti o allucinogeni;
g) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di
dali od aventi carattere ricreativo;
tennis, nonché di gare o partite aziendali, interazien-
gare di bocce, golf, pesca non subacquea, scherma,
e relative prove, salvo che si tratti di gare podistiche,
f) dalla partecipazione a competizioni sportive in genere
sports aerei in genere;
con autorespiratore, paracadutismo, parapendio o
xxxxxx, xxx, rugby, football americano, immersione
logia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acro-
sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleo-
e) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle
disposto al precedente Art. 1 lettera D - Rischio volo;
(compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto
d) dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili
l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
c) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se
- di natanti a motore per uso non privato;
condotte a mano;
- di macchine agricole e operatrici, salvo quelle
superiore alla B;
lazione della polizza, una patente di categoria
- di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipu-
b) dalla guida:
nelle relative prove;
a motore in competizioni non di regolarità pura e
a) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
Ci sono limiti di copertura?
Art. 7 – Franchigia assoluta e differenziata per invalidità permanente
suddette.
superiore al 50% della totale non si applicano le modalità
Qualora l’invalidità permanente sia di grado pari o
liquidato solo per la parte eccedente.
risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo verrà
10% della totale; se invece l’invalidità permanente
l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al
220.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando
c) sulla parte di somma assicurata eccedente
dennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
permanente risulta superiore a tale percentuale, l’in-
pari o inferiore al 5% della totale; se invece l’invalidità
indennizzo quando l’invalidità permanente è di grado
110.000,00 e fino a 220.000,00 non si farà luogo ad
b) sulla parte di somma assicurata eccedente euro
liquidato solo per la parte eccedente;
risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo verrà
3% della totale, se invece l’invalidità permanente
l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al
110.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando
a) sulla parte di somma assicurata fino a euro
verrà effettuata con le seguenti modalità:
La liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente | |
più persone assicurate con la presente polizza, l’esborso | |
massimo complessivo a carico della Società non potrà | |
comunque superare l’importo di euro 800.000,00. | |
Qualora le indennità liquidabili a termini di polizza ecce- | |
dessero nel loro complessivo tale importo, le stesse | |
verranno proporzionalmente ridotte. |
Art. 5 – Persone non assicurabili per il Settore Infortuni
Art. 8 – Limite di indennizzo per sinistri catastrofici
Premesso che la Società, qualora fosse stata a cono- | |
scenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossi- | |
codipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: | |
sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, | |
disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive o sindromi | |
da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe | |
consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, | |
qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra | |
richiamate insorgano nel corso del contratto si applica | |
quanto disposto dall’Art. 1898 del Codice Civile, indi- | |
pendentemente dalla concreta valutazione dello stato di | |
salute dell’Assicurato. |
Art. 9 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Infortuni
Garanzia | Franchigia | Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo |
Rimborso spese mediche (Art. 2, Lett. D) | - | 20% della somma assicurata per terapie fisiche e medicinali |
Ernia traumatiche o da sforzo (Art. 3, Lett F) | - | 10% somma assicurata |
Invalidità permanente (Art. 7) | 3% somma assicurata fino a 110.000 euro; 5% della somma assicurata per somma tra i 110.000 e i 220.000 euro; 10% della somma assicurata eccedente i 220.000 euro | - |
Sinistri catastrofici (Art. 8) | - | Euro 800.000 |
Dove vale la copertura?
Art. 10 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero.
L’inabilità temporanea, al di fuori dell’Europa, è inden- nizzata limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa dell’Assicurato.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 11 – Decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive come regolato nell’Art. 19, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società.
Art. 12 – Xxxxxxx, rinnovo, disdetta e recesso in caso di sinistro
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccondata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell’assi- curazione, quest’ultima è prorogata per un anno, e così successivamente.
Diversamente, se espressamente richiamato in polizza (durata senza tacito rinnovo), la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.
Dopo ogni sinistro, denunciato ai termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna
delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comuni- cazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunica- zione da parte dell’Assicurato, il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Norme applicate in caso di sinistro
Le dichiarazioni inesatte, rese anche all’interno del
Art. 13 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
questionario sanitario, o le reticenze dell’Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 19894 del Codice Civile.
Art. 14 – Denuncia dell’infortunio e obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato, salvo che siano espres- samente comprese nell’assicurazione. L’Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accadimenti necessari, da eseguirsi in Italia. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può compor- tare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Art. 15 – Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale
L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che seguono.
Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invali- dità permanente o sul grado o durata della diaria giornaliera, nonché sull’applicazione di indennizzabilità previsti dall’Art. 16 – Criteri di indennizzabilità delle Condizioni di assicura- zione possono essere demandate per iscritto di comune accordo fra le parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la | ||
nomina viene demandata al Presidente del Consiglio | ||
dell’Ordine dei Medici competenti per territorio dove | ||
deve riunirsi il Collegio dei Medico. | ||
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera | ||
il medico da essa designato, contribuendo per metà delle | ||
spese e competenze per il terzo medico. |
COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accadimento definitivo dell’invalidità perma- nente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’in- dennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Art. 16 – Criteri di indennizzabilità
preesistente.
sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità
lidità permanente delle Condizioni di assicurazione
minorato, le percentuali di cui all’Art. 2 lettera B - Inva-
o riduzione funzionale di un organo o di un arto già
camente integra e sana. In caso di perdita anatomica
qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisi-
le conseguenze che si sarebbero comunque verificate
sono indennizzabili soltanto
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive ed oggettivamente constatabili dell’in- fortunio. Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano,
Quando e come devo pagare?
Art. 19 – Pagamento del premio
previsto dalle normative vigenti.
3. denaro contante, con il limite di importo massimo
soggetti indicati nel precedente punto 1;
o postale che abbiano quale beneficiario uno dei
2. ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario
tale qualità;
curazione oppure all’intermediario, espressamente in
non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assi-
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di
seguenti mezzi per il pagamento del premio:
frazionamento semestrale. Il Contraente può utilizzare i
Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con
assegnata la polizza, oppure alla Società.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è
premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
sive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei
dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le succes-
15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore
successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio
Come regolato nell’Art. 11, L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Art. 17 – Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 18 – Liquidazione del danno/ pagamento dell’indennizzo/motivi di contestazione
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla quantificazione, ovvero provvede a comunicare i motivi per i quali non ritiene di procedere alla liquidazione del danno.
Il pagamento non potrà avvenire nel caso in cui sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la mancanza della titolarità dell’interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa | |
del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l’Assi- | |
curato dimostri che non ricorrono le esclusioni previste | |
nella sezione “Che cosa non è assicurato”. |
NORME CHE REGOLANO IL RECESSO
Come posso disdire la polizza?
Art. 20 – Termine, rinnovo, disdetta e recesso in caso di sinistro
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccondata | |
spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell’assi- | |
curazione, quest’ultima è prorogata per un anno, e così | |
successivamente. |
Diversamente, se espressamente richiamato in polizza (durata senza tacito rinnovo), la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.
Dopo ogni sinistro, denunciato ai termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comuni- cazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunica- zione da parte dell’Assicurato, il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
L’Assicurato deve comunicare per iscirtto alla società
Art. 21 – Altre assicurazioni
l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicura- zione per il medesimo rischio.
Se l’Assicurato omette dolosamente di dare tale comu- nicazione, la Società non è tenuta a corrispondere l’indennizzo.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile.
Art. 22 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 23 – Aggravamento del rischio
L’Assicurato e/o il Contraente devono dare comuni- cazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Art. 24 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comuni- cazione dell’Assicurato e/o del Contraente ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 25 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 26 – Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni.. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivol- gersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presenta-zione dei reclami alla stessa.
NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO
Art. 1892 c.c Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicura- tore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 c.c. Assicurazioni in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1897 c.c. Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 c.c. Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assi- curazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’as- sicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1900 c.c. Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti
L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’as- sicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.
Art. 1901 c.c. Mancato pagamento del premio.
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1910 c.c. Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1912 x.x Xxxxxxxxx, guerra, insurrezione, tumulti popolari
Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
Art. 1913 c.c Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni di quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1915 c.c. Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che, dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 c.c. Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicurato che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa nei diritti dell’assicurato verso terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surroga- zione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Glossario
Ai termini contenuti nelle condizioni di polizza viene attribuito il significato di seguito precisato:
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Assistenza infermieristica
L’assistenza prestata, nelle modalità standard previste dall’Istituto di cura, da persona fornita di specifica qualifica professionale.
Assistenza medica
L’assistenza prestata, nelle modalità standard previste dall’Istituto di cura, da persona fornita di specifica qualifica professionale.
Beneficiario
Gli eredi dell’Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.
Contraente
La persona che stipula il contratto e paga il premio.
Chemioterapia oncologica
Complesso delle terapie farmacologiche e delle tecniche impiegate nelle loro somministrazione, utilizzate nel tratta- mento dei tumori.
Data decorrenza copertura
Data alla quale viene sottoscritto il contratto se contestuale al pagamento del premio alla firma, altrimenti data alla quale viene effettuato il pagamento.
Data Sinistro
Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche che richiedono la compilazione della cartella clinica.
Day-hospital
Struttura sanitaria aventi posti letto per degenza diurna ad esclusione del pernottamento, autorizzata ad erogare presta- zioni chirurgiche o terapie mediche che richiedono la compi- lazione della cartella clinica.
Diaria
Indennità giornaliera prevista a seguito di determinati eventi inerenti l’infortunio o la malattia.
Diaria senza ricovero
La perdita temporanea a seguito di infortunio, totale o parziale, della capacità dell’assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza.
Franchigia
La parte dell’indennizzo, espressa in importo che rimane a carico dell’Assicurato.
Gessatura
Mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri appa- recchi che realizzino l’immobilizzazione della parte, confezio- nato anche con gesso, purché suscettibile di rimozione da parte dell’Assicurato.
Inabilità Temporanea
La perdita temporanea a seguito dell’infortunio, totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio
Evento dovuto a causa accidentale e fortuita, violenta ed esterna che produce all’Assicurato lesioni fisiche obiettiva- mente constatabili le quali abbiano per conseguenza una delle garanzie pattuite.
Intervento Chirurgico
Provvedimento terapeutico che viene attuato in maniera cruenta su tessuti viventi mediante uso di strumenti chirur- gici, compresa la laserterapia e la criotecnica.
Invalidità permanente
La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura
Istituti universitari, ospedali pubblici, cliniche e case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o private, regolarmente autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospe- daliera, escluse comunque le strutture che hanno prevalen- temente finalità dietologiche, estetiche, le case di cura per convalescenza, lungo degenza o per soggiorni e le strutture per anziani.
Malattia
Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assi- curato non dipendente da infortunio.
Malattia improvvisa
Malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifesta- zione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato.
Malformazione, difetto fisico
Alterazione organica congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente diagnosticabile prima della stipulazione della polizza.
Massimale
La somma fino alla conoscenza della quale, per ciascun sinistro, per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare, la Società presta le garanzie.
Nucleo familiare
Tutte le persone che compongono il nucleo familiare del’As- sicurato quali risultano dallo stato di famiglia al momento del sinistro. Persone assicurate per Rimborso spese di cura iden- tificate in polizza nell’Elenco persone assicurate
Periodo di assicurazione
Per i contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per i contratti di durata superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè ad un anno.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Premio annuo finito
Il premio comprensivo delle imposte sui premi assicurativi in vigore alla data di decorrenza della copertura assicurativa a cui il premio si riferisce. Eventuali future modifiche delle imposte comporteranno una corrispondente modifica del premio finito, secondo le disposizioni di Xxxxx.
Radioterapia antitumorale
Terapia che sfrutta l’azione biologica delle radiazioni.
Ricovero
La degenza, in istituto di cura, comportante il pernottamento in Istituto di Cura.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Second Opinion
Servizio di consulenza medica internazionale previsto per la diagnosi e terapia di gravi patologie e realizzato attraverso scambio anche per via telematica di informazioni e referti.
Scoperto
La parte dell’indennizzo espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi d el fatto d annoso p er i l q uale è p restata la garanzia assicurativa.
Società e/o Impresa
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Termini di Aspettativa - Carenza
Periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza della polizza assicurativa e l’inizio della
garanzia, durante il quale la copertura assicurativa per la/le prestazione/i indica-ta/e si intende operante.
La carenza può essere operante anche come riduzione percentuale del rimborso spettante a termini di polizza.
Visita Specialistica
Visita effettuata da medico in possesso di titolo di specia-lizzazione, per diagnosi e per prescrizioni di terapie cui tale specializzazione è destinata.