Modifiche. 1. Il presente contratto potrà essere modificato con il consenso espresso dalle parti nelle forme prescritte nell’art. 2, comma 1. 2. Sono nulli i patti con cui una parte approfitti della propria forza economica per imporre all’altra condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie o comunque un rilevante squilibrio di diritti e di obblighi. L’abusività del regolamento contrattuale deve essere valutata anche considerando la concreta possibilità della parte danneggiata di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. 3. Le eventuali proposte di modifica dei prodotti da realizzare devono contenere l’indicazione precisa delle variazioni derogatorie o integrative delle indicazioni riportate negli allegati. 4. Il Subfornitore potrà rifiutare l’esecuzione di varianti o modifiche che gli vengano richieste senza un adeguato preavviso o che comunque comportino, in concreto, un apprezzabile aggravamento del sacrificio necessario per l’esecuzione della prestazione. Il Subfornitore che accetti la modifica o la variante avrà diritto all’adeguamento del prezzo previsto dall’art.13. 5. Le disposizioni contenute nel comma precedente troveranno applicazione anche quando la variazione richiesta dal Committente riguardi le specifiche tecniche.
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Sources: Subfornitura, Subcontracting Agreement
Modifiche. 1. Il presente contratto potrà essere modificato con il consenso espresso dalle parti nelle forme prescritte nell’art. 2, comma 1.
2. Sono nulli i patti con attraverso cui una parte approfitti della propria forza economica per imporre all’altra condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie o discriminatorie, determinando comunque un rilevante squilibrio di diritti e di obblighi. L’abusività del regolamento contrattuale comportamento di una parte deve essere valutata anche considerando la concreta possibilità della parte danneggiata dell’altra di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
3. Le eventuali proposte di modifica dei prodotti delle lavorazioni da realizzare eseguire devono contenere l’indicazione precisa delle variazioni derogatorie o integrative delle indicazioni riportate di quanto riportato nel presente contratto o negli allegati.
4. Il Subfornitore potrà rifiutare l’esecuzione di varianti o modifiche che gli vengano richieste senza un adeguato preavviso o che comunque comportino, in concreto, un apprezzabile aggravamento del sacrificio necessario per l’esecuzione della prestazione. Il Subfornitore che accetti la modifica o la variante avrà diritto all’adeguamento del prezzo corrispettivo previsto dall’art.13dall’art.14.
5. Le disposizioni contenute nel comma precedente troveranno applicazione anche quando la variazione richiesta dal Committente riguardi le specifiche tecniche.
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Sources: Subfornitura, Subcontracting Agreement
Modifiche. 124.1. Il presente contratto potrà essere modificato con il consenso espresso dalle parti nelle forme prescritte nell’art. nel punto 2, comma capoverso 1.
224.2. Sono nulli i patti con attraverso cui una parte approfitti della propria forza economica per imporre all’altra condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie o discriminatorie, determinando comunque un rilevante squilibrio di diritti e di obblighi. L’abusività del regolamento contrattuale comportamento di una parte deve essere valutata anche considerando la concreta possibilità della parte danneggiata dell’altra di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
324.3. Le eventuali proposte di modifica dei prodotti da realizzare servizi devono contenere l’indicazione precisa delle variazioni derogatorie o integrative delle indicazioni riportate negli allegatiin allegato.
424.4. Il Subfornitore potrà rifiutare l’esecuzione di varianti o modifiche che gli vengano richieste senza un adeguato preavviso o che comunque comportino, in concreto, un apprezzabile aggravamento del sacrificio necessario per l’esecuzione della prestazione. Il Subfornitore che accetti la modifica o la variante avrà diritto all’adeguamento del prezzo previsto dall’art.13dal punto 13.
524.5. Le disposizioni contenute nel comma precedente troveranno applicazione anche quando la variazione richiesta dal Committente riguardi le specifiche tecniche.
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Sources: Subcontracting Agreement
Modifiche. 1. Il presente contratto potrà essere modificato con il consenso espresso dalle parti nelle forme prescritte nell’art. nel punto 2, comma capoverso 1.
2. Sono nulli i patti con cui una parte approfitti della propria forza economica per imporre all’altra condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie o comunque un rilevante squilibrio di diritti e di obblighi. L’abusività del regolamento contrattuale deve essere valutata anche considerando la concreta possibilità della parte danneggiata di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
3. Le eventuali proposte di modifica dei prodotti da realizzare devono contenere l’indicazione precisa delle variazioni derogatorie o integrative delle indicazioni riportate negli allegati.
4. Il Subfornitore potrà rifiutare l’esecuzione di varianti o modifiche che gli vengano richieste senza un adeguato preavviso o che comunque comportino, in concreto, un apprezzabile aggravamento del sacrificio necessario per l’esecuzione della prestazione. Il Subfornitore che accetti la modifica o la variante avrà diritto all’adeguamento del prezzo previsto dall’art.13dal punto 13.
5. Le disposizioni contenute nel comma precedente troveranno applicazione anche quando la variazione richiesta dal Committente riguardi le specifiche tecniche.
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Sources: Subcontracting Agreement
Modifiche. 16.1. Ove il Cliente chieda di apportare in corso d’opera modifiche e/o varianti rispetto a quanto richiesto nella Conferma d’Ordine, (le “Modifiche”), troveranno applicazione le seguenti previsioni: a) il Cliente dovrà comunicare le Modifiche a FOMAS per iscritto fornendo tutti i dettagli necessari, sia dal punto di vista tecnico/qualitativo, sia in termini di tempistiche. In difetto, ▇▇▇▇▇ si riserva di non prendere in considerazione la richiesta; b) l’implementazione delle Modifiche sarà, in ogni caso, subordinata ad una previa valutazione di FOMAS in termini di fattibilità tecnica; c) FOMAS comunicherà al Cliente l’esito della valutazione di cui alla precedente lettera b), sia che essa abbia avuto esito positivo, sia negativo. In caso di esito positivo, FOMAS procederà all’implementazione delle Modifiche. In questo caso, ove le Modifiche comportino una significativa variazione, in eccesso o in difetto, rispetto al Prezzo, FOMAS o il Cliente avranno diritto ad un adeguamento del Prezzo in misura corrispondente. In caso di valutazione con esito negativo, FOMAS non implementerà le Modifiche. Il presente contratto potrà essere modificato con Cliente potrà, quindi, decidere se confermare comunque l’Ordine o se rinunciarvi. Nel secondo caso troverà applicazione quanto previsto all’articolo 2.5 e, ove del caso, il consenso espresso dalle parti nelle forme prescritte nell’art. 2Cliente dovrà altresì attivarsi per recuperare tutto il Materiale fornito a FOMAS per le Lavorazioni, comma 1a sue spese.
2. Sono nulli i patti con cui una parte approfitti della propria forza economica per imporre all’altra condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie o comunque un rilevante squilibrio di diritti e di obblighi. L’abusività del regolamento contrattuale deve essere valutata anche considerando la concreta possibilità della parte danneggiata di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
3. Le eventuali proposte di modifica dei prodotti da realizzare devono contenere l’indicazione precisa delle variazioni derogatorie o integrative delle indicazioni riportate negli allegati.
4. Il Subfornitore potrà rifiutare l’esecuzione di varianti o modifiche che gli vengano richieste senza un adeguato preavviso o che comunque comportino, in concreto, un apprezzabile aggravamento del sacrificio necessario per l’esecuzione della prestazione. Il Subfornitore che accetti la modifica o la variante avrà diritto all’adeguamento del prezzo previsto dall’art.13.
5. Le disposizioni contenute nel comma precedente troveranno applicazione anche quando la variazione richiesta dal Committente riguardi le specifiche tecniche.
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Modifiche. 1. 8.1 Il presente contratto potrà essere modificato con il consenso espresso dalle parti nelle forme prescritte nell’art. 2, comma 13.
2. Sono nulli i patti con cui una parte approfitti della propria forza economica per imporre all’altra condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie o comunque un rilevante squilibrio di diritti e di obblighi. L’abusività del regolamento contrattuale deve essere valutata anche considerando la concreta possibilità della parte danneggiata di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
3. 8.2 Le eventuali proposte di modifica dei prodotti delle lavorazioni da realizzare eseguire devono contenere l’indicazione precisa delle variazioni derogatorie o integrative delle indicazioni riportate di quanto riportato nel presente contratto o negli allegati.
4. 8.3 Il Subfornitore potrà rifiutare l’esecuzione di varianti o modifiche che gli vengano richieste senza un adeguato preavviso o che comunque comportino, in concreto, un apprezzabile aggravamento del sacrificio necessario per l’esecuzione delle condizioni e delle modalità di esecuzione della prestazione. Il Subfornitore che accetti la modifica o la variante avrà diritto all’adeguamento del prezzo corrispettivo previsto dall’art.13dall’art. 4.5.
5. 8.4 Le disposizioni contenute nel comma precedente troveranno applicazione anche quando la variazione richiesta dal Committente riguardi le specifiche tecniche.
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Sources: Subcontract Agreement
Modifiche. 1Il Committente si impegna a non apportare in corso d’opera modifiche/integrazioni rispetto a quanto richiesto, senza il preventivo benestare dell’Affidatario. Il presente contratto potrà essere modificato con il consenso espresso dalle parti nelle forme prescritte nell’art. 2L’Affidatario si obbliga senza indugio alcuno ad introdurre nello studio idraulico e nel progetto, comma 1.
2. Sono nulli anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche che fossero ritenute necessarie, a giudizio motivato ed insindacabile del Committente, o a seguito delle indicazioni o prescrizioni disposte dagli organi preposti ad esaminare ed eventualmente approvare, ai vari livelli, i patti con cui una parte approfitti della propria forza economica per imporre all’altra condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie o comunque un rilevante squilibrio di diritti e di obblighi. L’abusività del regolamento contrattuale deve essere valutata anche considerando la concreta possibilità della parte danneggiata di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
3relativi documenti. Le eventuali proposte modifiche di modifica dei prodotti cui sopra non determineranno alcun diritto a speciali maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nella impostazione dello studio o negli aspetti che si è richiesto di sviluppare, determinati da realizzare devono contenere l’indicazione precisa delle variazioni derogatorie nuove e diverse esigenze, ed autorizzati dall’Amministrazione Committente, ovvero nel caso di perizie di variante e/o integrative delle indicazioni riportate negli allegatisuppletive, all’Affidatario spettano le competenze nella misura stabilita per tali perizie, di variante e/o suppletive. Per le competenze relative ai casi appena menzionati si richiama e si rinvia ai disposti di cui agli artt. 6 e 10, valendo anche in tali casi, comunque, quanto stabilito al menzionato articolo.
4. Il Subfornitore potrà rifiutare l’esecuzione di varianti o modifiche che gli vengano richieste senza un adeguato preavviso o che comunque comportino, in concreto, un apprezzabile aggravamento del sacrificio necessario per l’esecuzione della prestazione. Il Subfornitore che accetti la modifica o la variante avrà diritto all’adeguamento del prezzo previsto dall’art.13.
5. Le disposizioni contenute nel comma precedente troveranno applicazione anche quando la variazione richiesta dal Committente riguardi le specifiche tecniche.
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Sources: Incarico Per Approfondimenti Idraulici E Progettazione Preliminare
Modifiche. 1. Il presente contratto potrà essere modificato con il consenso espresso dalle parti nelle forme prescritte nell’art. 2, comma 1.
2. Sono nulli i patti con attraverso cui una parte approfitti della propria forza economica per imporre all’altra condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie o discriminatorie, determinando comunque un rilevante squilibrio di diritti e di obblighi. L’abusività del regolamento contrattuale comportamento di una parte deve essere valutata anche considerando la concreta possibilità della parte danneggiata dell’altra di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
3. Le eventuali proposte di modifica dei prodotti da realizzare servizi devono contenere l’indicazione precisa delle variazioni derogatorie o integrative delle indicazioni riportate negli allegatiin allegato.
4. Il Subfornitore potrà rifiutare l’esecuzione di varianti o modifiche che gli vengano richieste senza un adeguato preavviso o che comunque comportino, in concreto, un apprezzabile aggravamento del sacrificio necessario per l’esecuzione della prestazione. Il Subfornitore che accetti la modifica o la variante avrà diritto all’adeguamento del prezzo previsto dall’art.13.
5. Le disposizioni contenute nel comma precedente troveranno applicazione anche quando la variazione richiesta dal Committente riguardi le specifiche tecniche.
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