Modalità e criteri per la produzione e pagamento degli interessi Clausole campione

Modalità e criteri per la produzione e pagamento degli interessi. Gli interessi creditori e debitori sono conteggiati, con la medesima periodicità, al 31 dicembre di ogni anno e, comunque, alla chiusura del conto corrente; per i contratti stipulati in corso di anno, il conteggio è effettuato al 31 dicembre dell'anno in corso. Gli interessi creditori maturati e contabilizzati secondo quanto previsto dal Documento di Sintesi vengono automaticamente accreditati in conto corrente e producono altri interessi. Salvo quanto diversamente previsto nel presente articolo, gli interessi debitori non producono altri interessi e sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, sulla quale si producono interessi nei termini e nella misura previsti dal Documento di Sintesi. Gli interessi debitori conteggiati al 31 dicembre di ogni anno, divengono esigibili entro il 1° marzo dell'anno successivo ovvero, in ogni caso, dopo che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalle comunicazioni di cui agli artt. 119 e/o 126 quater del TUB. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto autorizza preventivamente l'addebito in conto degli interessi debitori al momento in cui divengono esigibili. Per effetto dell'autorizzazione le somme addebitate sono considerate ad ogni effetto sorte capitale. L'autorizzazione rilasciata dal Cliente ha efficacia per ogni successivo conteggio degli interessi debitori. Il Cliente ha facoltà di revocare in ogni momento l'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo, mediante l'invio alla Banca di una comunicazione in forma scritta a mezzo raccomandata a./r. ovvero mediante il Servizi Telematici secondo le modalità e i termini tempo per tempo in essere con la Banca. La revoca ha effetto dal momento in cui perviene alla Banca e con riferimento agli interessi non ancora addebitati al momento della ricezione della revoca da parte della Banca. In caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione, il Clientedeve provvedere al pagamento degli interessi debitori, entro la data di esigibilità ivi indicata. Una volta decorso il predetto termine, sull'importo dovuto alla Banca a titolo di interessi maturano interessi di mora - automaticamente e senza alcuna necessità di costituzione in mora - nei termini e nella misura previsti nel Documento di Sintesi. In aggiunta all'autorizzazione prestata, dal momento che gli interessi divengono esigibili il Cliente dichiara preventivamente di voler estinguere il debito da interessi anche autorizzando l'impiego delle somme di denaro destinate ad affluir...
Modalità e criteri per la produzione e pagamento degli interessi. 1. Gli interessi creditori e debitori sono conteggiati, con la medesima periodicità, al 31 dicembre di ogni anno e, comunque, alla chiusura del conto corrente; per i contratti stipulati in corso di anno, il conteggio è effettuato al 31 dicembre dell'anno in corso.