Modalità di versamento dei premi Clausole campione

Modalità di versamento dei premi. II piano dei versamenti, sottoscritto in proposta, viene indicato in polizza. È tuttavia facoltà del Contraente, nel corso della vita contrattuale, attivare, sospendere, riprendere o prolungare gli stessi, nonché di variarne l’importo e di effettuare versamenti integrativi, con i limiti e le modalità descritte ai successivi art. 8.1, 8.2, 8.3. Il premio può anche essere corrisposto a rate senza maggiorazioni di costo. Le cadenze del frazionamento ammesse sono: semestrale, quadrimestrale, trimestrale, mensile. Ai fini della sottoscrizione del presente prodotto, il premio unico iniziale da versare all’ingresso in polizza non può essere inferiore a Euro 3.000,00 e superiore a Euro 250.000,00. Contestualmente, a fronte delle garanzie previste dalla presente forma assicurativa, è possibile versare anche un premio unico ricorrente anticipato di importo non inferiore a Euro 1.200,00 annui, comprese le spese definite all’art. 17, comunque sempre con un limite massimo complessivo di Euro 250.000,00. È inoltre facoltà del Contraente versare, in ogni momento successivo alla conclusione del contratto, ulteriori premi integrativi, sempre ferma comunque la limitazione complessiva di Euro 250.000,00, quale limite massimo di capitale assicurato per ciascun Contraente, nel caso al netto dell’eventuale liquidazione di riscatti parziali avvenuti in corso di contratto. Ogni versamento, al netto delle spese, darà origine ad un capitale che verrà rivalutato nella misura e con le modalità previste alla Sezione 2/A. Il capitale globalmente assicurato, in caso di versamenti integrativi, è pari alla somma del capitale maturato a fronte dei versamenti ricorrenti e del capitale maturato a fronte dei versamenti integrativi. Il pagamento dei premi, che deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante, può essere effettuato tramite una delle seguenti modalità: - bonifico a favore di UNIQA Previdenza SpA sul c/c bancario Codice IBAN XX00X0000000000000000000000, intestato a UNIQA Previdenza SpA presso INTESA SANPAOLO - XXX XXXXXX, 0 00000 XXXXXX, indicando nella causale il numero di polizza; - assegno bancario o circolare non trasferibile a favore di UNIQA Previdenza SpA; - attivazione della procedura SDD su conto corrente, bancario o postale, a favore di UNIQA Previdenza SpA; - assegno bancario o circolare non trasferibile a favore dell’Intermediario (solo per importi inferiori a Euro 50.000,00); - bancomat o Carta di credito; - bollettino o Vaglia postale. La Società non si fa carico...
Modalità di versamento dei premi. Il Contraente, all’atto della sottoscrizione, sceglie di investire i premi, al netto dei costi previsti dal contratto e indicati al successivo art. 10, in quote di una o più Linee d’investimento del Fondo Interno Unit Linked “Italiana Unit”, a scelta tra: o Forza Prudente; o Forza Bilanciata; o Forza Dinamica; o Forza Aggressiva. L’importo minimo di premio da investire su ciascuna Linea d’investimento non potrà comunque risultare inferiore a 600,00 euro. Il contratto prevede il versamento di un numero di premi annui costanti - di importo annuo minimo pari a 600,00 euro e massimo di 30.000,00 euro - pari alla durata del piano di accumulo stabilito in proposta dal Contraente. Il premio può essere frazionato in rate mensili, trimestrali e semestrali, fermo restando l’importo annuo stabilito in polizza. Il Contraente, trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ha la facoltà di versare premi integrativi di importo non inferiore a 1.000,00 euro ciascuno, con i limiti di premio da investire su ciascuna linea come sopra descritto. Il pagamento dei premi deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante e deve essere effettuato, direttamente alla Compagnia, tramite una delle seguenti modalità: - bonifico a favore di ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. sul c/c bancario Codice IT 89 T 03138 01000 000010476505, intestato a ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. presso Banca Reale - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, indicando come causale*: - assegno bancario, postale o circolare, intestato a ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A., con clausola di non trasferibilità. I premi annui successivi al primo possono essere versati anche tramite: - procedura di incasso automatico a mezzo SDD (obbligatoria in caso di periodicità mensile). In questo caso, se la periodicità di versamento dei premi prescelta è mensile, il Contraente deve versare in unica soluzione, alla decorrenza del contratto, l’importo relativo ai premi del primo trimestre. Attenzione: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati. * La causale dovrà essere compilata come di seguito indicato, per un totale di 25 caratteri consecutivi: o codice fiscale (16 caratteri) e numero di proposta (9 caratteri); o partita iva (11 caratteri), numero di proposta (9 caratteri) e 5 “x” per completare la sequenza.
Modalità di versamento dei premi. Il versamento degli importi sopra indicati viene effettuato tramite procedura di addebito sul conto corrente dell’investitore- contraente o deposito a risparmio nominativo o altri mezzi di pagamento indicati in proposta ovvero nel modulo di richiesta del versamento aggiuntivo. In caso di estinzione di tali mezzi di pagamento, al fine di favorire la prosecuzione del rapporto, il versamento del premio viene effettuato mediante procedura di accredito sul conto corrente della Società nei termini e con le modalità che la Società stessa comunicherà all’investitore-contraente. La Società invia all’investitore-contraente la seguente documentazione: a seguito della sottoscrizione della proposta e del versamento della prima annualità di premio ricorrente la polizza – quale lettera di conferma - , a seguito del versamento dei premi ricorrenti successivi una comunicazione periodica di conferma, mentre a seguito di versamenti aggiuntivi la Società invia il modulo di conferma del versamento aggiuntivo. I suddetti documenti contengono le informazioni principali, così come indicato al successivo Art.10 “COMUNICAZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO DEI PREMI”.
Modalità di versamento dei premi. Il premio unico, fissato nel suo ammontare al momento della sottoscrizione della proposta e corrisposto al perfezionamento del contratto, non può essere inferiore a 5.000,00 Euro e superiore a 500.000,00 Euro compresi i diritti fissi e le spese definite all’art. 17. Il premio versato, al netto delle spese, darà origine ad un capitale che verrà rivalutato nella misura e con le modalità previste alla Sezione 2/A. Il capitale globalmente assicurato, in caso di versamenti integrativi, è pari alla somma del capitale maturato a fronte del versamento iniziale e del capitale maturato a fronte dei versamenti integrativi. Il pagamento dei premi, che deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante, può essere effettuato tramite la seguente modalità: • bonifico a favore di UNIQA Previdenza SpA sul c/c bancario Codice IBAN XX00X0000000000000000000000, intestato a UNIQA Previdenza SpA presso Banca Intesa, Xxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx. La Società non si fa carico delle eventuali spese amministrative relative alle suddette forme di pagamento.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.