MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (SISTEMA AVCPASS) Clausole campione

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (SISTEMA AVCPASS). La verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici, ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, c. 2, e art. 216, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016, sarà effettuata attraverso il sistema AVCPass (delibera AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XXXxxxx (sul Portale A.N.A.C. (Servizi ad accesso riservato AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute). Rimane in facoltà della stazione appaltante integrare tali verifiche con richiesta agli enti competenti, ove il sistema AVCpass presenti interruzioni o malfunzionamenti. L’amministrazione aggiudicatrice può esigere rapporti, certificazioni ed altri mezzi di prova dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 50/2016. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, richiede all’operatore economico cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo D.Lgs. 50/2016. In ogni caso l’operatore economico dovrà fornire, su richiesta, entro il termine massimo di 10 giorni, i documenti a comprova dei requisiti di partecipazione.
MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (SISTEMA AVCPASS). La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, c. 2, e art. 216, c. 13, del D.Lgs. n. 50/2016, sarà effettuata sull’operatore economico aggiudicatario attraverso il sistema AVCPASS (delibera AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo sul portale A.N.A.C. Rimane in facoltà della Stazione appaltante integrare tali verifiche con richiesta agli enti competenti, ove il sistema AVCpass presenti interruzioni o malfunzionamenti. Nell’ipotesi di verifica di requisiti non disponibili nel sistema Avcpass e i cui contenuti non sono detenuti da altre Pubbliche amministrazioni, l’Operatore economico sarà invitato a produrre, ai sensi dell’art. 85 c. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui al presente Disciplinare, entro il termine massimo di 10 giorni, i documenti richiesti. L’amministrazione aggiudicatrice può, altresì, esigere rapporti, certificazioni ed altri mezzi di prova dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 50/2016. Qualora in fase di verifica del possesso dei requisiti tramite il sistema AVCPass, il concorrente miglior offerente risultasse privo di uno dei requisiti di partecipazione la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante, senza procedere al ricalcolo della soglia di anomalia, previo esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta di qualifica del concorrente che segue nella graduatoria, aggiudicherà, quindi, al secondo graduato all’esito positivo delle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. Ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto alla Stazione appaltante i nominativi del personale impiegato, le rispettive qualifiche, l’inquadramento e il numero di ore e la tratta assegnati. L’elenco nominativo dovrà essere accompagnato dai curricula degli addetti complessivamente intesi che dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di accesso richiesti.
MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (SISTEMA AVCPASS). La verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici, ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, c. 2, e art. 216, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016, sarà effettuata attraverso il sistema AVCPASS (delibera AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012). Rimane in facoltà della Stazione appaltante integrare tali verifiche con richiesta agli enti competenti, ove il sistema AVCpass presenti interruzioni o malfunzionamenti. L’amministrazione aggiudicatrice può, altresì, esigere rapporti, certificazioni ed altri mezzi di prova dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 85 c. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, prima dell’aggiudicazione la Stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui al presente Disciplinare. In ogni caso l’operatore economico dovrà fornire, su richiesta, entro il termine massimo di 10 giorni, i documenti a comprova dei requisiti di partecipazione.

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.