Modalità di risoluzione delle controversie Clausole campione

Modalità di risoluzione delle controversie. Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. E’ esclusa la competenza arbitrale. Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 209, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Modalità di risoluzione delle controversie. Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 209 e seguenti dello stesso D.lgs. n. 50/2016 o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti i materia.
Modalità di risoluzione delle controversie. Risoluzione con mediazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
Modalità di risoluzione delle controversie. 1. Quando insorgano fra i contraenti divergenze interpretative in merito alle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione del contratto, il Dirigente competente valuta se sussistano i presupposti per proporre formalmente alla controparte la soluzione delle controversie in via bonaria assegnando a tal fine un termine non inferiore a giorni 10, fatte sempre salve le normative specifiche in materia di contratti pubblici.
Modalità di risoluzione delle controversie. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all’esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della Convenzione.
Modalità di risoluzione delle controversie. La risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito al presente contratto, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. n. 240 del D. Lgs. n. 163/06, saranno demandate alla competenza del giudice ordinario.------------- Foro competente è esclusivamente quello di Cagliari.------------------------------- E’ esclusa la procedura arbitrale.
Modalità di risoluzione delle controversie. Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, saranno risolte di fronte al Giudice e presso il tribunale di competenza.
Modalità di risoluzione delle controversie. Ogni contestazione e/o controversia insorgente tra le parti in relazione alla interpretazione, validità, esecuzione o violazione dei rapporti instaurati con il presente contratto e non risolta in via stragiudiziale, verrà deferita al Tribunale di Roma.
Modalità di risoluzione delle controversie. 1. Quando insorgano fra i contraenti divergenze interpretative in merito alle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione del contratto, il Dirigente competente valuta se sussistano i presupposti per proporre alla controparte la soluzione delle controversie in via transattiva ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 163/2006 ovvero, nel caso dei lavori pubblici, mediante l’attivazione della procedura di accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.
Modalità di risoluzione delle controversie. La definizione di tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo transattivo, previsto dall’art. 239 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Trani ed è esclusa la competenza arbitrale.