Modalità di esecuzione dell’operazione di Switch Clausole campione

Modalità di esecuzione dell’operazione di Switch. Alla data di richiesta dello Switch e in funzione delle indicazioni fornite dal Cliente, la Compagnia: - verifica il rispetto delle condizioni descritte al pre- cedente paragrafo 2 sulla base del valore com- plessivo dell’investimento in quel momento; - determina gli importi da trasferire da ciascuna componente e, con riferimento ai Fondi Interni e agli OICR, determina anche il corrispondente numero di quote da disinvestire/investire. Per data di richiesta dello Switch si intende la data in cui la Compagnia o la Banca intermediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di Switch completa di documenta- zione, se prevista. L’operazione di Switch verrà eseguita alla data di disinvestimento/investimento definita di seguito, per- tanto gli importi da trasferire - per effetto della valo- rizzazione a tale data - potrebbero discostarsi da quelli definiti al momento della richiesta. La data di disinvestimento/investimento è il terzo giorno lavorativo successivo alla data di richie- sta dello Switch. Se la data di disinvestimento /investimento cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni e degli OICR o anche di un solo OICR* non è calcolato - se non fossero quindi disponibili tutti i valori unitari delle quote degli OICR oggetto di disinvestimento/investimento - l’intera operazione viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo in cui tutti i valori sono disponibili. * In base alle caratteristiche del singolo OICR si terrà conto anche degli eventuali tempi di preavviso per la trasmissione degli ordini necessari per eseguire l’operazione alla data di disinvestimento/investimento. Si rimanda all’Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi. In caso di disinvestimento di quote di OICR, dal relativo controvalore delle quote verrà trattenuto l’eventuale pro-rata della commissione di gestione, indicata all’Arti- colo 20 paragrafo 3, maturato e non ancora prelevato. L’operazione di Switch non prevede alcun costo. In seguito allo Switch la Compagnia invierà al Cliente una comunicazione con il dettaglio dell’ope- razione.
Modalità di esecuzione dell’operazione di Switch. Prima di procedere con l’operazione di Switch e determinare gli importi da trasferire, la Compagnia verifica il rispetto delle condizioni indicate al prece- dente paragrafo 2. Tale verifica si effettua sulla base del valore, calco- lato alla data di richiesta dello Switch, delle sin- gole componenti in vigore sul contratto. In particolare, la data di riferimento per calcolare questi valori è la data dell’ultimo valore quota dispo- nibile al momento della richiesta; in questa data quindi vengono determinati il controvalore delle quote dei Fondi Interni e l’adeguamento del capitale assicurato. Per data di richiesta dello Switch si intende la data in cui la Compagnia o la Banca intermediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di Switch completa di documenta- zione, se prevista. Gli importi da trasferire per dar seguito all’opera- zione di Switch vengono determinati alla data di disinvestimento/investimento che corrisponde al terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta dello Switch. Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l’intera operazione viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione suc- cessivo. Si rimanda all’Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi. In seguito allo Switch la Compagnia invierà al Cliente una comunicazione con il dettaglio dell’ope- razione.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).